S. 28 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 79 III 28

8. Sentenza 30 gennaio 1953 nella causa Tanzi.

Regeste:
Art. 224 e 92 LEF. Non spetta all'ufficio, richiesto per rogatoria di erigere
l'inventario dei beni appartenenti alla massa, ma all'ufficio richiedente di
decidere quali beni debbano essere lasciati a disposizione del fallito.
Art. 224 und 92 SchKG. Lässt das den Konkurs durchführende Amt das
Konkursinventar (ganz oder teilweise) auf dem Wege der Rechtshilfe durch ein
anderes Amt aufnehmen, so hat dennoch es selbst, nicht das ersuchte Amt, zu
entscheiden, welche Gegenstände dem Schuldner zu belassen seien.
Art. 224 et 92 LP. Lorsque l'office qui s'occupe de la faillite requiert un
autre office de procéder à l'inventaire de tout ou partie des biens, c'est à
lui et non pas à l'office requis de décider quels sont les biens qui seront
laissés à la disposition du débiteur.

A. - Nel fallimento di Maria Barblan l'Ufficio di Ginevra in esecuzione di una
commissione rogatoria dell'Ufficio di Lugano, eresse l'inventario (art. 221
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
1    Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
2    ...416

LEF) e

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designò diversi beni inventariati come indispensabili all,, debitrice (art.
224 e
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
1    Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
2    ...416
92 LEF). L'Ufficio di Lugano completò l'inventario e dichiarò
impignorabili alcuni altri beni.
Il creditore Alfredo Tanzi interpose reclamo all'Autorità di vigilanza del
Cantone Ticino, adducendo che i mobili e gli oggetti esclusi dalla massa
fallimentare non erano indispensabili alla debitrice.
Con decisione 17 dicembre 1952 il gravame fu dichiarato irricevibile,
essenzialmente per i seguenti motivi: Oggetto della controversia è
l'esclusione di determinati beni dalla massa in virtù dell'art. 92
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 92 - 1 Sono impignorabili:
1    Sono impignorabili:
10a  i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
9a  le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
2    Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.208
3    Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.209
4    Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908210 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992211 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)212 (art. 378 cpv. 2 CP).213
LEF. La
designazione di questi beni impignorabili spettava indubbiamente all'ufficio
rogato. Siccome il reclamo è diretto in realtà contro un provvedimento
dell'Ufficio di Ginevra, esso avrebbe dovuto essere presentato all'Autorità di
vigilanza genevrina.
B. - Alfredo Tanzi si è aggravato alla Camera di esecuzione e dei fallimenti
del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione querelata e
il rinvio degli atti all'autorità cantonale affinché si pronunci sul merito
del reclamo.
Considerando in diritto:
1.- Il giudizio querelato muove da una considerazione errata. L'autorità
cantonale ha infatti ritenuto che spetta all'ufficio, incaricato per rogatoria
di erigere l'inventario dei beni appartenenti alla massa, di decidere quali
beni debbano essere lasciati al fallito a norma dell'art. 224
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 224 - I beni enumerati nell'articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell'inventario.
LEF. Questo modo
di vedere non può essere condiviso, poiché equipara l'erezione dell'inventario
fallimentare al pignoramento. Nell'esecuzione in via di pignoramento i beni
sono sottratti alla disposizione del debitore soltanto dal momento in cui sono
staggiti. L'ufficiale che presta la sua cooperazione a norma dell'art. 89
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 89 - Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
LEF
deve pertanto escludere dal pignoramento, all'atto stesso in cui vi procede, i
beni che per legge non soggiacciono all'esecuzione forzata (art. 92
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 92 - 1 Sono impignorabili:
1    Sono impignorabili:
10a  i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
9a  le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
2    Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.208
3    Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.209
4    Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908210 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992211 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)212 (art. 378 cpv. 2 CP).213
LEF).
Diversa è invece la situazione nel fallimento. I beni sono sottratti alla
disposizione del

