S. 27 / Nr. 9 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 72 III 27

9. Entscheid vom 5. April 1946 i.S. Gurtner.

Regeste:
Grundstücksverwertung im Konkurse: Inwiefern steht es im Ermessen der
Aufsichtsbehörde, die Verwertung vor rechtskräftiger Bereinigung der Lasten
ausnahmsweise zu bewilligen? Was für Interessen können der Bewilligung
entgegenstehen? Wie weit ist der Gemeinschuldner zur Beschwerde legitimiert?
Art. 17 ff
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
. SchKG, Art. 128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG.
Freihandverkauf im Konkurse: Es bedarf nicht der Zustimmung eines
Pfandgläubigers mit fälliger Forderung, der aus dem Preise vollständig bar
befriedigt werden kann. Art. 256 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
1    I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2    I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.457
4    Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.458
SchKG.
Réalisation des immeubles en cas de faillite: En quelle mesure l'autorité de
surveillance peut-elle exceptionnellement autoriser l'office à procéder à la
vente avant l'épuration définitive de l'état des charges? De quels intérêts
peut-on tenir compte pour refuser cette autorisation? En quelle mesure le
failli a-t-il qualité pour porter plainte? Art. 17 et suiv. LP, 128 ORI.
Vente de gré à gré en cas de faillite: Elle ne nécessite pas le consentement
d'un créancier hypothécaire dont la créance est échue et qui peut être
intégralement payé en espèces sur le produit de la réalisation. Art. 256 al. 2
LP.
Realizzazione dei fondi nel fallimento: In quale misura l'autorità di
vigilanza può autorizzare eccezionalmente l'ufficio a procedere alla vendita
prima dell'appuramento definitivo dell'elenco degli oneri? Di quali interessi
si può tenere conto per negare quest'autorizzazione? In quale misura il
fallito ha veste per interporre reclamo? Art. 17 e seg. LEF; 128 RRF.
Vendita a trattative private nel fallimento: Non richiede il consenso d'un
creditore ipotecario, il cui eredito è scaduto e che può essere interamente
pagato in constanti col ricavo della realizzazione. Art. 256 cp. 2 LEF.

A.­Zum Vermögen der in Steffisburg wohnenden, seit dem 31. Juli 1944 im
Konkurs befindlichen Rekurrentin gehört die Wirtschaftsbesitzung zum Adler in
Jonschwil, Kanton St. Gallen. Im Kollokationsplan wurde die Forderung der
Firma R. Nüssli, Chaletfabrik in Ebligen, mit

Seite: 28
Bauhandwerkerpfandrecht im IV. (letzten) Range an sich anerkannt, jedoch mit
einer Gegenforderung im nämlichen Betrage verrechnet. Der von Nüssli
angehobene Kollokationsprozess ist mit Rücksicht auf ein angeblich
präjudizielles Strafverfahren gegen den Vater der Rekurrentin eingestellt.
B. ­ Im Oktober 1945 verlangte die St. Gallische Kantonalbank, Filiale Flawil,
Gläubigerin der ersten Hypothek, die möglichst baldige Versteigerung der
Liegenschaft aus folgenden Gründen: « Diese langanhaltende Unsicherheit über
die zukünftigen Besitzverhältnisse, der Umstand, dass dem Unterhalt von Seite
des Pächters naturgemäss nicht die wünschenswerte Aufmerksamkeit geschenkt
wird, und die Tatsache, dass es einem Pächter kaum je gelingen wird, mit der
Bevölkerung des Ortes die so notwendigen engen Beziehungen zu schaffen, führt
zu einer successiven aber konstanten Mehrentwertung der Liegenschaft ». Das
Konkursamt unterbreitete hierauf die Angelegenheit im Sinne von Art. 128 Abs.
2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG der Aufsichtsbehörde. Es wies darauf hin, dass dem Pächter wegen des
schlechten Geschäftsganges eine Zinsermässigung habe gewährt werden müssen. Im
übrigen sei der bauliche Zustand der Besitzung schlecht. Das Gebäude sei einem
raschen Zerfall ausgesetzt. Eine vorzeitige Verwertung liege im Interesse der
Grundpfandgläubiger.
C.- Die untere Aufsichtsbehörde bewilligte die Versteigerung am 7. November
1945, ebenso die von der Schuldnerin angerufene obere Aufsichtsbehörde am 19.
März 1946 nach monatelangem Zuwarten mit Rücksicht auf die schliesslich
gescheiterten Bemühungen der Schuldnerin um die Ermöglichung eines
freihändigen Verkaufes; wesentlich aus den Gründen: Die baldige Verwertung ist
angezeigt angesichts des von der Rekurrentin zugegebenen schlechten baulichen
Zustandes der Liegenschaft. Der Ausgang des wegen einer Strafuntersuchung
eingestellten Kollokationsprozesses kann nicht abgewartet werden, weil sein
Ende nicht abzusehen ist. Berechtigte Interessen werden durch

