SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 86 Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado - 1 Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale, salvo quelle concernenti le chiamate in servizio. |
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1 | Nelle controversie di natura non pecuniaria, le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale, salvo quelle concernenti le chiamate in servizio. |
2 | Il DDPS può impugnare le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Su domanda dell'UFPP, le autorità cantonali di ultimo grado notificano allo stesso senza indugio e gratuitamente le loro decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA60, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 66 Soppressione - 1 La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
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1 | La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
2 | Il Consiglio federale definisce le condizioni. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 66 Soppressione - 1 La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
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1 | La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
2 | Il Consiglio federale definisce le condizioni. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 49 Esame e decisione - 1 L'UFPP esamina le domande e decide in merito alla loro autorizzazione. |
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1 | L'UFPP esamina le domande e decide in merito alla loro autorizzazione. |
2 | Nella decisione dell'UFPP sono fissati la durata dell'intervento, il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l'occasione e il limite di spesa. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 29 Vitto - L'organo responsabile della chiamata o della convocazione provvede a un vitto confacente al servizio. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 66 Soppressione - 1 La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
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1 | La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
2 | Il Consiglio federale definisce le condizioni. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 66 Soppressione - 1 La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
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1 | La soppressione dei rifugi è compito dei Cantoni. |
2 | Il Consiglio federale definisce le condizioni. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
|
1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
|
1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
|
1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 110 Esecuzione e vigilanza - 1 Gli organi competenti della Confederazione e i Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze. |
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1 | Gli organi competenti della Confederazione e i Cantoni sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza nell'ambito delle loro competenze. |
2 | L'UFPP disciplina l'esecuzione dell'articolo 52 d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. |
3 | Esso esercita la vigilanza sui Cantoni e i Comuni nel settore della protezione civile. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 41 Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro - 1 I militi della protezione civile non possono essere impiegati per fornire prestazioni di servizio a favore del proprio datore di lavoro; è fatto salvo l'impiego del personale impiegato a titolo di attività professionale principale presso un organo responsabile della protezione civile. |
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2 | Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile i militi non possono in alcun caso essere impiegati per prestazioni di protezione civile a favore del proprio datore di lavoro. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 104 Esigenze minime per costruzioni di protezione - 1 Le costruzioni di protezione devono garantire una protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: |
|
1 | Le costruzioni di protezione devono garantire una protezione di base dagli effetti delle armi moderne, in particolare: |
a | dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell'esplosione tale che l'onda d'urto si è ridotta a circa 100 kN/m2 (1bar); |
b | dagli effetti delle armi convenzionali quando l'impatto è vicino alla costruzione; |
c | contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici. |
2 | In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere applicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a. |
3 | L'UFPP può disciplinare le esigenze minime per l'equipaggiamento e le caratteristiche delle costruzioni di protezione. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 81 Controllo periodico dei rifugi - 1 I Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d'esercizio e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime. |
|
1 | I Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d'esercizio e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime. |
2 | Il controllo periodico deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni. |
3 | L'UFPP disciplina le condizioni quadro, in particolare: |
a | i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni; |
b | gli obblighi dei proprietari di rifugi; |
c | l'istruzione e i compiti del personale addetto ai controlli periodici dei rifugi; |
d | la procedura; |
e | i punti da controllare; e |
f | la definizione dei difetti costatati e la loro valutazione. |
4 | I Cantoni trasmettono annualmente all'UFPP un compendio comprendente almeno le seguenti indicazioni: |
a | il numero di rifugi e di posti protetti controllati; |
b | il numero di rifugi e di posti protetti operativi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 2 Scopo - La protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di eventi dannosi di vasta portata (eventi maggiori), catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati, di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi e di adottare le relative misure preparatorie. |
SR 520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) LPPC Art. 60 Principio - Ogni abitante deve disporre di un posto in un rifugio (posto protetto) nelle vicinanze della sua abitazione. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 74 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione - 1 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione è disponibile, per ogni abitante, un posto protetto in un rifugio conforme alle esigenze minime secondo l'articolo 104. I posti protetti secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera b non sono presi in considerazione nel calcolo. |
|
1 | Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all'interno di un Comune o di una zona di valutazione è disponibile, per ogni abitante, un posto protetto in un rifugio conforme alle esigenze minime secondo l'articolo 104. I posti protetti secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera b non sono presi in considerazione nel calcolo. |
2 | Nel calcolo del grado di copertura si tiene conto unicamente dei posti protetti situati in rifugi completi o rimodernabili. Un rifugio è considerato completo se non presenta difetti o solo difetti tali da non comprometterne l'effetto protettivo. È considerato rimodernabile se è possibile convertirlo in rifugio completo con un dispendio ragionevole. |
3 | I Cantoni determinano una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l'attribuzione dei posti protetti alla popolazione residente permanente. |
4 | Essi aggiornano costantemente la gestione della costruzione dei rifugi e il piano d'attribuzione dei posti protetti. |
5 | Garantiscono in ogni momento la disponibilità a inviare su richiesta all'UFPP il bilancio dei posti protetti; per il piano d'attribuzione il termine è di tre mesi. |
6 | L'UFPP stabilisce le condizioni quadro e la procedura per la gestione della costruzione di rifugi e per la pianificazione dell'attribuzione dei posti protetti, in particolare nei settori seguenti: |
a | rilevamento della popolazione residente permanente e dei rifugi; |
b | numero massimo di posti protetti per rifugio; |
c | determinazione delle zone di valutazione; |
d | misure per la gestione della costruzione di rifugi; |
e | priorità in materia d'attribuzione; |
f | posti protetti in ospedali, case per anziani e di cura; |
g | comunicazione e aggiornamento dell'attribuzione ai rifugi; |
h | dettagli tecnici. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 81 Controllo periodico dei rifugi - 1 I Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d'esercizio e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime. |
|
1 | I Cantoni provvedono al controllo periodico della prontezza d'esercizio e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime. |
2 | Il controllo periodico deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni. |
3 | L'UFPP disciplina le condizioni quadro, in particolare: |
a | i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni; |
b | gli obblighi dei proprietari di rifugi; |
c | l'istruzione e i compiti del personale addetto ai controlli periodici dei rifugi; |
d | la procedura; |
e | i punti da controllare; e |
f | la definizione dei difetti costatati e la loro valutazione. |
4 | I Cantoni trasmettono annualmente all'UFPP un compendio comprendente almeno le seguenti indicazioni: |
a | il numero di rifugi e di posti protetti controllati; |
b | il numero di rifugi e di posti protetti operativi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 82 Soppressione di rifugi - 1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
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1 | I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. |
2 | Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: |
a | ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente; |
b | sono ubicati in una zona particolarmente minacciata; |
c | vi è un'eccedenza di posti protetti; oppure |
d | il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi. |
3 | Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. |
4 | Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. |
5 | Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l'organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. |
6 | L'UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
|
1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.20 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |