TPF 2012 42, p.42

9. Estratto dell'ordinanza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione ed A. contro B. ed altri del 28 febbraio 2012 (SK.2011.23; ,,Quatur")

Assunzione predibattimentale di prove nel rispetto del contraddittorio; rinvio dell'atto d'accusa a questo scopo.

Art. 147 cpv. 1 e
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 147   In generale
  1.   Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
  2.   Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
  3.   La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
  4.   Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
329 cpv. 2 CPP

In caso di violazioni sistematiche del diritto dell'imputato al contraddittorio in fase predibattimentale in relazione a dichiarazioni testimoniali essenziali per il giudizio penale, l'atto d'accusa va rinviato al Pubblico ministero per complementi probatori (consid. 7.17.3).

Kontradiktorische Beweisaufnahme im Vorverfahren; Rückweisung der Anklage zu diesem Zweck.

Art. 147 Abs. 1 und 329 Abs. 2 StPO

Sind kontradiktorische Befragungen von Zeugen und Auskunftspersonen im Vorverfahren systematisch unterlassen worden und sind die entsprechenden

TPF 2012 42, p.43

TPF 2012 42
Aussagen für die Beurteilung von Schuld und Strafe wesentlich, so ist die Anklage zur Beweisergänzung zurückzuweisen (E. 7.17.3).

Administration contradictoire des preuves avant les débats; renvoi de l'acte d'accusation.

Art. 147 al. 1
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Art. 147   In generale
  1.   Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
  2.   Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
  3.   La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
  4.   Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
et art. 329 al. 2
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP

Si le droit des prévenus a une audition contradictoire a été systématiquement négligé dans la phase anterieure aux débats et si les déclarations correspondantes sont essentielles à l'appréciation de la culpabilité et de la peine, l'acte d'accusation doit être renvoyée en vue d'un complément des preuves (consid. 7.17.3).

Riassunto dei fatti:

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha rinviato a giudizio dinanzi alla Corte penale gli imputati B. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP e per altri reati.
Rilevata l'esistenza di lacune sistematiche e sistemiche nell'istruttoria predibattimentale, segnatamente l'assenza quasi totale di contraddittorio nell'ambito degli interrogatori esperiti nella procedura preliminare, la Corte ha sospeso il procedimento, senza mantenerlo pendente presso di essa, per permettere al MPC di riassumere le prove non assunte regolarmente nella procedura preliminare, ed ha rinviato l'accusa all'autorità inquirente affinché, se del caso, la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie.

Estratto dei considerandi:

7.1 Orbene, in astratto le possibilità per porre rimedio all'inutilizzabilità di determinati mezzi di prova sono due: la sospensione del procedimento e l'assegnazione della litispendenza al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 e
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
3 CPP) oppure l'assunzione delle prove ex art. 343 cpv. 2
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
CPP da parte del giudice del merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2). L'art. 329
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP disciplina l'esame dell'accusa che deve intraprendere la direzione della procedura una volta depositato l'atto d'accusa redatto dal pubblico ministero. Giusta l'art. 329 cpv. 1 CCP la direzione della procedura esamina se l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono

TPF 2012 42, p.44

adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Con mente all'art. 329 cpv. 2
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP, se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. Se si deve entrare nel merito dell'accusa, chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento (art. 331 cpv. 1
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Art. 331   Indizione del dibattimento
  1.   Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento. Comunica alle parti in quale composizione si riunirà l'autorità giudicante e quali prove dovranno essere assunte.
  2.   Chi dirige il procedimento impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie; le rende attente alle spese e indennità che potrebbero derivare da istanze probatorie tardive. Impartisce lo stesso termine all'accusatore privato per quantificare e motivare la sua azione civile. [1]
  3.   Se respinge istanze probatorie, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. La reiezione di istanze probatorie non è impugnabile; le istanze respinte possono tuttavia essere riproposte in sede di dibattimento.
  4.   Chi dirige il procedimento fissa la data, l'ora e il luogo del dibattimento e cita a comparire le parti, nonché i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che devono essere interrogati.
  5.   Chi dirige il procedimento decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima dell'inizio del dibattimento.
 
