VPB 68.90

(Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale del 3 febbraio 2004 [CRP 2003-027])

Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Probezeit. Nichtigkeit. Anspruch auf rechtliches Gehör.

- Die Auflösung des Dienstverhältnisses während der Probezeit kann auch aus anderen als den in Art. 12 Abs. 6 BPG aufgezählten Gründen erfolgen, namentlich wenn der Arbeitgeber feststellt, dass der Betreffende den Nachweis seiner beruflichen Eignung und seiner Fähigkeiten nicht erbracht hat, und es wahrscheinlich ist, dass ein solcher Nachweis auch in Zukunft nicht gelingen wird. Eine Auflösung kann darüber hinaus aus persönlichen Gründen erfolgen, wenn sie sich auf objektive Gründe stützt (E. 4).

- Vorliegend rechtfertigte sich die Auflösung des Dienstverhältnisses aufgrund der überwiegenden Interessen des öffentlichen Dienstes insoweit, als der Beschwerdeführer - dessen Leistungen, Verhalten und Beziehungen zu seinen Arbeitskollegen oder zu Dritten nicht mit den berechtigten Erwartungen seines Arbeitgebers übereinstimmten - allein durch seine Anwesenheit einen einwandfreien Dienstbetrieb beeinträchtigte (E. 5a).

- Vorliegend haben Haltung und Einstellung, welche kaum mit den Anforderungen an den öffentlichen Dienst vereinbar sind, jegliche Aussicht, ihn innerhalb des betreffenden Amtes zu versetzen, zunichte gemacht (E. 5b).

- Bezüglich der Nichtigkeit der Kündigung des Dienstverhältnisses kann sich der Beschwerdeführer auf keine der in Art. 14 BPG oder Art. 336 OR vorgesehenen Bestimmungen des Kündigungsschutzes berufen (E. 8).

- Der Anspruch des Beschwerdeführers auf Gewährung des rechtlichen Gehörs ist nicht verletzt worden, zumal jener mehrfach die Gelegenheit gehabt hätte, seine Vorbringen in der Angelegenheit vor seinen Vorgesetzten geltend zu machen (E. 7).

Résiliation des rapports de travail. Période d'essai. Nullité. Droit d'être entendu.

- La résiliation des rapports de service pendant le temps d'essai peut intervenir pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers, notamment si l'employeur constate que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de ses aptitudes professionnelles et de ses capacités et qu'il est vraisemblable qu'une telle preuve ne puisse pas être fournie dans le futur. Une telle résiliation peut en outre intervenir pour des motifs personnels, si elle se fonde sur des motifs objectifs (consid. 4).

- En l'espèce, la résiliation des rapports de service est justifiée par l'intérêt prédominant du service public, dans la mesure où le recourant - dont les prestations, le comportement et les rapports avec ses collègues ou des tiers ne correspondaient pas aux expectatives légitimes de son employeur - a par sa seule présence perturbé le fonctionnement correct du service (consid. 5a).

- En l'espèce, une attitude et une mentalité peu conciliables avec les exigences de la fonction publique ont exclu toute perspective de placer le recourant à un autre poste au sein de l'Office concerné (consid. 5b).

- Concernant la nullité de la résiliation des rapports de service, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune des protections prévue par l'art. 14
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers ou l'art. 336
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336 - 1 La disdetta è abusiva se data:
1    La disdetta è abusiva se data:
a  per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
b  perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
c  soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d  perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e  perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
2    La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a  per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
b  durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
c  nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3    Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.193
CO (consid. 8).

- Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, ce dernier ayant pu faire valoir ses moyens de manière contradictoire devant ses supérieurs à plusieurs reprises (consid. 7).

Scioglimento dei rapporti di servizio. Periodo di prova. Nullità. Diritto di essere sentito.

- Lo scioglimento dei rapporti di servizio durante il periodo di prova può avvenire per altri motivi rispetto a quelli enumerati all'art. 12 cpv. 6
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers, in particolare se il datore di lavoro constata che l'interessato non ha fornito la prova delle sue attitudini professionali e delle sue capacità e se è verosimile che una simile prova non possa essere fornita in futuro. Un tale scioglimento può inoltre essere deciso per motivi personali, se esso si fonda su motivi oggettivi (consid. 4).

- Nella fattispecie, lo scioglimento dei rapporti di servizio è giustificato dall'interesse predominante del servizio pubblico, nella misura in cui il ricorrente - le cui prestazioni, il cui comportamento ed i cui rapporti con i colleghi o i terzi non corrispondevano alle legittime aspettative del datore di lavoro - ha, con la sua sola presenza, perturbato il corretto funzionamento del servizio (consid. 5a).

- Nella fattispecie, un atteggiamento e una mentalità poco conciliabili con le esigenze della funzione pubblica hanno escluso ogni prospettiva di collocare il ricorrente in un altro posto in seno all'Ufficio interessato (consid. 5b).

- A proposito della nullità dello scioglimento dei rapporti di servizio, il ricorrente non può far valere alcuna delle protezioni previste dall'art. 14
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers o dall'art. 336
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336 - 1 La disdetta è abusiva se data:
1    La disdetta è abusiva se data:
a  per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
b  perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
c  soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d  perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e  perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
2    La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a  per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
b  durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
c  nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3    Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.193
CO (consid. 8).

- Il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato, dato che egli ha potuto far valere a più riprese le proprie ragioni in contradditorio davanti ai suoi superiori (consid. 7).

