S. 123 / Nr. 30 Ausverkaufsordnung (d)

BGE 78 IV 123

30. Urteil des Kassationshofes vom 30. Mai 1952 i. S. Levy gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn.


Seite: 123
Regeste:
Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Ausverkaufsordnung. Ist ein auf einen bestimmten
Warenvorrat beschränktes und als besonders vorteilhaft hingestelltes Angebot
eine den Ausverkäufen ähnliche Veranstaltung?
Art. 1er al. 1 et art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les liquidations. Une offre
limitée à un stock déterminé de marchandises et présentée comme
particulièrement avantageuse constitue-t-elle une opération analogue à une
liquidation?
Art. 1 cp. 1 e art. 2 cp. 2 dell'ordinanza su le liquidazioni. Un'offerta
limitata ad una scorta determinata di merci e annunciata come particolarmente
vantaggiosa costituisce un'operazione analoga ad una liquidazione?

A. - Achilles Levy ist verantwortlicher Leiter der Bowa A. -G., die in
Solothurn ein Textilwarengeschäft führt. Am 23. Juni 1951 bot die Firma durch
Inserat in der Solothurner Zeitung «1000 Dutzend Handtücher, rein Leinen, 45 x
88 cm, rote, blaue und gelbe Bordure, schwere und sehr starke Qualität» zu
«nur Fr. 1.75» sowie «1 Posten Badkleider, reine Wolle, gute Passform» zu «nur
Fr. 15.90» an.
B. - Der Gerichtsstatthalter von Solothurn-Lebern büsste Levy am 29. September
1951 in Anwendung von Art. 20 Abs. 1 lit. e der Verordnung vom 16. April 1947
über Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen (AO) mit Fr. 50.-.
Das Obergericht des Kantons Solothurn wies am 3. März 1952 eine
Kassationsbeschwerde des Verurteilten ab. Es hielt nicht Art. 20 Abs. 1 lit. e
AO für anwendbar, sondern nahm an, Art. 1 Abs. 1
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
AO sei verletzt und damit der
Straftatbestand von Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
AO erfüllt, da

Seite: 124
die Auskündigung den Eindruck erwecke, die angebotenen Artikel würden
besonders günstig liquidiert, es handle sich also nur um eine vorübergehende
besondere Kaufsgelegenheit.
C. - Levy führt gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf
Freisprechung.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn beauftragt, die Beschwerde sei
abzuweisen.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1.- Nach Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
AO wird mit Busse oder Haft bestraft, wer
vorsätzlich eine unter diese Verordnung fallende, nicht bewilligte
Verkaufsveranstaltung öffentlich an kündigt oder durchführt oder entgegen der
Weisung der zuständigen Behörde nicht einstellt. Der Ausverkaufsordnung
unterstellt sind in Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 und 2 Ausverkäufe und
Ausnahmeverkäufe, d.h. Veranstaltungen des Detailverkaufs, bei denen dem
Käufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, dass ihm
vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen
zukommen werden.
Als Hinweis auf eine vorübergehende, besonders günstige Kaufsgelegenheit hat
das Bundesgericht schon bei der Anwendung des Art. 31
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
1    Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
2    Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3    Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.
4    Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.
BV auf die kantonalen
Ausverkaufsordnungen die Beschränkung des Angebotes auf bestimmte Warenvorräte
bezeichnet (BGE 42 1 268, 46 I 333, 48 I 288, 52 I 289). Das Publikum wird
durch eine solche Auskündigung darauf aufmerksam gemacht, dass der Verkauf nur
begrenzte Zeit dauere, nämlich bis zur Erschöpfung der angegebenen Vorräte.
Damit bewirkt sie wie jede andere Ankündigung einer vorübergehenden, besonders
günstigen Kaufgelegenheit eine künstliche Steigerung der Kauflust, indem das
Publikum verleitet wird, die Gelegenheit auch für seine künftigen
voraussichtlichen Bedürfnisse zu benützen. Hierdurch wird für die betreffende
Zeit eine über den normalen Bedarf hinausgehende Nachfrage herbeigeführt und
der ordentliche Handel

