S. 310 / Nr. 62 Bundesrechtliche Abgaben (i)
BGE 70 I 310
62. Sentenza 17 novembre 1944 nella causa Somazzi contro Commissione di
ricorso del Cantone Ticino in materia di sacrificio per la difesa nazionale.
Regeste:
Quando il ricorso di diritto amministrativo è ritirato, il Tribunale federale
non ha più, nemmeno in materia d'imposta di guerra, la facoltà di pronunciarsi
sulla decisione impugnata (art. 16, op. 1 GAD).
Wird eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde zurückgezogen, so hat das
Bundesgericht den angefochtenen Entscheid nicht zu
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überprüfen (Art. 16, Abs. 1 VDG). Dies gilt auch für Kriegssteuersachen.
Lorsque le recours de droit administratif est retiré, le Tribunal fédéral,
même lorsqu'il s'agit d'impôt de guerre, ne peut plus contrôler la décision
attaquée (art. 16 al. 1 JAD).
A. - Con decisione 23 maggio 1944 la Commissione cantonale di ricorso pel SDN
imponeva il dott. Alfredo Somazzi, cittadino svizzero, in base ad una sostanza
netta di ..... fr., ritenuta applicabile l'aliquota del 2,576 %.
B. - Il dott. Somazzi ha interposto tempestivamente gravame di diritto
amministrativo al Tribunale federale, sostenendo in linea principale di essere
domiciliato a Milano e quindi imponibile, in virtù dell'art. 18 del DCF pel
SDN, soltanto sulla sostanza situata in Isvizzera, ossia su un ammontare di
..... fr. con l'aliquota dell'l,972 %.
La Commissione cantonale di ricorso pel SDN ha chiesto il rigetto del gravame;
l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha invece proposto l'aumento
della sostanza imponibile a ..... fr., ritenuta applicabile l'aliquota del
2,536 %.
Replicando, il dott. Somazzi ha dichiarato di ritirare il gravame di diritto
amministrativo e di adagiarsi all'impugnata decisione 23 maggio 1944 della
Commissione cantonale di ricorso pel SDN, essendo nell'impossibilità di
procurarsi, dato lo stato di guerra in Lombardia, la documentazione
necessaria.
Considerando in diritto:
Anzitutto sorge la questione se la causa debba essere senz'altro cancellata
dal ruolo in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo o se il
Tribunale federale sia obbligato ad esaminare nel merito le conclusioni
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni volte ad ottenere una
reformatio in peius della decisione querelata.
Teoricamente si potrebbe sostenere che, dato il carattere di diritto pubblico
della contestazione, il giudice, una
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volta adito, debba pronunciarsi d'ufficio, anche se il ricorrente dichiara di
ritirare il gravame (cfr. KIRCHHOFER, Die Verwaltungsrechtspflege beim
Bundesgericht, pag 38/40). Ma questa soluzione non è sancita dal diritto
positivo. Essa non discende dall'art. 16 GAD, poichè il gravame è ritirato, e
non può basarsi, d'altra parte, sugli art. 68 e 70 cp. 3 del DCF pel SDN e
sugli art. 104 e 106 cp. 3 del DCF per l'IDN: se questi articoli prevedono
espressamente che il ritiro del reclamo o del ricorso non porta seco la
cancellazione della causa dal ruolo, non se ne deve concludere che
quest'ordinamento vale anche in sede federale.
In mancanza d'una disposizione espressa, si deve ritenere che la parte
ricorrente, ritirando il ricorso, toglie alla Camera di diritto amministrativo
del Tribunale federale la facoltà di pronunciarsi sulla decisione impugnata,
la quale diventa pertanto definitiva. Questa soluzione non pregiudica la
possibilità d'una reformatio in peius: l'Amministrazione federale delle
contribuzioni, se ha un interesse ad una reformatio in peius, ha veste per
interporre essa stessa un gravame di diritto amministrativo (art. 9 cp. 2
GAD).
Il Tribunale federale pronuncia:
La causa è stralciata dal ruolo.