293 staats-echt

mitgewirkt oder dass sie von der Sache auch nur Kenntnis gehabt hätten,
wird von Zürich nicht behauptet, und es ist auch nicht ersichtlich,
dass diese Unkenntnis auf irgend einer Pflichtwidrigkeit der Behörden
oder wenigstens auf einem Mangel oder einer Unstimmigkeit beruhen würde,
die von Solothurn zu vertreten wären. Wenn die Gemeindebehörde von Zuchwil
in der Vaterschaftsangelegenheit nach St. Gallen gelangt sein sollte, so
folgt daraus noch nicht, dass es sich um einen armenrechtlichen Notfall
im gedachten Sinn gehandelt habe und die Behörde von Zuchwil das gewusst
habe oder hätte wissen sollen. Es liegt daher keinerlei Verhalten der
Behörden im Kanton Solothurn vor, das Zürich berechtigen würde, seine
Unterstützungspflicht gegenüber der Brandt und ihren Kindern bis zu
deren Heimschaffung im Verhältnis zum Kanton Solothurn als eine bloss
sekundäre und nachgehende zu betrachten, wobei ein Rückgriffsrecht auf
Solothurn für die entstandenen Kosten in Betracht kommen könnte. Die
von Zürich angerufenen Fälle aus der bundesgerichtlichen Praxis treffen
denn auch auf den vorliegenden Tatbestand nicht zu. Alle die. zitierten
Urteile, in denen im interkantonalen Verhältnis eine armenrechtliche
Kostenersatzpflicht ausgesprochen wurde, beruhen darauf, dass ein
Kanton durch Armenfürsorge eine Aufgabe erfüllt hatte, die nach der
bundesrechtlichen Ordnung der Materie und dem normalen Lauf der Dinge
einem andern Kanton obgelegen hätte, indem die Behörden des letztern
Kantons in nicht einwandfreier Weise die Fürsorge von sich abgeschoben
oder doch wenigstens diesen Erfolg durch ein im eigenen Interesse
des Kantons erfolgtes Dazwischentreten bewirkt haben (BGE 39 I 56;
43 1303 ; 46 I453 ; 47 1324). Gerade an einer solchen Voraussetzung
fehlt es aber nach dem Gesagten hier. Auch die Berufung auf § 34 des
soloth. Armengesetzes von 1912 geht fehl. "Wenn nach dieser Bestimmung
die Einwohnergemeinden für die in ihrem Gebiete wohnenden

Internationales Auslieferungsreeht. N° 48. 299

oder sich aufhaltenden Unterstützungsoder Versorgungsbedürftigen, welche
andern Kantonen oder auswärtigen Staaten angehören, zu sorgen haben,
so trifft sie auf den Fall der Alice Brandt nicht zu, _weil diese eben,
Wie ausgeführt, solange sie in Zuchwil war, sich nicht als auf öffentliche
Unterstützung angewiesen darstellte.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Klage wird abgewiesen.

V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHTEXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

48. Sentenza 19 mm, 1924 nella cause Campo:-ini.

Estradizione richiesta per omicidio volontario._Valutazione delle prove
(documenti) fornite dalle parti. La questione se 1 tribunali dello
Stato richiedente (cui, se la domanda, fosse accolta, sarebbe deferito
l'estradando) siano da rltenersr imparziali, non e di competenza
del giudice di estradizione. Rifiuto dell'estradizione per l'indole
prevalentemente politica dell'imputazione. -

A. Il 6 aprile 1924 avvenivano in Italia i comizi generali per le
eleziòni al Parlamento. Come in molti altri Comuni, l'avvenimento diede
luogo anche in quello di Cureggio (Provincia di Novara) a disordini,
Violenze e tumulti assai gravi. Verso sera, in una rissa svoltasi davanti
alla sezione di voto tra socialisti e Iascisti, alla quale parteciparono
parecchi partigiani delle due fazioni, cadde, mortalmento colpito da arma
da fuoco, il fascista Modesto Tizzoni. Il presunto autore del delitto,
Vincenzo (Zamperini fu Francesco, nato il 5 aprile 1892, segretario del
partito socialista massimalista di Cureggio e già sindaco di quel paese,
riparava in Isvizzera e si accassava presso dei parenti in Genevra.