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die vorzeitige Verwertung nicht verletzt, namentlich nicht solche der
Rekurrentin; denn der von ihr zuletzt noch angestrebte Widerruf des Konkurses
lässt sich angesichts des Widerstandes zweier Grundpfandgläubiger nicht
erzielen.
D. ­ Mit dem vorliegenden Rekurs an das Bundesgericht beantragt die
Schuldnerin neuerdings die Verschiebung der Versteigerung bis zur Erledigung
des Kollokationsprozesses über die IV. Hypothek.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
zieht in Erwägung:
1.­Der Gemeinschuldner ist zur Beschwerdeführung gegen Verfügungen der
Konkursverwaltung und gegen Beschlüsse der Gläubigerversammlung nur
legitimiert, sofern und soweit dadurch Rechte und Interessen verletzt werden,
die als dem Schuldner garantiert zu gelten haben. So hat er ein Recht darauf,
dass die Verwertung in den gesetzlichen Formen vorgenommen werde. Dagegen
steht ihm nicht zu, auf die Art und den Zeitpunkt der Verwertung massgebend
einzuwirken und einen darüber von den zuständigen Organen des Konkurses in
vorgeschriebener Form ergangenen Beschluss anzufechten (BGE 42 III 87 und 425,
50 III 91).
Art. 128 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG verbietet grundsätzlich die Verwertung eines Grundstückes
im Konkurse vor rechtskräftiger Bereinigung der Lasten. Soweit es sich um
Pfandlasten handelt, ist dieses Verbot in erster Linie um der betreffenden
(sowie allenfalls noch der in nachgehendem Rang stehenden) Pfandgläubiger
selbst willen aufgestellt. Nach der Rechtsprechung kommt der Schutz dieses
Verbotes auch Pfandgläubigern mit fälligen, daher vom Erwerber des
Grundstückes bar zu zahlenden Forderungen zu, also hier auch dem
Baupfandgläubiger der IV. Hypothek, dessen Forderung mangels entgegenstehender
Angabe vermutlich fällig ist (BGE 53 III 15; an dieser Tragweite des Verbotes
betreffend Grundstücke ändert BGE 71 III

Seite: 30
72 nichts). Der Zuschlag wird im Konkurse dem Meistbietenden erteilt,
wenigstens an der zweiten Steigerung, Art. 258 Abs. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 258 - 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
1    Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
2    In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.460
SchKG, jetzt übrigens an
der einzigen Steigerung nach Art. 26 der Verordnung vom 24. Januar 1941 (wie
dies schon immer im summarischen Konkursverfahren nach Art. 96, b der
Konkursverordnung zulässig war). Ist also das im Pfändungs- und im
Pfandverwertungsverfahren geltende Deckungsprinzip (Art. 141
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 141 - 1 Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
1    Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2    Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.
/142
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
und 156
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 156 - 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
1    La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2    I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.

