Betreff: contributi AVS (computo parziale con rendita AI)

DossNr: S 2014 18

PublDate: 2014-08-21

EntschDate: 2014-05-13

Abt.Nr.: 2

Abt.: 2. Kammer

Zusammenfassung:

Verfahrenstyp: Beschwerde

Weiterzug:

Content: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

S 14 18

2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni

presieduta da

Priuli, vicepresidente, e composta dalla giudice Moser e dal presidente Meisser, attuaria Krättli-Keller

SENTENZA

del 13 maggio 2014

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____,

ricorrente

contro

Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS,

convenuto

concernente contributi AVS (computo parziale con rendita AI)

1. A._____, 1950, abita a X._____ e dal 1981 era a capo dell'omonima ditta individuale di carpenteria ereditata dal padre e attiva in Y._____ e in Z._____. A causa di diversi disturbi di salute, A._____ veniva posto al beneficio prima di un quarto di rendita d'invalidità sulla base di un grado d'inabilità del 44 % e dal 1. gennaio 2009 di una rendita intera d'invalidità per un ammontare mensile di fr. 2'320.--. Il 15 luglio 2011, le prestazioni d'invalidità retroattive a cui l'assicurato aveva diritto dal 1. gennaio 2009 al 31 agosto 2011 e pari complessivamente a fr. 38'440.-- venivano compensate con fr. 37'120.-- di contributi AVS/AI/IPG che l'assicurato in veste di lavoratore indipendente non aveva ancora corrisposti dal 2005. Tale provvedimento veniva poi sostituito dalla decisione del 29 luglio 2011 nella quale veniva operata una compensazione per un ammontare di fr. 36'120.--. La procedura di fallimento apertasi nei confronti di A._____ il 16 luglio 2011 si concludeva per la Cassa di compensazione AVS dei Grigioni (qui di seguito semplicemente cassa di compensazione) con un attestato di carenza beni per fr. 30'053.--. A seguito di tale situazione, la cassa di compensazione decideva in data 4 ottobre 2013 una riduzione della rendita corrente d'invalidità di fr. 350.-- al mese, in compensazione del debito ancora scoperto con effetto dal 1. dicembre 2013.

2. In data 28 ottobre 2013, A._____ interponeva tempestiva opposizione al provvedimento, adducendo di ritenere sanata la sua situazione dopo la compensazione già operata in precedenza e di non poter vivere con la decurtazione della rendita operata. Nel frattempo l'assicurato introduceva il calcolo del minimo vitale fatto dall'Ufficio esecuzioni di Z._____, rendendo comunque attenta la cassa di compensazione come nel calcolo non fossero state considerate le spese di malattia e di riscaldamento. Nella decisione 6 gennaio 2014, l'opposizione veniva parzialmente accolta e la rendita d'invalidità mensile veniva compensata con soli fr. 140.-- al mese dal marzo 2014.

3. Nel ricorso del 5 febbraio 2014, A._____ ribadiva di non poter vivere con quanto gli rimarrebbe a titolo di rendita dopo la compensazione operata. Già in precedenza sarebbe stata operata una riduzione di fr. 1'000.-- sull'importo mensile della rendita di fr. 2'230.--. Tale compensazione sarebbe poi stata revocata, in quanto l'importo della rendita d'invalidità di fr. 2'230.-- sarebbe stato considerato poter coprire solo il minimo vitale. Ora si tornerebbe su tale decisione per operare una nuova compensazione. Dopo la chiusura del fallimento della ditta il 15 marzo 2012 il ricorrente ritiene che le pretese vadano considerate definitivamente estinte. Che dopo essere diventato invalido, la liquidazione della ditta e il trascorrere di due anni dalla chiusura del fallimento la cassa di compensazione possa tornare a chiedere una compensazione viene considerato dall'istante ingiusto.

4. Nella presa di posizione del 27 febbraio 2014 l'Istituto delle assicurazioni sociali dal Cantone dei Grigioni, cassa di compensazione, chiedeva la reiezione del ricorso rinviando alla decisione presa in sede di opposizione.

