S. 138 / Nr. 27 Schweizerbürgerrecht (i)

BGE 72 I 138

27. Sentenza 31 maggio 1946 nella causa Carmine.


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Regeste:
Art. 9 cp. 3 della legge federale 25 giugno 1903 sull'acquisto della
cittadinanza svizzera e sulla rinuncia alla stessa: Lo svincolo dalla
cittadinanza cantonale e dall'attinenza comunale, con la consequente perdita
della nazionalità svizzera, colpisce anche la moglie ed i figli nella misura
in cui essi siano soggetti alla potestà maritale o patria del richiedente,
senza che occorra espressamente menzionarli nel decreto. Una menzione espressa
è invece necessaria ove eccezionalmente questo effetto non debba prodursi.
Schweizerbürgerrecht (Art. 9, Abs. 3 Bürgerrechtsgesetz): Die Entlassung aus
dem Kantons- und Gemeindebürgerrecht, die auch den Verlust des
Schweizerbürgerrechts in sich schliesst erstreckt sich auf die Ehefrau und die
Kinder, insoweit diese unter der elterlichen Gewalt des Entlassenen stehen und
nicht Ausnahmen gemacht werden. Die Ausnahmen müssen in der Entlassungsurkunde
ausdrücklich vermerkt sein, damit jene Wirkung ausgeschlossen wird.
Art. 9 ch. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des
étrangers et la perte de la nationalité suisse. La libération des liens de
l'indigénat cantonal et de la bourgeoisie et la perte de la nationalité suisse
qui s'ensuit s'étend aussi à la femme et aux enfants sous la puissance du
requérant, sans qu'il soit besoin de mentionner expressément ces personnes
dans le décret de libération. Une mention spéciale n'est exceptionnellement
nécessaire que dans le cas où la libération ne doit pas avoir cet effet.

Ritenuto in fatto:
A. - Con decreto 8 marzo 1938 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
svincolò dalla cittadinanza ticinese e dall'attinenza comunale di Bellinzona,
con la conseguente perdita della nazionalità svizzera, Cecilio Carmine, nato e
residente a Milano, e sua moglie Dina nata Cogiola, i quali ottennero, con
decreto reale 15 aprile 1938, la nazionalità italiana. Nè la domanda di
svincolo, nè il decreto 8 marzo 1938 del Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, nè il decreto reale 15 aprile 1938 menzionano i tre

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figli allora minorenni di Cecilio Carmine, ossia Giancarlo, Silvana e
Gabriella, i quali rimasero iscritti come attinenti del Comune di Bellinzona.
Nel 1941 Giancarlo Carmine fu chiamato dalle autorità militari italiane a
presentarsi alla leva e chiese al Consolato generale di Svizzera a Milano un
certificato di cittadinanza svizzera, che gli fu rilasciato in base ad una
dichiarazione 4 marzo 1941 del Comune di Bellinzona, secondo cui i tre figli
di Cecilio e Dina Carmine erano rimasti cittadini svizzeri, «il decreto di
svincolo, dell'8 marzo 1938, dalla cittadinanza svizzera essendo limitato ai
soli coniugi, rispettivamente genitori prefati». Sulla scorta di questo
certificato, le autorità militari italiane accordarono a Giancarlo Carmine il
rinvio dell'adempimento dei suoi obblighi militari alla maggiore età, allorchè
egli avrebbe optato per la cittadinanza svizzera o per quella italiana.
Nell'ottobre 1943 il Consolato generale di Svizzera a Milano rilasciò a
Giancarlo Carmine un nuovo certificato di cittadinanza svizzera e, nel marzo
1944, un passaporto svizzero.
Il 30 giugno 1944, Giancarlo Carmine dichiarò secondo la forma prescritta, di
rinunciare alla cittadinanza italiana e di scegliere quella svizzera, e fu
quindi cancellato dalle liste dei cittadini italiani e liberato dal servizio
militare in Italia.
Le sue sorelle Silvana e Gabriella avendo a lor volta domandato il rilascio
d'un passaporto svizzero, il Consolato generale ritenne opportuno di assumere
ulteriori informazioni presso il Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino,
il quale, in data 9 agosto 1944, rispose che lo svincolo dalla cittadinanza
svizzera non comprendeva soltanto Cecilio Carmine e sua moglie Dina, ma si
estendeva anche, in virtù della logge, ai loro figli Giancarlo, Silvana e
Gabriella, che non erano stati espressamente menzionati nel decreto 8 marzo
1938 del Consiglio di Stato.
Fondandosi su questa risposta, il Consolato generale di

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Svizzera a Milano, non solo respinse la domanda di Silvana e Gabriella
Carmine, ma ritirò anche il passaporto di Giancarlo perchè rilasciato per
errore.
Il 3 novembre 1944, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino completò il suo
decreto 8 marzo 1938 nel senso che Cecilio Carmine e sua moglie Dina, come
pure i figli minorenni Giancarlo, Silvana e Gabriella, sono svincolati dalla
cittadinanza cantonale ticinese e dall'attinenza comunale di Bellinzona, con
la conseguente perdita della nazionalità svizzera.
B. - Chiamato a pronunciarsi sul caso, il Dipartimento federale di giustizia e
polizia (DFGP) dichiarò, con decisione 22 febbraio 1946, che Giancarlo,
Silvana e Gabriella Carmine sono stati validamente svincolati, coi loro
genitori Cecilio e Dina Carmine-Cogiola, dalla cittadinanza svizzera e non
hanno quindi diritto al rilascio di passaporti svizzeri.
C. - Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine hanno interposto tempestivamente
un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che il Tribunale federale
annulli la suddetta decisione del DFGP e dichiari ch'essi non sono compresi
nell'atto di svincolo del padre Cecilio.
D. - Il DFGP ha concluso pel rigetto del ricorso.
Considerando in diritto:
1.- .....
2.- È controverso se lo svincolo dalla cittadinanza svizzera, che il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha pronunciato l'otto marzo 1938 su domanda dei
coniugi Carmine-Cogiola, abbia fatto perdere anche ai ricorrenti, che erano
allora minorenni, la nazionalità svizzera, quantunque non fossero nominati
nella domanda nè nel decreto del Consiglio di Stato.
Giusta l'art. 9 cp. 3 della LCS, lo svincolo dalla cittadinanza cantonale e
dall'attinenza comunale, con la conseguente perdita della nazionalità
svizzera, si estende alla moglie ed ai figli nella misura in cui essi siano
soggetti

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alla potestà maritale o patria del richiedente e purchè non si faccia espressa
eccezione a loro riguardo. È quindi chiaro che lo svincolo colpisce, in virtù
della logge stessa, anche la moglie e i figli soggetti alla patria potestà del
richiedente, seuza che occorra menzionarli espressamente nel decreto. Una
menzione espressa è invece necessaria ove eccezionalmente questo effetto non
debba prodursi. Quest'ordinamento poggia sul principio di unità della
cittadinanza della famiglia che domina nel diritto svizzero (cfr. art. 161
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 161 - Jeder Ehegatte behält sein Kantons- und Gemeindebürgerrecht.
,
270
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 270 - 1 Sind die Eltern miteinander verheiratet und tragen sie verschiedene Namen, so erhält das Kind denjenigen ihrer Ledignamen, den sie bei der Eheschliessung zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt haben.
1    Sind die Eltern miteinander verheiratet und tragen sie verschiedene Namen, so erhält das Kind denjenigen ihrer Ledignamen, den sie bei der Eheschliessung zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder bestimmt haben.
2    Die Eltern können innerhalb eines Jahres seit der Geburt des ersten Kindes gemeinsam verlangen, dass das Kind den Ledignamen des andern Elternteils trägt.
3    Tragen die Eltern einen gemeinsamen Familiennamen, so erhält das Kind diesen Namen.
, 324
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 324 - 1 Ist die sorgfältige Verwaltung nicht hinreichend gewährleistet, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens.
1    Ist die sorgfältige Verwaltung nicht hinreichend gewährleistet, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens.
2    Sie kann namentlich Weisungen für die Verwaltung erteilen und, wenn die periodische Rechnungsstellung und Berichterstattung nicht ausreichen, die Hinterlegung oder Sicherheitsleistung anordnen.
3    Auf das Verfahren und die Zuständigkeit finden die Bestimmungen über den Kindesschutz entsprechende Anwendung.
e 325
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 325 - 1 Kann der Gefährdung des Kindesvermögens auf andere Weise nicht begegnet werden, so überträgt die Kindesschutzbehörde die Verwaltung einem Beistand.
1    Kann der Gefährdung des Kindesvermögens auf andere Weise nicht begegnet werden, so überträgt die Kindesschutzbehörde die Verwaltung einem Beistand.
2    Die Kindesschutzbehörde trifft die gleiche Anordnung, wenn Kindesvermögen, das nicht von den Eltern verwaltet wird, gefährdet ist.
3    Ist zu befürchten, dass die Erträge oder die für den Verbrauch bestimmten oder freigegebenen Beträge des Kindesvermögens nicht bestimmungsgemäss verwendet werden, so kann die Kindesschutzbehörde auch deren Verwaltung einem Beistand übertragen.
CC) e segnatamente sta alla base della LCS tanto per l'acquisto
(art. 3) quanto per la reintegra (art. 10 cp. 2) del diritto di cittadinanza
svizzera.
Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, il suddetto principio
vige tuttora: i oasi da loro citati di figli maggiorenni che possiedono una
cittadinanza diversa da quella dei genitori e fratelli minorenni, non
rappresentano un'eccezione, poichè il principio si applica soltanto alla
famiglia in senso stretto che comprende il capo di famiglia con la moglie e i
figli soggetti alla potestà dei genitori. Il diritto svizzero sancisce
eccezioni soltanto per evitare l'apolidismo (RU 54 I 233) che però, come si
dirà in appresso, non si verifica nel fattispecie.
I ricorrenti osservano che l'esclusione dei figli dallo svincolo di Cecilio
Carmine dalla cittadinanza svizzera è stata espressamente voluta dal padre ed
accettata dal Consiglio di Stato, poichè i figli non sono stati nominati nè
nella domanda né nel decreto di svincolo. Non si è però in presenza
dell'«espressa eccezione» prevista dalla LCS. Infatti risulta chiaramente
dall'art. 9 LCS che non è determinante la dichiarazione del rinunciante, ma il
decreto di svincolo. È quindi irrilevante che Cecilio Carmine ritenesse che,
non nominandoli nella sua domanda, i figli non sarebbero compresi nello
svincolo. I figli non sono nominati nel decreto di svincolo 8 marzo 1938,
perchè il Consiglio di Stato ignorava la loro esistenza. Appunto per siffatti
oasi la logge stabilisce la regola che

