Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 773/2019

Sentenza del 1° luglio 2019

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
B.A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Oggetto
Revisione contro un decreto d'accusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 maggio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.212).

Considerando:
che, con decreto d'accusa del 19 settembre 2016, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto B.A.________ autore colpevole di vie di fatto e di ripetuta diffamazione;
che, con decisione del 25 gennaio 2017, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile, siccome tardiva, l'opposizione presentata dall'imputato al decreto d'accusa;
che, con decisione del 14 marzo 2017, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile un reclamo di B.A.________ contro la decisione pretorile;
che, avverso la decisione della Pretura penale, l'imputato ha pure adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, con sentenza del 10 aprile 2017, ha dichiarato inammissibile l'appello;
che, con scritto del 20 novembre 2018, trasmesso dal Ministero pubblico alla CARP per competenza, B.A.________ ha chiesto la revisione del decreto di accusa;
che, con sentenza del 16 maggio 2019, la CARP ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione;
che B.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 24 giugno 2019 al Tribunale federale, chiedendo altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;
che in concreto l'oggetto dell'impugnativa è infatti circoscritto alla decisione della CARP che ha dichiarato l'istanza di revisione manifestamente inammissibile giusta l'art. 412 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 412 Esame preliminare ed entrata nel merito - 1 Il tribunale d'appello esamina preliminarmente in procedura scritta l'istanza di revisione.
1    Il tribunale d'appello esamina preliminarmente in procedura scritta l'istanza di revisione.
2    Il tribunale non entra nel merito se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.
3    Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.
4    Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l'articolo 388.
CPP;
che la Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato né comprovato giusta l'art. 411 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 411 Forma e termine - 1 Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d'appello. L'istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.
1    Le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al tribunale d'appello. L'istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati.
2    Le istanze di cui all'articolo 410 capoversi 1 lettera b e 2 vanno presentate entro 90 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della decisione in questione. Negli altri casi, le istanze di revisione non sono subordinate al rispetto di alcun termine.
CPP un motivo di revisione ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione - 1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
1    Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
a  sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
b  la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
c  nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950271 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
a  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
b  un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c  la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
3    La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.
4    La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
CPP;
che in questa sede il ricorrente non spiega, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 410
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione - 1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
1    Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
a  sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
b  la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
c  nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950271 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
a  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
b  un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c  la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
3    La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.
4    La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
segg. CPP ritenendo in concreto l'istanza di revisione manifestamente inammissibile, siccome non era stato sostanziato alcun motivo di revisione;
che laddove richiama l'art. 21 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 21 Tribunale d'appello - 1 Il tribunale d'appello giudica:
1    Il tribunale d'appello giudica:
a  gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b  le domande di revisione.
2    Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d'appello nella medesima causa.
3    I membri del tribunale d'appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.
CPP il ricorrente disattende che in concreto la CARP ha statuito sull'istanza di revisione in una composizione diversa da quella che si è pronunciata sull'appello con sentenza del 10 aprile 2017;
che, in tale circostanza, il rimprovero rivolto alla Corte cantonale di non avergli comunicato preventivamente la composizione del collegio giudicante per potere determinare eventuali "conflitti di interesse rispetto alla precedente partecipazione nella procedura di appello"è pertanto inconsistente;
che, per di più, la giurisprudenza ha stabilito che la composizione non dev'essere comunicata espressamente alle parti, essendo sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile, come per esempio l'annuario ufficiale cantonale o la pagina internet delle autorità adite, condizione adempiuta nella fattispecie (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1; sentenza 1B 408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2);
che laddove postula l'astensione del Presidente e del cancelliere di questa Corte, può essere qui rinviato a precedenti sentenze del Tribunale federale concernenti il ricorrente (cfr. sentenze 6B 1060/2018 del 9 novembre 2018; 6B 1015/2018 del 2 novembre 2018; 1C 477/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 1.3; 6B 740/2018 del 28 settembre 2018; 1B 408/2018, citata, consid. 2);
che analoga conclusione vale pure per quanto concerne la richiesta di conoscere anticipatamente la composizione di questa Corte e l'ammontare delle spese giudiziarie (cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 e rinvii; sentenza 5A 327/2019 del 1° maggio 2019 consid. 3 e 5);
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente, che non ha comunque dimostrato la sua eventuale indigenza, deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a suo carico (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 1° luglio 2019

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni