S. 187 / Nr. 47 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 55 III 187

47. Auszug aus dem Entscheid vom 20. Dezember 1929 i. S. Riget und Metry.

Regeste:
Wird während des Grundpfandverwertungsverfahrens die Liegenschaft gepfändet,
so sind Steigerungsanzeige und Lastenverzeichnis auch dem pfändenden

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Gläubiger zuzustellen; eventuell ist dies nachzuholen, nötigenfalles unter
Verschiebung der Steigerung. VZG Art. 30, 37, 102.
Si, pendant la procédure de réalisation d'un gage immobilier, l'immeuble est
saisi, l'avis des enchères et l'état des charges doivent être adressés aussi
au créancier saisissant: il faudra procéder à cette communication en tout état
de cause et renvoyer au besoin la vente. Art. 30. 37 et 102 Ord. réal. im.
Se, durante la procedura di realizzazione d'un pegno immobiliare il fondo è
pignorato, l'avviso dell'incanto e l'elenco degli oneri devono essere mandati
anche al creditore pignorante: l'invio deve essere fatto in tutti i casi,
anche se ciò rendesse necessario un rinvio della vendita. Art. 30, 37 et 102
RFF.

A. - In einer von der Darlehenskasse Leuk gegen Julius Jerjen angehobenen
Grundpfandverwertungsbetreibung ordnete das Betreibungsamt Lenk auf das am 15.
Oktober 1927 gestellte Verwertungsbegehren hin auf den 22. November 1927 die
erste und, nachdem diese ohne Erfolg geblieben war, am 29. November auf den 3.
Januar 1928 die zweite Steigerung an.
Am 5. Dezember 1927 verlangten die Rekurrenten, die gegen Julius Jerjen
Betreibungen angehoben und bereits, jedoch mit ungenügendem Erfolg,
durchgeführt hatten, eine Nachpfändung auf die der Darlehenskasse Lenk
verpfändete Liegenschaft.
Infolge einer (hier gleichgültigen) Intervention musste die zweite
Grundpfandversteigerung auf den 17. Januar 1928 hinausgeschoben werden, was am
7. Januar auch den Rekurrenten mitgeteilt wurde. Diese führte zum Zuschlag um
870 Fr. an Adolf Mathieu.
B. - Am 27. Januar 1928 führten die Rekurrenten Beschwerde mit dem Antrage,
der am 17. Januar in der Grundpfandsteigerung erteilte Zuschlag sei
aufzuheben.
Infolge der Beschwerdeführung unterblieb die Eintragung der
Eigentumsübertragung.
C. - Die kantonale Aufsichtsbehörde hat am 17. Oktober a999 die Beschwerde
abgewiesen.
D. - Diesen Entscheid haben die Rekurrenten an das Bundesgericht
weitergezogen.

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Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Bei der Durchführung des von der Darlehenskasse Leuk verlangten
Verwertungsverfahrens hätte das Betreibungsamt die mit ihrer Pfändung der
verpfändeten Liegenschaft dazwischentretenden Rekurrenten nachträglich in das
Verfahren einbeziehen sollen. Nach Art. 30 Abs. 2
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
, 37
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 37 - 1 L'elenco oneri sarà comunicato ai creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati (art. 959 CC59) ed al debitore.
1    L'elenco oneri sarà comunicato ai creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati (art. 959 CC59) ed al debitore.
2    Nella comunicazione sarà indicato che il termine per impugnare l'esistenza, l'estensione, il grado o l'esigibilità di una pretesa è di dieci giorni dalla comunicazione e che la contestazione dev'essere fatta per iscritto presso l'ufficio, designando esattamente la pretesa contestata, altrimenti essa si avrà per riconosciuta per quanto concerne l'esecuzione in corso (art. 140 cpv. 2; 107 cpv. 2 e 4 LEF).60
3    Se una causa concernente un aggravio iscritto nell'elenco degli oneri è già pendente in una esecuzione anteriore, l'ufficio ne farà menzione nell'elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni. L'esito della causa sarà decisivo anche per l'elenco degli oneri della nuova esecuzione.
, 102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
VZG sind auch in
der Grundpfandverwertungsbetreibung den pfändenden Gläubigern
Steigerungsanzeigen zuzustellen und das Lastenverzeichnis mitzuteilen. Wird
eine (neue) Pfändung erst im Laufe des Verwertungsverfahrens vollzogen, so
muss dies nachgeholt werden, da ja die Ergebnislosigkeit der Pfändung
möglicherweise nur dadurch abgewendet werden kann, dass die Pfändungsgläubiger
eine in das Lastenverzeichnis aufgenommene Last bestreiten und bezw. selbst
Steigerungsangebote machen, und sie deshalb in die Lage versetzt werden
müssen, dies zu tun. Sobald die Pfändung auch nur vor der Steigerung, sei es
der ersten oder auch der zweiten, stattgefunden hat, so steht nichts entgegen,
dass Steigerungsanzeige und Mitteilung des Lastenverzeichnisses an die neu
hinzutretenden Pfändungsgläubiger noch gemacht werden, wenn auch unter
Verschiebung des Steigerungstermins, deren Kosten ihnen diesfalls freilich
belastet werden müssen. Zur Vermeidung unnützer Kosten wird es jedoch
gegebenenfalls geboten sein, sofern mindestens hiefür noch genügend Zeit zur
Verfügung steht, vorerst die Mitteilung des Lastenverzeichnisses mit der
Anfrage zu verbinden, ob die neu pfändenden Gläubiger sich der Abkürzung der
Bestreitungsfrist auf einen allfällig noch zur Verfügung stehenden kürzeren
Zeitraum unterziehen oder von vorneherein auf die Bestreitung verzichten.
Richtigerweise hätte also das Betreibungsamt auf den am 9. Dezember 1927
erfolgten Pfändungsvollzug hin unverzüglich den Rekurrenten die damals bereits
auf den 3. Januar 1928 ausgeschriebene zweite Steigerung

