SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 16 Assegnazione e versamento delle indennità - 1 Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare. |
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1 | Se le condizioni sono soddisfatte, l'UFAM assegna un'indennità, entro i limiti dei mezzi disponibili, e ne fissa il probabile ammontare. |
2 | Esso decide il versamento delle indennità se: |
a | dispone di un elenco, verificato dal Cantone, dell'insieme dei costi computabili effettivamente generati dai provvedimenti; |
b | il ricavato della tassa è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario. |
3 | Se i provvedimenti sono stati avviati prima dell'assegnazione, l'UFAM può concedere un'indennità, in applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 secondo periodo della legge del 5 ottobre 199012 sugli aiuti finanziari e le indennità, segnatamente se: |
a | un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento costa meno di 250 000 franchi; o |
b | nel corso di lavori edili o di provvedimenti secondo l'OSiti13 emergono nuovi dati sull'inquinamento del sito o sui costi dei provvedimenti necessari. |
4 | Qualora il ricavato della tassa non sia sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario, al momento del versamento l'UFAM tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di protezione dell'ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all'onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati verranno trattati prioritariamente negli anni successivi. |
SR 814.681 Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) OTaRSi Art. 15 Richiesta d'indennità - Il Cantone inoltra all'UFAM una richiesta d'indennità. Essa deve contenere: |
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a | la prova che i provvedimenti soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9-11; |
b | i dati di base e gli elementi sostanziali del progetto; |
c | la valutazione da parte delle autorità che i provvedimenti sono conformi alle esigenze ecologiche, corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica; |
d | i probabili costi dei provvedimenti e i probabili costi computabili; |
e | una copia della decisione riguardante la ripartizione dei costi o eventualmente la ripartizione dei costi debitamente motivata se il responsabile non è identificabile oppure è insolvente. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 11 Protezione contro l'inquinamento atmosferico - 1 Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
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1 | Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
2 | Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32c Obbligo di risanamento - 1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
2 | I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico. |
3 | Essi possono eseguire direttamente l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l'incarico a terzi se: |
a | è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente; |
b | il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti; o |
c | il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32c Obbligo di risanamento - 1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
2 | I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico. |
3 | Essi possono eseguire direttamente l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l'incarico a terzi se: |
a | è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente; |
b | il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti; o |
c | il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 2 Definizioni - 1 I siti inquinati sono siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Essi comprendono: |
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1 | I siti inquinati sono siti il cui inquinamento proviene da rifiuti e la cui estensione è limitata. Essi comprendono: |
a | i siti di deposito: discariche chiuse o ancora in funzione e altri depositi di rifiuti; sono esclusi i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale di scavo o di sgombero non inquinato; |
b | i siti aziendali: siti il cui carico proviene da impianti o stabilimenti chiusi oppure ancora in funzione e nei quali sono state utilizzate sostanze pericolose per l'ambiente; |
c | i siti di un incidente: siti inquinati a causa di un evento straordinario, ivi compreso un incidente tecnico. |
2 | I siti inquinati devono essere risanati se sono all'origine di effetti dannosi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. |
3 | I siti contaminati sono siti inquinati che devono essere risanati. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 3 Costruzione e trasformazione di edifici e impianti - I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: |
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a | non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure |
b | il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 3 Costruzione e trasformazione di edifici e impianti - I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: |
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a | non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure |
b | il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 3 Costruzione e trasformazione di edifici e impianti - I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: |
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a | non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure |
b | il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 11 Protezione contro l'inquinamento atmosferico - 1 Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
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1 | Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
2 | Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32c Obbligo di risanamento - 1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
2 | I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico. |
3 | Essi possono eseguire direttamente l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l'incarico a terzi se: |
a | è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente; |
b | il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti; o |
c | il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 3 Costruzione e trasformazione di edifici e impianti - I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: |
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a | non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure |
b | il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32c Obbligo di risanamento - 1 I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
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1 | I Cantoni provvedono affinché le discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati) vengano risanati se sono all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità del risanamento, come pure sugli obiettivi e l'urgenza dello stesso. |
2 | I Cantoni allestiscono un catasto dei siti inquinati accessibile al pubblico. |
3 | Essi possono eseguire direttamente l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l'incarico a terzi se: |
a | è necessario per prevenire un effetto nocivo imminente; |
b | il responsabile non è in grado di provvedere all'esecuzione dei provvedimenti; o |
c | il responsabile, diffidato, non agisce entro il termine impartito. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 3 Costruzione e trasformazione di edifici e impianti - I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: |
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a | non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure |
b | il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 11 Protezione contro l'inquinamento atmosferico - 1 Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
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1 | Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
2 | Ai fini della protezione delle persone contro l'inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell'aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l'allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato. |
SR 814.680 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) - Ordinanza sui siti contaminati OSiti Art. 3 Costruzione e trasformazione di edifici e impianti - I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se: |
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a | non devono essere risanati e, in seguito al progetto, non si rende necessario un risanamento; oppure |
b | il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile in seguito al progetto o, nella misura in cui sono modificati dal progetto, vengono contemporaneamente risanati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32e Tasse per il finanziamento dei provvedimenti - 1 Il Consiglio federale può prescrivere che: |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che: |
a | il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti; |
b | colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d'esportazione. |
1bis | Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.71 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L'aliquota non può superare: |
a | per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: |
a1 | in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, |
a2 | in altre discariche: 25 fr./t; |
b | per i rifiuti depositati definitivamente all'estero: |
b1 | in discariche sotterranee: 30 fr./t, |
b2 | in altre discariche: l'aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.72 |
2bis | Il Consiglio federale può adeguare l'aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all'indice nazionale dei prezzi al consumo.73 |
3 | La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse esclusivamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:74 |
a | l'allestimento dei catasti dei siti inquinati, qualora ai loro detentori sia stata data occasione di pronunciarsi sull'iscrizione nel catasto entro il 1° novembre 2007; |
b | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 2001, se:75 |
b1 | il responsabile non è identificabile oppure è insolvente, |
b2 | il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani; |
c | l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se: |
cbis | provvedimenti di protezione adeguati come l'installazione di parapalle in occasione di manifestazioni di tiro storico e di tiro in campagna che si svolgono al massimo una volta all'anno e che si tengono regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
c1 | nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012, |
c2 | nel caso di altri siti, dopo il 31 dicembre 2020 non sono più stati depositati rifiuti o soltanto quelli di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all'anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020; |
d | l'esame di siti che risultano non inquinati (art. 32d cpv. 5). |
4 | Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano: |
a | forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a; |
b | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera b: |
b1 | al 40 per cento dei costi computabili se nel sito non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996, |
b2 | al 30 per cento dei costi computabili se nel sito sono stati depositati rifiuti anche dopo il 1° febbraio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; |
c | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c: |
c1 | forfettariamente a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 m, |
c2 | al 40 per cento dei costi computabili nel caso degli altri impianti di tiro; |
d | per le indennità di cui al capoverso 3 lettera d, al 40 per cento dei costi computabili.83 |
5 | Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di prelievo della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili. |
6 | Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |