TPF 2005 142, p.142

37. Extrait de l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. du 14 juin 2005 (SK.2005.1)

Induire la justice en erreur. Fausse alerte d'attentat au moyen d'explosifs. Compétence de la juridiction fédérale.

Art. 128bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 128bis [1]  
  Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
, 226
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 226  
  1.   Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]
  2.   Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2]
  3.   Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [3]
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
, 260bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.   Omicidio intenzionale (art. 111);
b.   Assassinio (art. 112);
c.   Lesioni gravi (art. 122);
cbis. [2]   Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.   Rapina (art. 140);
e.   Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.   Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis. [3]   Sparizione forzata (art. 185bis);
g.   Incendio intenzionale (art. 221);
h.   Genocidio (art. 264);
i.   Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.   Crimini di guerra (art. 264c-264h). [4]
  2.   Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3.   È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
[3] Introdotta dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
[5] Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
, 304
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
, 340
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP

La juridiction fédérale est compétente pour poursuivre et juger l'auteur d'une fausse alerte à la bombe.

Irreführung der Rechtspflege. Falscher Alarm bezüglich eines Sprengstoffanschlags. Bundesgerichtsbarkeit.

Art. 128bis, 226, 260bis, 304, 340 StGB

Die Verfolgung und Beurteilung des Urhebers eines falschen Alarms bezüglich eines Sprengstoffanschlags untersteht der Gerichtsbarkeit des Bundes.

Sviamento della giustizia. Falso allarme d'attentato mediante esplosivi. Competenza della giurisdizione federale.

Art. 128bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 128bis [1]  
  Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
, 226
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 226  
  1.   Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]
  2.   Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2]
  3.   Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [3]
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
, 260bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.   Omicidio intenzionale (art. 111);
b.   Assassinio (art. 112);
c.   Lesioni gravi (art. 122);
cbis. [2]   Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.   Rapina (art. 140);
e.   Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.   Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis. [3]   Sparizione forzata (art. 185bis);
g.   Incendio intenzionale (art. 221);
h.   Genocidio (art. 264);
i.   Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.   Crimini di guerra (art. 264c-264h). [4]
  2.   Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3.   È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
[3] Introdotta dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
[5] Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
, 304
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
, 340
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP

La giurisdizione federale è competente per perseguire e giudicare l'autore di un falso allarme bomba.

Résumé des faits:

Le 24 avril 2004 vers 23.00 h., la police fribourgeoise reçoit un appel anonyme l'informant qu'un «groupe de terroristes» prépare un attentat à la bombe contre l'ambassade des Etats-Unis à Berne. L'appel est immédiatement répercuté sur la centrale d'engagement de la police fédérale. Les mesures de sécurité sont renforcées et le Ministère public de la Confédération (MPC) engage des recherches pour identifier aussi bien l'auteur de l'appel que les «terroristes» dénoncés par lui. Le 8 mai suivant, A. est identifié comme l'auteur de cet appel, dont il apparaît alors qu'il était sans fondement. En réalité, A. voulait attirer l'attention de la police sur son compatriote B., à l'égard duquel il nourrissait une forte rancune.

TPF 2005 142, p.143

A. est déféré devant le Tribunal pénal fédéral pour dénonciation calomnieuse (art. 303
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.
  2.   Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), subsidiairement induction de la justice en erreur (art. 304
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP) et pour fausse alerte (art. 128bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 128bis [1]  
  Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
CP).
La compétence matérielle de la juridiction fédérale est admise.

Extrait des considérants:

2. La compétence de la Cour des affaires pénales n'est pas contestée. Elle doit néanmoins être examinée d'office, du moins dans les cas où, comme en l'espèce, elle ne paraît pas évidente.