Seite: 125
zurückgedrängt. Dazu kommt, dass die Ankündigung leicht unwahr sein kann und
dann zu einer Täuschung des Publikums führt. Diese Erwägungen (BGE 42 I 266)
treffen auch für die Auslegung der Art. 1
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
und 2
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.
AO zu. Sie führen dazu, die
Beschränkung des Angebotes auf bestimmte Warenvorräte als Ankündigung eines
Ausnahmeverkaufs zu behandeln, wie das unter der Herrschaft der kantonalen
Ordnungen der Fall war. Das hat der Kassationshof in einem Urteil vom 29.
November 1949 i. S. Wartmann denn auch bereits insoweit getan, als er den
Vorbehalt «solange Vorrat» wenigstens ergänzend berücksichtigte.
2.- Im Inserat der Bowa A.-G. werden unter Angabe der Preise 1000 Dutzend
Handtücher und ein Posten Badkleider angeboten. Ob darin allein schon eine
Begrenzung des Angebotes auf einen bestimmten Warenvorrat im Sinne eines
Ausnahmeverkaufs zu erblicken wäre, kann dahingestellt bleiben. Die Handtücher
werden zu «nur» Fr. 1.75 und die Badkleider zu «nur» Fr. 15.90 angeboten.
Damit werden die Angebote als besonders vorteilhafte Kaufsgelegenheiten
hingestellt, die aber auf den Vorrat von 1000 Dutzend Handtücher und den
vorhandenen Posten Badkleider beschränkt sei. «Nur» bedeutet hier nicht bloss
den bei allen Geschäftsreklamen üblichen Hinweis auf die billigen Preise,
sondern betont im Zusammenhang mit der mengenmässigen Begrenzung des Angebotes
die vorübergehende besondere Vergünstigung, die mit der Erschöpfung der
angegebenen Vorräte aufhöre.
Der Tatbestand des Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
AO ist daher objektiv erfüllt. Die
Berufung auf den Grundsatz in dubio pro reo hilft nicht. Wenn nach richtiger
Auslegung des Gesetzes die festgestellten - und im vorliegenden Falle übrigens
nicht bestrittenen und nicht bestreitbaren - Tatsachen den Tatbestand der
strafbaren Handlung erfüllen, ist das Gesetz anzuwenden, selbst wenn die
Tatsachen, wie es hier zutreffen mag, der Grenze zwischen erlaubtem und
unerlaubtem Handeln nahe sind. Der erwähnte Grundsatz, der dem kantonalen
Prozessrecht angehört

Seite: 126
sagt lediglich, dass der Richter in der Feststellung der Tatsachen
(Beweiswürdigung) seine Zweifel zugunsten des Angeklagten in die Waagschale
werfen solle (BGE 69 IV 152, 74 IV 145, 75 IV 6, 75 IV 155).
Ebensowenig kommt etwas darauf an, ob der Beschwerdeführer den Ausnahmeverkauf
entsprechend dem Inserat durchgeführt oder ob er im Inserat die Unwahrheit
gesagt hat. Die Ankündigung eines nicht bewilligten Ausverkaufs oder
Ausnahmeverkaufs ist strafbar, auch wenn die Veranstaltung entsprechend der
Ankündigung durchgeführt wird. Das ergibt sich daraus, dass Art. 20 Abs. 1
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.

lit. 1 AO nicht nur die Ankündigung. sondern auch die Durchführung unter
Strafe stellt.
Ob die Ankündigung mit der vom Beschwerdeführer sonst befugten Preisgestaltung
übereinstimmte. ist ebenfalls unerheblich. Wenn der Beschwerdeführer damit
sagen will, er habe Handtücher und Badkleider dieser Qualität auch sonst zu
den im Inserat angegebenen Preisen verkauft, wäre das Publikum durch die
Vorspiegelung einer vorübergehende, sonst nicht gewährten Vergünstigung
getäuscht worden. Man könnte sich in diesem Falle höchstens fragen, ob sich
der Beschwerdeführer nicht auch nach Art. 20 Abs. 1 lit. a
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
AO zutrifft, würde
damit nichts geändert.
3.- Auch der subjektive Tatbestand dieser Bestimmung ist erfüllt denn das
Obergericht stellt verbindlich fest Art. 277bis Abs. 1
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.
BStP), dass der
Beschwerdeführer dolos gehandelt hat
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 78 IV 123
Data : 01. gennaio 1952
Pubblicato : 30. maggio 1952
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 78 IV 123
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Ausverkaufsordnung. Ist ein auf einen bestimmten Warenvorrat...


Registro di legislazione
Cost: 31
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
1    Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
2    Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.
3    Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.
4    Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.
OEs: 1 
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 1 Effettivo regolamentare dell'esercito
1    L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2    L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
a  le reclute;
b  il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
c  i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
d  i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
e  il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
2 
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito
OEs Art. 2 Articolazione dell'esercito - L'esercito si articola in:
a  capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
b  Comando Operazioni, comprendente:
b1  il Servizio informazioni militare,
b2  le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
b3  le quattro divisioni territoriali,
b4  il comando polizia militare,
b5  le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
b6  il Centro di competenza SWISSINT,
b7  il comando forze speciali;
c  Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
cbis  Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
d  Comando Istruzione, comprendente:
d1  l'Istruzione superiore dei quadri,
d2  cinque formazioni d'addestramento,
d3  il personale dell'esercito.
20
PP: 277bis
Registro DTF
42-I-259 • 46-I-328 • 48-I-281 • 52-I-284 • 69-IV-151 • 74-IV-139 • 75-IV-154 • 75-IV-4 • 78-IV-123
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
inserzione • organizzatore • corte di cassazione penale • stock • durata • rimedio di diritto cantonale • spettatore • proposta di contratto • pubblicazione • in dubio pro reo • vendita di liquidazione • vita • direttiva • prato • direttore • tribunale federale • dubbio • affermazione falsa • quesito • multa
... Tutti