S. 50 / Nr. 9 Internationales Auslieferungsrecht (i)

BGE 77 I 50

9. Sentenza 24 gennaio 1951 nella causa Peruzzo.

Regeste:
Art. 10 della legge federale sull'estradizione; art. 3 del trattato di
estradizione italo-svizzero.
Nozione di reato politico in senso relativo.
Art. 10 des eidg. Auslieferungsgesetzes; Art. 3 des
schweizerisch-italienischen Auslieferungsvertrages.
Begriff des sog. relativ-politischen Deliktes.
Art. 10 de la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22
janvier 1892; art. 3 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur
l'extradition réciproque de malfaiteurs et de prévenus du 22 juillet 1868.
Notion du délit politique dit relatif.

A. - Su domanda del Governo italiano, Giuseppe Peruzzo, suddito italiano, nato
nel 1919, fu arrestato, in

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attesa della sua estradizione, dalla polizia del Cantone di Svitto il 22
settembre 1949. Egli era imputato di correità in omicidio perpetrato il 9
dicembre 1945, a Borgo Valsugana (Provincia di Trento), sulla persona di
Lorenzo Cappello.
Interrogato dal Giudice istruttore di Svitto, il Peruzzo contestò di essere
coinvolto nell'omicidio suddetto, osservando di aver già subito tredici mesi
di carcere preventivo in Italia, ma di essere stato assolto in sede
d'istruttoria. Egli dichiarò di opporsi comunque all'estradizione: avendo egli
appartenuto al movimento dei partigiani, la cosa assumeva un carattere
politico.
Evaso il 29 settembre, il Peruzzo fu arrestato nuovamente nel settembre 1950.
Il Governo italiano confermò la domanda di estradizione 21 ottobre 1949, che
era accompagnata del mandato di cattura 3 giugno 1949 della Sezione
istruttoria presso la Corte d'appello di Trento fondato sugli art. 110, 575,
577 cp. 3 del CPIt. Il Peruzzo riconfermò la sua opposizione all'estradizione.
B. - Con atto 14 ottobre 1950 il patrocinatore del Peruzzo, invocando gli art.
3 e 10 della legge federale sull'estradizione, ha addotto in sostanza quanto
segue: Peruzzo non partecipò all'omicidio perpetrato sulla persona di Lorenzo
Cappello da Angelo Scalet e da Andrea Hofer ch'egli non conosceva prima di
averli incontrati in carcere. Il solo indizio contro di lui è l'iscrizione del
suo nome in un taccuino d'uno degli assassini. Nel corso del primo
procedimento essi avevano negato di aver conosciuto Peruzzo nel corso del
secondo procedimento dichiarano invece che Peruzzo li aveva indotti a recarsi
in casa di Cappello. Si tratterebbe adunque, nella peggiore delle ipotesi,
dell'istigazione di violare il domicilio di Cappello. E possibile che i due
assassini vogliano vendicarsi di Peruzzo che in carcere aveva promesso di
occuparsi di loro ma, rimesso in libertà, non se ne è occupato. Ad ogni modo
si sarebbe in presenza d'un delitto politico, per quale l'estradizione è
esclusa.

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Il patrocinatore di Peruzzo ha prodotto ulteriormente i seguenti atti:
a) La sentenza 3 maggio 1949 della Sezione istruttoria della Corte d'appello
di Trento che dichiara non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Peruzzo
per insufficienza di prove. A pag. 13 e seg. di questa sentenza, la Sezione
istruttoria ammette che Scalet e Hofer cercarono di trovare il Peruzzo, il
quale si mostrò molto agitato quando vide i due condotti nella caserma dei
carabinieri dopo l'uccisione di Cappello. E pure provato che il Peruzzo
nutrisse del malanimo contro il Cappello. Quantunque diverse circostanze
facciano supporre ch'egli non sia estraneo al delitto, anzi ne sia il
mandante, manca però una prova certa, necessaria per una dichiarazione di
responsabilità. Debbono pertanto essere rinviati a giudizio i soli Scalet e
Hofer sotto l'imputazione di omicidio.
b) La decisione 31 maggio 1949 della Corte di assise di Trento che rinvia il
dibattimento, poiché dalle dichiarazioni di Scalet e Hofer sono emersi nuovi
elementi a carico di Peruzzo. Infatti l'imputato Hofer ha ammesso che il
giorno del delitto si era recato con Scalet in casa di Peruzzo (noto ad Hofer
come partigiano) e ha precisato quanto segue: «Si parlò di politica col
Peruzzo. Si parlò di fascisti che tentavano di risorgere e soffocare il
movimento partigiano. Peruzzo ci parlò di Lorenzo Cappello. Ci fece leggere lo
stelloncino apparso sul «Proletario e ci disse che sarebbe stato bene che noi
ci recassimo da Cappello ad ammonirlo di smetterla con la sua attività
partigiana». E questa dichiarazione di Hofer è confermata in sostanza da
Scalet.
c) L'istanza del Procuratore generale della Repubblica affinché sia ordinata
la riapertura dell'istruttoria.
d) L'ordine di riapertura dell'istruttoria emesso dalla competente sezione
presso la Corte di appello di Trento.
e) Una copia dell'articolo apparso sul giornale «Il Proletario i che Peruzzo
avrebbe mostrato a Scalet e Hofer la mattina del delitto.