SchKG) im Konkurse vollständig ausgeschaltet, so soll immerhin, eben nach Art.
128 Abs. 1
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG, jeder Pfandgläubiger grundsätzlich in die Lage kommen, sein
Verhalten bei der Verwertung nach dem Ergebnis des seine (und allenfalls eine
vorgehende) Pfandforderung betreffenden Kollokationsprozesses einzurichten.
So soll es nach ausdrücklicher Vorschrift `` selbst im Falle der Dringlichkeit
» sein. Wenn nun nach Art. 128 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG « ausnahmsweise » mit Bewilligung
der Aufsichtsbehörde eine Versteigerung vor Beendigung der Lastenbereinigung
zulässig ist, so ist mit dieser unbestimmten Wendung, unter blossem Vorbehalt
« berechtigter Interessen », der Aufsichtsbehörde ein weitgehendes Ermessen
eingeräumt. Allerdings erhellt aus der Gegenüberstellung der beiden Absätze
des Art. 128
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG, dass Dringlichkeit der Verwertung nicht ohne weiteres eine
Ausnahme vom Verbot des Abs. 1 rechtfertigen kann. Liegen aber besondere
Umstände vor, so bewegt sich der Entscheid der Aufsichtsbehörde im Rahmen
ihres Ermessens und unterliegt insoweit nicht der Nachprüfung durch das
Bundesgericht (Art. 19
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
im Gegensatz zu den für die kantonalen Instanzen
geltenden Art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
und 18
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 18 - 1 La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.
1    La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.
2    Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.
SchKG). So verhält es sich hier angesichts des
bedeutenden dem Verderb ausgesetzten Wertes, der besondern Wünschbarkeit des
Betriebs einer Wirtschaftsbesitzung durch einen Eigentümer, der unabsehbaren
Dauer des eingestellten Kollokationsprozesses. Zudem hat die kantonale
Aufsichtsbehörde einige Monate zugewartet, um den von der Rekurrentin
angestrebten Freihandverkauf zu ermöglichen.

Seite: 31
Die Annahme eines Ausnahmefalles im Sinne von Art. 128 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG ist daher
rechtlich einwandfrei.
Es bleibt zu prüfen, ob die Bewilligung der vorzeitigen Versteigerung «
berechtigte Interessen » verletze. Es ist von den Interessen auszugehen, die
zunächst Abs. 1 schützen will. Nicht jedes derartige Interesse kann jedoch die
Bewilligung der vorzeitigen Versteigerung in Ausnahmefällen hindern, sonst
gäbe es gar keine Ausnahmen, oder der blosse Einspruch eines interessierten
Pfandgläubigers müsste die Bewilligung hindern, was nicht der Sinn des Abs. 2
sein kann. Im Anschluss an die Rechtsprechung zu Art. 41
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 41
VZG ist denn auch das
Interesse eines Pfandgläubigers, als allfälliger Gantliebhaber vor der
Steigerung über den Bestand seiner Rechte orientiert zu sein, nicht als
genügender Beschwerdegrund gegen die Bewilligung nach Art. 128 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
VZG
anerkannt worden, vorausgesetzt dass sich ein Ausnahmefall, wie hier, annehmen
lässt (BGE 68 III 113 Erw. 1). Es braucht im vorliegenden Falle nicht geprüft
zu werden, was für ein weitergehendes Interesse eines Pfandgläubigers durch
die Bewilligung verletzt sein könnte. Denn zu dessen Geltendmachung wäre nur
der Verletzte selbst, nicht der Gemeinschuldner legitimiert.
Es könnten allerdings auch noch Interessen der Konkursmasse überhaupt und
damit zugleich des Schuldners in Betracht fallen (vgl. die Ausführungen in BGE
67 III 44 zu Art. 41
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 41
VZG). Würde der Kollokationsprozess etwa eine
Dienstbarkeitslast betreffen, so könnte der Prozessausgang unter Umständen für
den Wert der Liegenschaft in den Händen jedes Erwerbers so bedeutend sein,
dass sich die vorzeitige Verwertung keinesfalls rechtfertigen liesse und
andere, wenn auch mit Unzukömmlichkeiten verbundene Massnahmen zur
Verhinderung eines allzu raschen Verderbes getroffen werden müssten. Indessen
hängt die Entscheidung über die Bedeutung der in Frage kommenden
Gegeninteressen grundsätzlich von der Interessenabwägung ab, die in das
Ermessen der Aufsichtsbehörde

