S. 74 / Nr. 17 Familienrecht (i)

BGE 64 II 74

17. Sentenza 13 maggio 1938 della IIe Sezione civile nella causa Crivelli
contro Crivelli.

Regeste:
L'Autorità di vigilanza sui registri di stato civile decide se una sentenza
estera di divorzio può essere iscritta: la sua decisione è impugnabile
mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 133
dell'ordinanza sul servizio dello stato civile ed allegato I cp. 3 della GAD).
È escluso l'exequatur cantonale.
L'iscrizione, una volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra
iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della
sua inesattezza. Questa prova può essere fornita in un'azione di rettifica
secondo l'art. 45
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 45 - 1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
1    Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
2    Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
1  Sie beaufsichtigt die Zivilstandsämter.
2  Sie unterstützt und berät die Zivilstandsämter.
3  Sie wirkt bei der Registerführung und beim Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung mit.
4  Sie erlässt Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetretener Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand betreffen.
5  Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen.
3    Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichtsbehörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.72
cp. 1 CC ed anche incidentalmente in un processo che verte
su altro oggetto litigioso.
Presupposti da cui dipende l'applicabilità degli art. 7 g cp. 3 e 7 f della
legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti.

A. - Mario Crivelli e Giuseppina Pujol contraevano matrimonio a Barcellona il
2 ottobre 1907.
Nel 1932 il marito induceva la moglie a raggiungere i due figli che già si
trovavano in Isvizzera. Qualche tempo dopo

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egli inoltrava domanda di divorzio al Pretore di Mendrisio, il quale la
respingeva con giudizio 18 ottobre 1934.
Ad insaputa della moglie, il marito otteneva, il 28 settembre 1936, una
sentenza di divorzio dal Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona ed il
giorno dopo, pure a Barcellona, passava a nuove nozze con Juana Usatorre.
Tanto la sentenza di divorzio, quanto l'atto del nuovo matrimonio furono
inviati per via diplomatica al Dipartimento federale di giustizia e polizia
che li trasmetteva alla Direzione di stato civile del Canton Ticino, la quale,
in data 13 novembre 1937 e 23 gennaio 1938, ordinava l'iscrizione del divorzio
e del nuovo matrimonio nei registri di stato civile di Novazzano, comune di
origine dei coniugi Crivelli.
B. - Venuta a conoscenza casualmente di queste iscrizioni, Giuseppina
Crivelli-Pujol ne chiedeva l'annullamento con petizione 25 maggio 1937 alla
Pretura di Mendrisio, sostenendo in sostanza quanto segue: L'art. 7 g della
legge sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti non torna
applicabile, poichè nel caso concreto solo un coniuge, ossia il marito, ha il
suo domicilio all'estero, mentre la moglie è domiciliata in Isvizzera (RO 56
II pag. 335 e seg.). Il divorzio ed il susseguente matrimonio di Mario
Crivelli sono quindi nulli e le iscrizioni effettuate noi registri di stato
civile di Novazzano vanno radiate in virtù dell'art. 45
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 45 - 1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
1    Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
2    Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
1  Sie beaufsichtigt die Zivilstandsämter.
2  Sie unterstützt und berät die Zivilstandsämter.
3  Sie wirkt bei der Registerführung und beim Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung mit.
4  Sie erlässt Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetretener Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand betreffen.
5  Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen.
3    Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichtsbehörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.72
cp. 1 CC.
Con risposta 17 settembre il convenuto chiedeva il rigetto della petizione sia
in ordine sia nel merito, allegando l'incompetenza della Pretura di Mendrisio,
poichè l'attrice era domiciliata a Barcellona e pretendendo che per far
annullare le iscrizioni di cui si tratta bisognava ottenere l'annullamento
della sentenza di divorzio che l'attrice non aveva impugnata.
Con giudizio 7 gennaio 1938 la Pretura di Mendrisio accoglieva la petizione di
causa ed ordinava l'annullamento delle iscrizioni in parola, ritenendo che
esse sarebbero valide soltanto se l'interessato avesse chiesto ed ottenuto