Riassunto dei fatti

A. In data 19 settembre e, rispettivamente, 26 settembre 2002 la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale (...), e Z. hanno concluso un contratto di lavoro di diritto pubblico giusta l'art. 8
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 8 Formazione e condizioni di assunzione - 1 Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
1    Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del periodo di prova. Per funzioni speciali possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.43
3    Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:
a  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera;
b  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone che posseggono esclusivamente la cittadinanza svizzera.
della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers, RS 172.220.1) e l'art. 25
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 25 Contratto di lavoro - (art. 8 LPers)
1    Il rapporto di lavoro è costituito quando il contratto di lavoro è firmato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 e dalla persona assunta.
2    Il contratto menziona le parti e disciplina almeno:
a  l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
b  la funzione o il settore di attività;
c  il luogo di lavoro e le condizioni relative al trasferimento;
d  la durata del periodo di prova;
e  il tasso di occupazione;
f  la classe di stipendio e lo stipendio;
g  l'istituto e il piano di previdenza.
3    Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro e nel rispetto del termine di disdetta di cui all'articolo 30a capoversi 1-3, può:80
a  modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;
b  integrare l'impiegato in un'altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.
3bis    Il datore di lavoro, senza modificare il contratto di lavoro, può ordinare le seguenti misure per al massimo 12 mesi:82
a  modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;
b  integrare l'impiegato in un'altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.83
4    Il personale soggetto al regime dell'obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro mediante un'istruzione di servizio.
dell'ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001 (OPers, RS 172.220.111.3), in virtù del quale il dipendente veniva assunto come collaboratore della Sezione (...) a far tempo dal 14 ottobre 2002, per una durata indeterminata e con un periodo di prova di tre mesi.

B. In data 27 novembre 2002 ebbe luogo un primo colloquio fra Z. ed i suoi superiori C. e H., durante il quale il dipendente veniva invitato a dar prova di maggiore disponibilità dinanzi ai consigli e ai ragguagli che gli venivano dati sul posto di lavoro, ad informarsi maggiormente sui compiti della centrale, anziché formulare giudizi di valore sui modi in cui le diverse attività venivano svolte, ad essere un po' meno freddo nei contatti all'interno del servizio e verso l'esterno e a timbrare il cartellino alla fine del lavoro.

C. L'11 dicembre 2002 ebbe luogo un secondo colloquio fra Z. ed i suoi superiori. In quell'occasione, H. ha comunicato a Z. che, d'intesa con il capo della Divisione (...), M., aveva deciso di non prolungare il rapporto d'impiego oltre la durata del periodo di prova e questo soprattutto perché fra lui ed alcuni collaboratori della centrale i rapporti non erano buoni ed il lavoro in comune, con il rischio di conflitti interni, sarebbe risultato di conseguenza quantomeno problematico. Durante lo stesso colloquio, vennero consegnati a Z. il verbale del precedente incontro del 27 novembre 2002 nonché la lettera di disdetta dell'11 dicembre 2002, sottoscritta dal direttore dell'Ufficio federale (...); Z. restituì immediatamente questi due documenti, rifiutandosi anche di firmarli.

D. Dopo questo colloquio, Z. si è assentato senza alcuna motivazione dal posto di lavoro. Il dipendente ha comunque prodotto un certificato medico del Servizio psico-sociale di L., del 20 dicembre 2002, da cui risultava che egli era in cura per un disagio psichico insorto alcune settimane prima. Nel frattempo, e più precisamente con scritto del 13 dicembre 2002, il capo della Divisione (...) ha nuovamente comunicato ad Z. i motivi della sua disdetta e lo ha invitato ad annunciarsi per discutere la questione e trovare, nella misura del possibile, un'intesa.

E. Il 23 dicembre 2002 ebbe luogo a B. un ulteriore incontro fra Z. e il capodivisione M., a cui fecero seguito anche due colloqui telefonici il 24 e il 27 dicembre successivi. Da questi incontri e da questi colloqui è sostanzialmente emerso che per Z. l'annuncio del licenziamento era stato come «un fulmine a ciel sereno», che egli desiderava mantenere il suo posto di lavoro presso l'Ufficio federale (...), ma che una sua reintegrazione era purtroppo esclusa poiché il team o quantomeno alcuni collaboratori della centrale vi si erano opposti. E i motivi che ostavano ad una ripresa del lavoro presso la Sezione (...) vennero poi ulteriormente ribaditi dal capodivisione M. con lettera raccomandata del 27 dicembre 2002, indirizzata a Z. presso il domicilio dei genitori a T.

F. Con decisione del 30 dicembre 2002, l'Ufficio federale (...) - richiamandosi all'art. 12 cpv. 2 lett. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
e cpv. 6 lett. a, b, c LPers - ha sciolto il rapporto di lavoro in prova di Z. con effetto dal 13 febbraio 2003.

