cantonale le relève à bon droit, on ne saurait assimiler complètement
l'espèce actuelle aux deux cas en question. Quoi qu'il en soit du point
de savoir si la difference des obligations assumées par les parties dans
un contrat de vente et dans une simple promesse de vente suffirait ou
non a justifier une solution differente, ce qui distingue
essentiellement l'espèce actuelle des deux cas précités, c'est que tandis
que les circonstanees permettaient alors de contester qu'on se trouvàt
en présence d'un contrat simulé, l'exception de simulation apparaît au
contraire comme fondée dans la'présente cause. Pour réfuter l'argument
tiré de la simulation, il suffisait alors, en effet, de constater que,
come la partie non indiquée du prix se trouvait déjà payée lors de la
passation de l'acte, le prix qui y était énoneé correspondait bien à ce
qui restait du à ce moment-là, de telle sorte que l'engagement de payer
cette somme devait etre considéré comme l'expression exacte et complète
des obligations incombant à l'acheteur relativement à cet élément du
contrat. Or on ne saurait en dire autant en l'espèce actuelle. En effet,
lorsque les parties déclaraient s'engager, l'une à aliéner, l'autre à
acquèrir les immeubles pour le prix de 30 000 fr., elles n'exprimaient
pas leurs Veritables intentions, car la difference de 4000 fr. n'était
pas encore payée (la souscription ni la remise de la reconnaissance de
dette ne pouvant évidemment etre assimilée à un payement), et, d'autre
part, l'acheteur, aussi bien que le vendeur, savait pertinemment qu'il
ne pourrait se libérer de ses obligations moyennant le seul versement de
30 000 fr., mais qu'il lui resterait encore à s'acquitter du montant de
la reconnajssance de dette. Et les parties l'avaient si bien compris,
qu'elles ont eru devoir rappeler expressément dans cette pièce que
la somme de 4000 fr. était due pour solde du prix des immeubles que
M. Hintzy s'est engagé à . . . vendre suivant promesse de ce jour .
Ainsi les parties étaient bien d'accord de conclureObligationenrecht. N°
88. , 575
sur Ia base de 34 000 fr., mais au lieu de faire constater cet accord
dans un seul et meme acte, dans la forme requise, elles ont en fait
stipulé le prix dans deux actes distinets et dont l'un seulement répond
aux exigences légales. Or ce procédé est évidemment eontraire à la
preseription de l'art. 216 al. 2 C 0, qui exige l'observation de la
forme authentique en ce qui concerne tous les éléments essentiels du
contrat et n'est des lors pas respecté lorsque, sur l'un de ces points,
cette forme n'a servi qu'à la constatation d'une partie seulement des
obligations incombant aux contractants.
4. Quant à la question de savoir ee qu'il en serait du cas où la
reconnaissanee de dette n'indiquerait pas la cause de l'obligation,
elle ne présente pas d'intérét en l'espèce et il n'est dès lors pas
nécessaire de l'examiner.
Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté et l'arrèt attaqué
est confirmé.
88. Sentenza 29 dicembre 1925 della. Ia Sezione civile nella causa
Unione di Banche Svizzere contro Mariotti. Sottrazione di titoli
dati in pegno ad una Banca e loro sostituzione con altri della stessa
natura e qualità. Negato, nel caso in esame, un danno risultante da
quest'operazione al debitore pignoratizîo, ques'i, in base all'art. 423
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 423 - 1 Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati. |
|
1 | Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati. |
2 | Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito. |
CO, ha però diritto all'arricchimento che la Banca ne ha conseguito.
Interpretazione di questo disposto.
1° Cansa contro Emilio Mariotti, in Bellinzona.