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una dichiarazione di exequatur da parte della competente autorità giudiziaria
cantonale.
C. - Da questa sentenza il convenuto si aggravava alla Camera civile del
Tribunale d'appello, la quale, con sentenza 2/14 febbraio 1938, respingeva la
domanda di rettifica delle iscrizioni contestate, osservando che la procedura
cantonale di exequatur non è applicabile nel fattispecie, poichè il preventivo
esame delle sentenze estere di divorzio da iscriversi nei registri di stato
civile compete all'Autorità di vigilanza e non al giudice.
D. - Contro questa sentenza Giuseppina Crivelli ha interposto tempestivo
appello al Tribunale federale, riconfermandosi nelle conclusioni presentate
alle istanze cantonali.
Mario Crivelli ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
impugnata.
Considerando in diritto:
1.- A torto il Pretore di Mendrisio ha ritenuto che la sentenza di divorzio
pronunciata dal giudice spagnolo potesse essere iscritta nei registri di stato
civile di Novazzano soltanto previo exequatur del Tribunale di appello del
Canton Ticino.
Giusta l'art. 133 dell'ordinanza sul servizio dello stato civile (del 18
maggio 1928) e l'allegato I cp. 3 della legge federale sulla giurisdizione
amministrativa, l'Autorità di vigilanza decide se una sentenza estera di
divorzio può essere iscritta, e la sua decisione è impugnabile mediante
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Con questo
ordinamento è venuta meno ogni ragion di sussistere dell'exequatur cantonale
richiesto, secondo la pratica anteriore vigente in certi cantoni, per
l'iscrizione di sentenze estere di divorzio. L'exequatur cantonale presentava
difetti non trascurabili. Infatti la sua efficacia si limitava al territorio
del cantone in cui era pronunciato, un cantone non potendo conferire forza
legale ad una sentenza estera pel territorio di un altro cantone (RO 54 III

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pag. 169). Inoltre la decisione di exequatur, benchè fosse emanata in
applicazione di diritto federale, di regola non poteva essere impugnata
davanti al Tribunale federale.
L'esclusione dell'exequatur cantonale si giustifica altresì pel fatto che,
domandando l'iscrizione di un divorzio pronunciato da un tribunale straniero,
si domanda non l'esecuzione, ma soltanto il riconoscimento di una sentenza
estera in Isvizzera. Ora è generalmente ammesso che colui il quale fa valere
il semplice riconoscimento di una sentenza estera non abbisogna del previo
exequatur (RO 30 I pag. 683; ALEXANDER, Die internationale Vollstreckung von
Zivilurteilen, ZBJV vol. 67 pag. 4; SCHNITZER, Handbuch des internationalen
Privatrechtes, pag. 347 e seg.).
2.- Stabilito che per l'iscrizione nei registri di stato civile il
riconoscimento delle sentenze estere di divorzio incombe all'Autorità di
vigilanza ed al Tribunale federale come Corte di diritto amministrativo, si
pone il quesito di sapere se questo riconoscimento è definitivo oppure se:
lascia ancora la possibilità di contestare l'iscrizione effettuata nei
registri di stato civile. La soluzione di tale quesito ha importanza pratica
specialmente nel caso in cui, come nel fattispecie, la decisione della
Autorità di vigilanza non è stata impugnata davanti al Tribunale federale
mediante ricorso di diritto amministrativo.
L'Autorità di vigilanza decide sul riconoscimento di una sentenza estera di
divorzio soltanto in quanto il riconoscimento è necessario presupposto
dell'iscrizione nei registri di stato civile. Ne segue che l'iscrizione, una
volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei
registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della sua
inesattezza. Questa prova può essere fornita in un'azione di rettifica secondo
l'art. 45
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 45 - 1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
1    Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
2    Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
1  Sie beaufsichtigt die Zivilstandsämter.
2  Sie unterstützt und berät die Zivilstandsämter.
3  Sie wirkt bei der Registerführung und beim Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung mit.
4  Sie erlässt Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetretener Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand betreffen.
5  Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen.
3    Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichtsbehörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.72
cp. 1 CC ed anche incidentalmente in un processo che verte su altro
oggetto litigioso (RO 55 I pag. 23).
Nel fattispecie Giuseppina Crivelli basa la sua azione sull'art. 45
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 45 - 1 Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
1    Jeder Kanton bestellt die Aufsichtsbehörde.
2    Diese Behörde erfüllt insbesondere folgende Aufgaben:
1  Sie beaufsichtigt die Zivilstandsämter.
2  Sie unterstützt und berät die Zivilstandsämter.
3  Sie wirkt bei der Registerführung und beim Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung mit.
4  Sie erlässt Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetretener Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand betreffen.
5  Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen.
3    Der Bund übt die Oberaufsicht aus. Er kann gegen Verfügungen der Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten sowie der Aufsichtsbehörden die kantonalen Rechtsmittel einlegen.72
cp. 1 CC,
pretendendo che l'iscrizione è errata, poichè la sentenza di divorzio
pronunciata dal giudice