2.1. La poursuite et le jugement des infractions contre l'administration de la justice (titre dix-septième, art. 303
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.
  2.   Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
à 311
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 311  
  1.   I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembranoper aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,per evadere violentemente,sono puniti con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1]
  2.   I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le per-sone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. [2]
 
[1] Nuovo testo del quinto comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP) ressortissent à la compétence des autorités de la Confédération, lorsque les crimes ou les délits considérés ont été notamment commis "contre la Confédération, les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale" (art. 340 ch. 1 al. 7
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 311  
  1.   I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembranoper aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,per evadere violentemente,sono puniti con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1]
  2.   I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le per-sone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. [2]
 
[1] Nuovo testo del quinto comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP).
S'agissant des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.
  2.   Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP) ou d'induction de la justice en erreur (art. 304
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP) la compétence des autorités judiciaires fédérales est ainsi donnée si ce sont ces autorités qui ont été trompées par l'auteur. Pour en décider, il ne faut pas s'en tenir à l'autorité immédiatement destinataire de la dénonciation trompeuse, mais rechercher l'autorité qui aurait été compétente pour poursuivre l'infraction faussement dénoncée. C'est en effet cette autorité qui est l'objet de la tromperie. Les autorités fédérales sont ainsi compétentes pour poursuivre et juger l'auteur de la dénonciation si la poursuite de l'infraction faussement dénoncée par lui ressortissait à la compétence de ces mêmes autorités (cf. DELNON/RÜDY, in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 39 ad art. 303
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 303 [1]  
  1.   Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.
  2.   Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP et n. 32 ad art. 304
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP).
2.2. En l'espèce, l'accusé a faussement dénoncé la préparation d'un attentat à l'explosif au préjudice de l'ambassade des Etats-Unis à Berne. Avant de découvrir la vanité de cette dénonciation, le MPC a ouvert une poursuite du chef d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.   Omicidio intenzionale (art. 111);
b.   Assassinio (art. 112);
c.   Lesioni gravi (art. 122);
cbis. [2]   Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.   Rapina (art. 140);
e.   Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.   Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis. [3]   Sparizione forzata (art. 185bis);
g.   Incendio intenzionale (art. 221);
h.   Genocidio (art. 264);
i.   Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.   Crimini di guerra (art. 264c-264h). [4]
  2.   Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3.   È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
[3] Introdotta dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
[5] Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP). A teneur de l'art. 340 ch. 1 al. 7
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 311  
  1.   I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembranoper aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,per evadere violentemente,sono puniti con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1]
  2.   I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le per-sone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. [2]
 
[1] Nuovo testo del quinto comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP, la compétence fédérale est donnée en ce domaine aux conditions déjà rappelées au considérant qui précède, ce qui ne manque pas d'engendrer quelque perplexité, dès lors qu'il est difficile d'imaginer comment