AS 50 1 1924 ' 21

300 Stanti-echt.

B, con istanza 21 maggio 1924, la R. Legazione d'Italia in Berna domandava
l'estradizione del Camporini basandosi su mandato di cattura 24 aprile
u. 5. nel quale esso è imputato di omicidio volontario nella persona del
prefato Tizzoni. Nel corso del procedimento la R. Legazione, invitata
dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia a meglio precisare i
fatti sui quali intendeva basare l'estradizione, con nota verbale del

ss 6 agosto u. 's. li esponeva nel modo seguente: Le 6 avril dernier,
à l'occasion des elections politiques et dès le début des operations
èlectorales, des fascistes et des individus appartenant à la milice
nationale s'è taient installés près de la salle èlectorale de la petite

"commune de Cureggio. Vers 7 heures du soir, le nommési

Camporini Vincenzo, ancien maire communiste de Cureggio, se rendait au
vote et à ce moment une ba garre se produisait entre plusieurs individus
apparte nant aux différents partis. Dans un groupe se trouvaient
ledit Camporini Vincenzo et son neveu Camporini Germano et dans le
groupe adversaire se tronvaient, parmi d'autres, le nommè Moja et le
nommé Tizzoni Modesto, la victime, appartenant à la milice nationale...
Le nommé Moja étant tombe frappè par un coup de poing du nommé Camporini
siGermano, lutteur pro fessionnel, les frères Tizzoni s'étaient approchés
de lui, le croyant mort. C'est à ce moment que Camporini Vincenzo a
paraît-il 'tiré un coup de revolver sur le nommé Tizzoni Modesto. Celui-ci
est mort le lendemain, quelques instants après avoir été interrogé par
le Juge d'instruction et le Procureur du Roi, et a déclaré que, son
meurtrier était le susnommé Cam porini Vincenzo. Plusieurs individus
qui avaient été arrètés ont été aussitòt mis en liberté, ayant été
ètabli que, meme s'ils ont pris part à la bagarre, ils ne peuvent.
pas etre tenus responsables du meurtre, dont le seul auteur est le
nomine Camporini Vincenzo. Le Minis tere Royal de la Justice considère
que le crime en

-

Internationales Auslietemngsrecht. N° 48. 301

question, dont la cause occasionnelle a été un litige provoquè par
des questions électorales, n'a pas le caractère d'un crime politique
proprement dit, n'ayant pas eu pour cause des idéalités politiques et
que son auteur est partant passsiible de former l'objet d'une demande
d'extradition.

C. Ne] frattempo Camporini era stato incarcerato in Ginevra in seguito
della domanda di estradizione. Negli interrogatori del 22 maggio e
2 giugno u. s. Camporini si si oppose all'estradizione contestando
di aver commesso il delitto imputatogli e dichiarando che, del resto,
il reato aveva carattere politico. Nel memoriale 18 giugno: 1924, molto
circostanziato, l'estradando da opera a dimostrare la sua incolpevolezza
e l'indole politica del. delitto. Passati partitamente in rassegna
i moti violenti edi reati commessi in Italia e principalmente nei
dintorni di Novara dal 1922 in poi, che addebita al partito fascista,
l'estradando assevera : Già in una Spedizione punitiva del maggio 1922
i fascisti, incendiata la Casa del Papolo in Cureggio, ebbero a chiedere
ad alte grida la testa di Camporini , il quale, costretto dai fascisti,
dovette in seguito dare le demissioni da Sindaco del comune cogli altri
membri della Municipalità. Nell'approssimarsi delle elezioni generali
le violenze ed i soprusi di ogni sorta si multiplicarono ed il 6 aprile
in testimone, in moltissimi luoghi (vengono citati i fatti di Moiano,
Savona, Perugia, Palombaro Sabina, Napoli ecc. del marzo e dell'aprile
u. s.), di atti sanguinosi e di soPraffazioni inaudite per impedire gli
avversari del fascismo di recarsi alle urne. A quest'uopo i fascisti
erano venuti in gran numero a Cureggio: la sezione di voto era vigilata
da carabinieri, da iascisti e dalla milizia nazionale, composta pure
di fascisti. Conflitti avvennero già nella mattinata. Un pò più tardi,
verso le due, altre risse si produssero. Camporini fu, una prima volta,
violentemente allontanato dalle urne. Vi ritornò più tardi e in que]
momento avvenne la zuffa general-.'

