2008/1

B 2.3

4.

RE Comm SA/Services Industriels de Lausanne

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable; art. 4 al. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, art. 10 et 32 al. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
LCart Esame preliminare; art. 4 cpv. 3
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
, art. 10 e 32 cpv. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
LCart Prise de position de la Commission de la concurrence du 20 décembre 2007 A

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EN FAIT

Romande Energie Commerce SA (RE Comm) et les Services Industriels de la Ville de Lausanne ont décidé de fonder un partenariat destiné à la fourniture d'énergie électrique.

2. RE Comm SA est une société à créer, composée d'un groupe d'entreprises dirigé par Romande Energie Holding ("REH") futur actionnaire majoritaire à 67,49 % au travers de ses filiales SEBV et SEVM, qui sera active dans le domaine de la commercialisation d'électricité à des clients éligibles et captifs.

1. Le 27 novembre 2007, la Commission de la concur- La répartition du capital de RE Comm (15 millions de rence a reçu une notification annonçant que l'entreprise francs) est la suivante: - Services Industriels de Belmont-sur-Lausanne

0,15 %

- Service électrique de Bussigny-près-Lausanne

1,03 %

- Services Industriels de Paudex

0,10 %

- Services Industriels de Pully

1,03 %

- Services Industriels de Romanel-sur-Lausanne

0,20 %

- Service Intercommunal de l'Électricité de Renens

16,00 %

- Services Industriels de la Ville de Lausanne

2,00 %

- Romande Energie Holding SA au travers de ses filiales - Société électrique du Bas-Valais (SEBV) - Société électrique Vevey-Montreux (SEVM) - Aar et Tessin SA d'électricité (ATEL)

67, 49 % 12,00 %

REH contrôlera seule cette entité au sens de la loi sur les - La production, distribution et commercialisation de chacartels, car les autres participants n'auront pas de droits leur pour le chauffage à distance de veto particuliers.

- La distribution et commercialisation de signaux multiRE Comm gérera la clientèle captive et éligible des en- média: Internet, télévision et téléphonie.

treprises participantes, à l'exception de celle d'ATEL, Le chiffre d'affaires des SIL en 2006 se monte à 415,6 partenaire approvisionneur qui ne transmettra pas sa millions de francs suisses.

clientèle à RE Comm, et de celle des Services Industriels de la Ville de Lausanne. RE Comm ne s'occupera ni de 4. RE Comm et les SIL souhaitent conclure un partenaproduction d'électricité, ni d'exploitation de réseaux de riat, sous forme d'une société simple ("Consortium"). Le distribution, ni de négoce d'électricité. Elle se réserve Consortium est exclusivement dédié à la clientèle éligible toutefois la possibilité d'être active dans le futur dans le du secteur de distribution électrique des SIL et à la cliennégoce d'électricité à travers son activité de gestion de tèle multifluide directe des SIL (gaz, chauffage à disportefeuilles énergétiques pour le compte de ses clients. tance, Multimédia) se trouvant hors de leur zone de disChaque actionnaire de RE Comm garde ses anciennes tribution. Les clients hors de la zone de desserte en élecactivités sur ces marchés.

tricité lausannoise seront exclusivement démarchés et gérés pas RE Comm. Les SIL s'occuperont de leurs 3. Les Services Industriels de la Ville de Lausanne clients éligibles en étroite collaboration avec R Comm, ("SIL") sont une des directions de la Ville de Lausanne.

sauf si certains clients refusent le transfert vers le Ils font partie de l'administration communale et sont diriConsortium. Les clients éligibles de Lausanne seront gés par un municipal élu par les citoyens. Les SIL sont démarchés selon une stratégie et une mise en oeuvre actifs dans les domaines suivants: communes à RE Comm et au Consortium. Les clients qui - La production, distribution et commercialisation feront valoir leur droit d'accès au réseau seront clients du Consortium et les contrats d'approvisionnement liés à d'électricité ces clients seront de la responsabilité du Consortium.

- La distribution et commercialisation de gaz [...] Le prix d'approvisionnement pratiqué par Lausanne pour cette clientèle sera strictement égal à celui du porte-

2008/1

121

feuille de RE Comm. Les deux partenaires contrôleront ves de l'art. 3 al. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 3 Relazioni con altre prescrizioni legali
1    Sono fatte salve le prescrizioni che vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare:
a  quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi;
b  quelle che incaricano singole imprese dell'esecuzione di compiti pubblici e accordano loro speciali diritti.
2    La presente legge non si applica agli effetti della concorrenza dovuti esclusivamente alla legislazione sulla proprietà intellettuale. Per contro, le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.7
3    Le procedure previste dalla presente legge in vista della valutazione delle limitazioni della concorrenza hanno il primato su quelle previste dalla legge federale del 20 dicembre 19858 sulla sorveglianza dei prezzi, salvo disposizione contraria pattuita tra la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi.
LCart n'ont pas été invoquées par les en commun le Consortium, qui rassemblera toutes les parties.

activités d'une société économiquement indépendante et B.1.3 Obligation de notifier viable sur le long terme.

10. La formation de RE Comm n'est pas soumise à L'objectif de la formation de ce partenariat est de faire l'obligation de notification pour les raisons suivantes : face à l'évolution législative et à la concurrence. L'entrée premièrement, seule REH exercera le contrôle sur RE en vigueur de la Loi sur l'approvisionnement en électriciComm. Il s'agit donc d'un transfert d'activités à REH au té (LapEl, RS 734.7) prévue en 2008 provoquera moyen de la création d'une nouvelle société en échange l'unbundling comptable des activités de la branche élecde quoi les parties transférantes reçoivent une participatrique (production d'électricité, transit à haute tension, tion au capital. Deuxièmement, aucune partie transférée transit à basse et moyenne tension, commercialisation et n'atteint le chiffre d'affaires des 100 millions de francs négoce). Elle entraînera également le libre accès au requis.

réseau d'une première catégorie de clients, les "éligibles", qui consomment 100'000 kWh et plus par an. Avec 11. Selon l'art. 9 al. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
LCart, une opération de concentrace changement législatif, les petites et moyennes entre- tion doit être notifiée avant sa réalisation à la Commisprises cherchent à regrouper leurs forces afin d'assurer sion de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice leur avenir sur le marché. Le Consortium doit permettre précédant la concentration : de réduire les coûts de démarchage commercial, de sima) les entreprises participantes ont réalisé ensemplifier la relation commerciale pour le client et d'offrir des ble un chiffre d'affaire minimum de 2 milliards de synergies entre les différentes énergies dans une optique francs ou un chiffre d'affaire en Suisse d'au moins d'utilisation rationnelle de l'énergie.

500 millions de francs, et B EN DROIT b) au moins deux des entreprises participantes ont B.1 Applicabilité des prescriptions de la LCart réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs.

5. La Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions
à la concurrence (Lcart, RS 251) 12. Au regard de l'opération de concentration entre RE s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit pu- Comm et les SIL, les entreprises participantes à blic qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords l'opération ont réalisé durant l'année 2006 les chiffres en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le d'affaires consolidés nets/ recettes suivant(e)s: marché ou participent à des concentrations d'entreprises - Romande Energie Holding (société mère de RE (art. 2 al. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 2 Campo d'applicazione
1    La presente legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese.
1bis    Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa.6
2    Essa è applicabile a fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, anche se si sono verificate all'estero.
LCart).

Comm): CHF 466 millions B.1.1.a Entreprise - Ville de Lausanne (dont dépendent les SIL): CHF 1,530 6. La Loi sur les cartels s'applique à toute entreprise milliards engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de La somme des chiffres d'affaires pertinents selon l'art. 5 son organisation ou de sa forme juridique (art. 2 al. 1bis OCCE pour le calcul du chiffre d'affaires des entreprises participantes atteint ainsi le seuil des 500 millions de LCart). Les entreprises qui participent à la concentration francs posé par l'art. 9 al. 1 let. a
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
LCart. En outre, le seuil tombent ainsi dans le champ d'application de la LCart.

de l'art. 9 al. 1 let. b
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
LCart des 100 millions de francs de B.1.1.b Concentration d'entreprises chiffre d'affaires réalisés individuellement par les deux entreprises participantes est également atteint. Les 7. Selon l'art. 2 al. 2
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 2 Campo d'applicazione
1    La presente legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese.
1bis    Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa.6
2    Essa è applicabile a fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, anche se si sono verificate all'estero.
de l'Ordonnance sur le contrôle des conditions de l'art. 9 al. 1
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
2    ...16
3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
LCart sont donc remplies et la concentrations d'entreprises du 17 juin 1996 (OCCE, RS concentration est par conséquent soumise à l'obligation 251.4), la création, par deux ou plusieurs entreprises, de notifier.

d'une entreprise qu'elles ont l'intention de contrôler en commun constitue une concentration d'entreprise lorsque B.2 Examen préalable l'entreprise commune accomplit de manière durable les fonctions d'une entité économique autonome et que des B.2.1 Marchés pertinents activités d'au moins une des entreprises exerçant le B.2.1.a Marchés des produits contrôle passent à l'entreprise commune.

13. Selon l'art. 11 al. 3 let. a OCCE, les marchés des 8. La future société RE Comm ainsi que les SIL produits comprennent tous les produits ou services que s'occupera/s'occupent de fourniture ou commercialisa- les
partenaires potentiels de l'échange considèrent tion d'électricité. Par le présent projet, ces deux entrepri- comme substituables en raison de leurs caractéristiques ses ont l'intention de créer une entreprise commune (le et de l'usage auquel ils sont destinés.

Consortium) qui aura pour tâche l'accomplissement de fonctions qui seront/sont dévolues à RE Comm et aux 14. La Comco distingue sur le marché de l'électricité les SIL. Le consortium à créer est ainsi une entreprise com- 5 marchés de produits suivants (RPW/DPC 2006/3 p.

mune constituant une opération de concentration 483) : d'entreprises au sens de l'art. 2 al. 2 OCCE.

- la production d'énergie électrique B.1.2

Prescriptions réservées

9. Dans les marchés concernés, il n'existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réser-

- le transit sur les lignes à haute tension

2008/1

122

- le transit sur les lignes à basse et moyenne ten- curer d'électricité qu'en recourant à l'exploitant du réseau local ou régional. Mais, ce dernier devait néanmoins sion accorder un droit de passage sur son réseau à d'autres - la commercialisation ou fourniture d'électricité entreprises actives sur le marché de la commercialisation ou fourniture d'électricité. Cette pratique visant à libérali- le négoce.

ser le marché de l'électricité est confirmée par l'entrée en Le Consortium s'occupera de fourniture en énergie élecvigueur en 2008 de la LApEl. En conséquence, le trique et de l'encaissement du timbre pour le compte des consommateur d'électricité, qu'il soit un revendeur ou un réseaux des actionnaires de RE Comm. Ce marché client éligible final, pourra se faire approvisionner en consiste en la commercialisation d'électricité vers les électricité par n'importe quelle entreprise, qu'elle soit clients finaux (consommateurs éligibles). Les clients éli- située en Suisse pour l'instant ou, dès la libéralisation, en gibles sont ceux qui font l'objet de la libéralisation prévue Europe. En l'état actuel des choses, le marché géograpour le 1er octobre 2008. Le marché relevant des produits phique pertinent est le marché suisse.

est ainsi celui de la fourniture ou commercialisation en B.2.2 Position future des entreprises participantes électricité.

sur les marchés affectés Il convient de noter que le Consortium pourra également être actif sur le marché du négoce de l'électricité à tra- 17. Selon l'art. 11 al. 1 let. d OCCE, seuls les marchés vers son activité de gestion de porte-feuilles énergéti- des produits et les marchés géographiques sur lesquels ques pour le compte de tiers. Toutefois, aucune partie à la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs la concentration ne transfère au Consortium une telle entreprises participantes est de 20% ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l'une des entrepriactivité.

