154 Versicherungsvertrag. N° 29.
V l [. VERSICHERUNGSVERTRAGCONTRAT D'ASSURANCE
29. Sentenza 24 marzo 1925 della Il.3 Sezione civile nella causa Zurigo
contro Ramazzina. Termine per denunziare l'infortunio secondo l'art. 38
legge sul contratto di assicurazione. Quando ha principio l'obbligo
a denunzia? Limitazione della responsabilità dell'assi-
curatore agli infortuni che hanno prodotto delle conse-
quenze dannose entro l'anno in cui essi avvennero. Liceità
di questa clausola. Art. 38 cap. 1 e 2, 45, 46 e 98 della legge
sul contratto di assicurazione.
A. Il 14 luglio 1919. Lodovico Ramazzina in Someo
conchiudeva colla Società di Assicuraziom La Zurigo un contratto
di assicurazione contro gli infortuni, col quale questa si obbligava
a pagargli, in caso di invalidità totale, la rendita di un capitale di
20,000 schi. ; in caso di invalidità parziale, una rendita corrispondente
al grado della incapacità al lavoro suhita, ed in caso di incapacità
temporanea, un indennizzo giornaliero di 5 schi. La polizza dispone
nell'art. 5 delle condizioni generali, che ogni infortunio deve essere
denunziato alla Società entro il termine di 30 giorni, altrimenti
l'assicurato decade da ogni diritto a risarcimento .
E l'art. 11 : Se nel termine di un 'anno dal giorno in cui ebbe luogo
l'infortunio esso ha per conseguenzu una limitazione presunta permanente
della capacità al lavoro ed al guadagno (invalidità), la Compagnia paga,
a meno che sia stato convenuto il risarcimento in forma di rendita,
un'indennità in capitale ...... .
B. Il 27 settembre 1921 Ramazzina cadeva da un albero sul quale era
salito per coglierne le frutta. Rimasto un poco intontito al suolo,
si riebbe in breVe e., per il momento, non risenti altre conseguenze dalla
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caduta. Solo molto tempo dopo, in epoca non precisata, si appalesarono
certi disturbi e dolori (Sintomi di pesantezza e di indebolimento)
nel braccio e nella Spalla destra . Questi Sintomi essendosî alquanto
aggravati in progresso di tempo, Ramazzina si recò dal medico, il quale
constatava un'atrofia muscolare, causata, molto probabilmente , dal
sinistro precitato. La visita aVVenne il 3 agosto 1923 ed il 21 delle
stesso mese Ramazzina denunziava l'infortunio alla Società.
C. Essendosi questa rifiutata di riconoscergli indennizzo qualsiasi,
Ramazzina, con petizione 24 settembre 1923, la citava direttamente davanti
al Tribunale di Appello in Lugano per farla condannare al pagamento :
a) di 5 schi. al giorno, dal 1° agosto 1923 fino al giorno in cui cessasse
la cura medica ;
e) delle spese di cura ;
c) di un indennizzo, per invalidità parziale permanente, pari al 60% della
somma spettante all'attore in caso di invalidità totale, da solversi sotto
forma di rendita. Contestava la convenuta ogni suo obbligo, adducendo :
La denunzia è tardiva perchè l'infortunio è avvenuto il 27 settembre 1921
e fu denunciato solo il 21 agosto 1923 : donde, secondo l'art. 5 delle
condizioni generali, la decadenza di ogni pretesa. Inoltre, l'art. 11
ibidem limita l'obbligo di indennizzo ai easi in cui le. conseguenze
dell'infortunio si sono manifestate entro l'anno. Nella fattispecie, le
conseguenze dell'infortunio non si maniiestarono che molto tempo dopo,
quando l'attore si recò dal medico per farle constatare. L'azione è
quindi infondata anche in base all'art. 11 della polizza.
D. Con sentenza 7 dicembre 1923 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino pronunciava :
1° La petizione di causa è accolta unicamente nel senso che la convenuta
è tenuta a pagare all'attore une rendita di invalidità di 433 schi. 20
all'anno.
2° Spese & carico della convenuta.