A. Verso la fine del 1908 la banca Credito Ticinese in Locarno apriva
ad Emilio Mariotti un credito di 20 000 schi. contro costituzione in
pegno di diversi titoli, tra i quali 35 azioni del Credito Italiano del
valore nominale di 500 lire. Il 7 novembre 1909 E. Mariotti contraeva
presso lo stesso istituto un altro
576 Ohligationenrecht. N° 88.
mutuo di 40000 schi. garantito da ipoteca. Nel 1912 il Credito Ticinese,
senza avvisarne il debitore, dava in pegno alla Banca cantonale di
Zurigo, a garanzia di obblighi propri, le 35 azioni del Credito Italiano
che, in seguito del fallimento del Credito Tieinese avvenuto il 19
gennaio 1914, furono poi venduti all'incanto (pare l'8 giugno 1915),
con altri Valori, dalla Banca di Zurigo ,a soddisfacimento del proprio
avere verso il Credito Ticinese. Già precedentemente, il 20 marzo [28
aprile 1915, la Banca Svizzera Americana (che in seguito fece fusione
coll'attrice attuale) aVeva rilevate le attività della massa fallimentare
del Credito Ticinese (dunque anche la posizione verso i Mariotti),
dietro corrisponsione del 40 % ai creditori di Val classe e del 100 % ai
creditori delle classi anteriori. Ma già prima che questa operazione fosse
avvenuta, il 27 marzo 1914, l'amninistrazione fallimentare del Credito
Ticinese aveva diffidato Emilio Mariotti di solverasi. entro 10 giorni il
sno debito, che allora raggiungeva l'importo di 69 360 schi. e di 6041
lire 85, contro restituzione dei titoli di garanzia, i quali altrimenti
sarebbero stati venduti . La difiidante sottotaceva però che parte di
quei titoli (le 35 azioni del si Credito Italiano) era intanto stata data
in pegno ad un terzo. Rispondeva il Mariotti-il 1° aprile contestando
all'amministrazione fallimentare il diritto di porre i Suoi titoli in
vendita e prometteva di regolare il tutto al più presto, essendo in
trattative con altra Banca per il rilievo della sua posizione presso il
Credito . Con lettera 22 aprile 1916 l'Ammim'strazione fallimentare del
Credito Ticincse insisteva per la liquidazione della posizione fino al
30 aprile altrimenti saremo cos tretti a liquidare al meglio i titoli
costituenti la ga ranzia... vi consigliano vivamente a ritirare i vostri
titoli contro pagamento del vostro debito. Anche questa comunicazione
non faceva parola che parte dei titoli era stata sottratta, anzi, nel
frattempo, già venduta a favore della Banca fallita: laseiava invece
Obxigafionenmht. N° 88. _ 577
snpporre che il dossier Mariotti fosse intatto. Questi non avendo regolata
la posizione neanche entro il termine prefato, l'Amministrazione
fallimentare insisteva . si di nuovo presse di lui con lettera
10 luglio 1916. II 18 settembre 1916 essa gli comunicava che la
Banca Svizzera-Americana era disposta ad assumere la sua posizioue
creditoria. Mariotti rispose il 22 seguente che era d'accordo con questa
operazione: darò l'auto rizzazione di vendere appena il mercato si
sara discre tamente rimesso. Intanto constato con piacere che le
azioni del Credito Italiano si sostengono bene . Pochi giorni dopo
(sembra il 27 settembre 1916), la Banca Svizzera-Americana acquistava,
per ordine dell'Amministrazione fallimentare del Credito Ticinese,
dalla Banca Italiana di Sconto 35 azioni del Credito Italiano a 575 lire
(totali 20 215 lire 50), somma della quale essa addebitava, il 5 ottobre,
l'Amministrazione mandante, aggiungendo che i titoli restavano in deposito
presso la Banca di Sconto in Milano.
B. In seguito i rapporti già esistenti fra Emilio Mariotti e il
Credito Ticinese furono proseguiti tra Mariotti e la Banca Svizzera
Americana. Il 4 novembre 1918 Mariotti invitava la Banca a dichiarargli
quali fossero esattamente i numeri delle azioni del Credito Italiano
al 5110 dossier. Rispondeva la Banca Svizzera Americana commicandogli,
per la prima volta, che le azioni in questione erano state sottratte
dal Credito Ticinese e che, in loro vece, erano state comperato 35
altre azioni, le quali, naturalmente, non portavano i numeri delle
azioni primitive. Replicava subito Mariotti che la distrazione dei
titoli e il loro rimpiazzo era per lui cosa nuova : che rendeva la Banca
responsabiless di tutti i danni : che si rifiutava di riconoscere non
solo il conto titoli, ma neppure quello ipotecario, e che invitava la
Banca a sottomettergli una proposta di banale accomodamento.
C. Donde la causa attuale, nella quale la Svizzera-
578 Obligationenrecht. N° 88.
Americana (ora Unione di Banche), con petizione 9 ottobre 1920, chiedeva
che Emilio Mariotti fasse condannato al pagamento di 60 657 schi.,
cogli interessi al 6 1/2 % dal 30 novembre 1918 (ultimo C/C rilasciato
al convenuto) ed accessori, e come meglio al precetto
esecutivo N° 51 010 dell'Ufficio di Bellinzona.
Il convenuto contestava la domanda, opponendole conclusioni, delle quali,
modificate a parecchie riprese nel corso della causa, si dirà più sotto.
2° Caasa contro gli Eredi fu Gion. Mariotti e Mariotti Emilio.
A. A garanzia di un conto corrente presso il prefato Credito Ticinese
in Locarno, l'Ingegnere Giovanni Mariotti in Milano aveva deposto 62
azioni della Società Lombarda per la Distribuzione dell'Energia Elettrica
(chiamata, per abbreviazione, Società Vizzola ). Anche in questo caso,
il creditore pignoratizio, Credito Ticinese, sottrasse dal dossier
Giovanni Mariotti le azioni in questione. Secondo le asserzioni dei
convenuti, 50 di esse sarabbero state date in pegno il 10 gennaio 1911
alla Banca Popolare di Luino e 12 alla Bancaria in Milano il 1° luglio
1912. Con lettera 22 maggio 1916 la Banca Svizzera-Americana scriveva a
Giovanni Mariotti, che era disposta ad assumere la sua posizione verso
la massa fallimentare del Credito Ticinese & condizione che il debitore
le firmasse un riconoscimento del debito a C [C e che il fratello suo
Emilio ne assumesse la garanzia solidale. Queste condizioni essendo state
adempiute dal debitore e da Emilio Mariotti, la Banca SvizzeraAmericana,
rilevava il 10 giugno 1916 la posizione Giovanni Mariotti, dichiarando
all'Amministrazione fallimentare cedente di aver ricevuto 12 azioni
Vizzola, le quali, unitamente alle 50 ultimamente acquistate, fanno
62 azioni Vizzola, che uniamo al dossier cauzionale del Sig. Giovanni
Mariotti .
B. Della sottrazione di quei titoli e della loroOòfiptionemcht. N°
88. , 579
sostituzione, gli Eredi Giovanni Mariotti, successi intanto al padre
defunto, ebbero conoscenza solo nell'agosto del 1919, quando cbiesero la
comunicazione dei numeri dei titoli allora esistenti all'incarto. Avendo
protestato i danni loro derivanti dalla manomissione dei dossiers, con
precetto eseeutivo N°24 572 dell'Ufficio di Locarno i debitori furono
escussi per il pagamento di 84 474 schi. con interessi al 6 % ed un
quarto % provvigione trimestrale dal 30 settembre 1919. Nel precetto
esecntivo vien indicato come oggetto del pegno: N. 62 azioni Vizzola di
nom. 500 lire. Il precetto essendo state contestato, l'attrice Unione di
Banche, successa alla Banca SviZzera Americana, con petizione 30 gennaio
1920, citava in giudizio i debitori Eredi in Giovanni Mariotti e Emilio
Mariotti come loro fideiussore solidale, per il pagamento delle somme
portate dal precetto esecutivo.
C. I convenuti contestarono la domanda, opponendole delle conclusioni
che, anche in questa causa, subirono vicende parecchie e delle quali si
dirà in seguito.
