S. 303 / Nr. 53 Doppelbesteuerung (i)

BGE 64 I 303

53. Sentenza 14 ottobre 1938 nella causa Schmid contro Cantone Ticino.


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Regeste:
Soggiace all'art. 46 cp. 2 CF la cosiddetta «tassa di soggiorno cantonale»
istituita coi decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936 dal Gran
Consiglio del Cantone Ticino?

A. - Con decreto legislativo 15 gennaio 1935 il Gran Consiglio del Canton
Ticino istituiva una tassa di soggiorno cantonale. Secondo l'art. 1, essa è
destinata a promuovere l'industria turistica del Cantone. In virtù dell'art. 2
sono tenuti al pagamento di questa tassa tutti gli ospiti di alberghi,
pensioni, cliniche private, appartamenti o camere ammobigliate. La tassa sarà
portata in conto dall'albergatore o datore di alloggio all'ospite, e le somme
incassate per questo titolo saranno versate mensilmente all'ente turistico
locale (art. 3). La tassa è di centesimi 25 per pernottamento; è ridotta a
centesimi 10 nelle località di poca importanza turistica (art. 5). I proventi
della tassa di soggiorno dovranno essere destinati esclusivamente ad opere
concernenti lo sviluppo turistico della località (art. 6). Le «Pro loco»
verseranno il 20% delle tasse di soggiorno all'Associazione cantonale per il
turismo, che, ai sensi dei propri statuti, utilizzerà detti importi pel
promuovimento del turismo nel Cantone in generale (art. 7).

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Un decreto legislativo 30 giugno 1936 aumentava a centesimi 15 la tassa pel
pernottamento in località di poca importanza turistica.
B. - Edgar Schmid pernottò, dal 20 al 21 agosto 1938, nell'Albergo Monte Prosa
sul San Gottardo. Gli furono conteggiati 15 centesimi a titolo di tassa
officiale di soggiorno, ch'egli pagò protestando.
In data 22 agosto si aggravava per doppia imposta al Dipartimento delle
finanze del Canton Ticino, il quale, il 27 agosto, rispondeva che la tassa in
questione era legale, poichè regolarmente prevista dall'art. 5 dei suddetti
decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936.
C. - Schmid ha inoltrato tempestivamente al Tribunale federale ricorso di
diritto pubblico, chiedendo che gli art. 1-5 del decreto legislativo 15
gennaio 1935 concernente l'istituzione di una tassa di soggiorno cantonale,
come pure il decreto legislativo 30 giugno 1936 modificante l'art. 5 suddetto,
siano annullati siccome contrari all'art. 46 cp. 2 CF, e che il Cantone Ticino
sia pertanto condannato a restituire la tassa di soggiorno di centesimi 15
riscossa a torto il 21 agosto 1938, oltre fr. 1,20 per spese postali. Il
ricorrente fa valere in sostanza quanto segue: Come risulta dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, la contribuzione impugnata è un'imposta, alla quale
torna quindi applicabile il divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. E'
un'imposta che colpisce la totalità della sostanza e del reddito. E' bensì
vero che il ricorrente è imposto a Zurigo perchè ivi ha il suo domicilio,
mentre l'imposta percepita in virtù del decreto impugnato tien conto di un
soggiorno provvisorio nel Canton Ticino. Ma le due imposte sono economicamente
identiche nel senso che ambedue debbono essere pagate col reddito, e ciò basta
per dar luogo ad una doppia imposta (RO 49 I 533). Il principio della
sovranità fiscale esclusiva del cantone, ove il contribuente è domiciliato,
vale anche quando, come nel fattispecie, l'imposta è impiegata a scopi
determinati (RO 63 I 156). Se l'imposta in questione è dichiarata ammissibile,
anche altri cantoni

