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7. Estratto della sentenza della Corte penale nella causa Ministero pubblico della Confederazione contro A., B., C. e D. del 14 ottobre 2009 (SK.2008.26)

Nozione di organizzazione criminale; applicazione alle cellule della `Ndrangheta calabrese.

Art. 260ter n. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP

Nozione di organizzazione criminale (consid. 2.3). L'organizzazione denominata 'Ndrangheta calabrese corrisponde oggettivamente alla nozione di organizzazione criminale così come sviluppata dalla giurisprudenza e dalla dottrina (consid. 3.1).

Begriff der kriminellen Organisation; Anwendung auf Zellen der kalabresischen `Ndrangheta.

Art. 260ter Ziff. 1 StGB

Begriff der kriminellen Organisation (E. 2.3). Bei der als kalabresische `Ndrangheta bekannten Organisation handelt es sich objektiv um eine kriminelle Organisation im Sinne der Rechtsprechung und Lehre (E. 3.1).

Notion d'organisation criminelle; application aux cellules de la 'Ndrangheta calabraise.

Art. 260ter ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP

Notion d'organisation criminelle (consid. 2.3). L'organisation connue sous le nom de 'Ndrangheta calabraise constitue objectivement une organisation criminelle au sens de la doctrine et de la jurisprudence (consid. 3.1).

Riassunto dei fatti:

Mediante informazione spontanea dell'11 maggio 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano ha comunicato al Ministero pubblico della confederazione (in appresso: MPC) l'esistenza di un procedimento penale in corso in Italia a carico di E. (cittadino italiano), A. (cittadino italo-argentino) ed altri indagati in quanto ritenuti i vertici ed i promotori di un'organizzazione criminale di matrice `ndranghetista dedita

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all'importazione di cocaina in Italia. L'autorità italiana segnalava in particolare che A., B. (cittadino italo-argentino) e D. (cittadina svizzera), residenti in Svizzera, apparivano coinvolti in importanti traffici internazionali di stupefacenti. Da sorveglianze tecniche e visive, e da intercettazioni telefoniche disposte nell'inchiesta italiana emergeva che i predetti si stavano adoperando per importare ingenti quantitativi di stupefacenti dal Sudamerica all'Italia, probabilmente seguendo una rotta che prevedeva l'attraversamento del territorio elvetico. Aperta un'inchiesta parallela in Svizzera, le autorità italiane ed elvetiche hanno costituito una squadra comune di inchiesta. Le inchieste italiane hanno messo in evidenza l'esistenza già a partire dal 2003 di una diramazione autonoma di stampo 'ndranghetistico dell'organizzazione criminale F. di Africo (Calabria/I) operante in particolare a Milano. In tale contesto investigativo le autorità italiane hanno appurato l'importante ruolo svolto da E. grazie al quale l'organizzazione e in particolare G. e i suoi referenti H. e I. è riuscita ad aprire un canale per l'approvvigionamento di stupefacenti. E. si sarebbe avvalso nella perpetrazione dell'attività criminosa svolta dall'organizzazione criminale di A. che, a sua volta, avrebbe introdotto nella condotta criminale anche B., C. e D. Il 23 gennaio 2007 le autorità spagnole hanno sequestrato presso il porto di Castellón (Spagna) 206 chilogrammi lordi di cocaina con grado di purezza media pari a circa 73% nascosti in un camper. A., B. e C. sono stati arrestati il 24 gennaio 2007, D. il 10 aprile 2007.
La Corte penale ha, tra l'altro, condannato A. per partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP.

Estratto dei considerandi:

2.3 L'infrazione si riferisce ad associazioni criminali che presentano un carattere particolarmente pericoloso. La nozione d'organizzazione criminale è più restrittiva rispetto a quella di associazione illecita giusta l'art. 275ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP oppure di banda, sia in ambito di furti o rapine (art. 139 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
. 3 e 140 n. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno197 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
CP) che di traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno197 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
. 2 lett. b LStup). Essa presuppone un gruppo strutturato di almeno tre persone, in genere però di più, concepito per durare indipendentemente da una modifica della composizione dei suoi effettivi e caratterizzato dalla sottomissione a determinate regole, da una sistematica ripartizione dei compiti, da un approccio professionale a tutti gli stadi della sua attività criminale e dall'opacità verso l'esterno. La mancanza di trasparenza verso l'esterno si

