92 I 246
42. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa eredi Realini contro FFS.
Regeste (de):
- Art. 19 lit. a EntG.
- Der Umstand allein, dass der Enteignete einen ihm unterbreiteten Vergleichsvorschlag des Enteigners ablehnt, kann noch nicht als ein trölerisches, gegen Treu und Glauben verstossendes Manöver betrachtet werden.
- Es würde dem System des Gesetzes widersprechen, den Enteigneten eines Teils des Wertes, den das Grundstück im massgebenden Zeitpunkt des Entscheids der eidgenössischen Schätzungskommission hat, nur deshalb verlustig gehen zu lassen, weil er frühere Vergleichsofferten nicht angenommen hat.
Regeste (fr):
- Art. 19 lettre a LEx.
- Le seul fait que l'exproprié refuse une proposition transactionnelle de l'expropriant ne peut être considéré comme une manoeuvre dilatoire, entachée de mauvaise foi.
- Il serait contraire au système de la loi de priver l'exproprié d'une partie de la valeur qu'a son fonds au moment de la décision de la Commission fédérale d'estimation pour le seul motif qu'il n'a pas accepté des propositions transactionnelles antérieures.
Regesto (it):
- Art. 19 lett. a
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 19 - Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi:
a l'intero valore venale del diritto espropriato; abis per i terreni coltivi che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 199115 sul diritto fondiario rurale (LDFR), il triplo del prezzo massimo stabilito conformemente all'articolo 66 capoverso 1 LDFR; b inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito; c l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione. - Da sè solo, il fatto di rifiutare una proposta transattiva formulata dall'espropriante, non può considerarsi come una manovra dilatoria dell'espropriato, contraria alla buona fede.
- Sarebbe contrario al sistema legale privare l'espropriato d'una parte del valore che il fondo ha alla data determinata della decisione della Commissione federale di stima, per il solo motivo ch'egli non ha accettato offerte transattive anteriori.
Erwägungen ab Seite 247
BGE 92 I 246 S. 247
Considerando in diritto:
Secondo un principio giurisprudenziale recentemente stabilito, la data determinante per la fissazione dell'indennità di esproprio è quella del giudizio della Commissione federale di stima (RU 89 I 343 e segg.). Nella fattispecie, le esproprianti vorrebbero però che l'indennità sia stabilita sulla base del valore che il fondo espropriato aveva precedentemente, nel 1963, all'epoca cioè in cui esse hanno fatto all'espropriata una ragionevole proposta transattiva. Secondo le esproprianti l'espropriata, rifiutando la proposta, avrebbe perduto il diritto di prevalersi degli aumenti di valore posteriori ad essa. Il rifiuto dell'espropriata dovrebbe infatti essere considerato come un atto di speculazione tendente a un ingiustificato prolungamento della procedura, e suscettibile pertanto di simile sanzione. Esse si riferiscono, a questo riguardo, ad un brano della sentenza RU 89 I 343 (e più precisamente al consid. 5 lett. e a p. 351), ove è contenuta una allusione a tale quesito, senza che peraltro esso sia stato risolto. L'opinione delle esproprianti non può però essere condivisa in concreto. L'espropriato, che viene costretto a cedere il suo bene attraverso l'espropriazione, non commette un atto sleale se rifiuta offerte transattive per rimettersi al giudizio dell'autorità competente, reso nelle forme della procedura. È ciò anche qualora le sue pretese si rivelassero eccessive, una volta la procedura terminata. La riserva formulata nella sentenza suesposta ha certo una ragione d'essere nel caso possibile in cui una parte si è sforzata di guadagnare tempo con manovre dilatorie contrarie alla buona fede. Ma nulla di simile è stato addotto in concreto a carico dell'espropriata. Da sè solo, il fatto di rifiutare un'offerta transattiva formulata con la riserva di tutti i diritti - ciò che deve valere per entrambe le parti - non può considerarsi una manovra di tal genere. La legge favorisce il ricorso alla procedura d'espropriazione da parte dell'espropriato, a tal punto che, di regola, anche le spese dei suoi ricorsi infondati proposti davanti al Tribunale federale non sono messe a suo carico (art. 116
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
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1 | Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
2 | Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128. |
3 | Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130 |
BGE 92 I 246 S. 248
la confusione e l'incertezza e obbligherebbe le Commissioni federali di stima a scegliere per le loro valutazioni date determinanti diverse a seconda che ci sia stata o no una offerta transattiva. Tale soluzione comporterebbe una insicurezza giuridica e annullerebbe il beneficio risultante dalla sentenza sopra citata. Di conseguenza, non potendosi affermare che l'espropriata ha adottato in mala fede manovre dilatorie, al fine di ritardare il giudizio della Commissione per trarne un indebito profitto, è determinante, in concreto, il valore del fondo alla data in cui la Commissione lo ha stimato.