Considerando in diritto:

1. La controversia verte in primo luogo sulla liceità della compensazione operata dopo la chiusura del fallimento. Secondariamente viene dal ricorrente preteso che la decurtazione della sua rendita d'invalidità scalfirebbe il minimo esistenziale e non sarebbe pertanto lecita.

2. a) Giusta l'art. 49 cpv. 3
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 49   Decisione
  1.   Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
  2.   Una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
  3.   Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato.
  4.   Se prende una decisione che concerne l'obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l'assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest'ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato.
  5.   Nella sua decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse. [1]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. L'esigenza di una motivazione è rispettata non appena gli interessati possono, attraverso la decisione o sulla scorta di altri elementi della causa a loro noti, rendersi conto sufficientemente delle ragioni che stanno alla base della decisione (DTF 123 I 34 cons. 2c, 122 IV 8 cons. 2c). Per contro, la prassi non esige che l'autorità debba prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati (DTF 121 I 57 cons. 2c e riferimenti), ma basta che si limiti alle questioni rilevanti ed essenziali (DTF 133 I 277 cons. 3.1; 129 I 235 cons. 3.2; 126 I 102 cons. 2b e 124 V 181 cons. 1a e riferimenti). In definitiva, l'insieme dei motivi deve permettere all'interessato di afferrare le ragioni a fondamento del provvedimento per poterlo eventualmente deferire, con piena cognizione di causa, all'istanza superiore (DTF 136 I 236 cons. 5.2, 134 I 88 cons. 4.1, 124 II 146 cons. 2a, 121 I 57 cons. 2c e 119 Ia cons. 4d).

b) Nell'evenienza in oggetto, la decisione su opposizione impugnata non ossequia detti requisiti. In primo luogo, non è dato stabilire il motivo per cui la riduzione dell'importo della compensazione deciso in sede di opposizione nel gennaio 2014 abbia effetto dal marzo 2014 anziché già dal dicembre 2013, come s'imporrebbe per un'opposizione inoltrata in data 28 ottobre 2013 contro una decisione di compensazione con effetto dal 1. dicembre 2013. Inoltre, il provvedimento non indica come sia stato effettuato il calcolo del minimo esistenziale anche se giusta la riduzione operata in sede di opposizione occorre ritenere che la cassa di compensazione abbia semplicemente dedotto dall'ammontare della rendita d'invalidità mensile l'importo del minimo vitale calcolato dall'ufficio esecuzioni e fallimenti e presentato dal ricorrente su sua richiesta. Contrariamente però a quanto era suo dovere, l'istanza inferiore non ha preso minimamente posizione sulle censure sollevate dal ricorrente e tantomeno ha spiegato allo stesso i motivi per cui i costi da questi fatti valere non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo del minimo esistenziale. La parte convenuta non prendeva neppure posizione sull'ammontare dei contributi ancora dovuti dall'opponente, malgrado lo stesso invocasse la già avvenuta precedente compensazione.

c) In principio, una violazione del diritto di audizione, come la carenza di una motivazione, comporta l'annullamento del provvedimento indipendentemente dalle possibilità di successo di fondo del ricorso stesso (DTF 134 I 88 cons. 4.1, 331 cons. 3.1 in fine, 133 I 277 cons. 3.1, 132 V 387 cons. 5.1, 127 V 431 cons. 3d 124 V 183 cons. 4a, 122 II 469 cons. 4a e riferimenti). Nel caso in oggetto non si giustifica eccezionalmente una simile misura in quanto il provvedimento impugnato deve comunque essere annullato per altri motivi.

3. Giusta l'art. 2
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 2   Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali
  Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. L'art. 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 1  
  1.   Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. [2]
  2.   Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).
 
