S. 165 / Nr. 42 Prozessrecht (i)

BGE 62 II 165

42. Sentenza 14 maggio 1936 della II a Seziona civile nelle cause Barloggio
contro Silvio Mossi e contro Giulia Mossi e cons.

Regeste:
La circostanza che, per delle considerazioni d'opportunità puramente pratica,
il giudico cantonale s'è pronunciato con un solo giudizio su due cause che
differiscono completamente per il loro oggetto e fra cui non v'è neppure
identità di parti, non

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basta per render liteconsorti gli attori (o i convenuti) delle due cause. Le
loro domande non saranno quindi sommate per la determinazione del valore
litigioso.

Sunto dei fatti:
Fra le figlie eredi di G. Margaroli resosi defunto nel 1933 sorgeva una lite
perché una di esse, Agata Barloggio, asseriva d'aver ricevuto in donazione dal
padre un libretto di cassa di risparmio di oltre 4000 fchi. intestato al nome
di questi mentre le altre negavano la validità della donazione rivendicando
giudizialmente alla successione l'ammontare del libretto incassato dalla
sorella.
Dal canto proprio il nipote del defunto, Silvio Mossi, conveniva anch'esso in
giudizio Agata Barloggio domandandole il pagamento di 1527 fchi. importo di un
libretto di cassa di risparmio intestato ad esso, costituito in suo favore dal
nonno, che lo deteneva, e che la convenuta asseriva d'aver ricevuto in
donazione da questi.
Le due petizioni, respinte dal Pretore di Bellinzona con un solo giudizio,
furono invece accolte dal Tribunale d'appello pure con un'unica sentenza.
Agata Barloggio s'appellò da questa sentenza al Tribunale federale
proponendogli il rigetto delle due petizioni.
L'appellato Silvio Mossi domandò che l'appello fosse dichiarato irricevibile
in suo confronto perché il valore litigioso della sua causa era inferiore a
4000 fchi.
Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile l'appello in quanto era
diretto contro Silvio Mossi per i seguenti motivi:
1. ­ Il giudice cantonale ha statuito con uno stesso giudizio tanto sulle
domande propostegli colla petizione 6 ottobre 1935 di Silvio Mossi contro i
coniugi Barloggio quanto su quelle della petizione 8 gennaio 1934 di Giulia e
Ida Mossi e degli eredi della fu Martina Biaggini contro Agata Barloggio. Non
si può però attribuire alla congiunzione delle cause in tal modo da lui
ordinata nell'intento manifesto di semplificare le procedure l'effetto di
costituire liticonsorti il Silvio Mossi e le attrici nell'altra causa. Le

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due cause differiscono infatti completamente per l'oggetto e non v'è fra esse
neppure identità di parti. Ad escludere in concreto l'esistenza d'attori
liticonsorti basta del resto già il fatto che, contrariamente a quanto è
prescritto per costoro dall'art. 46 cp. 2 proc. civ. tic., le parti attrici
non hanno proceduto con un'unica petizione.
Il Silvio Mossi non è dunque liteconsorte delle attrici. L'importo della sua
domanda non può essere sommato, in conformità dell'art. 60 OG, con quello
delle domande di costoro e dev'essere considerato a sè. Poichè esso non
raggiunge il valore litigioso minimo di 4000 fchi. richiesto dall'art. 59 OG,
l'appello dev'essere dichiarato irricevibile in ordine in quanto è diretto
contro il dispositivo della sentenza querelata concernente l'azione di Silvio
Mossi.
2.- ...
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 62 II 165
Date : 01. Januar 1936
Published : 14. Mai 1936
Source : Bundesgericht
Status : 62 II 165
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : La circostanza che, per delle considerazioni d'opportunità puramente pratica, il giudico cantonale...


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OG: 59  60
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62-II-165
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