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lo svincolo si estende alla moglie e ai figli sotto la patria potestà, salva
un'espressa eccezione che però non è stata fatta in concreto.
3.- Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera è disciplinato soltanto dal
diritto svizzero e, in massima, produce i suoi effetti indipendentemente dal
fatto che il rinunciante acquisti o no un altro diritto di cittadinanza.
Tuttavia, per evitare oasi di apolidismo, l'art. 7 lett. c LCS stabilisce che
la rinuncia è ammissibile soltanto se il rinunciante ha già almeno
l'assicurazione di ottenere la cittadinanza di un altro Stato. La LCS ritiene
adunque sufficiente una siffatta assicurazione e non richiede che il diritto
di cittadinanza estera sia effettivamente accordato. A quanto pare, i
ricorrenti hanno fatto valere nella procedura davanti la DFGP che
l'assicurazione di concedere la cittadinanza italiana non si estendesse anche
a loro. Ma, come risulta dagli atti, in una tale assicurazione data dal
Ministero italiano dell'Interno a stranieri coniugati sono automaticamente
compresi anche la moglie e i figli minorenni che non vengono pertanto
nominati.
E la naturalizzazione stessa si estende, in virtù della legge, ai figli minori
non emancipati (art. 12 op. 1 della legge italiana 13 giugno 1912 sul diritto
di cittadinanza).
Il passo del Digesto italiano citato dai ricorrenti non si riferisce al
diritto vigente, ma ad una proposta fatta in seno alla comissione parlamentare
e da essa respinta (Digesto italiano, vol. 15, parte II, pag. 1284). L'unica
eccezione all'acquisto automatico del diritto di cittadinanza italiana è
sancita dal suddetto art. 12 e concerne i figli minorenni che, risiedendo
all'estero, conservino, secondo la legge dello Stato cui appartengono, la
cittadinanza straniera. Quest'eccezione non è però applicabile in concreto,
poichè i ricorrenti sono domiciliati a Milano. È quindi indubbio che, con la
naturalizzazione del loro padre, i ricorrenti hanno acquistato la cittadinanza
italiana. Essi non lo contestano e non pretendono, salvo Giancarlo Carmine, di
diventare apolidi a motivo dello

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svincolo dalla cittadinanza svizzera. Contrariamente a quanto afferma,
Giancarlo Carmine non è diventato apolide a motivo dello svincolo dalla
cittadinanza svizzera, ma eventualmente per aver perduto la cittadinanza
italiana mediante l'opzione fatta nel 1944. L'opzione è un istituto del
diritto italiano, secondo il quale il naturalizzato jure soli o in virtù
dell'art. 12 suddetto può dichiarare, una volta raggiunta la maggiore età, di
conservare la sua cittadinanza originaria; il che presuppone tuttavia che egli
la possiede ancora. Il possesso d'una cittadinanza è però disciplinato
esclusivamente dal diritto dello Stato entrante in linea di conto. Per la
cittadinanza svizzera è quindi determinante soltanto il diritto svizzero che
non conosce l'opzione, salvo nei casi contemplati dalla convenzione 23 luglio
1879 tra la Svizzera e la Francia (vedi ROGUIN, Conflits des lois suisses,
pag. 33 e 34). Siccome Giancarlo Carmine era stato svincolato l'otto marzo
1938 dalla cittadinanza svizzera, non poteva restare o divenire cittadino
svizzero in virtù della sua opzione fatta il 30 giugno 1944. La questione se,
cosi stando le cose, Giancarlo Carmine abbia perduto la cittadinanza italiana
in seguito a quest-opzione dev'essere esaminata dalle competenti autorità
italiane ed è irrilevante ai fini del presente giudizio.
4.- ....
Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 72 I 138
Date : 01. Januar 1946
Published : 30. Mai 1946
Source : Bundesgericht
Status : 72 I 138
Subject area : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Subject : Art. 9 cp. 3 della legge federale 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e sulla...


Legislation register
ZGB: 161  270  324  325
BGE-register
54-I-230 • 72-I-138
Keyword index
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swiss citizenship • cantonal council • questio • appellant • comment • italy • federal department of justice and police • municipal citizenship • swiss law • bellinzona • stateless person • decision • cantonal citizenship • maturity • nato • federal court • federalism • insignificance • child • foreigner
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