[1] RS 830.1
[2] Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) prevede l'applicabilità delle disposizioni della LPGA sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. L'art. 20 cpv. 2
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 20   Garanzia d'impiego appropriato
  1.   Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a.   il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se
b.   egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
  2.   Tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell'avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2.
LPGA regola la garanzia dell'impiego e vieta, a determinate condizioni, di compensare le prestazioni versate con crediti nei confronti dell'avente diritto. Ai sensi dell'art. 22 cpv. 2
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 22   Garanzia delle prestazioni
  1.   Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
  2.   I versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a.   al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b.   a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi o a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. Giusta l'art. 20 cpv. 2 lett. a
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 20 [1]   Esecuzione forzata e compensazione delle rendite [2]
  1.   Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata. [3]
  2.   Possono essere compensati con prestazioni scadute:
a.   i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI [4], dalla legge federale del 25 settembre 1952 [5] sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 [6] sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b.   i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c.   i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[4] RS 831.20
[5] RS 834.1. Ora: L del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
[6] RS 836.1
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 50 cpv. 2
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 50 [1]   Esecuzione forzata e compensazione
  1.   Il diritto alla rendita non sottostà all'esecuzione forzata.
  2.   Per la compensazione è applicabile per analogia l'articolo 20 capoverso 2 LAVS [2].
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[2] RS 831.10
LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura.

4. Per il ricorrente la prestazione dovrebbe essere andata prescritta a due anni dalla chiusura del fallimento. Ai sensi dell'art. 16
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 16 [1]   Prescrizione
  1.   I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA [2], per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. [3] Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
  2.   Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato. [4] Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC [5]) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 [6] sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. [7] Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 3 [8].
  3.   Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato. [9]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
[2] RS 830.1
[3] Nuovo testo del primo e secondo per. giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
[8] All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l'art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.
[9] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
LAVS, i contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati (cpv. 1 ab initio), mentre il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (cons. 2 ab initio). Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 3 (cpv. 2 in fine). Nell'evenienza i contributi sono stati fatti valere mediante formale decisione il 15 agosto 2011 e anche dopo la compensazione operata permane un debito per contributi non pagati di fr. 30'053.--. Contrariamente pertanto a quanto preteso dall'istante, anche dopo la compensazione operata a fine luglio 2011 e la chiusura del fallimento il 15 marzo 2012 resta scoperto un debito per i contributi sociali non corrisposti che, essendo stato fatto valere entro i cinque anni successivi alla crescita in giudicato della decisione di contribuzione, datata 15 agosto 2011, non dà adito a critiche.

5. Per l'istante il fallimento della ditta avrebbe dovuto comportare anche l'annullamento dei suoi debiti nei confronti della cassa di compensazione. Così però non è. L'esclusione di una compensazione ai sensi dell'art. 213 cpv. 2
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 213  
  1.   Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
  2.   La compensazione non ha luogo:
1. [1]   quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO [2]);
2.   quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;
3. [3]   ...
  3.   La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento. [4]
  4.   In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 220
[3] Abrogato dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, con effetto dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
[4] Introdotto dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
[5] Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
della legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) non si applica nei casi in cui venga invocato l'art. 20 cpv. 2
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 20 [1]   Esecuzione forzata e compensazione delle rendite [2]
  1.   Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata. [3]
  2.   Possono essere compensati con prestazioni scadute:
a.   i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI [4], dalla legge federale del 25 settembre 1952 [5] sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 [6] sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b.   i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c.   i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[4] RS 831.20
[5] RS 834.1. Ora: L del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
[6] RS 836.1
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS. Per questo la compensazione di una rendita d'invalidità, assegnata dopo l'apertura del fallimento, con un debito contributivo sorto prima è ammissibile (vedi Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2. edizione, 2010, pag. 453 s.). Nella DTF 104 V 6 cons. 2, il Tribunale federale confermava questa possibilità di compensazione per quanto la pretesa si fondasse su di una contribuzione prevista dal diritto federale (come nel caso di contributi AVS/AI/IPG) e per quanto la compensazione non mettesse il debitore in uno stato d'indigenza. Ammessa quindi in principio la possibilità di compensare il debito per i contributi non versati con la rendita d'invalidità non resta che verificare se ad una tale compensazione si opponga la situazione economica del ricorrente.