TPF 2005 142, p.144

des actes préparatoires pourraient avoir été "commis contre la Confédération, les autorités fédérales (...) ou contre l'autorité ou la justice fédérale".
C'est pourquoi, suivant l'avis de NAY (in: NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 340
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP), il convient d'admettre que la compétence fédérale pour poursuivre les auteurs d'actes préparatoires délictueux est acquise lorsque ces mêmes autorités auraient été compétentes pour poursuivre l'infraction principale envisagée par ces auteurs, à condition que celle-ci figurât dans la liste exhaustivement (ATF 115 IV 125 consid. d) énumérée à l'art. 260bis ch. 1
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.   Omicidio intenzionale (art. 111);
b.   Assassinio (art. 112);
c.   Lesioni gravi (art. 122);
cbis. [2]   Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.   Rapina (art. 140);
e.   Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.   Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis. [3]   Sparizione forzata (art. 185bis);
g.   Incendio intenzionale (art. 221);
h.   Genocidio (art. 264);
i.   Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.   Crimini di guerra (art. 264c-264h). [4]
  2.   Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3.   È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
[3] Introdotta dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
[5] Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP. Or dans les cas où, comme en l'espèce, non seulement les auteurs dénoncés ne sont pas passé aux actes, mais où leurs agissements présumés sont purement fictifs, il est pratiquement impossible de déterminer avec une sécurité suffisante si l' "attentat" qui leur est faussement imputé aurait réuni les éléments constitutifs de l'un ou l'autre des crimes énumérés à l'art. 260bis ch. 1
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Art. 260bis [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.   Omicidio intenzionale (art. 111);
b.   Assassinio (art. 112);
c.   Lesioni gravi (art. 122);
cbis. [2]   Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.   Rapina (art. 140);
e.   Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.   Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis. [3]   Sparizione forzata (art. 185bis);
g.   Incendio intenzionale (art. 221);
h.   Genocidio (art. 264);
i.   Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.   Crimini di guerra (art. 264c-264h). [4]
  2.   Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3.   È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
[3] Introdotta dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
[5] Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP. Il n'est pas interdit d'imaginer en effet que, dans l'esprit des auteurs putatifs, la "bombe" qu'ils préparaient ne devait causer que des dommages matériels limités. Or, dans une telle hypothèse, l'art. 260bis
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Art. 260bis [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.   Omicidio intenzionale (art. 111);
b.   Assassinio (art. 112);
c.   Lesioni gravi (art. 122);
cbis. [2]   Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.   Rapina (art. 140);
e.   Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.   Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis. [3]   Sparizione forzata (art. 185bis);
g.   Incendio intenzionale (art. 221);
h.   Genocidio (art. 264);
i.   Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.   Crimini di guerra (art. 264c-264h). [4]
  2.   Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3.   È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
[3] Introdotta dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
[5] Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP ne s'appliquerait pas. Pour les raisons qui vont suivre, la question d'une compé- tence fédérale fondée sur cette disposition pourra cependant rester indécise.
2.3. Un "attentat à la bombe" implique en effet obligatoirement l'emploi d'explosifs. Or à teneur de l'art. 226 ch. 1
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Art. 226  
  1.   Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]
  2.   Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2]
  3.   Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [3]
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
et 2
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Art. 226  
  1.   Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]
  2.   Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2]
  3.   Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [3]
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP, la fabrication, l'acquisition, la détention, la dissimulation ou le transport d'explosifs destinés à un emploi délictueux sont des crimes dont la poursuite relève de la compétence fédérale (art. 340 ch. 1 al. 4
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Art. 226  
  1.   Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]
  2.   Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2]
  3.   Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [3]
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP). Cette compétence est donc également donnée pour poursuivre la fausse dénonciation de tels crimes, de telle sorte qu'en l'espèce, la Cour est habilitée à juger les faits reprochés à l'accusé.
TPF 2005 142 14. giugno 2005 01. giugno 2009 Tribunale penale federale TPF 2005 142 Art. 128bis, 226, 260bis, 304, 340 CP La giurisdizione federale è competente per perseguire e giudicare l'autore di...

Oggetto Sviamento della giustizia. Falso allarme d'attentato mediante esplosivi. Competenza della giurisdizione federale.

Registro di legislazione
CP 128 bis
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Art. 128bis [1]  
  Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
CP 226
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 226  
  1.   Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. [1]
  2.   Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [2]
  3.   Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva da un mese a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [3]
 
[1] Nuovo testo di parte del per. giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 260 bis
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:
a.   Omicidio intenzionale (art. 111);
b.   Assassinio (art. 112);
c.   Lesioni gravi (art. 122);
cbis. [2]   Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
d.   Rapina (art. 140);
e.   Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
f.   Presa d'ostaggio (art. 185);
fbis. [3]   Sparizione forzata (art. 185bis);
g.   Incendio intenzionale (art. 221);
h.   Genocidio (art. 264);
i.   Crimini contro l'umanità (art. 264a);
j.   Crimini di guerra (art. 264c-264h). [4]
  2.   Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
  3.   È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. [5]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941, 4967).
[3] Introdotta dall'all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4687; FF 2014 417).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
[5] Nuovo testo del per. giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
CP 303
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Art. 303 [1]  
  1.   Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria.
  2.   Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 304
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 304  
  1.   Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2.   ... [1]
 
[1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 311
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Art. 311  
  1.   I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assembranoper aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,per evadere violentemente,sono puniti con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. [1]
  2.   I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le per-sone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. [2]
 
[1] Nuovo testo del quinto comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
CP 340
Registro DTF
BstGer Leitentscheide
Sentenze TPF