S. 109 / Nr. 23 Familienrecht (i)

BGE 77 II 109

23. Sentenza 10 maggio 1951 nella causa Stoppa contro Piattini.

Regeste:
Art. 156 cp. 2 CC.
Anche la madre, cui non sono stati affidati i figli, è tenuta in linea di
massima a contribuire alle spese del loro mantenimento e della loro
educazione.
Spetta al giudice del divorzio stabilire se e in quale misura sia dovuto
questo contributo, tenendo conto della situazione economica del coniugo
debitore e anche di quella del coniuge cui è stata affidata la prole. Il fatto
che il coniuge, cui non è stata affidata la prole, guadagna il minimo
necessario al proprio sostentamento o non guadagna nulla perché non lavora,
non giustifica per sé solo che detto coniuge sia liberato dal contributo, se
si può ragionevolmente esigere ch'egli faccia uno sforzo per adempiere il suo
obbligo.
Art. 156 Abs. 2 ZGB.
Auch die Mutter, der die Kinder nicht zugewiesen sind, hat grundsätzlich an
die Kosten des Unterhaltes und der Erziehung der Kinder beizutragen.
Der Scheidungsrichter hat über die Beitragspflicht und bei deren Bejahung über
die Höhe der Beiträge zu entscheiden. Dabei ist die wirtschaftliche Lage des
betreffenden wie auch des andern Ehegatten, dem die Kinder zugewiesen sind, zu
berücksichtigen.

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Der Umstand, dass jener nur sein eigenes Existenzminimum verdient oder, weil
er nicht arbeitet, erwerbslos ist, führt nicht ohne weiteres zur Befreiung von
der Beitragspflicht. Es ist zu prüfen, ob ihm füglich zugemutet werden könne,
sich nach Arbeit umzutun, um jene Pflicht zu erfüllen.
Art. 156 al. 2 CC.
La mère est tenue en principe de contribuer aux frais d'entretien et
d'éducation de ses enfants, même si ceux-ci ne lui sont pas attribués.
Il appartient au juge (lu divorce de décider si et en quelle mesure l'époux
auquel les enfants ne sont pas attribués contribuera aux frais de leur
entretien et de leur éducation. Il tiendra compte à cet égard de la situation
économique de l'époux auquel les enfants ont été attribués ainsi que de celle
de son conjoint. Le fait que l'époux auquel les enfants ne sont pas attribués
ne gagne que le strict nécessaire à son entretien ou ne gagne rien, parce
qu'il ne travaille pas, n'est pas à lui seul un motif suffisant pour le
dispenser de toute contribution si l'on peut raisonnablement exiger de lui
qu'il fasse un effort pour remplir son obligation.

A. - Angelina Piattini e Alfredo Stoppa si unirono in matrimonio nel 1945.
Dalla loro unione nacque, nel 1946, il figlio Edvino che fu affidato fin dalla
nascita ai nonni paterni ad Agno. I coniugi Stoppa-Piattini dimoravano a
Zurigo per ragioni di lavoro.
Con petizione 15 gennaio 1949 Alfredo Stoppa (che si era trasferito nel
frattempo ad Agno, mentre la moglie era rimasta a Zurigo) chiese alla Pretura
di Lugano-campagna il divorzio in virtù degli art. 137 e 142 CC e la condanna
della convenuta a contribuire con fr. 60 mensili al mantenimento del figlio
che doveva restare affidato ai nonni paterni.
Mediante sentenza 4 settembre 1950 il Pretore di Lugano-campagna pronunciò il
divorzio e affidò il figlio Edvino ai nonni paterni «nel senso dei
considerandi». Nei considerandi del giudizio pretoriale si osserva tra
l'altro: «Per il mantenimento dello stesso (del figlio Edvino) contribuirà
invece il padre nella misura che sarà stabilita dalla lod. Autorità tutoria di
Agno in rapporto anche ai bisogni dei nonni curanti. Resta inteso che i
genitori potranno intrattenere col figlio le relazioni indicate dalle
circostanze». Il Pretore non si pronunciava sul contributo mensile di

