S. 42 / Nr. 13 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 72 III 42

13. Sentenza 16 maggio 1946 nella causa Rossi.


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Regeste:
La chiusura dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto
esecutivo (in concreto, dell'attestato di carenza di beni), purché non si sia
in presenza di fatti irrevocabili, quali la realizzazione di beni pignorati e
il riparto della somma ricavata.
La pubblicazione dell'annullamento dell'attestato di carenza di beni non pub
essere ordinata dalla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale
federale per mancanza di competenza.
Der Abschluss der Betreibung hindert nicht die Aufhebung von
Betreibungshandlungen (hier: des Verlustscheins), ausser beim Vorliegen
unwiderruflicher Tatsachen wie etwa Verwertung gepfändeter Sachen und
Verteilung des Erlöses
Eine öffentliche Bekanntmachung der Aufhebung des Verlustscheins anzuordnen,
ist das Bundesgericht nicht zuständig.
La clôture de la poursuite n'empêche pas d'annuler un acte de poursuite (ici,
l'acte de défaut de biens), à moins qu'on ne soit en présence de faits
irrévocables, tels que la réalisation du gage ou la distribution des deniers.
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire publier l'annulation de
l'acte défaut de biens.

Ritenuto in fatto:
A. ­ Con precetto esecutivo 76653 dell'Ufficio di Lugano Domenico Vanoni
escuteva la « Ditta Carugati Paolo e Rossi Riccardo rapp. ta da Carugati Paolo
» per ottenere il pagamento della somma di 120 fr. a dipendenza d'un « taglio
abusivo di bosco ».
Paolo Carugati faceva opposizione, che il Giudice di pace del Circolo di Sessa
respingeva in via definitiva con sentenza 25 settembre 1944.
Ripresa dal Vanoni la procedura esecutiva, l'Ufficio di Lugano gli rilasciava,
il 6 giugno 1945, un attestato di carenza di beni in odio della « Ditta
Carugati Paolo e Rossi Riccardo » per la somma di 151 fr. 90 comprendente il
capitale, gli interessi e le spese.
Quest'attestato di carenza di beni veniva pubblicato, il 5 febbraio 1946, nel
Foglio officiale del Cantone Ticino.
B.­Il 15 febbraio 1946, Riccardo Rossi inoltrava un reclamo all'Autorità
cantonale di vigilanza, adducendo sostanzialmente quanto segue: Non esiste una
« Ditta

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Carugati Paolo e Rossi Riccardo ». Il reclamante non ha mai autorizzato il
Carugati a rappresentarlo. Ad ogni modo, l'esecuzione avrebbe dovuto essere
promossa anche contro il Rossi; invece tutti gli atti sono stati intimati
unicamente al Carugati. Il reclamante ignorò la procedura esecutiva fino al
giorno della pubblicazione dell'attestato di carenza di beni nel Foglio
officiale cantonale. Cosi stando le cose, si chiede che l'attestato di carenza
di beni nell'esecuzione 76653 dell'Ufficio di Lugano sia annullato e che
quest'annullamento sia pubblicato nel Foglio officiale cantonale.
Domenico Vanoni ha proposto il rigetto del ricorso.
Considerando in diritto:
Come l'Autorità cantonale di vigilanza osserva, l'esecuzione no 76653
dell'Ufficio di Lugano è radicalmente nulla, perché è diretta contro una
società semplice, che non può essere escussa come tale, ma soltanto nella
persona dei suoi soci presi individualmente.
É pacifico che in concreto nessun atto esecutivo è stato notificato al Rossi.
D'altra parte, non è provato ch'egli abbia avuto conoscenza dell'esecuzione (o
della procedura giudiziaria) prima della pubblicazione dell'attestato di
carenza di beni nel Foglio officiale cantonale, ossia prima del 5 febbraio
1946. Egli ha interposto reclamo il 15 febbraio 1946, entro il termine di
dieci giorni dacché ha avuto conoscenza dell'attestato di carenza di beni. La
tempestività del reclamo non può quindi essere revocata in dubbio.
L'Autorità cantonale di vigilanza ha tuttavia respinto la domanda del Rossi
volta ad ottenere l'annullamento dell'attestato di carenza di beni, poiché
l'esecuzione era stata definitivamente chiusa.
Giusta la sentenza 27 settembre 1910 del Tribunale federale nella causa
Strasser (RU 36 I 424 e seg. = ed. sep. vol. 13, pag. 161 e seg.), la chiusura
dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto esecutivo, purché

