SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 63 Classificazione - 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
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1 | I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
a | vini a denominazione d'origine controllata; |
b | vini con indicazione geografica tipica; |
c | vini da tavola. |
2 | Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. |
3 | Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione. |
5 | Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. |
6 | Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi - 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. |
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1 | Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. |
2 | Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 101 Ricorso contro atti normativi - Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177a Accordi internazionali - 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. |
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1 | Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. |
2 | L'UFAG può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare: |
a | il riconoscimento di centri d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo; |
b | il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione; |
c | la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione; |
d | le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato; |
e | il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo; |
f | i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 177a Accordi internazionali - 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. |
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1 | Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. |
2 | L'UFAG può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare: |
a | il riconoscimento di centri d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo; |
b | il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione; |
c | la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione; |
d | le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato; |
e | il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo; |
f | i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio; |
g | i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero - 1 I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. |
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1 | I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. |
2 | Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. |
3 | I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 63 Classificazione - 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
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1 | I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
a | vini a denominazione d'origine controllata; |
b | vini con indicazione geografica tipica; |
c | vini da tavola. |
2 | Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. |
3 | Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione. |
5 | Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. |
6 | Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica. |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 64 Controlli - 1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli. |
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1 | Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli. |
2 | Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati. |
3 | L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone. |
4 | L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale. |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 28 Oggetto e principio - 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinificazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4. |
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1 | Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinificazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4. |
2 | Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell'autocontrollo da parte del vinificatore giusta l'articolo 29 e della sorveglianza dell'autocontrollo da parte del Cantone sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 30 e 30a. |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata - 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
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1 | Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s'intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone. |
2 | I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere: |
a | una delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta al minimo l'uva; |
b | un elenco dei vitigni autorizzati; |
c | un elenco dei metodi di coltura autorizzati; |
d | un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; |
e | la resa massima dell'unità di superficie per vitigno autorizzato; |
f | un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; |
g | un sistema di analisi e d'esame organolettico del vino pronto per la vendita. |
3 | I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: |
a | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita, e |
b | la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. |
3bis | L'area di produzione dell'uva può essere estesa a un'area limitrofa del territorio svizzero purché: |
a | sia previsto da un accordo internazionale; |
b | il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita con il vigneto svizzero limitrofo; |
c | i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d'intesa con l'UFAG; e |
d | le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 |
4 | I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. |
5 | Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti: |
6 | Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti: |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 63 Classificazione - 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
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1 | I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
a | vini a denominazione d'origine controllata; |
b | vini con indicazione geografica tipica; |
c | vini da tavola. |
2 | Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. |
3 | Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione. |
5 | Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. |
6 | Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 63 Classificazione - 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
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1 | I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
a | vini a denominazione d'origine controllata; |
b | vini con indicazione geografica tipica; |
c | vini da tavola. |
2 | Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. |
3 | Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione. |
5 | Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. |
6 | Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 64 Controlli - 1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli. |
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1 | Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli. |
2 | Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati. |
3 | L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone. |
4 | L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 63 Classificazione - 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
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1 | I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti: |
a | vini a denominazione d'origine controllata; |
b | vini con indicazione geografica tipica; |
c | vini da tavola. |
2 | Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. |
3 | Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione. |
5 | Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. |
6 | Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 187c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007 - 1 I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. |
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1 | I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. |
2 | ... 285 |
SR 916.140 Ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) - Ordinanza sul vino Ordinanza-sul-vino Art. 48 Disposizioni transitorie - 1 I vini svizzeri prodotti con uve della vendemmia 2007 sono sottoposti al diritto previgente. |
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1 | I vini svizzeri prodotti con uve della vendemmia 2007 sono sottoposti al diritto previgente. |
2 | I vini svizzeri a denominazione di origine controllata prodotti con uve della vendemmia 2008 possono essere lavorati conformemente alle esigenze fissate dai Cantoni secondo il diritto federale previgente. |
3 | I Cantoni devono adattare le loro disposizioni relative ai vini a denominazione di origine controllata entro il 1° giugno 2009. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |