des Konkordats vom 27. März 1969 über die Schiedsgerichtsbarkeit (KSG) eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Schiedsentscheid abgewiesen hat. Es handelt sich beim angefochtenen Entscheid der Vorinstanz um einen kantonal letztinstanzlichen (Art. 75
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 75 Autorità inferiori |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti. [1] | ||||||
| I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: | ||||||
| una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; | ||||||
| un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; | ||||||
| è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [2] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [3] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 74 Valore litigioso minimo |
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| Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: | ||||||
| 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; | ||||||
| 30 000 franchi in tutti gli altri casi. | ||||||
| Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: | ||||||
| se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; | ||||||
| se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; | ||||||
| contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; | ||||||
| contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). [2] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 107 Sentenza |
||||||
| Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. | ||||||
| Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. | ||||||
| Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato. [1] | ||||||
| Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 107 Sentenza |
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| Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. | ||||||
| Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. | ||||||
| Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato. [1] | ||||||
| Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
||||||
| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
||||||
| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti |
||||||
| Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: | ||||||
| le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; | ||||||
| le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti). | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza. | ||||||
| La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti |
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| Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: | ||||||
| le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; | ||||||
| le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti). | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza. | ||||||
| La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 4 Società madri e società del gruppo importanti |
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| Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: | ||||||
| le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; | ||||||
| le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti). | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza. | ||||||
| La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
||||||
| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 164 Legislazione |
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| Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: | ||||||
| esercizio dei diritti politici; | ||||||
| restrizioni dei diritti costituzionali; | ||||||
| diritti e doveri delle persone; | ||||||
| cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; | ||||||
| compiti e prestazioni della Confederazione; | ||||||
| obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; | ||||||
| organizzazione e procedura delle autorità federali. | ||||||
| Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
||||||
| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 176 |
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| Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera. [1] | ||||||
| Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC [2]. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1. [3] | ||||||
| La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). [2] RS 272 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 1 Oggetto e scopo |
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| La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari. | ||||||
| Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 8 Mutamento dei fatti |
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| L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione. | ||||||
| Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 13 |
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| Il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 358 Forma |
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| Il patto d'arbitrato dev'essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. | ||||||
| Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni della presente Parte. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). | ||||||
|
RS 272 CPC Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile Art. 407 Giurisdizione arbitrale |
||||||
| La validità dei patti d'arbitrato conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole. | ||||||
| Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione del nuovo diritto. | ||||||
| I mezzi d'impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo. | ||||||
| Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356, se già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente. | ||||||
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RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 9 Organizzazione |
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| L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. | ||||||
| Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 68 Spese ripetibili |
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| Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. | ||||||
| La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. | ||||||
| Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. | ||||||