G. Il 29 gennaio 2003 Z., rappresentato dall'avvocato P., ha fatto valere la nullità della disdetta e, con esposto di stessa data, ha impugnato la decisione dell'Ufficio dinanzi al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), postulandone l'annullamento e chiedendo inoltre di essere reintegrato nel suo posto di lavoro oppure in un'altra funzione. Secondo Z. la disdetta del rapporto d'impiego sarebbe stata infatti nulla, poiché pronunciata in dispregio dell'art. 12 cpv. 6 e
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
7 LPers, e viziata inoltre da un'attitudine palesemente contraddittoria del datore di lavoro, che lo avrebbe persino considerato come «un buon acquisto» ancora agli inizi di novembre per poi mutare sorprendentemente ed improvvisamente opinione un mese dopo. Z. ha rimproverato inoltre all'Ufficio federale (...) di essersi comportato in maniera contraddittoria anche in merito al pagamento della pigione per l'appartamento da lui locato a E., che il datore di lavoro si sarebbe impegnato in un primo tempo ad assumere integralmente: Z. ha quindi chiesto che l'Ufficio federale si facesse interamente carico delle spese di locazione fino al 30 novembre 2003, data della scadenza del contratto.

H. In data 18 febbraio 2003, l'Ufficio federale (...) ha proposto all'autorità di ricorso di confermare la validità della disdetta conformemente all'art. 14 cpv. 2
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers. Z. ha presentato le proprie osservazioni su tale proposta il 3 aprile 2003: riconfermandosi in sostanza nelle proprie allegazioni, egli ha chiesto in via principale di essere reintegrato presso l'Ufficio federale con l'assegnazione - se possibile - di un'altra funzione, ed ha rivendicato in via subordinata il pagamento di due mesi di salario e la rifusione delle spese di trasloco.

I. Con decisione del 16 luglio 2003, il DDPS ha accolto parzialmente il gravame nel senso che il rapporto di lavoro di Z. durante il periodo di prova (14 ottobre 2002-13 gennaio 2003) era da considerarsi risolto per il 28 febbraio successivo. Per il resto, la decisione di disdetta è stata integralmente confermata: la mancata integrazione di Z. nel team, il suo comportamento insoddisfacente ed una certa refrattarietà ad accettare le critiche apparivano infatti quali plausibili motivi di licenziamento durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 12 cpv. 2
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers.

L. Z. (il ricorrente), sempre rappresentato dall'avvocato P., è insorto contro la decisione del DDPS dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di personale federale (CRP). Postulando l'audizione testimoniale di alcuni collaboratori dell'Ufficio federale (...), il ricorrente ha chiesto in via principale che questa decisione venisse annullata, che la disdetta del rapporto d'impiego venisse dichiarata nulla o subordinatamente annullata e che egli venisse reintegrato nel suo posto di lavoro oppure in un'altra funzione; in via subordinata, ovverosia in caso di conferma dello scioglimento del rapporto di lavoro per il 28 febbraio 2003, il ricorrente ha rivendicato il pagamento di un'indennità pari almeno a due stipendi mensili. Infine, e sempre in caso di riconferma della decisione di disdetta, il ricorrente ha chiesto che il canone di locazione dell'appartamento di E. venisse pagato dall'Ufficio federale (...) sino alla scadenza del contratto (30 novembre 2003). Dei motivi del ricorso - che ricalcano in larga misura quelli fatti valere dinanzi alla precedente istanza - si dirà, se necessario, in seguito.

Il DDPS ha postulato la reiezione del gravame con conseguente conferma della decisione impugnata.

M. Autorizzato a replicare in seguito ad esplicita richiesta del 12 novembre 2003, il ricorrente non si è avvalso di questa possibilità entro il termine assegnatogli dal presidente della Commissione.

Gli altri fatti saranno ripresi, nella misura in cui sarà necessario, nei considerandi di diritto della presente decisione.

Estratto dei considerandi:

1. a 3. (...)

4. La legge federale sul personale della Confederazione prevede lo scioglimento ordinario del rapporto di lavoro nel periodo di prova e stabilisce i termini di preavviso (art. 12 cpv. 2 lett. a
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
e b LPers). Essa non lo sottopone tuttavia a particolari condizioni e non richiede nemmeno che siano adempiuti i presupposti per una disdetta ordinaria dopo il periodo di prova ai sensi dell'art. 12 cpv. 6
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers: è pacifico infatti che, proprio per la natura del rapporto di lavoro in prova, contraddistinto da una certa precarietà, le esigenze relative ai motivi della disdetta non possono essere così elevate come quelle stabilite da codesta norma. Ciononostante, anche la rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova non può essere decisa ad libitum, poiché l'assunzione in prova crea comunque un rapporto di servizio in senso completo e non ha l'effetto di annullare ogni interesse privato da parte del dipendente. Il periodo di prova è destinato ad apprezzare e valutare le competenze e le capacità della persona assunta ed i motivi di disdetta nel relativo periodo non debbono quindi essere fissati in modo restrittivo. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la disdetta può infatti già essere pronunciata quando si può
ritenere in base agli accertamenti dei funzionari dirigenti che il dipendente non ha saputo fornire la prova delle sue attitudini professionali e delle sue capacità e che una simile prova non potrebbe verosimilmente essere fornita neppure in futuro. D'altra parte, una disdetta durante il periodo di prova può essere pronunciata anche per motivi personali, quando l'indispensabile rapporto di fiducia che deve sussistere fra i pubblici dipendenti e l'autorità non può essere instaurato o quando vi sono motivi obiettivi per ritenere che la necessaria collaborazione con i colleghi e i superiori rischi in futuro di essere compromessa, specie per la mancanza di una sufficiente integrazione nella struttura attuale del personale. E va da sé, inoltre, che la rottura di un rapporto d'impiego nel periodo di prova non presuppone nessuna colpa del dipendente, ma deve unicamente fondarsi su motivi oggettivi. Anche il rapporto di lavoro durante il periodo di prova può essere risolto infine immediatamente, ovverosia senza l'osservanza dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 12 cpv. 2
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers: in questo caso, debbono essere adempiute le condizioni poste dall'art. 12 cpv. 7
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers, che corrispondono sostanzialmente a quelle dell'art. 337
cpv. 2 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO], RS 220), e si deve quindi essere in presenza di circostanze date le quali non si può pretendere per ragioni di buona fede che l'autorità che dà la disdetta continui ad onorare il contratto (DTF 120 Ib 134 seg. consid. 2a, DTF 108 Ib 209 segg., DTF 97 I 544 seg. consid. 5; GAAC 59.3 consid. 3a-b, GAAC 50.6; messaggio del 14 dicembre 1998 del Consiglio federale concernente la legge sul personale federale, in FF 1999 pag. 1343 segg., 1361; Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in Peter Helbling/Tomas Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berna 1999, pag. 419 segg., 433/34; Hermann Schroff/David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, San Gallo 1985, pag. 53/54).

