Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 166/2011

Sentenza del 1° giugno 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Reeb, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Christof Affolter,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
istanza di promozione dell'accusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2011 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 27 novembre 2009 B.________ e C.________ hanno querelato A.________ per titolo di appropriazione indebita, in relazione alla donazione a terzi di alcuni mobili a lei affidati nel quadro della locazione e della successiva compravendita, avvenuta nel 2007, di un appartamento di loro proprietà. Il procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 27 dicembre 2010, cresciuto in giudicato.

B.
A sua volta, l'11 gennaio 2010 A.________ ha denunciato B.________ e C.________ per titolo di truffa, estorsione e diffamazione, in riferimento alla citata compravendita. Il 27 dicembre 2010, il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere.

C.
Con decisione del 1° marzo 2011, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP), dopo aver concesso alla querelante la facoltà di emendare un'istanza di promozione dell'accusa, l'ha dichiarata irricevibile.

D.
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede di annullarlo e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1).

1.2 La decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale contro i denunciati e pone quindi fine al procedimento. Si tratta pertanto di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
, 80 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
90 LTF). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile.

1.3 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata emanata il 1° marzo 2011. La legittimazione a ricorrere dell'interessata dev'essere pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 81
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF, sulla base del suo tenore in vigore al 1° gennaio 2011 (art. 132 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 132 Disposizioni transitorie - 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
1    La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
2    ...118
3    I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121
4    La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122
LTF; sentenza 1B 119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2).

2.
2.1 La ricorrente accenna a una lesione dell'art. 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., poiché la CRP avrebbe dovuto rilevare il "possibile" conflitto di interessi che si sarebbe creato con il trapasso dell'incarto dal primo a un altro PP, il quale avrebbe lavorato (in un'epoca non precisata) per alcuni mesi presso lo studio legale del patrocinatore dei denunciati.

Dall'incarto risulta che detto PP, nelle sue osservazioni alla CRP, ha semplicemente rilevato di non avere osservazioni da formulare, limitandosi a richiamare le motivazioni esposte nel decreto di non luogo a procedere stilato dal suo predecessore. Ora, la ricorrente non censura, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze di cui all'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5), l'asserita mancata astensione del PP o che la Corte cantonale avrebbe dovuto ravvisare d'ufficio la sussistenza di circostanze concrete idonee per lo meno a suscitare, oggettivamente, l'apparenza di una sua prevenzione (DTF 136 I 207 consid. 3.1).

2.2 La ricorrente fa valere che la CRP, nell'esaminare le esigenze formali poste alla motivazione dell'istanza di promozione dell'accusa, avrebbe commesso un eccesso di formalismo. Ella insiste sul fatto che l'ha presentata senza avvalersi dell'aiuto di un legale, rinviando sostanzialmente a quanto esposto nella denuncia, poiché, da laica che non avrebbe "nemmeno mai avuto esperienze in campo giuridico", non poteva prevedere siffatte esigenze.
2.2.1 Neppure questo assunto regge. In effetti, come già visto, contro decreti di non luogo a procedere, la ricorrente, anche assistita da legali, ha già presentato istanze di promozione d'accusa, in seguito dichiarate irricevibili per mancato rispetto delle esigenze di motivazione e impugnate senza successo dinanzi al Tribunale federale (sentenze 6B 846/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5 e 6B 423/2008 del 26 gennaio 2009).
2.2.2 Il generico assunto ricorsuale, secondo cui il decreto di non luogo a procedere sarebbe stato notificato senza motivazione e senza indicare la possibilità di chiederla, è infondato. In effetti, seppur succintamente, esso è motivato. D'altra parte, la CRP non avrebbe potuto esaminare un decreto non motivato (cfr. art. 185 cpv. 2 CPP/TI).
2.2.3 Anche il rimprovero di formalismo eccessivo, poiché la CRP non le avrebbe concesso un termine per completare l'istanza o rivolgersi a un legale, è infondato.

La Corte cantonale, ricevuta l'istanza e rilevato ch'essa non adempiva le prescrizioni minime dell'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, con scritto del 28 gennaio 2011 ha espressamente invitato l'istante a correggerla entro dieci giorni, pena l'inammissibilità. Essa le ha pure indicato un articolo dottrinale sulle esigenze formali poste a una siffatta istanza, segnalandole inoltre l'opportunità di far capo ai servizi di un legale.

2.3 Nel merito, il ricorso è inammissibile, poiché la ricorrente neppure sostiene che la decisione impugnata potrebbe influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF; vedi al riguardo sentenza 1B 119/2011, citata). Sarebbe comunque manifesto che la tesi della CRP, secondo cui neppure la versione emendata dell'istanza di promozione dell'accusa è sufficientemente motivata, non solo non è arbitraria, ma corretta.

3.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° giugno 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Fonjallaz Crameri