ses participantes est de 30% ou plus, sont soumis à une B.2.1.b Marché géographique analyse détaillée. Ces marchés sont décrits comme 15. Selon l'art. 11 al. 3 let. b OCCE, le marché géogra- marchés affectés par l'opération de concentration. Si phique comprend le territoire sur lequel les partenaires les seuils précités ne sont pas atteints, l'opération de potentiels de
l'échange sont engagés du côté de l'offre concentration est supposée n'avoir pas d'effets pertiou de la demande pour les produits ou services qui com- nents dans les marchés concernés et il n'est généralement pas utile de procéder à une analyse plus approfonposent le marché des produits.

die.

16. La Comco a traditionnellement délimité le marché de la commercialisation ou fourniture en énergie électrique 18. Aucun marché n'est affecté par la concentration, car par le marché du transit sur les lignes à basse et aucune part de marché cumulée n'atteint 20% du marché moyenne tension, ce qui délimitait un marché régional, total, et aucune partie à la concentration ne détient seule dû au fait que les consommateurs ne pouvaient se pro- une part de marché dépassant 30% du marché total.

I.

Concurrence actuelle

19. Tableau des parts de marchés: Distributeur

Nbre clients

Nbre clients

GWh éligibles

GWh totaux

éligibles Romande énergie

209'277

[...]

[...]

2'615

SIL

110'000

[...]

[...]

1'360

Groupe E

166'000

SI Genève

255'000

BKW-FMB

323'500

7'674

CKW (Axpo)

124'000

4'103

EB München-

121'816

1'621

2'818 [...]

2'741

Stein EK Zürich

261'121

[...]

5'903

EW Zürich

221'250

[...]

5'512

IW Basel

125'000

1'603

2008/1

La consommation d'énergie électrique en Suisse se monte à 62'000 GWh/an, celle en Suisse romande à 8'600 GWh/an et celle du canton de Vaud à 4'100 GWh/an.

123

environ 4% du marché suisse. Ces chiffres démontrent la taille relativement importante que l'entreprise commune pourrait atteindre au niveau régional, mais ce constat doit être pondéré par le fait que les clients éligibles seront libres de contracter avec le fournisseur de leur choix.

Le Consortium représentera globalement 4% du marché suisse, 30% du marché romand et 80% du marché vau- II.

Conclusion dois.

20. Pour les raisons déjà énoncées l'examen préalable Le marché suisse des clients éligibles représente 50'000 n'a fait apparaître aucun indice que la concentration clients et 33'000 GWh. Le volume traité par le Consor- créera ou renforcera une position dominante. Par consétium pourrait atteindre 1'975 clients éligibles représentant quent, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de 1500 GWh, pour autant que l'ensemble de la clientèle l'opération de concentration au sens de l'art. 10
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 10 Valutazione delle concentrazioni
1    Le concentrazioni sottoposte all'obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l'indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante.
2    La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione:
a  crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere la concorrenza efficace, e
b  non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione dominante.
3    Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche che sono reputate necessarie dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.20
4    Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull'efficacia della concorrenza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell'evoluzione del mercato nonché della posizione dell'impresa nella concorrenza internazionale.
LCart.

éligible lausannoise contracte avec le Consortium, soit

Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2008-1-B-2.3.4
Data : 20. dicembre 2007
Pubblicato : 31. marzo 2008
Sorgente : DPC-decisioni
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto e politica della concorrenza (DPC; COMCO)
Oggetto : RE Comm SA/Services Industriels de Lausanne Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG Examen préalable;...