5.a. Nel caso concreto, risulta dagli atti di causa ed in particolare dai verbali delle riunioni del 27 novembre e dell'11 dicembre 2002 che il ricorrente è stato tempestivamente ed immediatamente richiamato dai suoi superiori, poiché le sue prestazioni lavorative, il suo comportamento e i suoi rapporti all'interno della centrale e verso l'esterno non corrispondevano alle aspettative del datore di lavoro, e che egli è stato anche invitato in un primo tempo a porvi rimedio. Ciononostante, le difficoltà d'integrazione nel team si sono addirittura accentuate ed i rapporti tesi con alcuni colleghi, dai quali faceva fatica - per sua stessa ammissione - ad accettare le relative indicazioni, rischiavano di pregiudicare in futuro il lavoro in comune e quindi l'indispensabile collaborazione improntata a fiducia reciproca che deve necessariamente sussistere all'interno di un gruppo. Ora, queste difficoltà di integrazione nel gruppo, accompagnate anche da una certa refrattarietà ad accettare le critiche e a dar seguito alle istruzioni di servizio, già costituivano di per sé un valido motivo per disdire un rapporto di lavoro nel periodo di prova, contraddistinto per sua stessa natura da una certa precarietà. Basti osservare a titolo
di raffronto che persino un rapporto d'impiego che dura da anni può essere sciolto per giustificati motivi senza che una colpa sia imputabile al funzionario e addirittura per ragioni non legate al suo comportamento: basta che il licenziamento sia giustificato nell'interesse preminente del servizio pubblico. Ora, un tale interesse è dato in modo particolare quando il funzionario, per la sua sola presenza, perturbi il corretto funzionamento del servizio, rispettivamente quando si presentano conflitti di personalità nel seno di un medesimo ufficio. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, è specialmente in questi casi che il potere d'apprezzamento deve consentire all'autorità di nomina di risolvere una situazione aperta di conflitto fra uno o più dipendenti, che non appare altrimenti sanabile, e ciò non solo pronunciando il licenziamento di uno dei funzionari all'origine della turbativa, ma soprattutto scegliendo quale di loro licenziare e di quali non privarsi: la natura stessa del servizio pubblico impone questa soluzione affinché siano garantiti la considerazione e la fiducia di cui esso ha bisogno (sentenza 17 maggio 2000 del Tribunale federale, in Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese
[RDAT] II-2000 n. 11 consid. 3b e riferimenti).

b. Detto questo, non può nemmeno essere sottaciuto il comportamento che il ricorrente ha assunto allorquando i suoi superiori gli hanno prospettato la rottura del rapporto d'impiego. Pur potendosi comprendere lo stato d'animo in cui egli s'è venuto in quel momento a trovare, non può infatti non essere biasimata la sua improvvisa scomparsa dal posto di lavoro senza fornire nessuna spiegazione, a comprova - quantomeno - di un'attitudine e di una mentalità che non sono certo conciliabili con le esigenze della funzione pubblica. Anche per questo motivo la disdetta del rapporto d'impiego, in luogo e vece dell'eventuale assegnazione di un'altra occupazione all'interno dell'Ufficio, non appare lesiva del principio di proporzionalità: e questo impregiudicata la questione di sapere se ed in qual misura tale principio di proporzionalità sia realmente ed interamente applicabile anche durante il periodo di prova (cfr. la sentenza 1° giugno 1994 del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, in Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 572/73; inoltre GAAC 65.14 consid. 8 e GAAC 63.62 consid. 8a).

c. Manifestamente ininfluenti ai fini della decisione di disdetta sono poi le qualifiche professionali del ricorrente riferite alle precedenti attività ed il congedo pagato per il trasloco di cui egli ha potuto beneficiare. Come giustamente rilevato dal DDPS nelle osservazioni di risposta, il ricorrente - anche se ha lavorato per anni in diversi alberghi in Svizzera e all'estero con persone di cultura e mentalità diverse - non ha saputo adattarsi al suo nuovo lavoro presso la Sezione (...) dell'Ufficio federale (...) e questa circostanza assolutamente obiettiva, unitamente a una certa refrattarietà nell'accettare le critiche e le suggestioni, costituisce un motivo più che sufficiente per legittimare una disdetta durante il periodo di prova.