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manifesta altresì mediante la segretezza delle strutture e degli effettivi; non basta tuttavia la discrezione generalmente associata a qualsiasi comportamento delittuoso: occorre una dissimulazione qualificata e sistematica (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.1). L'organizzazione deve inoltre perseguire lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali. L'arricchimento con mezzi criminali presuppone la volontà dell'organizzazione di ottenere vantaggi patrimoniali illegali mediante attività sussumibili sotto la nozione di crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP (risp. art. 9 cpv. 1
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 9 - 1 Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici50 che esercitano la loro professione come attività economica privata51 sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 200652 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione, sotto la propria responsabilità professionale, alle dipendenze di Cantoni o Comuni e che dispongono della relativa autorizzazione cantonale, nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione; sono eccettuate le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.53
1    Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici50 che esercitano la loro professione come attività economica privata51 sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 200652 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione, sotto la propria responsabilità professionale, alle dipendenze di Cantoni o Comuni e che dispongono della relativa autorizzazione cantonale, nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione; sono eccettuate le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.53
2    a ...55
3    ...56
4    I Cantoni possono limitare i diritti dei dentisti a determinati stupefacenti.
5    D'intesa con Swissmedic, i Cantoni stabiliscono le norme applicabili agl'istituti ospedalieri stranieri situati nella Svizzera.
vCP), come ad esempio reati qualificati come crimini contro il patrimonio o come crimini giusta l'art. 19 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno197 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
. 2 LStup (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 pag. 274). Non è tuttavia necessario che l'attività dell'organizzazione si esaurisca nella commissione di crimini, a condizione che quest'ultimi costituiscano perlomeno una parte essenziale dell'intera attività (sentenza del Tribunale federale 6P.166/2006 del 23 ottobre 2006, consid. 5.1; TPF 2008 80 consid. 4.2.1). Riassumendo un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP è caratterizzata da quattro elementi: il numero di partecipanti, la struttura organizzativa, la legge dell'omertà e lo scopo criminale (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 1 ad art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP). Secondo giurisprudenza e dottrina corrispondono in particolare alla nozione di organizzazione criminale sia le associazioni di stampo mafioso che quelle finalizzate al terrorismo (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258-263 StGB], Commentario, Berna 2007, n. 15 ad art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP). Anche un gruppo di trafficanti di droga dedito a smerciare importanti quantitativi di stupefacenti può corrispondere a tale definizione (DTF 129 IV 271 consid. 2.3.1 e 2.3.2; sentenza 6S.463/1996 del 27 agosto 1996, consid. 4, pubblicato in SJ 1997 pag. 1 e segg. e riassunto in RStrS/BJP 2000 n. 799).

3.1 Per quanto riguarda il requisito oggettivo dell'esistenza di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP e della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.3), va rilevato che il funzionamento di questa diramazione autonoma della cosca F. è ampiamente descritto nella sentenza dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008 (confermata in appello ma non ancora cresciuta in giudicato), nella sentenza cresciuta in giudicato dell'Ottava sezione penale del Tribunale Ordinario di Roma del 13 aprile 2001, nonché nella sentenza cresciuta in giudicato della Prima sezione penale del Tribunale civile e penale di Milano del 15 dicembre 1997. Dalle sentenze in questione, che sono il risultato di numerose indagini condotte dalle Procure della

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Lombardia, emerge come nel nord dell'Italia, in particolare nella Regione lombarda con epicentro Milano, siano radicati gruppi di calabresi che operano nei più disparati ambiti criminali a favore e con gli stessi metodi e concezioni criminali delle organizzazioni originarie presenti in Calabria (v. del resto anche la relazione della Commissione Parlamentare Antimafia approvata all'unanimità il 19 febbraio 2008 e pubblicata a cura di FRANCESCO FORGIONE, Milano 2009, nonché l'intervista al Procuratore nazionale antimafia PIETRO GRASSO, a cura di Alberto La Volpe, Milano 2009, pag. 163 e segg.). Fra questi metodi vi è l'interscambiabilità delle funzioni e dei ruoli dei singoli membri o sostenitori, a dipendenza delle contingenze concrete e con bacino di raccolta anche nella zona di Africo. Questa interscambiabilità non è solo scelta operativa autonoma ma viene spesso imposta proprio dall'intervento dell'autorità penale che con le proprie indagini impone di fatto il blocco di alcune reti criminali. Già a partire dalla fine del 2003 le forze di Polizia giudiziaria italiane individuavano un vincolo associativo fra H., P., G. e E. L'attività investigativa italiana mostrava inoltre l'importante ruolo di E. grazie al quale l'organizzazione, e in particolare G. e i suoi referenti H. e I., riusciva ad aprire un canale per l'approvvigionamento di droga. Nella ricostruzione temporale relativa alle condotte criminali dell'organizzazione le forze di Polizia giudiziaria italiane rilevavano un momento di stallo costituito dall'arresto di Q. e dall'ulteriore sequestro di complessivi 18 kg di cocaina. Un importante canale di approvvigionamento della cocaina veniva di fatto e momentaneamente annullato a favore del già collaudato canale E. L'importanza del quantitativo di sostanza stupefacente trafficato imponeva comunque all'organizzazione italiana di fare capo a soggetti interni alla propria struttura, legati attraverso al vincolo duraturo della paura e dell'indissolubilità del legame. In punto al reato associativo italiano e ai ruoli in esso svolti dagli indagati in Italia, la Giudice dr. R. ha sintetizzato gli elementi probatori emersi nel corso dell'indagine della sua decisione del 30 aprile 2007 evidenziando come sussistesse un vincolo associativo, duraturo e indissolubile, fra i membri e sostenitori dell'organizzazione e ulteriori elementi quali la struttura stabile fondata sulla gerarchia con carattere di rigidità, sul controllo, ubbidienza e interscambiabilità dei membri, sull'autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole, la segretezza riguardo a tale struttura e ai suoi componenti sia verso l'esterno che all'interno della stessa, così come lo scopo criminale. Più concretamente in relazione ai traffici di stupefacenti oggetto del presente procedimento, nella successiva sentenza del Giudice per l'indagini preliminari del Tribunale di Milano del 1° agosto 2008, è stata sottolineata