Seite: 32
gestellt ist. Beim Bundesgericht anfechtbar wäre deren Entscheidung nur
insoweit, als sie sich als geradezu unhaltbar, mit andern Worten (wenn nicht
subjektiv, so doch der Sache nach) als Ermessensmissbrauch und damit als
Gesetzesverletzung im Sinne von Art. 19
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
SchKG darstellte. Davon kann aber hier
nicht die Rede sein. Ein erhebliches Interesse der Konkursmasse an einer
weiteren Verschiebung der Verwertung ist gar nicht ersichtlich.
2. ­ Sollte sich bis zur Steigerung ein günstig erscheinender Freihandverkauf
anbahnen lassen ­ bei Verzicht des Konkursamtes auf die aussergewöhnliche
Bedingung, dass der Erwerber sich mit dem Kollokationskläger
auseinanderzusetzen habe, was ein bereits erzieltes Kaufsangebot hinfällig
gemacht zu haben scheint­, so braucht nach Art. 130 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
VZG nicht
zugeschlagen zu werden, wenn die Steigerung nicht mehr ergibt als den
Freihandkaufpreis. Und die an sich nach Art. 256 Abs. 2
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
1    I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2    I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.457
4    Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.458
SchKG notwendige
Zustimmung des Kollokationsklägers (wie der andern Pfandgläubiger) zum
Freihandverkauf braucht nicht vorzuliegen, falls er aus dem Freihandverkauf
voll und ganz bar befriedigt bezw. bis zur Erledigung des
Kollokationsprozesses sichergestellt werden kann.
Demnach erkennt die Schuldbetr. u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 72 III 27
Data : 01. gennaio 1946
Pubblicato : 05. aprile 1946
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 72 III 27
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Grundstücksverwertung im Konkurse: Inwiefern steht es im Ermessen der Aufsichtsbehörde, die...


Registro di legislazione
LEF: 17 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
18 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 18 - 1 La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.
1    La decisione di un'autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all'autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione.
2    Contro una decisione dell'autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.
19 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
141 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 141 - 1 Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
1    Se un diritto iscritto nell'elenco degli oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.
2    Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all'incanto del fondo e dell'accessorio.
142 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
156 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 156 - 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
1    La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d'incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati.
2    I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è designato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all'importo della somma ricavata.
256 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 256 - 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
1    I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell'amministrazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private.
2    I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.
3    I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a trattative private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formulare offerte superiori.457
4    Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realizzate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.458
258
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 258 - 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
1    Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente.
2    In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d'aggiudicazione minimo per il primo incanto.460
RFF: 41 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 41
128 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 128 - 1 La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
1    La realizzazione (per incanto od a trattative private) non potrà, neppure nei casi d'urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno od altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi (art. 123).
2    L'autorità di vigilanza potrà permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi. In questo caso le condizioni d'incanto faranno menzione delle cause pendenti e una iscrizione provvisoria sarà praticata nel registro fondiario (art. 961 CC175).
130
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 130 - 1 I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
1    I disposti degli articoli 45 a 52, 56 a 70, 106 capoverso 2, 108 e 110 capoverso 2 sono applicabili alla procedura relativa alle condizioni d'incanto e all'incanto stesso.180
2    L'amministrazione del fallimento può, ove vi sia autorizzata da una decisione dell'assemblea dei creditori, riservarsi nelle condizioni d'incanto il diritto di rifiutare l'aggiudicazione nel caso in cui l'offerta maggiore non raggiungesse il prezzo minimo precisato nelle condizioni d'incanto.181
3    In tal caso, se la vendita non ha luogo a trattative private, in un nuovo incanto, l'aggiudicazione potrà essere pronunciata anche al di sotto del prezzo minimo precisato giusta il capoverso 2.182
4    Il disposto dell'articolo 135 capoverso 1 periodo 2 della LEF non e applicabile in tema di fallimento.
Registro DTF
42-III-87 • 50-III-91 • 53-III-12 • 67-III-44 • 68-III-111 • 72-III-27
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
incanto • vendita a trattative private • potere d'apprezzamento • realizzazione anticipata • tribunale federale • autorizzazione o approvazione • rango • debitore • massa fallimentare • valore • volontà • ufficio dei fallimenti • decisione • bisogno • accettazione della proposta • azienda • liquidazione sommaria del fallimento • presunzione • quesito • revoca del fallimento
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