E poco importa a tal riguardo che il ricorrente abbia richiesto e ottenuto un congedo per il suo trasloco dal Ticino a E.: ogni impiegato della Confederazione ha infatti diritto ad un congedo pagato per il trasloco fino ad un massimo di un giorno lavorativo (art. 17
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 17 Durata massima della settimana lavorativa - Le disposizioni della legge del 13 marzo 196455 sul lavoro si applicano per analogia alla durata massima della settimana lavorativa. È fatta salva la legge dell'8 ottobre 197156 sulla durata del lavoro.
LPers, art. 68
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 68 Congedi - (art. 17a LPers)226
1    Gli impiegati che devono o vogliono sospendere il lavoro, devono presentare all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 una domanda debitamente motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.
2    Prima di decidere, l'autorità competente tiene conto in modo adeguato del motivo e della situazione lavorativa. In casi debitamente motivati può considerare anche le prestazioni e il comportamento.
3    I congedi accordati dall'autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a.227
OPers e art. 40 cpv. 3 lett. f dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale [O-OPers], RS 172.220.111.31) e, allo stato attuale delle cose, nemmeno occorre accertare compiutamente se e quando tale giorno di congedo sia stato registrato come tale nel sistema di rilevamento dei tempi di lavoro. Comunque sia, e contrariamente a quello che il ricorrente assevera, la concessione del congedo per il trasloco non poteva manifestamente ingenerare un affidamento meritevole di tutela ai sensi dell'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), da cui egli potesse in qualche modo dedurre in buona fede che il suo rapporto d'impiego sarebbe proseguito dopo la scadenza del periodo di prova: la concessione del congedo - a cui egli aveva comunque diritto in virtù della legislazione federale sul personale della Confederazione - era infatti assolutamente ininfluente
ai fini di quella verifica delle capacità e dell'idoneità di un collaboratore durante il periodo di prova a cui l'autorità di nomina deve procedere in base al suo potere d'apprezzamento per confermare o disdire il rapporto di lavoro.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'audizione come testi di alcuni collaboratori dell'Ufficio federale (...), che il ricorrente ha esplicitamente richiesto, appare manifestamente superflua. Ai fini dello scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, i fatti giuridicamente rilevanti risultano in modo sufficientemente chiaro dall'inserto di causa e dagli allegati delle parti ed è peraltro evidente che la CRP, nell'ambito di un apprezzamento anticipato, può rinunciare anch'essa ad assumere quei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe a nuovi chiarimenti e non la indurrebbe comunque a modificare - in un modo o nell'altro - la sua opinione (DTF 124 I 211 consid. 4a, DTF 119 Ib 505 seg. consid. 5b; decisione citata della CRP, in RDAT I-1998 n. 64 consid. 6). Ora, nel caso in esame, basta constatare che l'insufficiente integrazione nel team e la precaria collaborazione con alcuni colleghi, che rischiava di pregiudicare il buon funzionamento del servizio, sono state rimproverate al ricorrente proprio da quei suoi superiori - ed in particolare dai signori C., H. e M. - di cui egli ha richiesto in sede di ricorso l'audizione. L'assunzione come testi di queste persone - peraltro
sussidiaria davanti alla CRP giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 14
1    Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:
a  il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
b  l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
c  il Tribunale amministrativo federale;
d  le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli;
e  l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
f  l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
g  l'Amministrazione federale delle contribuzioni;
h  la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
2    Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42
3    Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; decisione inedita del 12 gennaio 2000 in re M. G. [CRP 1999-014], consid. 6b) - sarebbe quindi manifestamente ininfluente ai fini della rottura del rapporto d'impiego, che appare sorretta infatti da sufficienti e plausibili motivi.

7. Il ricorrente non sembra dolersi, peraltro a ragione, di una violazione del suo diritto di essere sentito consacrato dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. e dall'art. 29
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita.
PA, che garantisce in modo particolare ad ogni interessato la facoltà di esprimersi - di regola per iscritto e non oralmente - prima che una decisione sia presa (DTF 127 V 494 consid. 1b, DTF 117 II 136 seg. consid. 3b, DTF 115 Ia 302 consid. 5a). In effetti, egli ha avuto più volte la possibilità di far valere le proprie ragioni in contraddittorio davanti ai suoi superiori non solo durante il colloquio dell'11 dicembre 2002, ma anche in seguito direttamente con il capo della Divisione (...) in occasione di un incontro svoltosi a Berna il 23 dicembre 2002 e destinato ancora una volta ad esporre e a discutere con il ricorrente i motivi del suo licenziamento. D'altra parte, e comunque siano andate le cose, il ricorrente è poi insorto contro la decisione dell'Ufficio federale (...) dinanzi al DDPS ed ha quindi avuto la possibilità di esprimersi davanti ad un'autorità di ricorso munita di piena cognizione (art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), ove le eventuali pregresse violazioni del diritto di essere sentito in generale e di quello di consultare gli atti in particolare sarebbero state in
ogni caso sanate (DTF 127 V 437 seg. consid. 3d/aa, DTF 126 I 72 consid. 2, DTF 118 Ib 275 seg. consid. 3a).

