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132 Sclmldhetsireibungsund Konkursreeht. N° 34.

34. Sentenza 23 Bet-tembre 192? nella causa Bmw.

Art. 41 del Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di
fondi (BBF).

Quando l'esito di contestazioni pendenti copra diritti iscritti
nell'elenco oneri può influire Sulla determinazione del prezzo di
aggiudicazione ?

L'interesse del debitore a che l'incanto Sia differito fino a definizione
delle contestazioni pendenti, non è legittimo a sensi del disposto
precitato, se egli non procede di buona fede e non fà quanto da lui
dipende, perchè i litigi si svolgano normalmente.

A. Nelle esecuzioni Ni 33048 e 36133 in via di realizzazione di
pegno immobiliare dirette contro Antonietta St. Leger in Brissago,
i pegni sono rappresentati da due isole dirimpetto 'a Brissago;
l'isola di San Pancrazio e l'isola di Santa Apollinare, cogli stabili
che vi si trovano. Avendo il creditore istante, Brocher Etienne in
Muralto, domandata la realizzazione, l'Ufficio di Locarno procedeva
alla pubblicazione del bando per la notifica dei diritti ed oneri non
iscritti acatasto. Furono notificati i diritti seguenti, che, ammessi'dal
creditore istante e dagli altri creditori pignoratizi, ma contestati
dalla debitrice, diedero luogo a diverse cause ancora pendenti davanti
alla Pretura 'di Locarno:

Da parte del comune di Ascona : a) il diritto di pesca e fermata alle
rive e nei pressi delle isole predette; b) il diritto di approdo alle rive
stesse, in qualunque sia tempo e stagione, per barche di qualsiasi genere.
}Da parte del comune di siBrissago per sè e gli abitanti di Brissago : a)
il diritto di pesca alle due isole; &) il din'tto di approdo. Da parte
del comune di Ronco : Il diritto di approdo e fermata alle rive delle
due isole per le grosse barche caricanti merci sulle rive di Ronco.

Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 34. 133

B. Avendo l'Ufficio, in pendenza di queste contestazioni, sospesa
l'esecuzione, il creditore istante ricorreva all'Autorità cantonale
di Vigilanza, domandando che si procedesse indilatamente alla
realizzazione. Questo primo ricorso fu respinto dall'Autorità cantonale
di Vigilanza e, in ultima istanza dal Tribunale federale con decisione
del 28 gennaio 1926. si

C. Con nuovo gravame del 16 maggio 1927, Brocher ritornava alla carica,
chiedendo all'Autorità cantonale di Vigilanza di ordinare la realizzazione
anche in pendenza delle cause in discorso, la definizione delle quali,
affermava il ricorrente, veniva appositamente remorata dalle parti allo
scopo di ritardare lo svolgimento dell'esecuzione e la realizzazione
dei pegni.

Respinto dall'Autorità cantonale di Vigilanza colla querelata decisione,
Brocher ricorse al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge.

Al nuovo incarto sono annessi parte degli allegati scambiati dai
litiganti nelle cause in discorso, una sentenza 18 dicembre 1926 del
Pretore di Locarno su diversi incidenti, ed una perizia 6 dicembre 1926
del geometra Beretta, secondo la quale l'esistenza delle servitù pretese
dai comuni sopracitati diminuerebbe di 5000 schi. il valore venale
(109,000 schi.) degli immobili in dis-

corso. Considerando in diritto :

1. Il primo ricorso tendente alla realizzazione immediata dei pegni
immobiliari, respinto dal Tribunale federale in data del 28 gennaio 1926,
non può costituire cosa giudicata, anzitutto perchè il gravame attuale
è basato, in gran parte, su fatti nuovi, come si vedrà in seguito ; in
secondo luogo perchè, come emerge dai motivi della prima decisione, al
momento in cui fu resa, l'incarto non era completo: mancava, tra altro,
al Tribunale federale quasi ogni indicazione sulla natura ed il valore
dei diritti in contestazione.

. 2. Nel merito:

134 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 34.