6. a) Come la cassa di compensazione neppure contesta, non è dato operare una compensazione se il reddito dell'istante è inferire al minimo esistenziale secondo il diritto d'esecuzione (DTF 136V 289 cons. 4, 130 V 510 cons. 2.4 e 115 V 341 cons. 2 tutte con riferimenti; vedi pure le marginali 10802 e 10919 ss, delle Direttive sulle rendite del 1. gennaio 2003, stato al 1. gennaio 2014, disponibili solo nelle versioni tedesca e francese). Le Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, nell'AI e nelle IPG valide dal 1. gennaio 2008 stato al 1. gennaio 2014 indicano come debba essere effettuato il calcolo del minimo vitale. Secondo quanto previsto al punto 4 in calce alle DIN per il calcolo del minimo vitale giusta la LEF valgono i tassi e le regole di calcolo dei rispettivi cantoni che vanno domandate al corrispondente ufficio esecuzioni e fallimenti. In base a quanto esposto in dette direttive, vanno considerati anche i costi annui del riscaldamento, ripartiti su dodici mesi, e le spese per le cure mediche (DIN nella versione francese pag. 161 ss.). Per la determinazione del minimo esistenziale, il computo dei costi di riscaldamento ripartiti sui dodici mesi dell'anno è stato confermato anche dalla prassi giudiziaria cantonale (vedi sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni KSK 09 39 del 18 agosto 2009 cons. 2).

b) Nell'evenienza in esame, la cassa di compensazione ha considerato determinante il minimo vitale stabilito dal competente ufficio esecuzioni e fallimenti. In base a detto calcolo, il minimo vitale dell'istante e della moglie era di fr. 2'198.70, considerato l'importo forfettario per il mantenimento di due persone di fr. 1'700.-- ed i costi della cassa malati di fr. 498.70. Non venivano computati i debiti per l'alloggio o ipotecari, venendo questi costi assunti dalla figlia dell'istante, giusta la dichiarazione fatta dell'interessato stesso. La cassa di compensazione ha quindi ritenuto decisivo tale calcolo per stabilire l'entità dell'importo compensabile. Tale modo di procedere non regge però alle censure di ricorso se si considera che già con l'introduzione del calcolo del minimo esistenziale l'assicurato faceva valere che gli esborsi per i costi del riscaldamento per un ammontare di fr. 680.-- ogni tre mesi e di malattia di fr. 2'602.-- per la moglie e di fr. 2'500.-- per se stesso non sarebbero stati tenuti in considerazione. In tali circostanze la cassa di compensazione non poteva semplicemente ignorare le obiezioni sollevate, giacché se motivate le spese fatte valere andavano incluse nel calcolo del minimo esistenziale. È vero che giusta le DIN valgono i tassi e le regole di calcolo dei rispettivi cantoni che vanno domandate al corrispondente ufficio esecuzioni e fallimenti. Dedurre da questa direttiva che vada imperativamente fatto eseguire un calcolo dall'ufficio esecuzioni e fallimenti e che questo vincoli la cassa di compensazione va però oltre il tenore di quella che comunque resta una raccomandazione. In ogni caso il calcolo presentato dall'ufficio esecuzione e fallimenti non esonera certo la cassa di compensazione, in un caso come quello presente, dall'operare una correzione qualora esso sia incompleto o sbagliato. Poiché è la cassa di compensazione che effettua la compensazione, spetta a questa sincerarsi che le condizioni per operare in tal senso siano date e che quindi la compensazione non leda il minimo vitale dell'assicurato sulla base di un calcolo incompleto o errato. Ne consegue che il provvedimento impugnato non può essere confermato. Gli atti vanno ritornati alla convenuta affinché decida in merito alla compensazione dopo la presa in considerazione di tutti gli elementi determinati per stabilire il minimo esistenziale dell'istante.