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spagnolo non può essere riconosciuta in Isvizzera. Il presente appello è
quindi ricevibile.
3.- Il riconoscimento della sentenza in parola è subordinato all'art. 7 g cp.
3 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei
dimoranti.
Ora, secondo quanto il Tribunale federale ha deciso nella causa Zeller contro
Zeller (RO 56 II p. 335 e seg.), il coniuge domiciliato all'estero non può
promuovere davanti al giudice del suo domicilio l'azione di divorzio contro
l'altro coniuge, se quest'ultimo ha domicilio separato in Isvizzera. In altri
termini: l'art. 7 g cp. 3 presuppone che ambedue i coniugi, al momento in cui
fu promossa l'azione di divorzio, siano domiciliati all'estero.
Nel fattispecie il marito, allorchè convenne la moglie davanti al Tribunale
speciale dei divorzi di Barcellona, era domiciliato in Ispagna, ma la moglie
aveva il proprio domicilio in Isvizzera. Infatti sin dal 1932, Giuseppina
Crivelli aveva raggiunto i figli nel Canton Ticino, col consenso anzi su
domanda del marito, il quale, per i motivi venuti in luce nel corso della
causa di divorzio da lui promossa davanti alla Pretura di Mendrisio, aveva
interesse ad allontanare la moglie da Barcellona. Mario Crivelli, convenendo
la moglie davanti al Pretore di Mendrisio, riconosceva il nuovo domicilio di
lei. Nè mutava atteggiamento dopo che il Pretore di Mendrisio, con senteuza 18
ottobre 1934, respinse l'istanza di divorzio; in particolare nulla faceva
affinchè la moglie ritornasse al domicilio coniugale. Del resto, le
circostanze apparivano tali da escludere una ripresa delle relazioni
coniugali. La moglie si era ormai stabilita definitivamente coi figli nel
Canton Ticino.
Nel fattispecie non essendo soddisfatto il requisito del domicilio estero di
ambedue i coniugi previsto dall'art. 7 g cp. 3, la sentenza di divorzio
pronunciata dal giudice spagnolo il 28 settembre 1936 non può essere
riconosciuta in Isvizzera.
Inoltre il riconoscimento dovrebbe essere negato pel

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fatto che quella sentenza appare contraria all'ordine pubblico. Risulta dagli
atti che la moglie convenuta, quantunque il marito attore conoscesse
l'indirizzo di lei o almeno quello del suo legale a Lugano, non ebbe
conoscenza della causa di divorzio promossa davanti al giudice di Barcellona,
cosicchè non potè procedere alla difesa dei suoi diritti, e nemmeno le fu
intimata la sentenza di divorzio, venendo cosi a trovarsi nell'impossibilità
d'impugnarla eventualmente nei modi e termini di legge. La procedura seguita
davanti al tribunale spagnolo che ha pronunciato il divorzio presenta lacune e
difetti tali da apparire inconciliabile coi principî essenziali del processo
civile e viola pertanto l'ordine pubblico.
Ci si deve infine chiedere se il divorzio pronunciato dal giudice spagnolo con
la sentenza 28 settembre 1936 debba essere ritenuto valido pel fatto che Mario
Crivelli è passato a nuove nozze a Barcellona.
Questo nuovo matrimonio non può essere riconosciuto in Isvizzera, nonostante
l'art. 7 f della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati
e dei dimoranti. Sta bene che nel caso concreto il matrimonio con Juana
Usatorre non è stato celebrato all'estero nella manifesta intenzione di
eludere le cause di nullità previste dal diritto svizzero. Ma l'art. 7 f,
benchè non lo dica espressamente, statuisce il riconoscimento dei matrimoni
celebrati all'estero soltanto entro i limiti del nostro ordine pubblico.
Quest'ultimo risulta violato se, come nel fattispecie, uno svizzero, che
secondo il diritto svizzero risulta ammogliato, contrae all'estero un nuovo
matrimonio.
Il Tribunale federale pronuncia:
L'appello è ammesso, la querelata sentanza 2/14 febbraio 1938 della Camera
civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino è annullata e la petizione 25
maggio 1937 è accolta.
Sono quindi annullate le seguenti iscrizioni effettuate dall'Ufficio di stato
civile di Novazzano:

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a) del divorzio di Mario Crivelli da Giuseppina Crivelli-Pujol a dipendenza da
giudizio 28 settembre 1936 del Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona;
b) del matrimonio celebrato a Barcellona il giorno successivo 29 settembre
1936 dal detto Crivelli con Juana Usatorre.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 64 II 74
Date : 01. Januar 1937
Published : 13. Mai 1938
Source : Bundesgericht
Status : 64 II 74
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : L'Autorità di vigilanza sui registri di stato civile decide se una sentenza estera di divorzio può...


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