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C. - In data 29 novembre 1950 il Ministero pubblico della Confederazione ha
trasmesso l'inserto al Tribunale federale, giusta gli art. 10 cp. 2 e 23 della
legge federale sull'estradizione.
Il Ministero pubblico della Confederazione conclude per l'accoglimento della
domanda di estradizione osservando quanto segue:
Il reato di cui si fa carico a Peruzzo, ossia la correità in omicidio,
corrisponde al reato previsto dagli art. 111 e 112 del Codice penale svizzero
(omicidio intenzionale, assassinio) e entra nel novero delle infrazioni alle
leggi penali per cui l'estradizione dev'essere accordata a norma dell'art. 2
del trattato italo-svizzero concluso il 22 luglio 1868. Gli indizi contro
Peruzzo non sono manifestamente inconsistenti; d'altra parte, non si tratta né
d'un delitto politico in senso stretto e nemmeno d'un delitto politico in
senso relativo. L'omicidio di Lorenzo Cappello non è un episodio d'una lotta
per la conquista del potere; né esiste un nesso sufficiente tra lo scopo
politico da raggiungere e i mezzi impiegati per raggiungerlo. In dicembre 1945
l'Italia era retta da un governo di coalizione di sei partiti, tra i quali
anche i comunisti. Si tratta in realtà d'un atto di vendetta.
Rispondendo alle osservazioni del Ministero pubblico della Confederazione,
Peruzzo ha confermato la sua opposizione, adducendo quanto segue: Il Tribunale
federale non deve esaminare il fondamento delle accuse mosse all'estradando,
salvo però il caso in cui dall'inserto risulti che il reato imputatogli è
manifestamente escluso. Un siffatto caso si verifica appunto in concreto.
L'istruttoria è chiusa e non ha fornito alcun indizio d'istigazione ad un
omicidio. Ad ogni modo, si tratta d'un delitto politico.
Considerando in diritto:
1.- Giuseppe Peruzzo è imputato di correità nel delitto previsto dagli art.
575 e 577 del Codice penale italiano, secondo cui chiunque cagiona la morte di
un

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uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, in caso di
premeditazione, con l'ergastolo L'art. 12 del trattato tra la Svizzera e
l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti (conchiuso il 22 luglio
1868) enumera tra le infrazioni alle leggi penali, per cui dovrà essere
accordata l'estradizione, l'omicidio e l'assassinio die sono puniti a norma
degli art. 575 e 577 del Codice penale italiano.
D'altra parte, si tratta di reati puniti anche dalla legge penale svizzera.
Infatti gli elementi dell'omicidio e dell'assassinio del Codice penale
italiano sono gli stessi di quelli degli art. 111 e 112 del Codice penale
svizzero. Esiste adunque identità di norme penali. Inoltre l'art. 2 cp. 2 del
Trattato italo-svizzero per la reciproca estradizione dei delinquenti prevede
espressamente die l'estradizione sarà accordata per ogni sorta di complicità o
compartecipazione. Un correo può quindi essere estradato.
2.- E regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 60 I 21559 I
144 sentenza inedita 5 maggio 1949 nella causa Roter) die la questione della
colpabilità non può essere né esaminata né decisa, neanche a titolo
provvisorio. dal giudice di estradizione.
La questione di sapere se il Tribunale federale dovrebbe occuparsene qualora
risultasse dagli atti che l'accusa è manifestamente inconsistente e quindi di
certo infondata può restare indecisa. Infatti quest'ipotesi non si verifica in
concreto. E errato pretendere, come pretende il Peruzzo, che l'istruttoria
penale è chiusa nei suoi confronti. E vero die nella causa Scalet e Hofer il
dibattimento è stato aperto, terminata l'istruttoria nei loro riguardi ma, per
quanto concerne Peruzzo. l'istruttoria è stata riaperta e ai trova attualmente
nelle mani della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento. D'altra
parte. no si può pretendere che non esista alcun indizio contro Peruzzo. Egli
ha bensì dichiarato di non aver conosciuto Scalet e Hofer e di non averli mai
visti prima del delitto ma Scalet e Hofer affermano di essere stati da Peruzzo
la