8. Fondandosi sull'art. 12 cpv. 6 e
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
7 e sull'art. 14 cpv. 3
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers, il ricorrente pretende invece che la risoluzione del suo rapporto d'impiego sarebbe da considerarsi nulla e non giustificata perché abusiva ed intervenuta per di più in tempo inopportuno. In questo contesto è utile ricordare che, nel sistema istituito dall'art. 14
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers, la disdetta è nulla quando presenta un grave vizio di forma, non è giustificata secondo l'art. 12 cpv. 6 e
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 12 - Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto.
7 o avviene in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 336c
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336c - 1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
1    Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a  allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11199 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b  allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c  durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
cbis  prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;
cquater  finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all'articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall'inizio del termine quadro;
cquinquies  durante il congedo di cui all'articolo 329gbis;
cter  tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;
d  allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.
2    La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
3    Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
CO; essa è per contro annullabile quando appare abusiva ai sensi dell'art. 336
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336 - 1 La disdetta è abusiva se data:
1    La disdetta è abusiva se data:
a  per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
b  perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
c  soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d  perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e  perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
2    La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a  per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
b  durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
c  nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3    Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.193
CO o discriminatoria secondo gli art. 3 o
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336 - 1 La disdetta è abusiva se data:
1    La disdetta è abusiva se data:
a  per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
b  perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
c  soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d  perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e  perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
2    La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a  per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
b  durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
c  nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3    Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.193
4 della legge sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar, RS 151.1; cfr. Liliane Subilia-Rouge, La nouvelle LPers: quelques points de rencontre avec le droit privé du travail, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 I pag. 289 segg., in part. 306 segg.; Annie Rochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, in RDAT II-2001 pag. 549 segg., 561 seg.).

a. Come già s'è visto (supra consid. 4) e come giustamente rilevato in risposta dal DDPS, il ricorrente non può tuttavia prevalersi dell'art. 12 cpv. 6
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
in combinazione con l'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers poiché una disdetta può essere considerata nulla in quanto ingiustificata secondo le norme suddette soltanto dopo la scadenza del periodo di prova, alla stessa stregua peraltro di quella in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. c
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers: l'art. 336c
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336c - 1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
1    Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a  allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11199 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b  allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c  durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
cbis  prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;
cquater  finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all'articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall'inizio del termine quadro;
cquinquies  durante il congedo di cui all'articolo 329gbis;
cter  tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;
d  allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.
2    La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
3    Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
CO - a cui quest'ultima disposizione esplicitamente rinvia - è infatti applicabile unicamente dopo il periodo di prova e poco importa quindi che il ricorrente, allorquando il datore di lavoro gli ha notificato la disdetta, fosse impedito di lavorare a causa di malattia comprovata da certificato medico (art. 336c cpv. 1 lett. b
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336c - 1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
1    Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a  allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11199 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b  allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c  durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
cbis  prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;
cquater  finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all'articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall'inizio del termine quadro;
cquinquies  durante il congedo di cui all'articolo 329gbis;
cter  tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;
d  allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.
2    La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
3    Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
CO).

Né il ricorrente può evidentemente beneficiare della protezione accresciuta contro la disdetta in tempo inopportuno anche durante il periodo di prova, che è garantita al personale federale dell'art. 29
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 29 Cambiamenti di unità amministrativa - (art. 10 LPers)92
1    L'impiegato che passa di propria iniziativa a un'altra unità amministrativa ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 deve disdire il contratto di lavoro in corso. Le parti interessate concordano la data del cambiamento. In caso di disaccordo, si applicano i termini di disdetta secondo l'articolo 30a.93
2    Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente al contratto precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta ai sensi dell'articolo 336c CO94 si applicano anche durante il periodo di prova convenuto.
3    Se il passaggio interno a un'altra unità amministrativa secondo l'articolo 1 è temporaneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti interessate concordano le condizioni del cambiamento.
4    Per il calcolo dei termini di disdetta sono determinanti tutti i rapporti di lavoro prestati senza interruzione nelle unità amministrative di cui all'articolo 1 capoverso 1.95
OPers: questa norma entra infatti in linea di conto quando il dipendente disdice il contratto di lavoro in corso per passare di propria iniziativa ad un'altra unità amministrativa ai sensi dell'art. 1
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - (art. 2 LPers)
1    La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:
a  del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
b  del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers;
c  dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20103 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
d  del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
e  del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l'Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti;5
2    Non sottostanno alla presente ordinanza:
a  il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)6 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);
b  il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato;
c  il personale del settore dei PF;
d  gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale;
e  il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19819 sul lavoro a domicilio;
f  il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 200511 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA).
3    Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.
4    Il Ministero pubblico della Confederazione, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.12
5    La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.13
OPers ed il nuovo contratto - sottoposto anch'esso ad un periodo di prova - succede ininterrottamente al contratto precedente (cfr. Rochat Pauchard, op. cit., pag. 560).

b. Il ricorrente, d'altro canto, non può nemmeno invocare l'art. 12 cpv. 7
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers in combinazione, ancora una volta, con l'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers: il suo rapporto di lavoro, infatti, non è stato sciolto immediatamente bensì ordinariamente, rispettando il termine di preavviso di cui all'art. 12 cpv. 2 lett. b
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
LPers.

c. Ancorché in prova, il ricorrente può invece prevalersi dell'art. 14 cpv. 3 lett. a
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
LPers in combinazione con l'art. 336
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336 - 1 La disdetta è abusiva se data:
1    La disdetta è abusiva se data:
a  per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
b  perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
c  soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d  perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e  perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
2    La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a  per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
b  durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
c  nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3    Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.193
CO e pretendere quindi che la disdetta sarebbe abusiva. Questa pretesa è tuttavia manifestamente infondata. Come già s'è visto, lo scioglimento del rapporto di lavoro in prova appare giustificato in concreto dalle sue difficoltà d'integrazione nel team, dai cattivi rapporti con alcuni colleghi e da una certa refrattarietà ad accettare le critiche e le istruzioni di servizio: contrariamente a quello che il ricorrente assevera, la rottura del rapporto d'impiego non è quindi intervenuta per ragioni intrinseche alla sua personalità, e questo per tacere del fatto che una disdetta non è comunque abusiva ove una simile ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda (art. 336
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336 - 1 La disdetta è abusiva se data:
1    La disdetta è abusiva se data:
a  per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
b  perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
c  soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d  perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e  perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
2    La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a  per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
b  durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
c  nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3    Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.193
cvp. 1 lett. a CO).

