S. 120 / Nr. 23 Strafgesetzbuch (d)

BGE 76 IV 120

23. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. März 1950 i. S.
Haslimann gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz.

Regeste:
Art. 237
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 237 - 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB. Personen, die sich jemandem für eine Fahrt anvertrauen, sind
ihrem Führer gegenüber durch diese Bestimmung nicht geschützt.
L'art. 237 CP ne protège pas, à l'égard du conducteur, les personnes qui se
sont confiées à lui pour un transport.
L'art. 237 CP. non protegge, nei confronti del conducente, la persone che si
sono affidate a lui per un trasporto.

A. - Im März 1947 führte Haslimann eines Morgens gegen vier Uhr drei Personen
mit dem Automobil von Ibach gegen Immensee. Ausserhalb des Dorfes Arth fuhr er
unabsichtlich an eine Böschung. Der Wagen überschlug sich und blieb mit den
Rädern nach oben auf der Strasse liegen. Die Insassen waren nicht verletzt.
Sie stellten das Fahrzeug wieder auf und fuhren weiter. Ausser ihnen

Seite: 121
hielt sich damals in der Gegend der Unfallstelle niemand auf der Strasse auf.
B. - Am 8. Februar 1949 verurteilte das Kriminalgericht des Kantons Schwyz
Haslimann wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff.
2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 237 - 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB), und auf Berufung des Verurteilten bestätigte das Kantonsgericht am
25. Mai 1949 das Urteil.
Das Kantonsgericht nahm nicht als bewiesen an, dass sich im Zeitpunkt des
Unfalles auf der Strasse zwischen Arth und Immensee andere Personen als der
Angeklagte und dessen Begleiter aufhielten, vertrat jedoch die Auffassung,
dass auch die Mitfahrer des Täters am öffentlichen Verkehr teilnähmen, sodass
ihre Gefährdung als Gefährdung des öffentlichen Verkehr unter Art. 237
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 237 - 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB
falle.
C. - Haslimann ficht das Urteil des Kantonsgerichts mit der eidgenössischen
Nichtigkeitsbeschwerde an. Er beantragt, es sei aufzuheben und die Sache sei
zur Freisprechung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Zur Begründung macht er geltend, Art. 237
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 237 - 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB sei nur anwendbar, wenn der
Täter neben der konkreten Gefährdung einer bestimmten Person eine latente
Gemeingefahr geschaffen habe. Im vorliegenden Falle habe das nicht
zugetroffen, weil ausser dem Beschwerdeführer und seinen Begleitern niemand
auf der Strasse gewesen sei. Der Motorfahrzeugführer, der bloss seine
Fahrgäste gefährde, erfülle den Tatbestand des Art. 237 nicht; diese
Bestimmung diene nur dem Schutze des öffentlichen Verkehrs.
D. - Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz beantragt, die Beschwerde sei
abzuweisen.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 237 - 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB bedroht mit Strafe, «wer vorsätzlich den
öffentlichen Verkehr, namentlich den Verkehr auf der Strasse, auf dem Wasser
oder in der Luft hindert, stört oder gefährdet und dadurch wissentlich

Seite: 122
Leib und Leben von Menschen in Gefahr bringt». Aus dieser Umschreibung, die in
objektiver Hinsicht auch für die fahrlässig begangene Tat gilt (Art. 237 Ziff.
2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 237 - 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
StGB), ergibt sich, dass die Bestimmung nicht jedesmal dann anwendbar ist,
wenn jemand Leib und Leben einer am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Person
gefährdet, sondern nur dann, wenn darüber hinaus der öffentliche Verkehr
selbst gehindert, gestört oder gefährdet wird. Art. 237 ist nicht in erster
Linie eine Bestimmung zum Schutze von Leib und Leben, sondern will den
öffentlichen Verkehr schützen (vgl. Überschrift zum neunten Titel und
Randtitel zu Art. 237).
Öffentlich ist, vom Täter aus gesehen, nur der Verkehr der Allgemeinheit, d.
h. irgend eines Dritten, nicht auch der Verkehr, den der Täter selber schafft,
indem er sich auf der Strasse, auf dem Wasser oder in der Luft fortbewegt oder
aufhält. Wer den eigenen Gang, die eigene Fahrt oder den eigenen Flug hindert,
stört oder gefährdet, vergeht sieh nicht gegen Art. 237. Personen, die sich
jemandem für eine Fahrt oder einen Flug anvertrauen, sind deshalb ihrem Führer
gegenüber durch diese Bestimmung nicht geschützt; sie sind im Verhältnis zu
ihm nicht e Allgemeinheit». Das bedeutet nicht, dass straflos bleibe, wer
Personen gefährdet oder verletzt, die sich in einem von ihm selbst geführten
Fahrzeug befinden. Der Täter steht hiefür unter den Strafdrohungen für
Übertretung der Verkehrsvorschriften, für vorsätzliehe Gefährdung des Lebens
(Art. 129
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 129 - Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
StGB), für Körperverletzung (Art. 122 ff
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:
a  ferisce una persona mettendone in pericolo la vita;
b  mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso;
c  cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona.
. StGB) und für Tötung (Art.
111 ff
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 111 - Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva157 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
. StGB). Es besteht kein Bedürfnis, auf solche Fälle ausserdem Art. 237
anzuwenden.
Der Beschwerdeführer ist daher von der Anklage der fahrlässigen Störung des
öffentlichen Verkehrs freizusprechen, da nicht bewiesen ist, dass er Leib und
Leben anderer als der im Automobil mitfahrenden Personen konkret gefährdet
habe.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 76 IV 120
Data : 01. gennaio 1949
Pubblicato : 10. marzo 1950
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 76 IV 120
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Art. 237 StGB. Personen, die sich jemandem für eine Fahrt anvertrauen, sind ihrem Führer gegenüber...


Registro di legislazione
CP: 111 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 111 - Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva157 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
122 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 122 - È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque intenzionalmente:
a  ferisce una persona mettendone in pericolo la vita;
b  mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso;
c  cagiona un altro grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona.
129 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 129 - Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
237
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 237 - 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Registro DTF
76-IV-120
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
vita • tribunale cantonale • automobile • condannato • aria • corte di cassazione penale • acqua • perturbamento della circolazione pubblica • codice penale • fattispecie • esposizione a pericolo della vita altrui • conducente • motivazione della decisione • rimedio di diritto cantonale • fuori • casale • pericolo collettivo • accusa • volontà • orologio
... Tutti