Il rifiuto dell'Ufficio di procedere alla realizzazione è hasato
sull'art. 41 RRF, il quale dispone, che la vendita dev'essere differita
Sino a definizione del litigio, se l'esito delle contestazioni può
influire sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione o se l'incanto
non può aver luogo senza pregiudizio di legittimi interessi.

a) E ovvio anzitutto, che i diritti di pesca contestati nulla hanno
di comune coi beni da realizzarsi, i quali consistono negli stabili e
nei terreni che costituiscono le due isole. Non esiste in quelle isole
nè stagno, nè lago, nè ruscello, sui quali un diritto di pesca possa
essere esercitato. Secondo le affermazioni dei rivendicanti, siffatto
diritto esisterebhe nelle parti del Lago Maggiore che circondano le
due isole ( nei pressi delle isole , alle isole ). Ma il lagosi non
appartiene alla debitrice, sibbene allo Stato,' e non fa parte dei beni
da realizzare. D'altro canto, la debitrice non pretende di possedere
un diritto di pesca proprio su queste parti del lago, e meno ancora un
diritto di pesca escludente quello dei Comuni. In queste condizioni è
evidente, che alla debitrice, nelle cause in discorso, viene a mancare
ogni legittimazione passiva, la quale non sarebbe concepibile che in
eausa tra i Comuni rivendicanti e lo Stato del cantone Ticino, cui apetta
l'alto dominio sulle acque ed il diritto di pesca sul lago. Le servitù
di pesca pretese dai Comuni non concernono il patrimonio della debitrice,
ma quello dello Stato.' In ogni caso, non concernono i beni da realizzare:
l'Ufficio'avrebhe dunque dovuto rifiutarsi di prenderle in considerazione.

Per gli stessi motivi le cause pendenti sull'esistenza delle servitù
di pesca non possono influire sulla determinazione del prezzo di
aggiudicazione, essendo, sotto questo aspetto, del tutto indifferente,
a chi spetti un diritto di pesca intorno alle isole, ai rivendicanti,
allo Stato o ad altri.

(1) Rimangono i diritti di approdo alle due isoie con barche di ogni
portata.

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A questo riguardo occorre anzitutto rilevare, che questi diritti
non possono esercitare un'influenza sulia determinazione dei prezzo
di aggiudicazione. Come influenti sulla sua determinazione sono da
considerarsi soltanto i crediti ipotecari poziori a quello del creditore
procedente, poichè l'aggiudicazione non può essere pronunciata, neanche al
secondo incanto, se non sono coperti dall'offerta. Le servitù pretese e
contestate potranno bensi influire sulle offerte degli oblatori, ma non
sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione.

La sospensione delia realizzazione sino a giudizio definitivo sulle
servitù d'approdo, non può quindi essere giustifieata, se non nel caso
previsto dall'art. 41 RRF primo lemma in fine, cioè quando ia vendita
immediata potesse portare pregiudizio a legittimi interessi , nel cui
novero Và compreso anche l'interesse del debitore.

In via generica, non può negarsi che la questione di sapere se una servitù
pretesa e contestata esista o no, può esercitare un'influenza sul valore
venale dei beni da realizzarsi, che può infatti variare a seconda che
l'esistenza della servitù venga o meno riconosciuta dal giudizio da
intervenire. Se questo si verifichi nei singoii casi, è questione di
fatto e tecnica e non giuridica. Esistono indubbiamente servitù di cosi
lieve importanza, cheia loro esistenza od inesistenza no può esercitare
un'influenza apprezzabile sul valore venale dei beni da realizzarsi. Nel
caso in esame, questo punto non è ben chiarito. Secondo i} rapporto
del perito, tutte insieme le servitù in contestazione potranno, se
ricononsciute, determinare una diminuzione di 5000 ichi. del valore
venale delle due isole. Non potendosi tener conto, per le ragioni già
indicate, delle servitù di pesca, questa somma dovrebbe verosimilmente
essere ridotta circa alla metà e rappresenterebhe quindi solo il due e
mezzo per cento circa del valore di stima. Già da questo punto di vista
può sembrare dubbio, che l'interesse della debitrice a che la vendita
non avvenga prima della defi-

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nizione delle liti concernenti l'esistenza delle servitù di approdo,
sia abbastanza importante per giustificarne la sospensione; tanto più
ove si avverta, che, se attribuiscono importanza qualsiasi alle servitù,
gli eventuali oblatori non mancheranno di prendere conoscenza degli atti
delle cause pendenti, per formarsi un concetto della maggiore o minore
probabilità del loro riconoscimento e di tenerne conto nelle loro offerte.