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cercheranno di porre rimedio. alle loro difficoltà finanziarie istituendo
un'imposta di soggiorno probabilmente più elevata.
Considerando in diritto:
1.- L'importo di centesimi 15 messo a carico del ricorrente pel suo
pernottamento nell'Albergo Monte Prosa è una prestazione che in tedesco si
suole designare col nome di «Kurtaxe». Essa è riscossa a favore delle «Pro
loco», il cui compito è quello di promuovere lo sviluppo turistico, ed è
quindi adoperata in particolare per opere destinate a rendere gradevole il
soggiorno ai turisti. Le «Pro loco» sono raggruppate nell'Associazione
cantonale pel turismo ed hanno un carattere semiofficiale.
2.- Col ricorrente devesi ammettere che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (RO 47 I 299; 63 I 152 e seg.), ci si trova in presenza non di una tassa
nè di un cosiddetto contributo (Vorzugslast), ma di un'imposta.
Ciò ammesso, non ne segue però che una tale imposta sia impugnabile in virtù
dell'art. 46 cp. 2 CF. Il divieto sancito da questo articolo non si applica a
tutte le imposte. Esso abbraccia le imposte generali. sulla sostanza, sul
reddito, sul guadagno proveniente dal lavoro, come pure le imposte personali e
le imposte di successione, e si estende anche a quelle contribuzioni che
sostituiscono queste imposte o le completano (RO 50 I 191 /192; 25 I 197; 26 I
277
; 46 I 415; 63 I 156 e seg.). Invece, per quanto riguarda le imposte
speciali, devesi ogni volta indagare se esista il bisogno di sottoporle al
divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. Così la giurisprudenza di questa Corte
ha ritenuto contrario all'equità che, pel medesimo veicolo e pel medesimo
tempo, si riscotesse in più cantoni l'imposta sulle automobili (RO 44 I 11 e
seg.).
3.- Nel caso concreto ci si trova in presenza di una tipica imposta speciale
riscossa ad uno scopo determinato che è nell'interesse del contribuente.
L'importo è tenue. Essa si basa sul provvisorio soggiorno di un turista in un

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albergo, ed in particolare sul suo pernottamento, adunque su una situazione di
fatto che non può verificarsi contemporaneamente in più di un cantone. Non si
vede pertanto la necessità di stabilire una limitazione intercantonale. Del
resto, questa Corte, statuendo il 10 novembre 1933, sul ricorso Arnet c.
Spiez, ha pronunciato che l'art. 46 cp. 2 CF non è applicabile a contribuzioni
della natura della «Kurtaxe». Non vi è motivo di scostarsi in concreto da
questa giurisprudenza.
4.- Quanto sopra si riferisce all'imposta come fu applicata nei confronti del
ricorrente quale ospite di un albergo. Debbono invece essere riservati i casi
in cui l'imposta messa a carico di ospiti di alberghi, di pensioni od
appartamenti ammobiliati assumesse, secondo le circostanze e specialmente
avuto riguardo all'importo, il carattere di un'imposta di soggiorno, che è
surrogato dell'imposta ordinaria, alla quale possono essere soggetti soltanto
i domiciliati (RO 46 I 413 /414).
5.- Nel suo ricorso di diritto pubblico Schmid invoca unicamente una
violazione dell'art. 46 cp. 2 CF.
Il quesito di sapere se l'imposta in parola, pel fatto che certe categorie di
persone ne sono esonerate (v. art. 1 del Regolamento di esecuzione 8 settembre
1936 e del Decreto esecutivo 23 settembre 1936 circa la tassa di soggiorno),
sia in urto con l'art. 4 CF, può quindi restare indeciso.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 64 I 303
Datum : 01. Januar 1937
Publiziert : 14. Oktober 1938
Quelle : Bundesgericht
Status : 64 I 303
Sachgebiet : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Gegenstand : Soggiace all'art. 46 cp. 2 CF la cosiddetta «tassa di soggiorno cantonale» istituita coi decreti...


BGE Register
25-I-197 • 26-I-277 • 44-I-11 • 46-I-406 • 47-I-296 • 49-I-524 • 50-I-183 • 63-I-147 • 64-I-303
Stichwortregister
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