[1] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
CPP), impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare le loro istanze probatorie (art. 332 cpv. 2
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Art. 332   Udienze preliminari
  1.   Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un'udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.
  2.   Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all'articolo 316.
  3.   Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell'autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l'opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.
CPP), informa le parti circa le istanze probatorie respinte (art. 332 cpv. 3
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Art. 332   Udienze preliminari
  1.   Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un'udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.
  2.   Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all'articolo 316.
  3.   Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell'autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l'opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.
CPP) e procede, se del caso, all'assunzione anticipata dei mezzi di prova (art. 332 cpv. 3
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Art. 332   Udienze preliminari
  1.   Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un'udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.
  2.   Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all'articolo 316.
  3.   Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell'autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l'opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.
CPP). Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove (art. 339 cpv. 5
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Art. 339   Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali
  1.   Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
  2.   In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a.   la validità dell'accusa;
b.   i presupposti processuali;
c.   gli impedimenti a procedere;
d.   gli atti di causa e le prove raccolte;
e.   la pubblicità del dibattimento;
f.   la suddivisione del dibattimento in due parti.
  3.   Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
  4.   Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
  5.   Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP). Nel corso del dibattimento, il tribunale procede all'assunzione di nuove prove o completa le prove già amministrate, ma in modo insufficiente, disponendo dei complementi di prova (art. 343 cpv. 1
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Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
CPP). Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare (art. 343 cpv. 2
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Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
CPP). Prima di chiudere la procedura probatoria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie (art. 345
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Art. 345   Chiusura della procedura probatoria
  Prima di chiudere la procedura probatoria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie.
CPP). Da ultimo, se constata, nelle more della deliberazione, che il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento in virtù dell'art. 349
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Art. 349   Complementi di prova
  Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento.
CPP (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.1 nonché 1B_302/2011 di stessa data, consid. 2.1). Nella fase di esame dell'atto di accusa, che precede quella della preparazione del dibattimento, né l'art. 343
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Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
né l'art. 349
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Art. 349   Complementi di prova
  Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento.
CPP risultano applicabili (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2 nonché 1B_450/2011 del 16 settembre 2011, consid. 3). Per contro, allorquando si è già nella fase della preparazione del dibattimento, segnatamente con un'udienza preliminare già celebrata, sebbene l'art. 349
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Art. 349   Complementi di prova
  Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento.
CPP non risulti logicamente applicabile, il tribunale potrebbe nondimeno decidere di assumere in prima persona al dibattimento le prove in virtù dell'art. 343
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Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
CPP. In quest'ultimo caso, il tribunale ha parimenti la facoltà di rinviare la causa al pubblico ministero in applicazione dell'art. 329 cpv. 2
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP se ritiene che l'amministrazione dei mezzi di prova è insufficiente per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2).

7.2 Fermo restando l'obbligo di tutte le autorità penali (poco importa se inquirenti, requirenti o giudicanti) di contribuire alla ricerca della verità

TPF 2012 42, p.45

TPF 2012 42
materiale (v. art. 6
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Art. 6   Principio della verità materiale
  1.   Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
  2.   Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
CPP) è indubbio che, già soltanto sulla scorta della sistematica del CPP, è anzitutto al pubblico ministero che incombe l'amministrazione dei mezzi di prova. Giusta l'art. 308 cpv. 3
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Art. 308   Definizione e scopo dell'istruzione
  1.   Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
  2.   Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
  3.   In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
CPP, è in effetti l'istruzione da questi condotta che deve fornire al giudice, in caso di promozione dell'accusa, gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena. In altre parole, è al pubblico ministero che il legislatore ha voluto affidare la responsabilità principale dell'accertamento dei fatti, alla luce della circostanza che il sistema stesso dell'immediatezza limitata conferisce all'istruzione durante la procedura preliminare un'importanza particolare. Dopo il deposito dell'atto di accusa, i poteri passano al giudice (art. 328
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Art. 328   Pendenza della causa
  1.   La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
  2.   Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
CPP). Quest'ultimo può assumere le prove nel corso del dibattimento (art. 343 e
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Art. 328   Pendenza della causa
  1.   La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
  2.   Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
349 CPP) oppure far uso della possibilità di rinviare l'accusa al pubblico ministero affinché la completi ,,se necessario", se risulta, in occasione dell'esame dell'atto d'accusa o successivamente nel procedimento, che non può ancora essere pronunciata una sentenza (art. 329 cpv. 2
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP) (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.1). È vero che l'esame dell'atto di accusa ai sensi dell'art. 329 cpv. 2
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP è di natura assai sommaria e che non permette di valutare completamente le prove assunte dal pubblico ministero e di determinare quelle che ancora dovrebbero esserlo. Nondimeno, se da una prima valutazione nel quadro dell'esame dell'atto d'accusa, o successivamente nella preparazione del dibattimento, risulta che un mezzo di prova indispensabile non è stato assunto, il tribunale può rinviare la causa al pubblico ministero senza attendere oltre. Lo scopo dell'esame previsto dall'art. 329
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP è in effetti quello di evitare che una promozione dell'accusa palesemente insufficiente conduca a inutili dibattimenti, circostanza pure contraria ai principi dell'economia procedurale e di celerità (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2 e 2.2.2). Si aggiunga che non occorre in alcun caso perdere di vista la volontà del legislatore che ha concepito la procedura probatoria dibattimentale all'insegna del principio dell'immediatezza limitata. Ne discende che le prove devono essere assunte prioritariamente dal pubblico ministero e che non è che a titolo eccezionale che tale incombenza spetta al tribunale, alle condizioni di cui agli art. 343 e
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Art. 328   Pendenza della causa
  1.   La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
  2.   Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
349 CPP. Incombe avantutto al pubblico ministero di fornire gli elementi essenziali per poter statuire nel merito, conformemente all'art. 308 cpv. 3
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Art. 308   Definizione e scopo dell'istruzione
  1.   Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
  2.   Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
  3.   In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
CPP e alla stessa sistematica del Codice di rito. Affinché la causa possa essere giudicata l'istruttoria deve mettere sul tappeto tutti gli elementi essenziali sia di fatto che di diritto (v. anche CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 16 ad art. 308
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Art. 308   Definizione e scopo dell'istruzione
  1.   Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
  2.   Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
  3.   In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
CPP; OMLIN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea

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2011, n. 911 ad art. 308 StPO). Ciò, a maggior ragione, poiché la procedura probatoria dibattimentale limita fortemente le possibilità di delega, da parte del giudice al pubblico ministero, dell'assunzione delle prove. Il pubblico ministero è in effetti meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell'istruzione, che costituisce peraltro uno dei suoi compiti primordiali (v. art. 16 e
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Art. 308   Definizione e scopo dell'istruzione
  1.   Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
  2.   Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
  3.   In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
308 CP). In conclusione, allorquando risulta d'acchito dalla procedura prevista dall'art. 329
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP che un mezzo di prova non è stato amministrato, non si giustifica di attendere l'istruttoria probatoria dibattimentale per porvi rimedio. In tal caso, il tribunale può di riflesso sospendere il procedimento e rinviare l'accusa al pubblico ministero, giusta l'art. 329 cpv. 2
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP, affinché completi l'amministrazione delle prove. Pur tuttavia, il tribunale non deve eccedere nell'esercizio di questa facoltà concessagli dall'art. 329 cpv. 2
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP, ritenuto che tale istituto non persegue certo lo scopo di risparmiare al giudice ogni e qualsivoglia istruttoria probatoria dibattimentale, segnatamente allorquando essa non dia luogo che ad operazioni poco complicate. Inoltre, al tribunale è preclusa la facoltà di far capo all'art. 329 cpv. 2
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP nei casi in cui ritiene semplicemente che l'assunzione supplementare di prove sarebbe auspicabile; un rinvio dell'accusa giusta tale disposto è possibile solo in assenza di un mezzo di prova indispensabile che preclude al giudice la decisione di merito (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2.2). In virtù di detti principi il Tribunale federale ha tutelato il rinvio dell'accusa al pubblico ministero anche solo per assumere una perizia mancante, giudicando tale atto istruttorio sufficientemente complesso da giustificare un complemento istruttorio da parte dell'autorità inquirente. In questo senso, si trattava di una misura istruttoria ben più semplice di quelle che si prospetterebbero in casu, atteso che, a prescindere dal numero degli interrogatori che si renderebbero necessari, non va dimenticato che in buona parte si tratterebbe di interrogatori da adottare con complesse misure rogatoriali, per l'assunzione delle quali è ovvio che il MPC risulti meglio attrezzato di un tribunale giudicante.

7.3 Nel caso concreto, risulta dagli atti ma anche dalle prese di posizione delle parti, non da ultimo dello stesso MPC, che il diritto ad un processo equo, avente rango convenzionale e costituzionale, è stato sistematicamente e sistemicamente disatteso nel corso dell'intera procedura preliminare, negando agli indagati la possibilità di partecipare all'assunzione dei mezzi di prova e disattendendo, anche in presenza di puntuali e reiterate richieste in diverse fasi del procedimento, in particolare dopo l'accesso agli atti, il diritto al contraddittorio, fatta eccezione per poche occasioni, e oltretutto