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fr. 60 che il padre aveva chiesto alla madre pel mantenimento del figlio.
Alfredo Stoppa deferì questo giudizio alla Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, chiedendo che la madre fosse condannata a
contribuire con fr. 60 mensili al mantenimento del figlio Edvino.
In data 20 settembre 1950 la Camera civile revocò all'appellante il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, perché la causa non presentava apparente
probabilità di esito favorevole. Alfredo Stoppa interpose contro questa revoca
un ricorso di diritto pubblico che il Tribunale federale accolse.
Con sentenza 15 gennaio 1951, la Camera civile del Tribunale d'appello
confermò il suddetto giudizio pretoriale, osservando in sostanza quanto segue:
Da una dichiarazione in atti risulta che la convenuta lavora come cucitrice
presso la fabbrica Rosenstiel a Zurigo, a fr. 1,40 all'ora e per 45 ore alla
settimana; consegue quindi un guadagno mensile di fr. 252. Sulla scorta dei
dati forniti dall'Ufficio di esecuzione e dei fallimenti di Zurigo 11, il
minimo vitale della convenuta dev'essere fissato in fr. 240,50 al mese, somma
che non comprende però le spese di riscaldamento, luce elettrica e acqua. In
queste circostanze si può affermare che le condizioni economiche della
convenuta non le consentono di contribuire al mantenimento del figlio Edvino.
Quest'obbligazione incombe essenzialmente all'attore.
B. - Alfredo Stoppa ha interposto un ricorso per riforma al Tribunale
federale, chiedendo che il contributo della madre al mantenimento del figlio
sia fissato in fr. 50 al mese.
La convenuta non ha risposto.
Considerando in diritto:
1.- Quantunque il dispositivo del giudizio pretoriale che è stato confermato
dalla seconda giurisdizione cantonale faccia esplicita menzione soltanto dei
nonni paterni cui è affidato il figlio delle parti in causa, non è dubbio che
le

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giurisdizioni cantonali hanno voluto attribuire al padre l'esercizio della
patria potestà sul figlio.
2.- La sola questione ancora litigiosa è se la madre sia obbligata a
contribuire al mantenimento del figlio.
L'art. 156 cp. 2 CC prevede che «il coniuge a cui non sono affidati i figli è
obbligato a contribuire secondo le sue condizioni alle spese del loro
mantenimento e della loro educazione». Ne segue che il giudice del divorzio
può prescindere completamente dall'imporre un siffatto contributo, quando il
coniuge a cui non sono affidati i figli si trova indipendentemente dalla sua
volontà (ad esempio, per gravi motivi di salute o di età) e in modo permanete
in una situazione economica così precaria che non potrebbe fornire un
contributo anche ridotto senza grave pregiudizio per la sua persona.
Nell'esamedi siffatta questione si dovrà tener conto anche delle condizioni
economi die del coniuge cui è stata affidata la prole: s'egli si trova in
buona situazione economica, la liberazione dell'altro coniuge dall'onere del
contributo potrà essere subordinata a condizioni meno rigorose. In linea di
massima il giudice accorderà la liberazione totale soltanto eccezionalmente,
nei casi in cui è bene accertata l'incapacità permanente di pagare un
contributo anche ridotto. Il fatto che il coniuge, cui non è stata affidata la
prole, guadagna il minimo necessario al proprio sostentamento o non guadagna
nulla perché noti lavora, non giustifica per sé solo die detto coniuge sia
liberato dal contributo, se si può ragionevolmente esigere ch'egli faccia uno
sforzo per adempire il suo obbligo.
Quest'ultima condizione è soddisfatta in concreto, poiché la madre, nata nel
1923, è ancora giovane e capace di lavorare. Come il ricorrente rettamente
osserva, la Camera civile del Tribunale d'appello è incorsa in un errore
manifesto, calcolando in fr. 252 il guadagno mensile della convenuta.
Quest'ammontare sarebbe esatto soltanto se il mese fosse di soli 28 giorni.
Calcolando in base a fr. 1,40 all'ora e per 45 ore settimanali il guadagno
mensile della convenuta ammonta a fr. 273, ossia è sensibilmente

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superiore al minimo vitale che la seconda giurisdizione cantonale ha stabilito
in modo puramente teorico a circa fr. 240,50. La convenuta sarebbe adunque in
grado di corrispondere un contributo pel mantenimento di suo figlio, anche se
si prendessero come base i dati forniti dall'Ufficio di esecuzione di Zurigo
11.
Sulla scorta di queste considerazioni e avuto riguardo alla situazione modesta
del padre che esercita il mestiere di muratore, appare equo che anche la madre
contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di fr. 20 al mese fino a
tanto ch'egli avrà compiuto i dieci anni di età, e nella misura di fr. 25 dal
decimo al ventesimo anno di età. Qualora però il figlio fosse in grado di
guadagnarsi la vita prima di compiere i vent'anni, la madre potrà chiedere in
virtù dell'art. 157 CC una modifica del giudizio (cfr. RU 55 11 13).
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto e la querelata sentenza 15 gennaio 1951 della Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata.
Angelina Piattini div. Stoppa è condannata a versare pel mantenimento del
figlio Edvino un contributo mensile di fr. 20 fino a tanto ch'egli avrà
raggiunto l'età di dieci anni e un contributo mensile di fr. 25 dal decimo al
ventesimo anno di età.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 77 II 109
Date : 01. Januar 1951
Published : 10. Mai 1951
Source : Bundesgericht
Status : 77 II 109
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Art. 156 cp. 2 CC.Anche la madre, cui non sono stati affidati i figli, è tenuta in linea di massima...


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