9. Il ricorrente rimprovera infine al datore di lavoro di non essersi assunto le spese di locazione dell'appartamento di E. non solo fino al 30 aprile 2003 bensì fino alla scadenza del contratto (30 novembre 2003), conformemente ad un primo impegno irrevocabilmente assunto dal capo della Divisione (...). Ora, come risulta dagli atti di causa ed in particolare dalla decisione impugnata, il ricorrente ha avuto la possibilità di sublocare l'appartamento ad altro conduttore fin dal 1° marzo 2003 ed egli è stato quindi liberato in tal modo da ulteriori spese di locazione. In queste circostanze, la questione relativa all'assunzione di codeste spese non merita maggiore approfondimento, anche perché il ricorrente non ha mai preteso in corso di procedura che il suo subentrante non avrebbe pagato la pigione sino alla scadenza del 30 novembre 2003, venendo meno in tal modo ai suoi obblighi contrattuali. In questo contesto è comunque utile ricordare che, proprio per la precarietà del rapporto di lavoro nel periodo di prova, il dipendente non dovrebbe prendere in codesto periodo disposizioni definitive, quali ad esempio la locazione di un appartamento a tempo indeterminato o l'assunzione di impegni finanziari a lungo termine (cfr.
GAAC 59.3 consid. 3a), e che al datore di lavoro - e soprattutto all'ente pubblico - dovrebbe quindi incombere un dovere specifico di informazione alfine di non esporre il lavoratore a spese inutili o a rischi irreversibili.

10. Discende dalle suesposte considerazioni che la disdetta del rapporto di lavoro nel periodo di prova si fonda su un accertamento corretto dei fatti, non viola il diritto federale e non appare nemmeno obiettivamente inadeguata o inopportuna: avuto riguardo alle concrete circostanze del caso e tenendo conto del notevole potere d'apprezzamento che dev'esser riconosciuto all'autorità di nomina (DTF 108 Ib 210 consid. 2, DTF 97 I 546 consid. 5), si può ritenere infatti che lo scioglimento del rapporto d'impiego consentirà di assicurare anche in futuro una collaborazione senza attriti all'interno del servizio, imperniata soprattutto sulla reciproca fiducia. Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto sia nelle sue conclusioni principali che in quella subordinata - essendo pacifico e finanche ovvio che un'eventuale indennità può essere riconosciuta alla persona interessata soltanto se la disdetta viene abrogata (art. 19 cpv. 3 e
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - 1 Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
1    Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
2    Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.
3    Il datore di lavoro versa un'indennità all'impiegato se:
a  quest'ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
b  il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età.
4    Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
5    L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
6    Le disposizioni d'esecuzione:
a  stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
b  disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell'indennità nel caso in cui l'impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
7    Il datore di lavoro può versare l'indennità con un versamento unico o a rate.
4 LPers; cfr. Subilia-Rouge, op. cit., pag. 312 segg.) - e che la decisione impugnata dev'essere confermata.

11. Conformemente all'art. 34 cpv. 2
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 34 Controversie concernenti il rapporto di lavoro - 1 Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
1    Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
1bis    Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso.110
2    La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.111
3    Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile.112
LPers, che ha ribadito una prassi da sempre invalsa (GAAC 65.14 consid. 11, GAAC 60.73 consid. 5a), la CRP non preleva né spese né tasse di giustizia, ove il ricorso non risulti -come in effetti non lo è in concreto - addirittura temerario.

Dokumente der PRK
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : VPB-68.90
Data : 03. febbraio 2004
Pubblicato : 03. febbraio 2004
Sorgente : Autorità che hanno preceduto la LPP fino al 2006
Stato : Pubblicato come VPB-68.90
Ramo giuridico : Commissione federale di ricorso in materia di personale federale (CRP)
Oggetto : Scioglimento dei rapporti di servizio. Periodo di prova. Nullità. Diritto di essere sentito.