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anzeigen und das Lastenverzeichnis mitteilen sollen, wofür eine Abkürzung der
Bestreitungsfrist nicht einmal notwendig gewesen wäre. Da dies nicht geschehen
ist, muss die dann (aus einem anderen Grunde) auf den 17. Januar
hinausgeschobene Steigerung wegen Mangelhaftigkeit des sie vorbereitenden
Verfahrens aufgehoben werden.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird teilweise dahin begründet erklärt, dass die angefochtene
Steigerung aufgehoben und das Betreibungsamt Leuk angewiesen wird, die
Steigerung zu wiederholen, unter Anzeige auch an die Rekurrenten und nach
vorangegangener Mitteilung des Lastenverzeichnisses an sie.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 55 III 187
Data : 01. gennaio 1929
Pubblicato : 20. dicembre 1929
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 55 III 187
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : Wird während des Grundpfandverwertungsverfahrens die Liegenschaft gepfändet, so sind...


Registro di legislazione
RFF: 30 
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 30 - 1 Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
1    Subito dopo la pubblicazione dell'incanto, l'ufficio spedirà gli avvisi speciali previsti dall'articolo 139 della LEF. Se il valore di stima del fondo è menzionato nella pubblicazione, l'avviso varrà altresì come comunicazione della stima a sensi dell'articolo 140 capoverso 3 della LEF. L'articolo 9 capoverso 2 del presente regolamento è applicabile.
2    Tali avvisi saranno notificati ad ogni creditore cui spetta diritto di pegno sul fondo od in cui favore esso sia pignorato, ai creditori iscritti nell'elenco dei creditori del registro fondiario quali titolari di un diritto di pegno o di usufrutto sui crediti garantiti da pegno immobiliare, al debitore, all'eventuale terzo proprietario del fondo ed a tutte quelle altre persone che posseggono sul fondo un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario. Ove dal registro fondiario risulti che per i creditori garantiti da pegno furono costituiti dei procuratori, gli avvisi saranno notificati a questi ultimi (art. 860, 875, 877 CC53).54
3    Negli avvisi speciali indirizzati ai creditori pignoratizi sarà menzionato se la realizzazione è stata chiesta da un creditore al beneficio del pignoramento o da un creditore pignoratizio anteriore o posteriore in grado.
4    Avvisi speciali saranno inviati anche ai titolari di diritti legali di prelazione ai sensi dell'articolo 682 capoversi 1 e 2 del CC. Essi debbono inoltre essere informati con lettera accompagnatoria sia della possibilità che del modo di esercitare i loro diritti in occasione dell'incanto (art. 60a).55
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SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 37 - 1 L'elenco oneri sarà comunicato ai creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati (art. 959 CC59) ed al debitore.
1    L'elenco oneri sarà comunicato ai creditori pignoranti, ai creditori pignoratizi, ai titolari di diritti annotati (art. 959 CC59) ed al debitore.
2    Nella comunicazione sarà indicato che il termine per impugnare l'esistenza, l'estensione, il grado o l'esigibilità di una pretesa è di dieci giorni dalla comunicazione e che la contestazione dev'essere fatta per iscritto presso l'ufficio, designando esattamente la pretesa contestata, altrimenti essa si avrà per riconosciuta per quanto concerne l'esecuzione in corso (art. 140 cpv. 2; 107 cpv. 2 e 4 LEF).60
3    Se una causa concernente un aggravio iscritto nell'elenco degli oneri è già pendente in una esecuzione anteriore, l'ufficio ne farà menzione nell'elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni. L'esito della causa sarà decisivo anche per l'elenco degli oneri della nuova esecuzione.
102
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 102 - Agli atti preparatori e all'esecuzione della vendita si applicano per analogia i disposti degli articoli 13, 20 capoverso 2, 29 a 42, 43 capoverso 1, 44 a 53, 54 capoverso 2, 56 a 70 e 72, e in caso di realizzazione di una quota di comproprietà gli articoli da 73 a 73i, come pure gli articoli 74 a 78; si applicano inoltre le disposizioni speciali seguenti.
Registro DTF
55-III-187
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ufficio d'esecuzione • elenco oneri • decisione • domanda di realizzazione • tribunale federale • indirizzo • diritto delle esecuzioni e del fallimento • ordine religioso • assegnato • ripetizione