Urteilskopf

97 III 105

22. Auszug aus dem Entscheid vom 2. Dezember 1971 i.S. B.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 105

BGE 97 III 105 S. 105

Aus dem Tatbestand:
In zwei Betreibungen des Staates Bern gelangte der Betreibungsschuldner mit einer Beschwerde an die kantonale Aufsichtsbehörde und stellte die Anträge, die Angestellten des Betreibungsamtes 2, Bern, und der andern bernischen Betreibungsämter hätten, da sie Angestellte des Betreibungsgläubigers seien (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1    I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1  negli affari propri;
2  negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis  negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3  negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4  negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2    L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
SchKG), für die fraglichen Betrei bungshandlungen in den Ausstand zu treten. Die Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen des Kantons Bern verneinte das Vorhandensein eines Ausstandsgrundes. Das Bundesgericht weist den vom Betreibungsschuldner er hobenen Rekurs ab.
Erwägungen

Erwägungen:
1., 2. - ...

3. Der Rekurrent beruft sich auf Art. 10 Abs. 1 Ziffer 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1    I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1  negli affari propri;
2  negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis  negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3  negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4  negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2    L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
SchKG, wonach ein Beamter oder Angestellter "in Sachen einer
BGE 97 III 105 S. 106

Person, deren ... Angestellter er ist", keine Amtshandlungen vornehmen darf. Der Rekurrent vertritt die Auffassung, in den fraglichen Betreibungen, in denen es um Kostenforderungen des Staates Bern ging, hätten weder die Beamten und Angestellten des Betreibungsamtes Bern noch die Mitglieder der kantonalen Aufsichtsbehörde handeln dürfen, da die einen wie die andern Angestellte des Kantons Bern, also des Betreibungsgläubigers, seien. Die in Art. 10
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1    I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1  negli affari propri;
2  negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis  negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3  negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4  negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2    L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
SchKG vorgesehene Ausstandspflicht gilt nach der in der Literatur herrschenden Meinung auch für Vertreter und Bevollmächtigte (und somit wohl auch für Angestellte) juristischer Personen des privaten und öffentlichen Rechts (JAEGER, Kommentar, N 8 zu Art. 10
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LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1    I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1  negli affari propri;
2  negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis  negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3  negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4  negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2    L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
SchKG; FAVRE, Droit des poursuites, 2. Aufl., S. 39; BLUMENSTEIN, Handbuch, S. 51 N 23). Zu letzteren gehört an sich auch der Staat. Nun ist es aber völlig undenkbar, dass ein kantonaler Beamter schon dann in den Ausstand zu treten hätte, wenn es sich um die Betreibung irgendeiner Forderung des betreffenden Kantons handelt, mit deren Inkasso er sonst in keiner Weise etwas zu tun hat. Sonst könnten nämlich solche Betreibungen, wie die Vorinstanz zutreffend bemerkt, überhaupt nicht mehr ordnungsgemäss durchgeführt werden. Denn der Stellvertreter des Betreibungsbeamten, an den die Sache nach Art. 10 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1    I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1  negli affari propri;
2  negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis  negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3  negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4  negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2    L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
SchKG im Falle des Ausstandes zu übermitteln wäre (bzw. der Ersatzmann, der für das Mitglied der kantonalen Aufsichtsbehörde einzuspringen hätte), befände sich in keiner andern Stellung als der ordentliche Beamte selber (FAVRE, S. 32/33 sub Ziffer 1 B; GAMSER, Die Organisation des Betreibungs- und Konkursamtes, Diss. Bern 1906, S. 42/43). Auch er müsste, wollte man der Auffassung des Rekurrenten folgen, in den Ausstand treten. Das kann aber vernünftigerweise nicht der Sinn des Gesetzes sein. Es würde übrigens auch niemandem einfallen, von einem Richter zu verlangen, er müsse in den Ausstand treten, wenn eine Forderung des Staatswesens im Streite liegt, in dessen Dienst er steht. Eine Ausstandspflicht im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Ziffer 3
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LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1    I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1  negli affari propri;
2  negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis  negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3  negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4  negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2    L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
SchKG wäre somit höchstens dann anzunehmen, wenn der mit der Betreibung befasste Beamte in einem besonders engen Verhältnis zu jener staatlichen Stelle stünde, von der die Betreibung ausging (was denkbar wäre im Falle eines nebenamtlichen Betreibungsbeamten, der hauptberuflich der Inkassostelle
BGE 97 III 105 S. 107

vorsteht, die die Betreibung für den Staat einleitete; vgl. BLUMENSTEIN, a.a.O.). Ein solches ausserordentliches Verhältnis wird im vorliegenden Falle jedoch weder bezüglich der Beamten und Angestellten des Betreibungsamtes Bern noch bezüglich der Mitglieder der kantonalen Aufsichtsbehörde be hauptet. Der Rekurs ist daher unbegründet.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 97 III 105
Data : 02. dicembre 1971
Pubblicato : 31. dicembre 1971
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 97 III 105
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Art. 10 LEF. In un'esecuzione del cantone contro un terzo, i funzionari cantonali non debbono ricusarsi per il fatto che


Registro di legislazione
LEF: 10
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1    I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:
1  negli affari propri;
2  negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto;
2bis  negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale;
3  negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;
4  negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.
2    L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.
Registro DTF
97-III-105
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricusazione • ufficio d'esecuzione • posto • ufficiale esecutore • fattispecie • supplente • berna • autorità inferiore • persona giuridica • ufficio dei fallimenti • incasso • tribunale federale • casale • letteratura