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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 102 Scambio di scritti |
||||||
| Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. | ||||||
| L'autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine. | ||||||
| Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi |
||||||
| Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. | ||||||
| Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi |
||||||
| Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. | ||||||
| Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 101 Ricorso contro atti normativi |
||||||
| Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
||||||
| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi |
||||||
| Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. | ||||||
| Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l'articolo 86. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 89 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. | ||||||
| Hanno inoltre diritto di ricorrere: | ||||||
| la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; | ||||||
| in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; | ||||||
| i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; | ||||||
| le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. | ||||||
| In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
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| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 16 Finanziamento |
||||||
| I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. | ||||||
| I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS. | ||||||
| I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. [1] | ||||||
| I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari |
||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: | ||||||
| fissare e versare gli assegni familiari; | ||||||
| fissare e riscuotere i contributi; | ||||||
| emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. | ||||||
| Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari |
||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: | ||||||
| fissare e versare gli assegni familiari; | ||||||
| fissare e riscuotere i contributi; | ||||||
| emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. | ||||||
| Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
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RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 91 Obbligo di pagare i premi |
||||||
| Il datore di lavoro si assume i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. | ||||||
| I premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore. | ||||||
| Il datore di lavoro è debitore della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispondente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediatamente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell'assicurato è nullo. | ||||||
| L'assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalità dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LADI [1], deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennità di disoccupazione. Se i disoccupati partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione versa all'INSAI i premi per i rischi d'infortunio insiti in questa attività. [2] | ||||||
| L'assicurazione per l'invalidità si assume il premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali degli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c. [3] | ||||||
| [1] RS 837.0 [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835). [3] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
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| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 1 |
||||||
| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili. [2] | ||||||
| Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari |
||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: | ||||||
| fissare e versare gli assegni familiari; | ||||||
| fissare e riscuotere i contributi; | ||||||
| emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. | ||||||
| Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 16 Finanziamento |
||||||
| I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. | ||||||
| I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS. | ||||||
| I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente. [1] | ||||||
| I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 15 Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari |
||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di: | ||||||
| fissare e versare gli assegni familiari; | ||||||
| fissare e riscuotere i contributi; | ||||||
| emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. | ||||||
| Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 107 Costituzione |
||||||
| Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all'articolo 69 capoverso 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA [1]. [2] | ||||||
| La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS. [3] | ||||||
| Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno. [4] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 4 della LF LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 24 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 25 Applicabilità della legislazione sull'AVS |
||||||
| Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA [1], si applicano per analogia: | ||||||
| ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2, 49b [3] e 72a cpv. 2 lett. b LAVS [4]); | ||||||
| al trattamento di dati personali (art. 49f LAVS); | ||||||
| alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS); | ||||||
| alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); | ||||||
| alla compensazione (art. 20 LAVS); | ||||||
| al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi; | ||||||
| alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); | ||||||
| alla riscossione dei contributi (art. 14-16 LAVS); | ||||||
| al numero AVS (art. 50c LAVS); | ||||||
| all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b-153i LAVS). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [3] Ora art. 49f. [4] RS 831.10 [5] Introdotta dall'all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [6] Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125). [7] Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125). [8] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289). [9] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289). Nuovo testo giusta l'all. n. 35 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 12 Ordinamento applicabile |
||||||
| Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro. [1] | ||||||
| I datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse. [2] | ||||||
| I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3973, 4949; FF 2009 5193, 5211). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 3 Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni |
||||||
| Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: | ||||||
| l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA [1]), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età; | ||||||
| l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età. [2] | ||||||
| Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. | ||||||
| L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile [3] non conferisce alcun diritto. [4] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). [3] RS 210 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 4 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
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| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 18 |
||||||
| I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 1952 [1] sugli assegni familiari nell'agricoltura. | ||||||
| [1] RS 836.1 | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 18 |
||||||
| I salariati agricoli e i contadini indipendenti hanno diritto agli assegni familiari conformemente alla legge federale del 20 giugno 1952 [1] sugli assegni familiari nell'agricoltura. | ||||||
| [1] RS 836.1 | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 836.1 LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli |
||||||
| I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS [1]. [2] | ||||||
| I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1. | ||||||
| Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA [3]. [4] | ||||||
| La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo. [5] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276280; FF 1979 II 693). [3] RS 830.1 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 15 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 1766,1994V897). [5] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU 1958 195; FF 1979 II 1045). | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 20 Finanziamento |
||||||
| Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS [1]. | ||||||
| [1] RS 831.10 | ||||||
|
RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
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| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 17 Competenze dei Cantoni |
||||||
| I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. | ||||||
| Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell'AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: | ||||||
| l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1; | ||||||
| le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; | ||||||
| la revoca del riconoscimento; | ||||||
| la fusione e lo scioglimento delle casse; | ||||||
| i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; | ||||||
| le condizioni per il cambiamento di cassa; | ||||||
| lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; | ||||||
| la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; | ||||||
| il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati; | ||||||
| la perequazione integrale degli oneri tra le casse; | ||||||
| l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 770; FF 2023 1469). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 14 Termini e procedura di riscossione |
||||||
| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. | ||||||
| I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione. [1] | ||||||
| I contributi dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e di quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che non esercitano un'attività lucrativa sono fissati e versati, fatto salvo l'articolo 16 capoverso 1, soltanto nel momento in cui: | ||||||
| tali persone sono riconosciute come rifugiati; | ||||||
| a tali persone è rilasciato un permesso di dimora; o | ||||||
| in virtù dell'età, della morte o dell'invalidità di tali persone, insorge un diritto a prestazioni ai sensi della presente legge o della LAI [2]. [3] | ||||||
| Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA [4]. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA. [5] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su: | ||||||
| i termini di pagamento dei contributi; | ||||||
| la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio; | ||||||
| il pagamento di contributi arretrati; | ||||||
| il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA; | ||||||
| ... . [9] | ||||||
| Il Consiglio federale può stabilire che non si debbano versare contributi su un salario determinante annuo che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia; può escludere questa possibilità per determinate attività. Il lavoratore può tuttavia chiedere in ogni caso che il datore di lavoro versi i contributi. [10] | ||||||
| Il Consiglio federale può inoltre stabilire che sul reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, che non superi l'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, i contributi siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato. [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449). [2] RS 831.20 [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4817; FF 2002 6087). [4] RS 830.1 [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [7] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [8] Abrogata dall'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). [9] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1). [10] Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [11] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 34a [1] Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti |
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| Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere immediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione. | ||||||
| Con la diffida è addossata all'interessato una tassa da 20 a 200 franchi. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 38 [1] Tassazione d'ufficio |
||||||
| Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassazione d'ufficio. [2] | ||||||
| La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno. [3] | ||||||
| Le spese causate dalla tassazione d'ufficio possono essere messe a carico dell'inadempiente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I del DCF del 20 apr. 1951, in vigore dal 1° gen. 1951 (RU 1951 392). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 41bis [1] Interessi di mora |
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| Devono pagare gli interessi di mora: | ||||||
| di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; | ||||||
| le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN [3] che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| i datori di lavoro, sui contributi da compensare e sui contributi da versare nell'ambito della procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN per i quali non presentano alla cassa di compensazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione; | ||||||
| le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; | ||||||
| le persone che dopo aver cessato la loro attività lucrativa indipendente realizzano un utile di liquidazione e informano la cassa di compensazione entro la fine dell'anno civile seguente l'anno della realizzazione dell'utile, sui contributi d'acconto e sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Per il periodo compreso tra il 21 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non sono dovuti interessi di mora. [7] | ||||||
| Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I dell'O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [3] RS 822.41 [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 226). [6] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell'O del 20 mar. 2020 sui provvedimenti riguardo al coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei contributi alle assicurazioni sociali, in vigore dal 21 mar. al 20 set. 2020 (RU 2020 875). [7] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 apr. 2020, in vigore dal 21 mar. 2020 (RU 2020 1407). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 30 [1] 5. Determinazione del reddito annuo medio |
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| La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33ter. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. | ||||||
| La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 25 Applicabilità della legislazione sull'AVS |
||||||
| Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA [1], si applicano per analogia: | ||||||
| ai sistemi d'informazione (art. 49a cpv. 1 e 2, 49b [3] e 72a cpv. 2 lett. b LAVS [4]); | ||||||
| al trattamento di dati personali (art. 49f LAVS); | ||||||
| alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS); | ||||||
| alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); | ||||||
| alla compensazione (art. 20 LAVS); | ||||||
| al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi; | ||||||
| alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); | ||||||
| alla riscossione dei contributi (art. 14-16 LAVS); | ||||||
| al numero AVS (art. 50c LAVS); | ||||||
| all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b-153i LAVS). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [3] Ora art. 49f. [4] RS 831.10 [5] Introdotta dall'all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [6] Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125). [7] Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016 125). [8] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 15 ott. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289). [9] Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010 (RU 2010 4491; FF 2009 5289). Nuovo testo giusta l'all. n. 35 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). | ||||||
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RS 836.2 LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) - Legge sugli assegni familiari Art. 1 |
||||||
| Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili. [2] | ||||||
| Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 8 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 2775; FF 2019 935). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
||||||
| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 14bis [1] Supplementi |
||||||
| Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. | ||||||
| La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88. | ||||||
| La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS [2]. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [2] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Art. 14bis [1] Supplementi |
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| Se il datore di lavoro impiega lavoratori senza conteggiarne i salari con la cassa di compensazione, quest'ultima gli infligge un supplemento del 50 per cento sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa di compensazione aumenta il supplemento sino al 100 per cento al massimo dei contributi dovuti. I supplementi non possono essere dedotti dal salario del lavoratore. | ||||||
| La riscossione di supplementi presuppone che il datore di lavoro sia stato condannato per un delitto o una contravvenzione secondo gli articoli 87 e 88. | ||||||
| La cassa di compensazione versa i supplementi al Fondo di compensazione AVS [2]. Il Consiglio federale stabilisce la quota che le casse di compensazione possono trattenere a copertura delle loro spese. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 6 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). [2] Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||