Registro di legislazione
CO: 12 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 12 - Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto.
336 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336 - 1 La disdetta è abusiva se data:
1    La disdetta è abusiva se data:
a  per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
b  perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
c  soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
d  perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
e  perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.
2    La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:
a  per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
b  durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.
c  nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).
3    Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.193
336c
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 336c - 1 Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
1    Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a  allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11199 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b  allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c  durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
cbis  prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;
cquater  finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all'articolo 329i, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall'inizio del termine quadro;
cquinquies  durante il congedo di cui all'articolo 329gbis;
cter  tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;
d  allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.
2    La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
3    Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
Cost: 9 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LPar: 3o
LPers: 8 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 8 Formazione e condizioni di assunzione - 1 Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
1    Il rapporto di lavoro nasce dalla conclusione di un contratto di lavoro di diritto pubblico in forma scritta.42
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano la durata del periodo di prova. Per funzioni speciali possono prevedere un periodo di prova della durata massima di sei mesi.43
3    Se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità nazionale, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:
a  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera;
b  quali rapporti di lavoro sono accessibili solo a persone che posseggono esclusivamente la cittadinanza svizzera.
12 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 12 Termine di disdetta - 1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
1    Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2    Le disposizioni d'esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
14 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
1    Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione.
2    In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
a  il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
b  le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
c  l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
d  la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3    Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
17 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 17 Durata massima della settimana lavorativa - Le disposizioni della legge del 13 marzo 196455 sul lavoro si applicano per analogia alla durata massima della settimana lavorativa. È fatta salva la legge dell'8 ottobre 197156 sulla durata del lavoro.
19 
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - 1 Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
1    Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
2    Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.
3    Il datore di lavoro versa un'indennità all'impiegato se:
a  quest'ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
b  il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età.
4    Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
5    L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
6    Le disposizioni d'esecuzione:
a  stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
b  disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell'indennità nel caso in cui l'impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
7    Il datore di lavoro può versare l'indennità con un versamento unico o a rate.
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SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
LPers Art. 34 Controversie concernenti il rapporto di lavoro - 1 Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
1    Se in una controversia concernente il rapporto di lavoro non si giunge ad un'intesa, il datore di lavoro pronuncia una decisione.
1bis    Contro le decisioni di trasferimento o altre istruzioni di servizio destinate al personale sottoposto a un obbligo di trasferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettere a e cbis non è ammesso il ricorso.110
2    La procedura di prima istanza nonché la procedura di ricorso di cui all'articolo 36 sono gratuite, tranne nei casi di temerarietà.111
3    Le persone la cui candidatura è stata respinta non hanno il diritto di esigere l'emanazione di una decisione impugnabile.112
OPers: 1 
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - (art. 2 LPers)
1    La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:
a  del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
b  del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers;
c  dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20103 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP);
d  del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
e  del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l'Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti;5
2    Non sottostanno alla presente ordinanza:
a  il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)6 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers);
b  il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato;
c  il personale del settore dei PF;
d  gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale;
e  il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19819 sul lavoro a domicilio;
f  il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 200511 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA).
3    Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale.
4    Il Ministero pubblico della Confederazione, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.12
5    La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.13
25 
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 25 Contratto di lavoro - (art. 8 LPers)
1    Il rapporto di lavoro è costituito quando il contratto di lavoro è firmato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 e dalla persona assunta.
2    Il contratto menziona le parti e disciplina almeno:
a  l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
b  la funzione o il settore di attività;
c  il luogo di lavoro e le condizioni relative al trasferimento;
d  la durata del periodo di prova;
e  il tasso di occupazione;
f  la classe di stipendio e lo stipendio;
g  l'istituto e il piano di previdenza.
3    Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro e nel rispetto del termine di disdetta di cui all'articolo 30a capoversi 1-3, può:80
a  modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;
b  integrare l'impiegato in un'altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.
3bis    Il datore di lavoro, senza modificare il contratto di lavoro, può ordinare le seguenti misure per al massimo 12 mesi:82
a  modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;
b  integrare l'impiegato in un'altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.83
4    Il personale soggetto al regime dell'obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro mediante un'istruzione di servizio.
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SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 29 Cambiamenti di unità amministrativa - (art. 10 LPers)92
1    L'impiegato che passa di propria iniziativa a un'altra unità amministrativa ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 deve disdire il contratto di lavoro in corso. Le parti interessate concordano la data del cambiamento. In caso di disaccordo, si applicano i termini di disdetta secondo l'articolo 30a.93
2    Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente al contratto precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta ai sensi dell'articolo 336c CO94 si applicano anche durante il periodo di prova convenuto.
3    Se il passaggio interno a un'altra unità amministrativa secondo l'articolo 1 è temporaneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti interessate concordano le condizioni del cambiamento.
4    Per il calcolo dei termini di disdetta sono determinanti tutti i rapporti di lavoro prestati senza interruzione nelle unità amministrative di cui all'articolo 1 capoverso 1.95
68
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers)
OPers Art. 68 Congedi - (art. 17a LPers)226
1    Gli impiegati che devono o vogliono sospendere il lavoro, devono presentare all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 una domanda debitamente motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.
2    Prima di decidere, l'autorità competente tiene conto in modo adeguato del motivo e della situazione lavorativa. In casi debitamente motivati può considerare anche le prestazioni e il comportamento.
3    I congedi accordati dall'autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l'articolo 88 capoverso 1 lettera a.227
PA: 14 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 14
1    Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:
a  il Consiglio federale e i suoi dipartimenti;
b  l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
c  il Tribunale amministrativo federale;
d  le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli;
e  l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari;
f  l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
g  l'Amministrazione federale delle contribuzioni;
h  la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
2    Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42
3    Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale.
29 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita.
49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
Registro DTF
108-IB-209 • 115-IA-293 • 117-II-132 • 118-IB-269 • 119-IB-492 • 120-IB-134 • 124-I-208 • 126-I-68 • 127-V-431 • 127-V-491 • 97-I-540
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • periodo di prova • questio • ufficio federale • federalismo • datore di lavoro • ddps • all'interno • trasloco • diritto di essere sentito • leso • immediatamente • potere d'apprezzamento • legge sul personale federale • prolungamento • mese • autorità di nomina • fiduciante • tempo inopportuno • lavoratore
... Tutti
FF
1999/1343
VPB
50.6 • 59.3 • 60.73 • 63.62 • 65.14