7. In esito a quanto esposto il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti vanno ritornati alla cassa di compensazione affinché proceda agli accertamenti necessari ed emani eventualmente una nuova decisione qualora fosse possibile operare una compensazione. Giusta l'art. 61
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 61   Regole di procedura
  Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a. [2]   deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b.   il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c.   il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d.   il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore [3] del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e.   se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f.   deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis. [4]   in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g.   il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h.   le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i.   le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
 
[1] RS 172.021
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
[3] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
LPGA, la procedura è gratuita (lett. a) e il ricorrente anche se vince la causa non ha diritto a ripetibili, in quanto non si è avvalso della collaborazione di un patrocinatore legale.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati all'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS per l'eventuale presa di una nuova decisione.

2. La procedura è gratuita.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]

S-2014-18 11. marzo 2014 21. agosto 2014 GR-sentenza Inedito Tribunale cantonale

Oggetto contributi AVS (computo parziale con rendita AI)

Registro di legislazione
LAI 1
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 1  
  1.   Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 [1] sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. [2]
  2.   Gli articoli 32 e 33 LPGA sono pure applicabili al promovimento dell'aiuto agli invalidi (art. 71-76).
 
[1] RS 830.1
[2] Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
LAI 50
RS 831.20 LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 50 [1]   Esecuzione forzata e compensazione
  1.   Il diritto alla rendita non sottostà all'esecuzione forzata.
  2.   Per la compensazione è applicabile per analogia l'articolo 20 capoverso 2 LAVS [2].
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[2] RS 831.10
LAVS 16
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 16 [1]   Prescrizione
  1.   I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA [2], per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. [3] Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
  2.   Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato. [4] Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC [5]) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 [6] sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. [7] Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 3 [8].
  3.   Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma in ogni caso cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. In deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1 il termine scade in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale è passata in giudicato. [9]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).
[2] RS 830.1
[3] Nuovo testo del primo e secondo per. giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
[8] All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU 1954 102), corrisponde ora l'art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.
[9] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
LAVS 20
RS 831.10 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 20 [1]   Esecuzione forzata e compensazione delle rendite [2]
  1.   Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata. [3]
  2.   Possono essere compensati con prestazioni scadute:
a.   i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI [4], dalla legge federale del 25 settembre 1952 [5] sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 [6] sugli assegni familiari nell'agricoltura;
b.   i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
c.   i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie. [7]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1964 (RU 1964 277; FF 1963 1209).
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[4] RS 831.20
[5] RS 834.1. Ora: L del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.
[6] RS 836.1
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
LEF 213
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Art. 213  
  1.   Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.
  2.   La compensazione non ha luogo:
1. [1]   quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un'obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO [2]);
2.   quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;
3. [3]   ...
  3.   La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell'apertura del fallimento. [4]
  4.   In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa. [5]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] RS 220
[3] Abrogato dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, con effetto dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
[4] Introdotto dall'art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).
[5] Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
LPGA 2
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 2   Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali
  Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
LPGA 20
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 20   Garanzia d'impiego appropriato
  1.   Le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a.   il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e se
b.   egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lettera a.
  2.   Tali terzi o autorità non possono compensare le prestazioni versate loro con crediti nei confronti dell'avente diritto. È eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2.
LPGA 22
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 22   Garanzia delle prestazioni
  1.   Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
  2.   I versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a.   al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b.   a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
LPGA 49
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 49   Decisione
  1.   Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
  2.   Una domanda relativa a una decisione d'accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione.
  3.   Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato.
  4.   Se prende una decisione che concerne l'obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l'assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest'ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell'assicurato.
  5.   Nella sua decisione l'assicuratore può revocare l'effetto sospensivo a un ricorso o a un'opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse. [1]
 
[1] Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
LPGA 61
RS 830.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 61   Regole di procedura
  Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a. [2]   deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b.   il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c.   il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d.   il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore [3] del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e.   se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f.   deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis. [4]   in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g.   il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h.   le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i.   le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
 
[1] RS 172.021
[2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
[3] Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
[4] Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
Registro DTF