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debitore già con la dichiarazione dei fallimento; l'erezione dell'inventario
ha quindi la sola funzione di accertare l'attivo della massa. Sebbene l'art.
197
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 197 - 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
1    Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
2    Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.
cp. 1 LEF statuisca che la massa e formata da tutti i beni "pignorabili"
spettanti al debitore, questi può disporre liberamente di quelli impignorabili
soltanto in base ad un provvedimento formale dell'ufficio (art.. 224 LEF e
31/32 Reg. Fall.). E bensì vero die a norma dell'art. 31 cp. 1 Reg. Fall. gli
oggetti esclusi dal pignoramento debbono essere indicati "in fine
dell'inventario"; ciò non significa tuttavia che tale designazione debba
avvenire contemporaneamente all'erezione dell'inventario. Già nella sua
sentenza pubblicata in RU 33 I 851 (Ed. spec. vol. X 275) il Tribunale
federale ebbe a dichiarare che nel fallimento la decisione relativa
all'impignorabilità può essere differita, quando le circostanze lo
giustificano, pel motivo che l'art. 224
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 224 - I beni enumerati nell'articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell'inventario.
LEF non contiene una disposizione
analoga a quella dell'art. 112
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 112 - 1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
1    Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
2    Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).
3    Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.
cp. 3 LEF. Non è quindi necessario che
l'ufficio, incaricato per rogatoria di erigere l'inventario fallimentare,
proceda anche all'esclusione dei beni impignorabili. Esso deve limitarsi, ili
via di massima, ad eseguire gli atti di procedura che non possono essere
compiuti dall'ufficio richiedente tra questi non può essere noverata la
designazione dei beni indispensabili al debitore. E bensì possibile che
talvolta l'ufficio rogato sia ben posto per conoscere i bisogni del debitore e
possa quindi pronunciarsi anche sulla questione dell'impignorabilità;
generalmente però l'ufficio richiedente sarà meglio in grado di decidere
siffatta questione, poichè dispone di tutti gli elementi per valutare la
situazione del debitore nel suo insieme. Tale è segnatamente il caso quando
come in concreto - si tratta di escludere dei beni dal profilo dell'art. 92
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 92 - 1 Sono impignorabili:
1    Sono impignorabili:
10a  i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
9a  le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
2    Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.208
3    Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.209
4    Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908210 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992211 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)212 (art. 378 cpv. 2 CP).213

cifra 3 LEF, decisione che dev'essere presa avuto riguardo ad eventuali altri
redditi del fallito. Spetta invece all'ufficio rogato, nel quadro della
cooperazione prevista dall'art. 221
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
1    Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
2    ...416
cp. 2 LEF, di fornire all'ufficio
richiedente tutte le informazioni necessarie.

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2.- In applicazione dei principi suesposti la designazione degli oggetti
impignorabili da parte dell'ufficio rogato di Ginevra non può essere
considerata come un provvedimento a norma degli art. 31 e 32 Reg. Fall., ma
soltanto come una semplice informazione destinata all'Ufficio di Lugano. La
questione dell'impignorabilità è invece stata decisa col provvedimento 28
ottobre 1952 dell'Ufficio di Lugano, e ciò relativamente a tutti i beni
esclusi dalla massa. La decisione del reclamo interposto contro
quest'esclusione era quindi di competenza dell'Autorità di vigilanza del
Cantone Ticino.
Di conseguenza, gli atti debbono essere rinviati alla giurisdizione cantonale
affinché esamini il reclamo nel merito.
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto, la decisione querelata è annullata e gli atti sono
rinviati all'autorità cantonale per nuovo giudizio a sensi dei considerandi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 79 III 28
Data : 01. gennaio 1953
Pubblicato : 30. gennaio 1953
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 79 III 28
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Art. 224 e 92 LEF. Non spetta all'ufficio, richiesto per rogatoria di erigere l'inventario dei beni...


Registro di legislazione
LEF: 89 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 89 - Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.
92 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 92 - 1 Sono impignorabili:
1    Sono impignorabili:
10a  i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza professionale;
9a  le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d'uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l'acquisto di mezzi ausiliari;
2    Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz'altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di stima.208
3    Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, oggetti del medesimo valore d'uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.209
4    Sono salve le disposizioni speciali sull'impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908210 sul contratto d'assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992211 sul diritto d'autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)212 (art. 378 cpv. 2 CP).213
112 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 112 - 1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
1    Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall'ufficiale o dall'impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito, il giorno e l'ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
2    Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).
3    Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.
197 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 197 - 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
1    Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
2    Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.
221 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 221 - 1 Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
1    Appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
2    ...416
224 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 224 - I beni enumerati nell'articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell'inventario.
224e
Registro DTF
33-I-848 • 79-III-28
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • decisione • autorità cantonale • autorità di vigilanza • bene impignorabile • tribunale federale • cio • ripartizione dei compiti • esecuzione in via di pignoramento • principio procedurale • scopo • incarto • dichiarazione • assistenza giudiziaria amministrativa • assistenza giudiziaria in materia civile • esaminatore • assistenza giudiziaria in materia penale • leso • massa fallimentare • veduta
... Tutti