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non si sia in presenza di fatti irrevocabili, quali la realizzazione di beni
pignorati e il riparto della somma ricavata.
In concreto non si è in presenza di fatti irrevocabili: siccome il
pignoramento è stato completamente infruttuoso, nessun bene ha potuto essere
venduto ai pubblici incanti. Nulla si oppone quindi all'annullamento
dell'attestato di carenza di beni, come ha chiesto il Rossi. Contrariamente a
quanto dichiara la sentenza 26 dicembre 1918 su ricorso Cattani (RU 44 III
196
), l'attestato di carenza di beni non accerta soltanto come l'esecuzione
sia stata liquidata, ma fa anche nascere pel creditore il diritto di
sequestrare beni del debitore (art. 271
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 271 - 1 Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1    Der Gläubiger kann für eine fällige Forderung, soweit diese nicht durch ein Pfand gedeckt ist, Vermögensstücke des Schuldners, die sich in der Schweiz befinden, mit Arrest belegen lassen:468
1  wenn der Schuldner keinen festen Wohnsitz hat;
2  wenn der Schuldner in der Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu entziehen, Vermögensgegenstände beiseite schafft, sich flüchtig macht oder Anstalten zur Flucht trifft;
3  wenn der Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, welche Messen und Märkte besuchen, für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind;
4  wenn der Schuldner nicht in der Schweiz wohnt, kein anderer Arrestgrund gegeben ist, die Forderung aber einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweist oder auf einer Schuldanerkennung im Sinne von Artikel 82 Absatz 1 beruht;
5  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder einen definitiven Verlustschein besitzt;
6  wenn der Gläubiger gegen den Schuldner einen definitiven Rechtsöffnungstitel besitzt.
2    In den unter den Ziffern 1 und 2 genannten Fällen kann der Arrest auch für eine nicht verfallene Forderung verlangt werden; derselbe bewirkt gegenüber dem Schuldner die Fälligkeit der Forderung.
3    Im unter Absatz 1 Ziffer 6 genannten Fall entscheidet das Gericht bei ausländischen Entscheiden, die nach dem Übereinkommen vom 30. Oktober 2007472 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen zu vollstrecken sind, auch über deren Vollstreckbarkeit.473
, cifra 5 LEF) e di proporre contro
terzi l'azione rivocatoria (art. 285
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 285 - 1 Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
1    Mit der Anfechtung sollen Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung zugeführt werden, die ihr durch eine Rechtshandlung nach den Artikeln 286-288 entzogen worden sind.498
2    Zur Anfechtung sind berechtigt:499
1  jeder Gläubiger, der einen provisorischen oder definitiven Pfändungsverlustschein erhalten hat;
2  die Konkursverwaltung oder, nach Massgabe der Artikel 260 und 269 Absatz 3, jeder einzelne Konkursgläubiger.
3    Nicht anfechtbar sind Rechtshandlungen, die während einer Nachlassstundung stattgefunden haben, sofern sie von einem Nachlassgericht501 oder von einem Gläubigerausschuss (Art. 295a) genehmigt worden sind.502
4    Nicht anfechtbar sind ferner andere Verbindlichkeiten, die mit Zustimmung des Sachwalters während der Stundung eingegangen wurden.503
, cifra 1 LEF). Sta bene che nel
fattispecie la nullità dell'attestato di carenza di beni è radicale e quindi
sempre opponibile al creditore che volesse valersi di esso. Ma il ricorrente
ha un notevole interesse ad ottenere un'espressa dichiarazione della nullità,
specialmente perché l'attestato di carenza di beni è stato pubblicato nel
Foglio officiale cantonale.
Il ricorrente chiede inoltre la pubblicazione dell'annullamento dell'attestato
di carenza di beni. Questa misura esce però dal quadro della procedura
esecutiva e non può quindi essere ordinata da questa Camera per mancanza di
competenza.
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso nel senso che l'attestato di carenza di beni
nell'esecuzione no 76653 dell'Ufficio di Lugano a carico della « Ditta
Carugati Paolo e Rossi Riccardo » è annullato.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 72 III 42
Date : 01. Januar 1946
Published : 15. Mai 1946
Source : Bundesgericht
Status : 72 III 42
Subject area : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Subject : La chiusura dell'esecuzione non è di ostacolo all'annullamento d'un atto esecutivo (in concreto...


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