SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC31. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
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1 | I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
a | hanno un interesse personale nella causa; |
b | hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni; |
c | sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro; |
d | sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore; |
e | per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa. |
2 | La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 39 Rendita di vecchiaia - 1 Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
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1 | Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
2 | L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento secondo l'allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoversi 4 e 5.96 |
3 | Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
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1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 36 Avere di vecchiaia - 1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia. |
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1 | Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia. |
2 | L'avere di vecchiaia è composto: |
a | dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato 6a cifra I; |
b | dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell'articolo 30; |
c | dagli importi che sono stati accreditati ai sensi dell'articolo 100 capoverso 1 in seguito a divorzio; |
d | dai riscatti accreditati ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2bis; |
dbis | dai riacquisti dopo un divorzio ai sensi dell'articolo 100 capoverso 2 terzo periodo; |
e | dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni o dai versamenti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza; |
f | da eventuali accrediti complementari; |
g | da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro; |
h | dagli interessi ai sensi dell'allegato 1. |
3 | Sono dedotti dall'avere di vecchiaia: |
a | i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza, nella misura in cui questi non possano essere dedotti da un avere di risparmio speciale (art. 97 cpv. 1); |
b | la quota di prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto in seguito a divorzio, sempreché questa non possa essere dedotta da un avere di risparmio speciale (art. 100 cpv. 2 primo periodo); |
c | la quota dell'avere di vecchiaia convertita in una prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento parziale (art. 38). |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 39 Rendita di vecchiaia - 1 Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
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1 | Fatto salvo l'articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita. |
2 | L'importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 36, aumentato di un avere di risparmio speciale (art. 36a) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l'età di pensionamento secondo l'allegato 3; in caso di divorzio è fatto salvo l'articolo 100 capoversi 4 e 5.96 |
3 | Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 40 Prelievo di capitale - 1 All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
|
1 | All'atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 100 per cento della somma dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 36 nonché della somma di un avere di risparmio speciale (art. 36a) disponibile in quel momento per la corrispondente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturate le spese amministrative conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento delle spese amministrative.97 |
1bis | Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.98 |
2 | ...99 |
3 | ...100 |
4 | Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. |
5 | Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre prestazioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. |
5bis | Le quote dell'avere di vecchiaia che il datore di lavoro ha finanziato all'assicurato al momento del pensionamento sono esclusi dal prelievo di capitale conformemente alle disposizioni del diritto del lavoro.101 |
6 | Se sono stati effettuati riscatti (art. 32), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i riacquisti in caso di divorzio secondo l'articolo 22d LFLP.102 |
7 | Il prelievo di capitale è escluso se il mantenimento dell'assicurazione di cui all'articolo 18d si è protratto per oltre due anni.103 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 108 Garanzia secondo l'articolo 25 della legge su PUBLICA - 1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
|
1 | La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
2 | ...220 |
3 | I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia. |
4 | I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia. |
5 | 5 In caso di riduzione dell'avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.221 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 107 |
SR 172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) RPIC Art. 108 Garanzia secondo l'articolo 25 della legge su PUBLICA - 1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
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1 | La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e dell'impiegato siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento. |
2 | ...220 |
3 | I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia. |
4 | I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi provenienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia. |
5 | 5 In caso di riduzione dell'avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di riacquisto integrali prima del pensionamento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato riacquisto.221 |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) - Cassa federale d'assicurazione Legge-su-PUBLICA Art. 25 Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione - Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |