BGE 65 II 177
36. Urteil der II. Zivilabteilung vom 19. Mai 1939 i. S. Geiger gegen
Geiger-Melocchi
Regeste:
Eine zwischen schweizerischen Ehegatten an ihrem italienischen Wohnsitze
anhängige Trennungsklage vermag gegenüber der am schweizerischen Heimatorte
erhobenen Scheidungsklage die Einrede der Rechtshängigkeit nicht zu begründen
(Art. 2 und 8 des Abkommens zwischen der Schweiz und Italien über die
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen, vom 3. Januar
1933; Art. 7 g und i NAG).
Lorsque le juge italien est saisi d'une demande en séparation d'époux suisses
domiciliés en Italie et que l'un des époux porte une demande en divorce devant
le juge suisse, l'autre ne saurait exciper de la litispendance (art. 2 et 8 de
la Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution
des décisions judiciaires, du 3 janvier 1933; art. 7 g et i LRDC).
Se davanti al giudice italiano è pendente un'azione di separazione tra coniugi
svizzeri domiciliati in Italia e uno dei coniugi promuove azione di divorzio
davanti al giudice svizzero l'altro coniuge non pub opporre l'eccezione di
pendenza di lite (art. 2 e 8 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia
circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3
gennaio 1933; art. 7 g ed art. 7 i legge fed. sui rapporti diritto, civile dei
domiciliati e dimoranti).
Die Eheleute Paul Geiger, gebürtig von Wigoltingen (Thurgau), und Angelina
geb. Melocchi, vor der Ehe
Seite: 178
italienische Staatsangehörige, waren seit 1926 verheiratet und in Mailand
wohnhaft. Im Jahre 1935 klagten beide Ehegatten beim zuständigen Gericht in
Mailand auf Trennung der Ehe (die am 15. November 1935 provisorisch
ausgesprochen wurde). Während das Trennungsverfahren in Mailand hängig war,
leitete der Ehemann als Bürger von Wigoltingen beim Bezirksgericht Weinfelden
die Klage auf Scheidung der Ehe gestützt auf Art. 142 ZGB ein. Die Beklagte
erhob die Einrede der Rechtshängigkeit im Hinblick auf den in Mailand
laufenden Trennungsprozess; materiell widersetzte sie sich der Scheidung.
Die Einrede der Rechtshängigkeit ist vom Bundesgericht, in Zustimmung zu
beiden Vorinstanzen, verworfen worden mit folgenden
Erwägungen:
Nach Art. 8 des Abkommens zwischen der Schweiz und Italien über die
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen vom 3. Januar 1933
hat der Richter das Eintreten auf die Streitsache abzulehnen, wenn sie schon
vor einem Gericht des andern Vertragsstaates anhängig und dieses nach Massgabe
des Abkommens zuständig ist. Die Zuständigkeit des italienischen Richters zur
Behandlung der von beiden Parteien schon im Jahre 1935 eingereichten
Trennungsklagen folgt aus Art. 2 Ziff. 1 des Abkommens und aus der Tatsache
(vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
schweizerischem Recht (Art. 7 g und 7 i Abs. 2
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
|
1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
Gerichtsstand besteht. Betrifft daher die dem italienischen Richter vorgelegte
Trennungsklage die gleiche Streitsache wie die hier anhängige Scheidungsklage,
dann ist die Einrede der Rechtshängigkeit, welche die Beklagte im Hinblick auf
den in Italien früher eingeleiteten Trennungsstreit erhebt, begründet. Bei
einer im Inland erhobenen Trennungsklage ist die Identität mit der
vorliegenden Scheidungsklage
Seite: 179
trotz der Verschiedenheit des Klagebegehrens, das im ersten Prozess auf
Trennung und im zweiten auf Grund des gleichen Tatbestandes auf Scheidung
lautet, zu bejahen. Denn die Scheidungsklage i. w. S. umfasst beides, die
gänzliche Scheidung und die Trennung, wird doch in Art. 137
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
|
1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
Scheidung in diesem weitern Sinne gesprochen, wie sich aus Art. 143
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
|
1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
ergibt, der bestimmt, dass die Klage d. i. die Scheidungsklage i. w. S. auf
Scheidung - im engern Sinne - oder auf Trennung gehe. Die Anwendung des
gleichen Grundsatzes im internationalen Verhältnis setzt jedoch voraus, dass
beide Klagen, die Scheidungs - und die Trennungsklage, nach dem Recht beider
Staaten zulässig sind. Fehlt diese Voraussetzung, so ist zwar die eben
festgestellte Identität zwischen Trennungs- und Scheidungsklage nicht weniger
vorhanden. Allein die Regel muss aus dringenden praktischen Gründen eine
Ausnahme erfahren: Dem klagenden Ehegatten kann nicht zugemutet werden, auf
die weitergehende (Scheidungs-) Klage bis nach Abschluss des bereits
eingeleiteten Trennungsprozesses zu verzichten, wenn das darauf anwendbare
Recht die Scheidung nicht zulässt. Art. 8 des Vollstreckungsvertrages steht
solcher Ausnahme nicht entgegen. Denn im Sinne dieser Bestimmung können
Scheidungsstreit und Trennungsstreit von vorneherein nicht gleiche
Streitigkeiten sein, da ja gerade das italienische Recht die Scheidung dem
Bande nach nicht kennt, sondern nur die Trennung von Tisch und Bett. Deshalb
vermag die Rechtshängigkeit der in Italien anhängigen Trennungsklage die von
der Ehefrau gegenüber der Scheidungsklage des Ehemannes vor dessen
heimatlichem Richter erhobene Einrede der Rechtshängigkeit nicht zu begründen.