SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 5 Registro cantonale degli avvocati |
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1 | Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8. |
2 | Il registro contiene i dati personali seguenti: |
a | il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza; |
b | una copia della patente di avvocato; |
c | i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 8; |
d | il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale; |
e | le misure disciplinari non cancellate. |
3 | È tenuto dall'autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 20 Cancellazione delle misure disciplinari |
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1 | L'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati. |
2 | La sospensione dall'esercizio dell'avvocatura è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 37 Referendum ed entrata in vigore |
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1 | La presente legge sottostà al referendum facoltativo. |
2 | Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Gli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 10 capoverso 1 lettera b e le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore soltanto in caso di entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. |
3 | Per i cittadini di Stati membri dell'AELS, l'articolo 2 capoversi 2 e 3 e l'articolo 10 capoverso 1 lettera b cosí come le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 200117 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).18 |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 17 Misure disciplinari |
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1 | In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: |
a | l'avvertimento; |
b | l'ammonimento; |
c | la multa fino a 20 000 franchi; |
d | la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; |
e | il divieto definitivo di esercitare. |
2 | La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. |
3 | Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 17 Misure disciplinari |
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1 | In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: |
a | l'avvertimento; |
b | l'ammonimento; |
c | la multa fino a 20 000 franchi; |
d | la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; |
e | il divieto definitivo di esercitare. |
2 | La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. |
3 | Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 19 Prescrizione |
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1 | L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. |
2 | La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza. |
3 | L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. |
4 | Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 19 Prescrizione |
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1 | L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. |
2 | La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza. |
3 | L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. |
4 | Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 19 Prescrizione |
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1 | L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. |
2 | La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza. |
3 | L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. |
4 | Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 19 Prescrizione |
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1 | L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. |
2 | La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza. |
3 | L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. |
4 | Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare. |
SR 935.61 Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati LLCA Art. 19 Prescrizione |
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1 | L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. |
2 | La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza. |
3 | L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. |
4 | Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare. |