BGE 67 III 111
35. Sentenza 8 luglio 1941 nella causa Wild.
Regeste:
Se nel corso del fallimento un terzo rivendica una cosa, su cui un creditore
del fallimento fa valere un diritto di pegno, l'amministrazione del fallimento
che riconosce come fondata la rivendicazione non ha da occuparsi della lite
che potesse eventualmente sorgere tra il terzo e il creditore pignoratizio
(art. 53 Reg Fall.), il quale deve agire fuori della procedura fallimentare.
Vinta la lite, egli potrà invocare l'art. 134 RRF per giungere alla
realizzazione del pegno.
Anerkennt die Konkursverwaltung das Eigentum eines Dritten an einer Sache, die
ein Konkursgläubiger als Pfand beansprucht so hat sie sich nicht um die
Auseinandersetzung zwischen dem Pfandansprecher und dem Dritten zu kümmern
(Art. 53 KV). Siegt der Pfandansprecher gegenüber dem Dritten ob, so kann er
nach Analogie von Art. 134 VZG die Verwertung des Pfandes verlangen.
Lorsque, dans une faillite, un tiers revendique une chose sur laquelle un
créancier du failli prétend un droit de gage, l'administration de la faillite
qui admet la revendication n'a pas à s'occuper du litige qui diviserait le
créancier gagiste et le tiers revendiquant (art. 53 RF). Si le créancier a
gain de cause, il peut requérir la réalisation du gage par application
analogique de l'art 134 ORI.
Ritenuto in fatto:
A. - Dopo che la procedura fallimentare della S. A. Novum era stata sospesa e
chiusa in virtù dell'art. 230
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424 |
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1 | Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424 |
2 | L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.425 |
3 | Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.426 |
4 | Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.427 |
fallimenti di Roveredo (Grigioni) realizzasse una cartella ipotecaria al
portatore di fr. 50000 gravante su immobili situati a Müllheim, che la fallita
gli aveva data a pegno.
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Contro l'avviso d'incanto di questa cartella ipotecaria inoltrava reclamo
Emilio Schüle, allegando ch'essa gli apparteneva in proprietà e che la dazione
in pegno da parte della S. A. Novum non era valida, cosicchè la domanda di
realizzazione formulata dal Wild doveva essere respinta.
Con decisione 6 giugno 1941 l'Autorità cantonale di vigilanza ammetteva il
reclamo nel senso che ordinava all'Ufficio dei fallimenti di Roveredo di
assegnare al reclamante Schüle, conformemente all'art. 242
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
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1 | L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
2 | Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento. |
3 | La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi. |
termine di dieci giorni per promuovere azione contro il Wild, con la
comminatoria che, se questo termine non fosse osservato, l'incanto avrebbe
avuto luogo senz'altro.
B. - Contro questa decisione il Wild ha inoltrato tempestivo ricorso alla
Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, proponendo che sia
respinto il reclamo di Schüle e ordinato all'Ufficio dei fallimenti di
Roveredo di procedere senz'altra formalità all'incanto della cartella
ipotecaria in parola.
Considerando in diritto:
Secondo l'art. 134 RRF, il creditore di una società anonima garantito da pegno
immobiliare ha il diritto di chiedere, dopo la sospensione e la chiusura del
fallimento di essa ai sensi dell'art. 230
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424 |
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1 | Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.424 |
2 | L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.425 |
3 | Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.426 |
4 | Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.427 |
continuata sull'immobile che costituisce il pegno e che si trova nella massa
fallimentare. L'applicazione analogetica dell'art. 134 RRF al pegno manuale,
giusta la sentenza 8 dicembre 1927 del Tribunale federale nella causa v.
Glenck (RU 53 III 191), presuppone adunque che nella massa fallimentare di una
tale società anonima si trovi una cosa mobile costituita in pegno. Ma ciò
viene appunto messo in dubbio quando un terzo rivendichi la proprietà su
questa cosa. Se nel corso del fallimento un terzo rivendica una cosa, su cui
un creditore del fallimento fa valere un diritto di pegno, devesi procedere,
in ossequio all' art. 53 Reg. Fall., come segue: Qualora
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l'amministrazione del fallimento riconosca come fondata la rivendicazione,
essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente sorgere tra il
terzo che ha rivendicato la proprietà della cosa ed il creditore che vanta
sopra di essa un diritto di pegno. Dopo la sospensione e chiusura del
fallimento è ovvio che solo chi fa valere il diritto di pegno possa contestare
la rivendicazione. I suoi diritti non sono lesi se egli deve promuovere la sua
lite contro il rivendicante fuori della procedura del fallimento. In altri
termini, non esiste sufficiente motivo di proseguire parzialmente la procedura
fallimentare col pericolo che si limiti alla procedura di rivendicazione, ove
la relativa azione avesse esito positivo. Degl'interessi di un tale creditore
pignoratizio è tenuto sufficientemente conto pel fatto ch'egli può valersi
dell'art. 134 RRF, tosto ch'egli avrà vinto la causa contro il rivendicante
promossa fuori di ogni procedura fallimentare. Soltanto allora egli potrà
invocare l'art. 134 RRF per giungere alla realizzazione del pegno, poichè,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 53 III 187 e seg.), è
escluso che una società anonima cancellata dal registro di commercio in
seguito a chiusura del fallimento (anche se la liquidazione è stata sospesa
per mancanza di attivo) possa essere escussa in via di realizzazione del
pegno.
In concreto l'Autorità cantonale di vigilanza ha assegnato un termine di dieci
giorni ai sensi dell'art. 242
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
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1 | L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
2 | Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento. |
3 | La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi. |
si è adagiato a questa decisione che neppure l'Ufficio dei fallimenti di
Roveredo ha impugnata. Al postutto non importa molto che la lite si svolga
fuori o entro la procedura fallimentare limitata a questo scopo. Leso è
tutt'al più il reclamante Schüle a causa del termine di perenzione
assegnatogli, ma contro il quale egli non è insorto..
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il riscorso è respinto.