22. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 8. September 2017 (BB.2017.66)
Akteneinsicht; Einschränkungen des rechtlichen Gehörs
Art. 108 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti - 1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
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1 | Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
a | vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; |
b | la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. |
2 | Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo. |
3 | Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali. |
4 | Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. |
5 | Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata. |
Schützenswerte Geheimhaltungsinteressen auf Seiten der Journalisten rechtfertigen gestützt auf Art. 108 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti - 1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
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1 | Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
a | vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; |
b | la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. |
2 | Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo. |
3 | Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali. |
4 | Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. |
5 | Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 74 Informazione del pubblico - 1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario: |
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1 | Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario: |
a | affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati; |
b | per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione; |
c | per rettificare notizie o voci inesatte; |
d | data la particolare importanza del caso. |
2 | La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati. |
3 | Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati. |
4 | Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l'identità o informazioni che ne consentano l'identificazione soltanto se: |
a | la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure |
b | la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono. |
Consultation du dossier; limitations au droit d'être entendu
Art. 108 al. 1 let. b CPP
Des intérêts dignes de protection de journalistes au maintien du secret justifient sur la base de l'art. 108 al. 1 let. b CPP une limitation du droit d'être entendu du prévenu. Celui-ci peut vérifier, même sans avoir connaissance du nom des journalistes, si les dispositions de l'art. 74 CPP sur l'information au public ont été respectées (consid. 2.4).
TPF 2017 121, p.122
Esame degli atti; limitazioni al diritto di essere sentito
Art. 108 cpv. 1 lett. b CPP
Gli interessi degni di protezione dei giornalisti al mantenimento del segreto giustificano una restrizione del diritto di essere sentito dell'imputato giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b CPP. Quest'ultimo può valutare, anche senza avere conoscenza del nome del giornalista, se sono state rispettate le esigenze dell'art. 74 CPP in materia di informazione del pubblico (consid. 2.4).
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Die Bundesanwaltschaft gewährte der beschuldigten Person A. Einsicht in die Korrespondenz der Bundesanwaltschaft mit Journalisten betreffend die gegen A. geführte Untersuchung lediglich in teilanonymisierter Form. Dagegen erhob A. Beschwerde und beantragte Einsicht in die Korrespondenz ohne Anonymisierung.
Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde ab.
Aus den Erwägungen:
2.3 Die Parteien haben im Strafverfahren das Recht, die Akten einzusehen (Art. 107 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 107 Diritto di essere sentiti - 1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
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1 | Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di: |
a | esaminare gli atti; |
b | partecipare agli atti procedurali; |
c | far capo a un patrocinatore; |
d | esprimersi sulla causa e sulla procedura; |
e | presentare istanze probatorie. |
2 | Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti - 1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
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1 | Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
a | vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; |
b | la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. |
2 | Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo. |
3 | Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali. |
4 | Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. |
5 | Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata. |
2.4 Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers und wie die Beschwerdegegnerin zu Recht hervorhebt, wurde mit dem Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2015.128 vom 28. April 2016 E. 3.10 explizit darauf hingewiesen, dass mit diesem Entscheid «die Frage, in welchem Umfang (gegebenenfalls unter Abdeckung der Namen der betreffenden Journalisten) dem Beschwerdeführer Einsicht zu gewähren ist, nicht
TPF 2017 121, p.123
beantwortet» wurde. Dass für in der Ukraine tätige Journalisten, insbesondere für diejenigen, welche zu politisch kontroversen Themen recherchieren, eine ernst zu nehmende Gefährdungssituation existiert, steht ausser Zweifel. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, zielt an dieser Tatsache vorbei. Nach der Rechtsprechung des EGMR ist der Staat bei Kenntnis und im Rahmen seiner Möglichkeiten verpflichtet, Verlage und Journalisten vor Gewalttaten von Seiten Dritter zu schützen (Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bzw. EGMR i.S. Özgür Gündem gegen Türkei vom 16. März 2000, Nr. 23144/93, Ziff. 43 ff.; ZELLER/KIENER, Basler Kommentar, 2015, Art. 17
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 17 Libertà dei media - 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
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1 | La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. |
2 | La censura è vietata. |
3 | Il segreto redazionale è garantito. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 108 Restrizioni del diritto di essere sentiti - 1 Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
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1 | Le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il diritto di essere sentiti se: |
a | vi è il sospetto fondato che una parte abusi dei suoi diritti; |
b | la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. |
2 | Restrizioni nei confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne dà motivo. |
3 | Le restrizioni vanno limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali. |
4 | Se il motivo della restrizione persiste, le autorità penali possono fondare le loro decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli atti medesimi. |
5 | Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata. |
TPF 2017 121, p.124
die Vorgaben von Art. 74
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 74 Informazione del pubblico - 1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario: |
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1 | Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario: |
a | affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati; |
b | per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione; |
c | per rettificare notizie o voci inesatte; |
d | data la particolare importanza del caso. |
2 | La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati. |
3 | Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati. |
4 | Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l'identità o informazioni che ne consentano l'identificazione soltanto se: |
a | la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure |
b | la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono. |
TPF 2017 124
TPF 2017 121, p.125