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l'esistenza nel caso di specie di un accordo stabile continuativo per la perpetrazione di una seria indeterminata di reati attinenti il traffico di stupefacente. L'inchiesta italiana ha portato alla luce gli incontri assai frequenti fra gli imputati, i viaggi compiuti da taluni di essi in Italia e all'estero, le telefonate fra i medesimi svoltesi in un lungo lasso di tempo, i vari episodi accertati di traffico di stupefacente in grossi quantitativi, la circostanza che venissero utilizzate le società operanti all'Ortomercato e facenti capo a S., che disponevano di locali per incontri per gli associati, di autovetture per gli spostamenti, di utenze telefoniche per comunicazioni sempre riguardanti traffici illeciti e che erano destinatarie di fatture emesse da società inesistenti riguardanti operazioni inesistenti, allo scopo di coprire esborsi di denaro necessari per scopi attinenti il traffico di droga, dimostrando l'esistenza di un legame stabile e duraturo fra gli stessi imputati e anche l'esistenza di una struttura piuttosto sofisticata finalizzata a porre in essere reati in ambito di traffico di stupefacenti. Secondo le autorità giudiziarie italiane, la particolare forza e la grande capacità operativa di tale struttura è dimostrata anche dal fatto che la sua attività non si fermava dopo l'arresto di Q. (che forniva quantità di droga al sodalizio), ma continuava con la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento e ancor più dalla circostanza che anche dopo l'arresto di H. non cessava affatto l'attività criminale del gruppo, tanto è vero che la lunga e complessa vicenda della fornitura e trasporto dal Sud America in Italia di un assai grosso quantitativo di cocaina si svolge e si conclude mentre H. era in carcere. Concludendo il Giudice per l'indagini preliminari ha affermato l'esistenza di una struttura molto attiva, forte, composta da membri assai scaltri e sagaci con capacità di superare ogni genere di difficoltà con alto grado di duttilità, in grado di operare nonostante l'arresto del suo capo, finalizzata a porre in essere una serie di reati attinenti di traffico internazionale di stupefacenti e a procurarsi grandi partite di stupefacenti. Sotto il profilo oggettivo l'organizzazione in questione corrisponde alla nozione di organizzazione criminale così come essa è stata sviluppata dalla giurisprudenza e dottrina sopraccitate (v. supra consid. 2.3). Le obiezioni in merito sollevate dalla difesa di A. non riguardano gli esiti investigativi in quanto tali degli inquirenti italiani, basati su intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni dirette, pedinamenti, controlli, ampiamente e dettagliatamente illustrati dagli investigatori durante l'interrogatorio dibattimentale, ma concernono in sostanza l'equipollenza fra l'art. 260ter del Codice penale svizzero e l'art. 74 del Testo unico sugli stupefacenti (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) applicato

