BGE 58 III 163
40. Sentenza del 26 ottobre 1932 nella causa Grisiger.
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Regeste:
Qualora il debitore abbia alienato i beni pignorati, senza averne il diritto,
l'ufficio può procedere ad un nuovo pignoramento in forza dell'art. 146
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 146 - 1 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione. |
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1 | Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l'ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione. |
2 | I creditori sono collocati nella classe che, secondo l'articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continuazione dell'esecuzione. |
Wenn der Schuldner ohne Bewilligung über die gepfändeten Gegenstände verfügt
hat, so kann das Betreibungsamt eine Nachpfändung gemäss Art. 146 SchKG
vornehmen.
Lorsque le débiteur a disposé sans droit des objets saisis, l office peut
procéder à une nouvelle saisie en vertu de l'art. 145 LP.
A. - Nell'esecuzione N. 61927 dell'Ufficio di Mendrisio promossa da Oscar
Stropler contro Francesco Grisiger, in Tremona, l'Ufficio di Mendrisio
procedeva in data 12 settembre 1931 al pignoramento d'un manzo e d'una vacca.
Il debitore distrasse i beni staggiti. Il procedimento penale iniziato per
questo motivo si conchiuse il 10 agosto 1932 colla di lui condanna ad una
multa di fr. 100. Ne frattempo l'Ufficio di Mendrisio aveva pignorato, i 25
giugno 1932, 1600 fr. che, in connessione col processo penale, erano stati
deposti per conto del debitore presso la Procura pubblica sottocenerina. Il
debitore interponeva reclamo contro questo pignoramento adducendo che
l'Ufficio di Mendrisio era
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incompetente ad eseguirlo avendo egli trasportato già da parecchi mesi il
proprio domicilio da Tremona a Seedorf.
B. - Con decisione 1° settembre 1932 l'Autorità di Vigilanza del Cantone
Ticino ha respinto il reclamo dichiarando che il 12 settembre 1931, data dal
primo pignoramento, il reclamante era indubbiamente domiciliato a Tremona. Il
25 giugno 1932 l'Ufficio di Mendrisio non aveva che completato il pignoramento
iniziale e agito pertanto nei limiti delle sue competenze. La somma pignorata
era del resto destinata a sostituire i beni distratti dal debitore.
C. - Francesco Grisiger ha ricorso contro questa decisione riproponendo le
conclusioni e gli argomenti dedotti in sede cantonale e facendo valere
inoltre, che il pignoramento 25 giugno 1932 non gli era stato notificato in
modo regolare ed era stato eseguito senza che gli si imputasse un acconto di
fr. 200 da lui versato nel marzo del 1932. Nella fattispecie non risultare
chiaramente se si trattasse del pignoramento complementare previsto
all'articolo 110
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 110 - 1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.235 |
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1 | I creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L'ufficio d'esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.235 |
2 | I creditori che presentano la domanda di continuazione dell'esecuzione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.236 |
3 | I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 145 - 1 Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. |
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1 | Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. |
2 | Se nel frattempo l'ufficio d'esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare. |
3 | Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111). |
tanto dell'uno quanto dell'altro di questi articoli non sussistevano nel caso
concreto.
Considerando in diritto:
1. -
2.- Il ricorrente sembra sostenere inoltre che, ove i beni oggetto d'un
pignoramento siano stati distratti, l'Ufficio non ha il diritto d'eseguire un
nuovo pignoramento. Quest'opinione è erronea. Se è infatti vero che una simile
eventualità non è stata espressamente contemplata e regolata dalla legge, la
quale prevede solo il pignoramento complementare (art. 110) ove la
partecipazione d'altri creditori abbia reso insufficienti i beni staggiti, e
il pignoramento successivo (art. 145) quando il ricavo della realizzazione non
fu bastante, la ratio legis esige però che a questo secondo caso si assimili
quello in cui, per un motivo qualsiasi, la realizzazione dei beni staggiti nel
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primo pignoramento è diventata impossibile. La norma dell'art. 145
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 145 - 1 Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. |
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1 | Quando la somma ricavata non basti a coprire l'ammontare dei crediti, l'ufficio d'esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l'ufficio d'esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. |
2 | Se nel frattempo l'ufficio d'esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare. |
3 | Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111). |
quindi applicabile anche alla fattispecie.
la Camera esecuzione e fallimenti pronunica: Il ricorso è respinto.