TPF 2012 42, p.47

TPF 2012 42
limitatamente alle sole parti che hanno avuto modo di partecipare a tali atti istruttori. Lo scrivente Collegio rileva che la lacuna appare estesa a tal punto da chiedersi se il procedimento stesso non sia viziato alle fondamenta da una concezione istruttoria problematica per rapporto alle garanzie convenzionali, e ciò indipendentemente dal fatto se alcune parti abbiano o meno rinunciato al proprio diritto al contraddittorio. In effetti, il procedimento penale nel suo insieme deve essere all'altezza del diritto ad un processo equo di cui all'art. 6
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDU e nei sistemi, come il nostro, fondati sull'immediatezza limitata e non sull'immediatezza pura di tradizione anglosassone, una sufficiente ed il più possibile ampia partecipazione di tutte le parti agli atti istruttori predibattimentali, e quindi alla formazione della prova già in detta sede, è una condizione essenziale per un equo ed efficiente funzionamento del sistema. In casu, dopo aver vagliato le istanze probatorie inoltrate dalle parti, le loro osservazioni a quelle inoltrate dagli altri partecipanti al procedimento, ma soprattutto alla luce dell'istanza probatoria del pubblico ministero del 12 gennaio 2012, della sua integrazione del 27 gennaio 2012 e della risposta del 20 febbraio 2012 alla richiesta della direzione della procedura del 13 febbraio 2012, lo scrivente Collegio non può che constatare come gli interrogatori esperiti nella procedura preliminare difettino complessivamente di contraddittorio, ciò che comporta la loro latente inutilizzabilità quali ,,elementi essenziali" per poter statuire nel merito. Nel caso concreto, non si tratterebbe dunque di porre puntuale rimedio ad alcuni mezzi di prova per permettere agli stessi, attraverso la sanatoria dell'art. 343 cpv. 2
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Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
CPP, di assurgere al rango di mezzi di prova utilizzabili dal giudice nel quadro degli elementi essenziali necessari per la pronuncia. Si tratterebbe, invece, di fare, rispettivamente di rifare, una parte rilevante dell'istruzione che avrebbe dovuto e potuto già essere esperita validamente prima della promozione dell'accusa, poco importa se da parte del MPC o del Giudice istruttore federale prima di chiudere la sua istruttoria. A ciò si aggiunga la constatazione che il diritto al contraddittorio non si esaurisce in un mero esercizio di stile, essendo esso l'espressione dell'equità del procedimento penale finalizzato, anche attraverso la partecipazione degli imputati all'assunzione delle prove, ad ottimizzare la ricerca della verità materiale. Cercare di sanare una porzione così ampia e rilevante dell'istruzione nella sede dibattimentale, oltre a dar origine a una procedura probatoria dibattimentale sproporzionata rispetto a quelli che risultano i chiari intendimenti del legislatore elvetico e alle tradizioni processuali del nostro Paese, potrebbe altresì ingenerare un'istrut-

TPF 2012 42, p.48

toria dibattimentale che andrebbe ben al di là della sanatoria dell'inutilizzabilità di singoli verbali, ma potrebbe comportare la necessità di assumere nuove prove la cui utilità dovesse insorgere a dipendenza della procedura probatoria intrapresa dal tribunale, con la necessità per il giudice del merito di condurre un'istruzione simile a quella prevista agli art. 311 e
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Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
segg. CPP, per cui il tribunale non è invero attrezzato, e col pericolo ivi insito di sostituirsi al pubblico ministero. Da ultimo, un quadro probatorio ingenerato da una ragguardevole assunzione rispettivamente riassunzione delle prove potrebbe non più rispecchiare i fatti descritti in modo vincolante dall'atto d'accusa redatto precedentemente ad una sì vasta procedura probatoria , col rischio di dover ipotizzare, se ne ricorressero gli estremi, una modifica dell'accusa ex art. 333 cpv. 1
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Art. 333   Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati
  1.   Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
  2.   Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
  3.   L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
  4.   Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP e di finanche interrompere il dibattimento (art. 333 cpv. 4
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Art. 333   Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati
  1.   Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
  2.   Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
  3.   L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
  4.   Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP). In questo senso di fronte ad un tasso così basso di prove consolidate mediante contraddittorio predibattimentale, il dibattimento stesso sarebbe minato da un'alea processuale tale da rendere quasi impossibile una sua ragionevole pianificazione e gestione, il che sarebbe molto problematico a livello di economia procedurale.
TPF 2012 42, p.49
TPF 2012 42 28. febbraio 2012 06. giugno 2012 Tribunale penale federale TPF 2012 42 Art. 147 cpv. 1 e 329 cpv. 2 CPP In caso di violazioni sistematiche del diritto dell'imputato al contraddittorio in...

