S. 55 / Nr. 8 Obligationenrecht (d)

BGE 70 II 55

8. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Januar 1944 i.S. Joh.
Sander und Sohn gegen Högg.

Regeste:
Kollektivgesellschaft.
Die wegen Todes eines Gesellschafters aufgelöste Kollektivgesellschaft kann
mit den Erben des Gesellschafters fortgesetzt werden, wenn die Erben und die
überlebenden Gesellschafter vor Beendigung der Liquidation einstimmig
(ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln) die Fortsetzung vereinbaren.
La société en nom collectif dissoute par suite du décès d'un associé peut
continuer avec les héritiers s'ils en conviennent unanimement avec les
associés survivants (expressément ou par actes concluants) avant la fin de la
liquidation.
La società in nome collettivo sciolta pel decesso d'un socio può continuare
con gli eredi se essi all'unanimità convengono coi soci superstiti
(espressamente o mediante atti concludenti) la continuazione prima della fine
della liquidazione.

Johann Sander und sein Sohn Hugo waren im Jahre 1929 die Kollektivgesellschaft
Joh. Sander und Sohn eingegangen. Am 15. März 1942 starb Johann Sander. Am 23.
Juni 1942 klagte Max Högg die Firma Joh. Sander und Sohn auf Bezahlung einer
Forderung ein.
In der Klageantwort wurde vorgebracht, die Klage sei schon deshalb von der
Hand zu weisen, weil die beklagte Gesellschaft mit dem Tod des Johann Sander
aufgelöst worden sei.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage gut. Es nahm an, Hugo
Sander habe nach dem Tod seines Vaters mit dessen Erben stillschweigend die
Fortsetzung der Gesellschaft vereinbart.
Die Beklagte reichte beim Bundesgericht Berufung ein. Sie brachte unter
Hinweis auf Art. 545 Ziff. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 545 - 1 La società si scioglie:
1    La società si scioglie:
1  pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
2  per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
3  per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;
4  per il consenso reciproco;
5  per lo spirare del termine stabilito;
6  per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
7  per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.
2    Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.
OR vor, der Fortbestand einer Gesellschaft mit
den Erben eines

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Gesellschafters könne nur vor dem Tod dieses Gesellschafters vereinbart
werden. Nach dem Tod sei eine solche Abrede von Gesetzes wegen ausgeschlossen.
Das Bundesgericht wies diesen Einwand ab mit folgenden Erwägungen:
Mit dem Tode des Gesellschafters Johann Sander wurde die Kollektivgesellschaft
Joh. Sander und Sohn aufgelöst, da die Gesellschafter für diesen Fall nicht
schon vorher den Fortbestand der Gesellschaft mit den Erben vereinbart hatten
(Art. 574
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 574 - 1 La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.
1    La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.
2    Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev'essere notificato dai soci per l'iscrizione nel registro di commercio.
3    Quando sia proposta l'azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.
in Verbindung mit Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 545 - 1 La società si scioglie:
1    La società si scioglie:
1  pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
2  per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
3  per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;
4  per il consenso reciproco;
5  per lo spirare del termine stabilito;
6  per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
7  per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.
2    Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.
OR).
«Auflösung» bedeutet aber nach der Ausdrucksweise des Gesetzes nicht, dass
eine Gesellschaft zu bestehen aufhört, sondern dass sie in das
Liquidationsstadium eintritt, in welchem erst ihre vollständige Beendigung
herbeigeführt wird (Art. 582
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 582 - La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.
OR). Die «Auflösung» d. h. der Eintritt eines
Auflösungsgrundes, bewirkt daher zunächst nur, dass ein Anspruch auf
Durchführung der Liquidation und Beendigung der Gesellschaft entsteht (BGE 38
II 509
).
Auf den Anspruch auf Auseinandersetzung kann während des Liquidationsstadiums
verzichtet und damit erreicht werden, dass die Wirkung der Auflösung wieder
dahinfällt und die Gesellschaft nicht liquidiert, sondern fortgesetzt wird.
Die Möglichkeit eines solchen Verzichtes und damit einer nachträglichen
Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft ergibt sich aus Art. 546 Abs. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 546 - 1 Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto.
1    Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto.
2    La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d'anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale.
3    Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato.
OR,
wonach eine wegen Ablauts der Vertragszeit aufgelöste Gesellschaft (Art. 545
Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 545 - 1 La società si scioglie:
1    La società si scioglie:
1  pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
2  per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
3  per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;
4  per il consenso reciproco;
5  per lo spirare del termine stabilito;
6  per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
7  per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.
2    Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.
OR) nach Ablauf dieser Zeit, also nach der Auflösung,
stillschweigend fortgesetzt werden kann. Bei dieser Vorschrift handelt es sich
nicht um eine einschränkend auszulegende Ausnahmebestimmung, sondern um eine
aus der dargestellten Rechtsnatur der Auflösung allgemein sich ergebende, vom
Gesetz für einen bestimmten Fall ausdrücklich gezogene Folgerung.

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Auch bei der Auflösung einer Gesellschaft infolge Todes eines Gesellschafters
steht einer solchen nachträglichen Fortsetzung nichts entgegen, obgleich im
Gegensatz zum Falle des Art. 546 Abs. 3 nicht mehr alle Gesellschafter die
Fortsetzung beschliessen können. An die Stelle des verstorbenen
Gesellschafters treten dann einfach seine Erben, die zusammen mit den
überlebenden Gesellschaftern auf den Auseinandersetzungsanspruch verzichten
und die Fortsetzung der vom Auflösungsgrund betroffenen, aber noch nicht
liquidierten Gesellschaft vereinbaren können. Ein solcher Beschluss bedarf der
Zustimmung aller Erben und Gesellschafter. Er kann sich auch aus konkludenten
Handlungen ergeben (BGE 29 II 102).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 70 II 55
Data : 01. gennaio 1943
Pubblicato : 19. gennaio 1944
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 70 II 55
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Kollektivgesellschaft.Die wegen Todes eines Gesellschafters aufgelöste Kollektivgesellschaft kann...


Registro di legislazione
CO: 545 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 545 - 1 La società si scioglie:
1    La società si scioglie:
1  pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
2  per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
3  per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;
4  per il consenso reciproco;
5  per lo spirare del termine stabilito;
6  per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
7  per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.
2    Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.
546 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 546 - 1 Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto.
1    Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto.
2    La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d'anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale.
3    Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato.
574 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 574 - 1 La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.
1    La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.
2    Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev'essere notificato dai soci per l'iscrizione nel registro di commercio.
3    Quando sia proposta l'azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisionali.
582
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 582 - La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.
Registro DTF
29-II-95 • 38-II-503 • 70-II-55
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
decesso • erede • società in nome collettivo • convenuto • tribunale federale • liquidazione • contratto • decisione • unanimità • padre • posto • tribunale di commercio • casale • natura giuridica • risposta • prato