S. 137 / Nr. 36 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 60 III 137

36. Arrêt du 17 septembre 1934 dans la cause Besançon.


Seite: 137
Regeste:
Lorsqu'une faillite ouverte à l'étranger a reçu l'exequatur en Suisse, aucune
poursuite ne peut être intentée au failli, en Suisse, aussi longtemps que la
liquidation n'est pas terminée. Art. 206
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 206 - 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
1    Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2    Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3    Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
LP.
Nachdem ein im Ausland ergangenes Konkurserkenntnis in der Schweiz vollziehbar
erklärt worden ist, kann gegen den Gemeinschuldner in der Schweiz eine
Betreibung vor Abschluss des Konkursverfahrens nicht angehoben werden. Art.
206 SchKG.
Ove un fallimento aperto all'estero sia stato dichiarato esecutivo in
Isvizzera, nessuna esecuzione può essere promossa in Isvizzera contro il
fallito fintantochè non sia terminata la procedura di fallimento. Art. 206
LEF.

A. - La société en nom collectif Calame et Bolliger, à Gilley (Doubs), a été
mise en faillite par le Tribunal de Pontarlier, de même que les deux associés
personnellement. L'exequatur de ces jugements a été accordé par le Tribunal
cantonal de Neuchâtel, le 3 juillet 1931.
Poursuivis pour délits de faillite, Calame et Bolliger ont acquiescé aux
conclusions civiles déposées par le syndic de la faillite, Sieur Besançon,
conclusions qui tendaient au paiement de la somme de 1000 fr. avec intérêts

Seite: 138
à 5% dès le 26 janvier 1934, plus 300 fr. pour frais d'intervention.
B. - Le syndic ayant poursuivi le recouvrement de ces sommes contre Calame et
Bolliger, ceux-ci ont porté plainte en invoquant l'art. 206
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 206 - 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
1    Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2    Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3    Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
LP et en soutenant
que, leurs faillites n'étant pas clôturées, aucune poursuite ne pouvait être
dirigée contre eux.
C. - L'autorité inférieure ayant admis la plainte et annulé les poursuites,
Besançon a recouru à l'autorité cantonale, qui l'a débouté (décision du 30
juin 1934).
D. - Par acte déposé en temps utile, il a recouru à la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal fédéral, en concluant au rejet de la plainte.
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 206
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 206 - 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
1    Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2    Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3    Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
LP., la faillite a pour effet de rendre caduques
toutes les poursuites dirigées contre le débiteur. Aucune nouvelle poursuite
ne peut être dirigée contre lui pendant la durée de la liquidation. Cette
règle est de l'essence même de la faillite, qui, étant une forme d'exécution
forcée générale, ne peut pas comporter la coexistence d'exécutions spéciales
dirigées contre le débiteur. Aussi bien l'art 206
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 206 - 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
1    Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2    Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3    Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
LP. est unanimément;
considéré comme une disposition d'ordre public (JAEGER, n. 3 Suppl. 1915);
elle s'applique également aux relations internationales. Lors donc qu'une
faillite ouverte à l'étranger a reçu l'exequatur en Suisse - comme c'est le
cas en l'espèce - aucune poursuite ne peut être intentée au failli, en Suisse,
aussi longtemps que la liquidation n'est pas terminée.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est rejeté.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 60 III 137
Data : 01. gennaio 1934
Pubblicato : 17. settembre 1934
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 60 III 137
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Lorsqu'une faillite ouverte à l'étranger a reçu l'exequatur en Suisse, aucune poursuite ne peut...


Registro di legislazione
LEF: 206
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 206 - 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
1    Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi.
2    Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.
3    Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).
Registro DTF
60-III-137
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
decisione • neuchâtel • esecuzione forzata • incasso • tribunale cantonale • società in nome collettivo • ordine pubblico • tribunale federale • autorità cantonale • autorità inferiore