Oggetto Assunzione predibattimentale di prove nel rispetto del contraddittorio; rinvio dell'atto d'accusa a questo scopo.

Registro di legislazione
CEDU 6
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CP 16 e CP 260 ter
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.   partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, ocommettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
1.   commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
2.   commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b.   sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
  2.   Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 [2].
  3.   Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
  4.   Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
  5.   È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CPP 6
RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale

Art. 6   Principio della verità materiale
  1.   Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
  2.   Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
CPP 147
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Art. 147   In generale
  1.   Le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli interrogati. Il diritto del difensore di presenziare agli interrogatori di polizia è retto dall'articolo 159.
  2.   Il diritto di partecipare all'assunzione delle prove non implica quello di ottenerne il rinvio.
  3.   La parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande.
  4.   Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente.
CPP 308
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Art. 308   Definizione e scopo dell'istruzione
  1.   Nell'ambito dell'istruzione, il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare.
  2.   Se si prospetta la promozione dell'accusa o l'emanazione di un decreto d'accusa, il pubblico ministero accerta anche la situazione personale dell'imputato.
  3.   In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi essenziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena.
CPP 311 e CPP 328
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Art. 328   Pendenza della causa
  1.   La causa è pendente dinanzi al giudice dal deposito dell'atto d'accusa.
  2.   Con la pendenza della causa i poteri concernenti il procedimento passano al giudice.
CPP 329
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Art. 329   Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento
  1.   Chi dirige il procedimento esamina se:
a.   l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente;
b.   i presupposti processuali sono adempiuti;
c.   vi sono impedimenti a procedere.
  2.   Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi.
  3.   Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa.
  4.   Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia.
  5.   L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.
CPP 331
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Art. 331   Indizione del dibattimento
  1.   Chi dirige il procedimento determina quali prove saranno assunte nel dibattimento. Comunica alle parti in quale composizione si riunirà l'autorità giudicante e quali prove dovranno essere assunte.
  2.   Chi dirige il procedimento impartisce nel contempo alle parti un termine per presentare e motivare istanze probatorie; le rende attente alle spese e indennità che potrebbero derivare da istanze probatorie tardive. Impartisce lo stesso termine all'accusatore privato per quantificare e motivare la sua azione civile. [1]
  3.   Se respinge istanze probatorie, chi dirige il procedimento lo comunica alle parti con succinta motivazione. La reiezione di istanze probatorie non è impugnabile; le istanze respinte possono tuttavia essere riproposte in sede di dibattimento.
  4.   Chi dirige il procedimento fissa la data, l'ora e il luogo del dibattimento e cita a comparire le parti, nonché i testimoni, le persone informate sui fatti e i periti che devono essere interrogati.
  5.   Chi dirige il procedimento decide definitivamente sulle istanze di rinvio pervenute prima dell'inizio del dibattimento.
 
[1] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
CPP 332
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Art. 332   Udienze preliminari
  1.   Chi dirige il procedimento può citare le parti a comparire a un'udienza preliminare al fine di regolare le questioni organizzative.
  2.   Chi dirige il procedimento può altresì citare le parti a comparire a udienze di conciliazione conformemente all'articolo 316.
  3.   Se non è verosimilmente possibile assumere una prova nel dibattimento, chi dirige il procedimento può assumerla anticipatamente, affidare tale compito a una delegazione dell'autorità giudicante o, nei casi urgenti, al pubblico ministero oppure far assumere la prova mediante assistenza giudiziaria. Alle parti è data l'opportunità di partecipare a siffatte assunzioni di prove.
CPP 333
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Art. 333   Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati
  1.   Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.
  2.   Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.
  3.   L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.
  4.   Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.
CPP 339
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Art. 339   Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali
  1.   Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
  2.   In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a.   la validità dell'accusa;
b.   i presupposti processuali;
c.   gli impedimenti a procedere;
d.   gli atti di causa e le prove raccolte;
e.   la pubblicità del dibattimento;
f.   la suddivisione del dibattimento in due parti.
  3.   Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
  4.   Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
  5.   Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP 343
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Art. 343   Assunzione delle prove
  1.   Il giudice procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
  2.   Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
  3.   Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
CPP 343 e CPP 345
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Art. 345   Chiusura della procedura probatoria
  Prima di chiudere la procedura probatoria il giudice offre alle parti la possibilità di proporre nuove istanze probatorie.
CPP 349
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Art. 349   Complementi di prova
  Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento.
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