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Da questa sentenza solo la convenuta ha inoltrato ricorso al Tribunale
federale, demandando il rigetto totale della petizione, spese e ripetibili
a carico dell'attore.
Considerando in diritto :
1° L'attore si è adagiato alla sentenza cantonale, la quale gli ha
negato ogni ragione ad indennizzo per invalidità temporanea e per le
spese mediche e di cura.
Rimane quindi solo di esaminare, se l'istanza cantonale abbia sanamente
giudicato, accogliendo, per principio, la domanda di indennizzo per
invalidità parziale permanente e respingendo le due eccezioni preliminari
precitate, che la convenuta ha dedotte dagli art. 5 e 11 delle condizioni
generali del contratto; l'esame delle quali deve precedere ogni altro
poichè, ne anche. une sola risultasse fondata, superflua tornerebbe ogni
indagine ulteriore.
&) Per quanto ha tratto alla prima eccezione, il giudizio cantonale
dev'essere confermato.
Trattasi di sapere, se il termino di 30 giorni entro il quale, sotto pena
di decadenza dai suoi diritti, l'assicurato deve denunziare l'infortunio
all'assicuratore, decorra dal giorno in cui l'infortunio avvenne o da
quello in cui egli ebbe conoscenza delle sue conseguenze.
La risposta non può essere dubbia. L'art. 38 della legge sul contratto di
assicurazione dispone che, avvenuto il sinistro, l'avente diritto deve
darne avviso all'assicuratore tosto che egli sia venuto a conoscenza
del medesimo e del diritto derivante per lui dall'assicurazione.
Occorre quindi, perchè l'assicurato sia tenuto alla denunzia, che sia
dalla natura e gravità delle lesioni subite, sia, se queste, non sono
palesi, delle loro conseguenze, egli possa inferire che si tratta di
un caso dal quale potrebbe sorgere un diritto a risaroimento verso
l'assicuratore. Non ogni accidente quindi, per quanto insignificante,
non ogni lesione, per quanto lieve, dovrà essere denunziata, ma solo
quelli di gravità tale da lasciar presumere
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che potranno avere qualche conseguenza dannosa: e se questa possibilità
non è manifesta al momento dell'infortunio, il sinistro dovrà essere
dichiarato alla Società in quello in cui essa venne a conoscenza del
sinistrato (RU 23 II p. 1839: RCELLI, Cominento alla legge sul contratto
di assicurazione, pag. 463-467).
Nel caso in esame l'infortunio (la caduta dall'albero) non ha prodotto
lesione esterna visibile, nè avuto delle conseguenze, di cui il sinistrato
si fosse accorto sul momento. Di esse egli ebbe conoscenza solo molto
tempo dopo, cioè quando furono constatate dal medico. È bensi Vero
che già prima della visita medica del 3 agosto 1923 l'attore risenti
qualche debolezza e qualche dolore nell'arto, che, nell'infortunio del
27 settembre 1921, aveva subito i'urte maggiore. Ma dato il lungo tempo
trascorso senza che quel fatto avesse manifestato conseguenza qualsiasi,
l'attore poteva in buona fede attribuire quei disturbi ad altra causa,
per es. ad affezione reumatica o articolare (conf. art. 38 al. 2 e
45 legge sul contr. di assic.). Nella fattispeeie, la comunicazione
dell'infor-tunio alla convenuta era dunque tempestiva, come ha rettamente
ammesso l'istanza cantonale.
è) A torto inVece il giudice cantonale ha respinto l'eccezione dedotta
dall'art. 11 della polizza.
Egli parte dal concetto, che il termine di un anno, di cui all'art. 11,
sia come quello di un mese dall'art. 5 un termine di perenzione dei
diritti dell'assicurato, e, ragionando come nel case dell'art. 5,
dichiara, che comincia a decorrere, non dal giorno dell'infortunio (27
settembre 1921), ma dall'epoca in cui gli effetti del sinistro Vennero a
conoscenza dell'assicurato (agosto 1923). Il ragionamento è errato perchè
incompatibile col tenore indubbio e colla natura giuridica della clausola
in discorso, secondo la quale, sono compresi nell'assicurazione solo gli
infortuni, che entro l'anno in cui avvennero, hanno avuto per conseguenza
una diminuzione della capacità al lavoro . Si tratta quindi, non di
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um termine, la cui inosserVanza possa produrre la decadenza di un diritto
acquisito (come nell'ipotesi dell'art. 5 o in altri casi di preserizione
e di perenzione), sibbene di una limitazione contrattuale e liberamente
accettata dalle parti della responsabilità dell'assicnratore. La
differenza delle due ipotesi è manifesta : nella prima, si tratta della
perdita di un diritto, nella seconda non esiste diritto veruno.