Registro di legislazione
LCart: 2 
SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 2 Campo d'applicazione
1    La presente legge si applica alle imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese.
1bis    Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organizzativa.6
2    Essa è applicabile a fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, anche se si sono verificate all'estero.
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SR 251 Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) - Legge sui cartelli
LCart Art. 3 Relazioni con altre prescrizioni legali
1    Sono fatte salve le prescrizioni che vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare:
a  quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi;
b  quelle che incaricano singole imprese dell'esecuzione di compiti pubblici e accordano loro speciali diritti.
2    La presente legge non si applica agli effetti della concorrenza dovuti esclusivamente alla legislazione sulla proprietà intellettuale. Per contro, le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.7
3    Le procedure previste dalla presente legge in vista della valutazione delle limitazioni della concorrenza hanno il primato su quelle previste dalla legge federale del 20 dicembre 19858 sulla sorveglianza dei prezzi, salvo disposizione contraria pattuita tra la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi.
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LCart Art. 4 Definizioni
1    Per accordi in materia di concorrenza si intendono le convenzioni con o senza forza obbligatoria, nonché le pratiche concordate da imprese di livello economico identico o diverso, nella misura in cui si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza.
2    Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).9
2bis    Per impresa che ha una posizione dominante relativa si intende un'impresa da cui, per la domanda o l'offerta di un bene o un servizio, altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.10
3    Per concentrazioni di imprese si intendono:
a  la fusione di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre;
b  ogni operazione mediante la quale una o più imprese assumono, in particolare con l'acquisto di una partecipazione al capitale o con la conclusione di un contratto, il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino allora indipendenti o di una parte di esse.
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LCart Art. 9 Annuncio di progetti di concentrazione
1    I progetti di concentrazioni di imprese devono essere annunciati alla Commissione della concorrenza prima della loro esecuzione, sempreché durante l'ultimo esercizio prima della concentrazione:
a  le imprese partecipanti abbiano realizzato congiuntamente una cifra d'affari di almeno 2 miliardi di franchi o una cifra d'affari in Svizzera di almeno 500 milioni di franchi; e
b  almeno due delle imprese partecipanti abbiano realizzato in Svizzera una cifra d'affari di almeno 100 milioni di franchi ognuna.
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3    Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d'affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermediari finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge dell'8 novembre 193417 sulle banche, si tiene conto dei ricavi lordi.18
4    A prescindere dai capoversi 1 e 3, è dato obbligo di annuncio se risulta da una procedura fondata sulla presente legge e passata in giudicato che un'impresa partecipante alla concentrazione occupa in Svizzera una posizione dominante sul mercato e che la concentrazione concerne questo mercato oppure un mercato situato a monte o a valle o che le è prossimo.
5    Mediante decreti federali di obbligatorietà generale non sottoposti al referendum l'Assemblea federale può:
a  adeguare alle circostanze gli importi stabiliti dai capoversi 1-3;
b  vincolare a speciali esigenze l'obbligo dell'annuncio per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.
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LCart Art. 10 Valutazione delle concentrazioni
1    Le concentrazioni sottoposte all'obbligo di annuncio sottostanno ad un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l'indizio che esse creino o rafforzino una posizione dominante.
2    La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che la concentrazione:
a  crea o rafforza una posizione dominante sul mercato che può sopprimere la concorrenza efficace, e
b  non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da avere il sopravvento sugli svantaggi della posizione dominante.
3    Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193419 sulle banche che sono reputate necessarie dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.20
4    Nella valutazione delle ripercussioni di una concentrazione sull'efficacia della concorrenza, la Commissione della concorrenza tiene parimenti conto dell'evoluzione del mercato nonché della posizione dell'impresa nella concorrenza internazionale.
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LCart Art. 32 Avvio della procedura di esame
1    Ricevuta la comunicazione di una concentrazione di imprese (art. 9), la Commissione della concorrenza decide in merito all'opportunità di un esame del progetto di concentrazione. Entro un mese dalla comunicazione del progetto di concentrazione la Commissione deve notificare alle imprese interessate l'avvio della procedura di esame. Se l'avvio della procedura di esame non viene notificato alle imprese interessate entro detto termine, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
2    Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione la autorizzi per motivi importanti su loro richiesta.
Parole chiave
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DPC
2006/3