Ma, anche astraendo da queste considerazioni, la sospensione non appare
giustificata per i seguenti motivi :

L'interesse del debitore ad ottenere il rinvio della vendita sino a
giudizio definitivo suli'esistenza di servitù riconosciute dai creditori
precedenti e da lui solo contestato, non è legittimo, se non in quanto
egli agisca in buona fede, faccia quanto da lui dipenda perchè le cause
in corso si svolgan'o con ritmo regolare e non se ne valga

come mezzo per remorare o rendere impossihile l'eser ·

cizio dei diritti dei creditori precedenti, che, al pari del suo, sono
degni di protezione; Non è ammissibile, che in un sistema di procedura,
secondo il quale le parti sono quasi padrone assolute del procedimento,
il debitore, colla connivenza tacita od espressa dell'altra parte, se ne
valga per remorare l'istruzione della causa e rendere cosi impossibile
l'ulteriore sviluppo dell'esecuzione. Questo modo di procedere, contrario
alla buona fede, costituisce un vero abuso di diritto, non può essere
protetto e toglie il carattere di legittimità all'interesse che il
debitore può avere nel rinvio della vendita sino a decisione delle
cause pendenti.

Nel caso attuale, questo abuso di diritto è evidente. Le domande tendenti
al rinonoscimento dei diritti contestati dalla debitrice sono state
introdotte il 18 marzo 1925. Secondo i disposti degli art. 80, 81 e
82 del codice di procedura civile ticinese, il termine per la riposta,
che è al massimo di 30 giorni, poteva essere prorogato di altrettanto
dalla convenuta con semplice notifica alla controparte. Inoltre, per
circostanze eccezionali,

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il giudice poteva accordare un nuovo termine, anche superiore al
primo. Non risulta dagli atti, se ciò sia avvenuto,-ma anche supponendo
che sia stata accordata, una terza proroga doveva, nel sistema della
legge, essere l'ultima e scadere nell'autunno del 1925, al più tardi.
La riposta non venne però presentata ; in urto manifesto della legge,
i rappresentanti delle parti s'intesero per prorogarne nuovamente il
termine, e la riposta venne finalmente presentata solo il 28 agosto
1926, senza che il giudice intervenisse per richiamarli al rispetto
della legge. Dal 28 agosto 1926 in poi, l'istruzione del merito della
causa non ha fatto un passo e nulla permette di ' prevedere quando si
giungerà finalmente ad una soluzione.

L'Autorità superiore di Vigilanza non può ammettere, che il debitore, il
quale abusa in siffatto modo del suo diritto procedurale, possa ancora,
in buona fede, invocare un interesse legittimo e degno di protezione
per ottenere la sospensione di una vendita che, per sua colpa, ha già
subito un cosi lungo ritardo.

Il ricorso deve dunque essere ammesso, ritenuto però, che nelle condizioni
di vendita dovrà essere indicato, che le isole vengono vendute coiie
eventuali servitù d'approdo, nel caso che Siano dal giudice riconosciute.

Il creditore procedente è d'accordo con tale modo di procedere : non vi
ha dunque motivo per opporvisi.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :Il ricorso e ammesso nel
senso del considerandi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 53 III 132
Data : 16. Mai 1927
Pubblicato : 31. Dezember 1927
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 53 III 132
Ramo giuridico : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Oggetto : o 132 Sclmldhetsireibungsund Konkursreeht. N° 34. 34. Sentenza 23 Bet-tembre 192?


Registro di legislazione
RRF: 41
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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