S. 42 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 72 III 42

13. Sentenza 16 maggio 1946 nella causa Rossi.


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Regeste:
La chiusura dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto
esecutivo (in concreto, dell'attestato di carenza di beni), purché non si sia
in presenza di fatti irrevocabili, quali la realizzazione di beni pignorati e
il riparto della somma ricavata.
La pubblicazione dell'annullamento dell'attestato di carenza di beni non pub
essere ordinata dalla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale
federale per mancanza di competenza.
Der Abschluss der Betreibung hindert nicht die Aufhebung von
Betreibungshandlungen (hier: des Verlustscheins), ausser beim Vorliegen
unwiderruflicher Tatsachen wie etwa Verwertung gepfändeter Sachen und
Verteilung des Erlöses
Eine öffentliche Bekanntmachung der Aufhebung des Verlustscheins anzuordnen,
ist das Bundesgericht nicht zuständig.
La clôture de la poursuite n'empêche pas d'annuler un acte de poursuite (ici,
l'acte de défaut de biens), à moins qu'on ne soit en présence de faits
irrévocables, tels que la réalisation du gage ou la distribution des deniers.
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire publier l'annulation de
l'acte défaut de biens.

Ritenuto in fatto:
A. ­ Con precetto esecutivo 76653 dell'Ufficio di Lugano Domenico Vanoni
escuteva la « Ditta Carugati Paolo e Rossi Riccardo rapp. ta da Carugati Paolo
» per ottenere il pagamento della somma di 120 fr. a dipendenza d'un « taglio
abusivo di bosco ».
Paolo Carugati faceva opposizione, che il Giudice di pace del Circolo di Sessa
respingeva in via definitiva con sentenza 25 settembre 1944.
Ripresa dal Vanoni la procedura esecutiva, l'Ufficio di Lugano gli rilasciava,
il 6 giugno 1945, un attestato di carenza di beni in odio della « Ditta
Carugati Paolo e Rossi Riccardo » per la somma di 151 fr. 90 comprendente il
capitale, gli interessi e le spese.
Quest'attestato di carenza di beni veniva pubblicato, il 5 febbraio 1946, nel
Foglio officiale del Cantone Ticino.
B.­Il 15 febbraio 1946, Riccardo Rossi inoltrava un reclamo all'Autorità
cantonale di vigilanza, adducendo sostanzialmente quanto segue: Non esiste una
« Ditta

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Carugati Paolo e Rossi Riccardo ». Il reclamante non ha mai autorizzato il
Carugati a rappresentarlo. Ad ogni modo, l'esecuzione avrebbe dovuto essere
promossa anche contro il Rossi; invece tutti gli atti sono stati intimati
unicamente al Carugati. Il reclamante ignorò la procedura esecutiva fino al
giorno della pubblicazione dell'attestato di carenza di beni nel Foglio
officiale cantonale. Cosi stando le cose, si chiede che l'attestato di carenza
di beni nell'esecuzione 76653 dell'Ufficio di Lugano sia annullato e che
quest'annullamento sia pubblicato nel Foglio officiale cantonale.
Domenico Vanoni ha proposto il rigetto del ricorso.
Considerando in diritto:
Come l'Autorità cantonale di vigilanza osserva, l'esecuzione no 76653
dell'Ufficio di Lugano è radicalmente nulla, perché è diretta contro una
società semplice, che non può essere escussa come tale, ma soltanto nella
persona dei suoi soci presi individualmente.
É pacifico che in concreto nessun atto esecutivo è stato notificato al Rossi.
D'altra parte, non è provato ch'egli abbia avuto conoscenza dell'esecuzione (o
della procedura giudiziaria) prima della pubblicazione dell'attestato di
carenza di beni nel Foglio officiale cantonale, ossia prima del 5 febbraio
1946. Egli ha interposto reclamo il 15 febbraio 1946, entro il termine di
dieci giorni dacché ha avuto conoscenza dell'attestato di carenza di beni. La
tempestività del reclamo non può quindi essere revocata in dubbio.
L'Autorità cantonale di vigilanza ha tuttavia respinto la domanda del Rossi
volta ad ottenere l'annullamento dell'attestato di carenza di beni, poiché
l'esecuzione era stata definitivamente chiusa.
Giusta la sentenza 27 settembre 1910 del Tribunale federale nella causa
Strasser (RU 36 I 424 e seg. = ed. sep. vol. 13, pag. 161 e seg.), la chiusura
dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto esecutivo, purché

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non si sia in presenza di fatti irrevocabili, quali la realizzazione di beni
pignorati e il riparto della somma ricavata.
In concreto non si è in presenza di fatti irrevocabili: siccome il
pignoramento è stato completamente infruttuoso, nessun bene ha potuto essere
venduto ai pubblici incanti. Nulla si oppone quindi all'annullamento
dell'attestato di carenza di beni, come ha chiesto il Rossi. Contrariamente a
quanto dichiara la sentenza 26 dicembre 1918 su ricorso Cattani (RU 44 III
196
), l'attestato di carenza di beni non accerta soltanto come l'esecuzione
sia stata liquidata, ma fa anche nascere pel creditore il diritto di
sequestrare beni del debitore (art. 271
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
, cifra 5 LEF) e di proporre contro
terzi l'azione rivocatoria (art. 285
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 285 - 1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.501
1    La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.501
2    Possono domandare la revocazione:
2  l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.
3    Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).503
4    Non sono inoltre revocabili gli altri debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario.504
, cifra 1 LEF). Sta bene che nel
fattispecie la nullità dell'attestato di carenza di beni è radicale e quindi
sempre opponibile al creditore che volesse valersi di esso. Ma il ricorrente
ha un notevole interesse ad ottenere un'espressa dichiarazione della nullità,
specialmente perché l'attestato di carenza di beni è stato pubblicato nel
Foglio officiale cantonale.
Il ricorrente chiede inoltre la pubblicazione dell'annullamento dell'attestato
di carenza di beni. Questa misura esce però dal quadro della procedura
esecutiva e non può quindi essere ordinata da questa Camera per mancanza di
competenza.
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso nel senso che l'attestato di carenza di beni
nell'esecuzione no 76653 dell'Ufficio di Lugano a carico della « Ditta
Carugati Paolo e Rossi Riccardo » è annullato.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 72 III 42
Data : 01. gennaio 1946
Pubblicato : 15. maggio 1946
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 72 III 42
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : La chiusura dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto esecutivo (in concreto...


Registro di legislazione
LEF: 271 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 271 - 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1    Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:473
1  quando il debitore non abbia domicilio fisso;
2  quando il debitore, nell'intenzione di sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;
3  quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di crediti per loro natura immediatamente esigibili;
4  quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;
5  quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debitore un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;
6  quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione.
2    Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito.
3    Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007477 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice pronuncia anche sull'esecutività della stessa.478
285
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 285 - 1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.501
1    La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.501
2    Possono domandare la revocazione:
2  l'amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.
3    Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concordataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).503
4    Non sono inoltre revocabili gli altri debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commissario.504
Registro DTF
36-I-422 • 44-III-195 • 72-III-42
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • procedura esecutiva • atto esecutivo • autorità cantonale • tribunale federale • domenica • ricorrente • decisione • penuria • ripartizione dei compiti • incanto • ordine militare • carica pubblica • dubbio • giudice di pace • precetto esecutivo • società semplice • chiusa • sesso