TPF 2010 29, p.34

nel troncone italiano della procedura. Orbene a questo proposito è sufficiente rilevare che secondo la dottrina italiana, per quanto riguarda il pactum sceleris caratteristico del predetto reato associativo, esso è costituito dall'impegno permanente e continuativo degli affiliati e dalla disponibilità a contribuire alla realizzazione del programma associativo anche dopo la commissione di taluno dei reati-scopo (SIMONE ZANCANI, Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito, in Commento pratico sistematico al Testo unico sugli stupefacenti, a cura di Silvio Riondato, Padova 2006, pag. 172; GIANGIULIO AMBROSINI, Stupefacenti, in Digesto delle discipline penalistiche, 4a ediz., Torino 1999, vol. XIV, pag. 43, n. 30). Per quanto riguarda la struttura organizzativa è certo vero che dottrina e giurisprudenza non sono concordi nell'affermare l'importanza di questo elemento per distinguere la condotta associativa rispetto al mero concorso di persone in una pluralità di reati-scopo (sulla questione v. ZANCANI, ibidem, pag. 174 e segg. con riferimenti), sennonché le incontestate emergenze investigative italiane hanno messo in luce ben di più di un limitato accordo volto alla realizzazione di un determinato numero di traffici: al contrario è emerso un sodalizio criminale duraturo e stabilmente strutturato, con una marcata corposità sociale fondata su una gerarchia rigida, sul controllo, l'ubbidienza e l'interscambiabilità dei membri, nonché sull'autorità e sulla ripartizione dei compiti seguendo determinate regole di segretezza riguardo alla struttura e ai membri; il tutto allo scopo di porre in essere una serie indeterminata di consistenti traffici di stupefacente fra il Sud America e l'Europa. In questo senso non vi è dubbio che il sodalizio in parola integri gli elementi oggettivi di una organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP. Il fatto che non sia stata ritenuta in Italia la fattispecie di associazione di tipo mafioso (art. 416
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
-bis CP italiano; v. a questo proposito GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Digesto delle discipline penalistiche, 4a ediz., Torino 1987, vol. I, pag. 309 e segg.), per le ragioni esposte dagli inquirenti italiani nell'interrogatorio dibattimentale, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di A., non esclude l'applicabilità dell'art. 260ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
CP, visto che come già evidenziato sopra, la giurisprudenza svizzera comprende esplicitamente nella categoria di organizzazione criminale anche i sodalizi dediti ad importanti traffici di stupefacenti (v. supra consid. 2.3; sul rapporto fra associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti alla luce dell'art. 15
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 15 - Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
del CP italiano v. ZANCANI, ibidem, pag. 174; AMBROSINI, ibidem; GIUSEPPE SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, 3a ediz., Padova 1990, pag. 170 e segg.).
TPF 2010 29, p.35
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : TPF 2010 29
Data : 14. ottobre 2009
Pubblicato : 09. febbraio 2010
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : TPF 2010 29
Ramo giuridico : Art. 260ter n. 1 CP Nozione di organizzazione criminale (consid. 2.3). L'organizzazione denominata 'Ndrangheta...
Oggetto : Nozione di organizzazione criminale; applicazione alle cellule della 'Ndrangheta calabrese.


Registro di legislazione
CP: 10 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
15 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 15 - Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
139n  140 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 140 - 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
1    Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.196
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno197 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3    Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o
4    La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
260ter 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
1    È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a  partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di:
a1  commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o
a2  commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o
b  sostiene una tale organizzazione nella sua attività.
2    Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949327.
3    Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
4    Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.
5    È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
275ter  416
LS: 9 
SR 812.121 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) - Legge sugli stupefacenti
LStup Art. 9 - 1 Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici50 che esercitano la loro professione come attività economica privata51 sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 200652 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione, sotto la propria responsabilità professionale, alle dipendenze di Cantoni o Comuni e che dispongono della relativa autorizzazione cantonale, nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione; sono eccettuate le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.53
1    Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici50 che esercitano la loro professione come attività economica privata51 sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 200652 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione, sotto la propria responsabilità professionale, alle dipendenze di Cantoni o Comuni e che dispongono della relativa autorizzazione cantonale, nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione; sono eccettuate le autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 8. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.53
2    a ...55
3    ...56
4    I Cantoni possono limitare i diritti dei dentisti a determinati stupefacenti.
5    D'intesa con Swissmedic, i Cantoni stabiliscono le norme applicabili agl'istituti ospedalieri stranieri situati nella Svizzera.
19n
Registro DTF
129-IV-271 • 132-IV-132
Weitere Urteile ab 2000
6P.166/2006 • 6S.463/1996
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • organizzazione criminale • stupefacente • questio • cocaina • ripartizione dei compiti • codice penale • polizia giudiziaria • ministero pubblico • africa • francescano • spagnolo • argentina • grazia • internazionale • varietà • autorizzazione o approvazione • comunicazione • autorità giudiziaria • inchiesta
... Tutti
BstGer Leitentscheide
TPF 2008 80 • TPF 2010 29
Sentenze TPF
SK.2008.26