3° Con sentenza 27 aprile 1925 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino pronunciava:
1° La domanda della petizione di causa (incarto N° 799) è accolta nel
senso che al conto corrente Emilio Mariotti deve essere accreditato
il ricavo della vendita delle 35 azioni della Banca Credito Italiano,
in 550 ichi. cadauna, valuta 8 giugno 1915.
ng Il relativo C/C deve essere modificato in conse guenza ed il
sig. Emilio Mariotti pagherà il saldo risultante.
2° La domanda della petizione di causa (incarto N° 832) è accolta nel
senso che al conto corrente Eredi in Giovanni Mariotti deve essere
accreditato il ricavo della vendita delle 50 azioni Vizzola in 818
lire cadauna, tramutato in franchi al corso del giorno 29 gennaio 1914,
valuta al detto giorno.
§ Il relativo CIC deve essere modificato in conse-
AS 51 H 1925 ' 39
580 Obligationenrecht. N° 88.
guenza ed i convenuti pagheranno il saldo risul'tantesi.
sin 3° La tassa di giustizia di 1500 folli., oltre le spese giudiziali,
di copie e bolli, sono caricate alla parte attrice la quale rifonderà
250 ichi. per ripetibili a cias 'cuna delle parti convenute. '
4° Da questa sentenza ambedue le parti si appellarono al Tribunale
federale nei modi e nei termini di legge. Nella discussione orale
della causa, il rappresentante dell'attrice conchiuse domandando la
conferma pura e semplice delle due domande. Il rappresentante delle
parti convenute, ultimata l'arringa di risposta, deponeVa le seguenti
conclusioni: 1° Il dispositivo primo della sentenza querelata è confermato
colla variante che la valuta, alla quale deve essere determinato il
ricavo della vendita delle 35 azioni Credito Italiano da accreditarsi ad
Emilio Mariotti, è fissata al 19 gennaio 1914, giorno del fallimento del
Credito Ticinese. _ 2° ll dispositivo secondo della sentenza cantonale
è confermato colla variante che le azioni Vizzola, da accreditarsi
ai convenuti, sono portate a 62 e l'accredito si per 12 di esse è da
farsi al 19 gennaio 1914 e per le altre 50 al 29 stesso. 3° Spese a
carico dell'attrice.
Considerando in diritto :
1° Omissis.
2° Ristretta l'indagine entro i termini che risultano dal dibattito
delle cause in questa sede, occorre esaminare, se e entro quali limiti
la sottrazione dei titoli commessa dal Credito Ticinese possa costituire
motivo di riduzione per compensazione delle somme Vantate dall'attrice
nei confronti dei convenuti.
a) Per quali ragioni l'istanza cantonale sia giunta ai dispositivi
sopraindicati (deduzione dal debito dei convenuti del valore dei titoli
sottratti al momento
Obligationenrecht. N° 88. 581
della loro realizzazn'one a favore del Credito Ticinese) non risulta
in modo indubbio dai considerandi, assai succinti. A pagina 3 in
fine e 4 della sentenza cantonale viene asserito, che era dovere del
creditore (Credito Ticinese) di rendere edotto Mariotti Emilio del
l'avvenuta distrazione dei titoli, dandogli credito della eventuale
differenza fra il prezzo di realizzazione dei titoli distratti e
quello del nuovo acquisto . Ma con quest'argomentazione, che forma
la base del ragionamento dell'istanza cantonale, punto si accordano
i dispositivi della sentenza. Da quella premessa avrebbe logicamente
dovuto essere inferito, non che l'attrice deve lasciar dedurre dai
suoi crediti il ricavo dei titoli computato al momento della vendita,
ma solo la differenza tra questo ricavo e il prezzo di riacquisto. Il
dispositivo della sentenza non si comprende se non supponendo che
l'istanza cantonale abbia ravvisato nella sottrazione e poi nella
vendita dei titoli la liquidazione delle posizioni Mariotti e quindi
fissati al giorno della realizzazione i rapporti di dare ed avere tra
le parti. Questo modo di vedere non può essere ammesso. La liquidazione
delle posizioni in questione non poteva avvenire che, o pacificamente,
per accordo delle parti (pagamento del debito da parte Mariotti e
ritiro delle garanzie prestate) o in via di vendita forzata dei pegni
da parte del creditore ove, dietro rifiuto dei debitori, debitamente e
tempestivamente diffidati, la Banca li avesse realizzati. Ma nè l'una
nè l'altra ipotesi di liquidazione trova riscontro nella fattispecie,
come risulta dall'esposizione dei fatti. Del resto, se la Corte j
cantonale ha ritenuto il giorno della vendita dei titoli ?come quello
della liquidazione delle posizioni, essa doveva logicamente ammettere
che la riduzione doveva farsi, non dall'amontare attuale dei crediti in
questione, ma da quello che avevano al momento della realizzazione dei
titoli. b) Omissis.