Che siffatte restrizioni della responsabilità degli assieuratori,
usuali nei contratti di assicurazione, Siano vietate dalla legge, non è
stato nemmeno asserito (confronta del resto Schweiz. Juristenzeitung,
vol. 14 pag. 353 e seg.). Esse non soggiaciono al divieto dell'art.
98 della legge sul contratto di assicurazione, e, appunto perchè non
sono disposizioni di prescrizione, non possono essere impugnate neanche
in base all'art. 46 ibidem.
A suffragio della tesi sostenuta dall'istanza cantonale, l'attore
ha preteso nell'odierna discussione della causa, che nel caso in
esame l'infortunio Sia avvenuto in realtà, non quando Ramazzina
cadde dall'albero, ma quando si manifestarono le conseguenze dannose
della caduta (agosto 1923), le quali costituirebhero la disgrazia
e infortunio nel vero senso del ' termine. L'argomento non regge :
Secondo la definizione, accettata dalle parti perchè contenuta nel
contratto di assicurazione stesso (art. 1 delle condizioni generali),
per infortunio agli effetti dell'assicurazione s'intende una lesione
corporale avvenuta contro la volontà dell'assicurato fortuita mente e
repentinamente, per effetto di forza esterna. Questa definizione non
può applicarsi che alla caduta dall'albero, la quale causò una lesione
corporea, quantunque non manifesta, dovuta a forza esterna. In quel
momento avvenne l'infortunio e si è dunque da quel momento che decorreva
il termine previsto dall'art. 11 della polizza.
Il Tribunale federale pronuncia :
]] ricorso è ammesso.* Màrkenschutz. N° 30. 159
V I I I. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
30. Urteil der I. Zivilabteiiung vom 8. März 1926 1. S. Konservanfebrik
Rorschach gegen Konservenfa'nrik Lenzburg.
MSchG Art. 6, 24, OR Art. 48. Marken für Fruchtund Gemüsekonserven.
Die Wortmarke Coro unterscheidet sich nicht in genügender Weise von der
Wortmarke Hero . Die naturgetreue Darstellung der Früchte und Gemüse
auf den Etiketten der Konservenbüehsen ist an sich nicht geschützt,
wohl aber, sei es markenrechtlich, sei es aus
dem Gesichtspunkt des uniauteren Wettbewerbes, in ihrer originellen
Verbindung mit dem Firmenzeichen.
A. Die Klägerin, Konservenfabrik Lenzburg, vorm. Henckell und Roth,
ist Inhaberin der am 14. Februar 1910 unter Nr. 26,099 beim Eidg. Amt
für geistiges Eigentum eingetragenen Wortmarke Hero (gebildet aus den
Anfaugsbuchstaben der Namen Henckell und Roth). Die Marke ist seit dem
21. Dezember 1910 unter Nr. 10,148 auch im internationalen Markenregister
eingetragen.
Die Klägerin hat ferner folgende kombinierten Marken eintragen lassen :
a) Am 14. Februar 1910 unter Nr. 26,908 eine Marke, die das Wort Hero
in weissen Buchstaben, umgeben von zwei konzentrischen Kreisen trägt,
deren innerer mit schwarzer wagrechter Schraffierung ausgefüllt ist.
Unter dem Worte Hero befindet sich ein schwarzumrahmter, mit schräger
schwarzer Schraffierung ausgefüllter Balken. Vom inneren gegen den
äusseren Kreis gehen strahlenförmig kleine schwarze Striche aus
(internationale Eintragung am 21. Dezember 1910 unter Nr. 10,147). '