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mattina precedente il delitto e asseriscono ch'egli ha dato loro l'indirizzo
di Cappello, aggiungendo che si trattava d'un fascista irriducibile,
meritevole d'un'ammonizione, e mostrando loro l'articolo apparso sul giornale
«Il Proletario i,.
3.- Il Tribunale federale deve occuparsi della qualifica del delitto
unicamente per stabilire se si tratta d'un delitto di estradizione o no (RU 59
I 144
). Si può lasciare indecisa la questione di sapere se il Tribunale
federale potrebbe intervenire qualora la qualifica del delitto fatta dal
tribunale estero fosse evidentemente erronea. Il Peruzzo sostiene bensì in
linea subordinata che, nella peggiore delle ipotesi, il suo reato non sarebbe
l'istigazione all'omicidio, ma l'istigazione alla violazione del domicilio di
Cappello. Ma per ora ciò non può essere assodato: soltanto le risultanze
dell'istruttoria complementare consentiranno di precisare la qualifica del
reato.
4.- L'art. 3 del trattato italo-svizzero come pure l'art. 10 della legge
federale escludono l'estradizione per un delitto politico.
È indubbio che il reato in esame non costituisce un delitto politico nel senso
stretto della parola, un delitto cioè in cui l'offesa sia rivolta direttamente
contro lo Stato o le sue istituzioni fondamentali e ne costituisca un suo
estremo oggettivo (ad esempio: alto tradimento, rivolta, ecc.). Trattasi però
di sapere se esso non debba essere considerato come un delitto politico in
senso relativo, ossia un delitto che, pur presentando gli estremi di reato
comune, acquisti carattere politico per i suoi moventi, pel fine cui era
inteso e per le circostanze nelle quali venne commesso il altri termini, se si
tratti di un delitto in se di natura comune, ma a venne prevalentemente
carattere politico (cfr. sentenza inedita pronunciata il 5 maggio 1949 dal
Tribunale federale nella causa Hoter e giurisprudenza ivi citata).
a) Nel dicembre 1945 la guerra era terminata in Italia: le ostilità avevano
preso fine a primavera, l'esercito

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americano occupava il territorio italiano. L'Italia aveva allora un governo di
unione nazionale, che comprendeva tutti i partiti (anche quello comunista) ed
esercitava effettivamente il potere su tutto il territorio italiano. Non
sembra quindi che in queste condizioni si possa ammettere una lotta pel
potere, una riconquista del potere da parte dei fascisti.
b) Ma, anche ammesso che ci fossero ancora dei sussulti di lotta politica e
che in concreto lo scopo politico fosse quello d'impedire un ritorno del
regime fascista nel 1945 o la costituzione d'un'opposizione fascista al nuovo
governo, non è possibile ritenere che il rapporto tra lo scopo perseguito e
l'omicidio di Lorenzo Cappello sia sufficiente per far qualificare di politico
questo omicidio (sentenza inedita pronunciata il 5 maggio 1949 dal Tribunale
federale nella causa Hoter RU 54 I 215; 59 I 145 e seg.).
A quell'epoca esistevano in Italia tribunali ordinari ed anche tribunali
straordinari incaricati dell'epurazione, come in altri paesi dopo la
conclusione dell'armistizio. Se Peruzzo, Scalet e Hofer ritenevano veramente
che Lorenzo Cappello fosse un fascista pericoloso per lo Stato, avevano a loro
disposizione altri mezzi che quello dell'assassinio: potevano segnalare
Cappello alla competente autorità. In queste condizioni l'omicidio non era
l'ultima ratio per conseguire uno scopo politico.
Se ne deve concludere che l'atto di cui Peruzzo è accusato non ha un carattere
politico né è scusabile per ragioni politiche in una misura tale che il suo
autore appaia degno del diritto d'asilo che esclude l'estradizione.
Il Tribunale federale pronuncia:
L'opposizione di Giuseppe Peruzzo è respinta e l'estradizione è accordata.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 77 I 50
Data : 01. gennaio 1951
Pubblicato : 24. gennaio 1951
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 77 I 50
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Art. 10 della legge federale sull'estradizione; art. 3 del trattato di estradizione...


Registro DTF
54-I-207 • 59-I-136 • 77-I-50
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • cappello • tribunale federale • questio • assassinio • codice penale • federalismo • ministero pubblico • accusato • cio • esaminatore • chiusa • decisione • quesito • coautore • tribunale cantonale • direttive anticipate del paziente • azione • motivo • dibattimento
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