582 Obligationenrecht. N ° 88.
3° Chiedesi se, non potendo venir ammessa per i motivi accolti dalla
sentenza querelata, la riduzione dei crediti non possa trovar conforto
in altre considerazioni.
a) E fuori dubbio che, sottraendo i pegni dai Ioro dossiers per disporne
nel suo interesse, il Credito Ticinese ha agito in modo illegale. Nella
fattispecie non si tratta invero, come erroneamente affermano i convenuti,
di una vera e propria dazione in suppegno (pignus pignori's), poichè
il Credito Ticinese ha dato in pegno a terzi, non il diritto di pegno
che possedeva sui titoli in discorso, ma solo gli oggetti, da cui il
pegno era costituito. Applicabile è dunque, non l'artsi899 invocato dai
convenuti, ma l'art. 887 CCS, pacifico del resto essendo, che il Credito
ha disposto delle cose impegnate senza il consenso dei debitori. Cosi
facendo, esso si é reso colpevole di atto illecito a sensi dell'art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
|
1 | Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. |
2 | Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. |
(WIELAND, Commento all'art. 590 note 1) e, in concorrenza, di violazione
dell'obligo, cui il creditore pignoratizio è tenuto in virtù del contratto
di pegno stesso, di custodire e conservare i pegni per restituirli al
debitore al momento del pagamento del debito o per realizzarli nelle forme
di legge o nei modi previsti dal contratto. Se altro non fosse avvenuto,
i debitori avrebbero" quindi, per principio, ragione a risarcimento
(art. 890 CCS; 42 e 97 CO). Senonchè, come è pacifico,i pegni sottratti
furono sostituiti con altri di eguale naturae di eguale valore nominale
e questa sostituzione ha reintegrato lo stato che esisteva prima che
i titoli fossero distolti. Che i titoli di sostituzione non portino i
medesimi numeri dei primitivi, non monta. Titoli e valori sono muniti di
numeri d'ordine solo per la loro identificazione ; la diversità dei numeri
non ha nessuna importanza nè economica nè giuridica. In queste condizioni
non si scorge in che possa consistere il danno patito dai convenuti
per la manomissione dei dossiers. Se danno ne segui, fu eliminato dalla
reintegrazione degli :incarti. La soluzione potrebbe essere
Obligationenrecht. N° 88. 583
diversa solo nel caso in cui, nel frattempo, e éioè nell'intervallo tra
la sottrazione e la sostituzione, i debitori avessero inteso svincolare i
titoli, pagando i debiti peri quali erano impegnati. Ma ciò non avvenne.
Essi non chiesero mai la liquidazione delle posizioni. Anzi, diffidati
più volte a pagare, si adoperarono ripetutamente (vedi stato di fatto)
a procrastinare la liquidazione, sia che non avessero i fondi per farle
fronte, sia che sperasserossin un rialzo dei valori impegnati, assai
deprezzati, dal 1914 in avanti, per causa di guerra.
b) Ond'è che le ragioni di riduzione o di compensazione vantate dai
convenuti non possono trovar conforto in un'azione per risarcimento
dei danni che essi pretendono aver patito. Ma possono essere dedotte,
entro determinati limiti, dall'art. 423
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 423 - 1 Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati. |
|
1 | Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati. |
2 | Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito. |
impedire che chi assume una gestione, non nell'interesse del padrone, ma
nel proprio, dalla gestione consegua arricchimento. La giurisprudenza di
questa Corte ha interpretato il disposto in modo lato, dando alle nozioni
di gestione o di padrone una Significazione assai ampia. Secondo
la pratica, gli estremi di applicazione dell'art. 423
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 423 - 1 Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati. |
|
1 | Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati. |
2 | Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito. |
ogni qualvolta alcuno stipula un affare o passa ad atto giuridico cui
non poteva addivenire senza violare diritti o senza invadere la sfera
giuridica altrui, traendo poi profitto dall'atto indebito (RU 26 II
p. 39; 45 II p. 206; 4-7 II p. 198). Si tratta, in sostanza, di una
forma Speciale dell'azione di arricchimento indebito.
Quest'ipotesi trova riscontro nel caso in esame. Il Credito Ticinese
ha disposto delle azioni dategli in pegno dai convenuti nel proprio
interesse, per garantire e tacitare obblighi propri. Esso ha violato,
operando in tal modo, i diritti dei debitori pignoratizi ed ha intaccato
la loro sfera giuridica (cfr. Specialmente RU 47 II p. 198). Non è quindi
lecito che l'attrice, la quale subentrò nei diritti e negli obblighi del
Credito, da quest'operazione consegua arricchimento o vantaggio qualsiasi.
584 obligationenreeht. N° 88.
40 Dai motivi che precedono risnlta:
a) L'attrice deve lasciarsi dedurre dai snoi crediti (di 60 657
schi. verso E. Mariotti e di 84 474 fehisi verso gli Eredi in Giovanni
Mariotti cogli interessi come ai relativi precetti esecutivi N° 51
010 dell'Ufficio di Bel linzona e N° 24 572 dell'Ufficio di Locarno),
la differenza tra il prezzo al quale sono stati realizzati i titoli
sottratti e quello per i quali furono riacquistati, il valore dei titoli
dovendo essere computato al giorno di dette operazioni.
b) I titoli esistenti nei dossiers dei convenuti rimangono loro proprietà
ma, fino ad estinzione dei debiti restano gravati dal diritto di pegno
a favore dell'attrice.
c) Dai conti correnti dovranno essere stornati a favore dell'attrice i
frutti (dividendi, eventualmente anche il valore dei diritti di opzione)
accreditati ai convenuti durante il periodo di tempo intercorso tra la
realizzazione ed il riacquisto dei titoli.
d) Del debito residuante a carico degli Eredi in Giovanni Mariotti,
Emilio Mariotti è fideiussore solidale.
5° La querelata sentenza, troppo laconica in fatto ed in diritto, non
contenendo le constatazioni indispensabili per procedere al computo di
dare ad aVere nel senso suesposto, nè essendo possibile dedurre tali
dati, in parte eontestati, dall'inincarto; la causa deve essere rinviata
all'istanza cantonale per complemento d'istrazione e nuovo giudizio.
Essa dovrà completare l'istruzione della causa e rendere nuovo giudizio
anche intorno alla controversia, se le azioni Vizzola sottratte
Siano state 62, come pretendono i convenuti, e solo 50, come vuole
l'attrice. Nella prima ipotesi, l'importo da accreditarsi ai convenuti in
base alle considerazioni che precedono sarà basato sulla differenza tra
il prezzo di realizzazione e quello di riacquisto di 62 azioni Vizzola
e non solo di 50.
Obligationenrecht. N° 88. 585
Il Tribunale federale pronuncia :
L'appellazione dei convenuti è respinta, quella dell'attrice ammessa
parzialmente nel senso dei motivi. La querelata sentenza 27 aprile 1925
della Camera civile del Tribunale di Appello è annullata e la causa
è rinviata all'istanza cantonale per complemento d'istruzione e nuovo
giudizio a sensi dei considerandi.