302 Stata-edit.

in cui il Tizzoni trovò la mOrte, ma della quale egli, Camporini, è
affatto innocente.-Sin dal principio della mischia esso fu atterrato da
vioientissimi coipie giacque -svenuto finchè non poté essere ricoverato
in casa amica. In queste condizioni il carattere politico del fatto non
puo essere contestato. Da ultimo l'estradando assevera : Attualmente i
tribunali italiani giudicano sotto la pressione del partito fascista o
sotto il terrore di rappresaglie: i fascisti vengono, se pure rimandati
a giudizio, assolti, i socialisti immancabilmente condannati. Anche per
questo motivo la domanda di estradizione deve essere respinta.

D. Quest'ultimo argomento fu esaminato dal Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia, il quale, in un rapporto 11 agosto 1924 al Consiglio
federale-, allega in sostanza: L'imputato non sostiene esplicitamente,
che, se estradato, sarà deferito ad un tribunale di eccezione : sospetta i
tribunali ordinari italiani di non sapere resistere a pressioni esercitate
su di essi da un partito. In altri termini : Camporini contesta che
attualmente i tribunali italiani meritino fiducia, non pretende che quelli
chiamati a giudicarlo, se viene estradato, siano tribunali di eccezione
nel senso dell'art. 9 della legge federalesull'estradizione del 22 gennaio
1892. L'argomento non è di ostacolo all'estradizione. Sintanto che vige
il trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia la mutua fiducia
nella regolarità ed imparzialità dei loro tribunali deve essere ammessa,
fiducia che sta di base alla convenzione stessa e ne forma propriamente
il presupposto. Del resto, le affermazioni dell'estradando non bastano
per dimostrare l'assunto.

Questo modo di vedere fu approvato dal Consiglio federale nella sua
seduta del 12 agosto 1924.

E. Il procuratore pubblico della Confederazione propone nella sus memoria
del 21 agosto 1924 il rigetto della domanda di estradizione.

Internationale: Ausiiefemngsrecht. N° 48. 303

Considerando in diritto:

1° Il reato di omicidio volontario, del quale Campo-. rini è imputato,
è delitto di estradizione, poichè è previsto dal trattato di estradizione
22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Itaiia (art. 2 cif. 1) e contemplato
tanto dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen. italiano
art. 364), quanto da quella dello Stato di rifugio {cod. pen. ginevrino
art. 251 e seg.).

2° Delle eccezioni sollevate dall'estradando, le seguenti appaiono
senz'altro irricevibili.

a) Anzitutto quella che concerne la colpevolezza dell'imputato.

È regola generale ripetutamente ammessa da questasi Corte (RU 32 I p. 346
; 39 I. p. 355 ; 41 I p. 141 ecc.), che la questione della colpabilità
non può essere nè esaminata nè decisa, neanche a titolo provvisorio,
dal giudice di estradizione.

&) Sull'argomento dedotto dall'estradando dalla pretesa parzialità ed
inattendibilità dei tribunali italiani attuali il Consiglio federale ha
statuito e l'ha respinto. Non Spetta a questa Corte il rivedere questo
giudizio, poiché, come rettamente osserva il Consiglio federale, non si
tratta dell'eccezione prevista dall'art. 9, della legge di estradizione,
sibbene di un argomento che concerne una delle condizioni preliminari
e generiche alle quali è sottoposta la presa in considerazione di una
richiesta di estradizione a sensi dell'art. 16 legge cit.

3° La domanda di estradizione deve quindi essen-. accolta, ove non
risulti fondata l'eccezione, che il delitto imputato all'estradando è
di indole politica, ciò che la richiedente Legazione contesta.

a) A dimostrare le affermazioni contenute nel suo memoriale del 18 giugno
e altro complementare del 25 giugno 11. s., l'imputato ha dimesso agli
atti ampia prova documentaria consistente, per lo più, in giornali,

304 still-M-

ritagli di pubblicazioni ed altri stampati concernenti le violenze ed
i disordini, che, a suo dire, precedettero e susseguirono il fatto
in discorso. È evidente chenotisszie riferite da giornali sono ben
lungi dal constssituire una prova ineccepibile : la loro attendibilità
deve essere esaminata con molta prudenza. Nel loro insieme però esse
contribuiscono a dare una idea del quadro e dell'ambiente nel quale si
prepararono e svolserole. elezioni in Italia e nel quale avvenne il
fatto. Secondo la sua costante giurisprudenza, questa Corte apprezza
liberamente le prove dedotte in giudizio dissestradizione e, secondo il
suo prudente criterio, riterrà le allegazioni che le sembrano plausibili,
sopratutto quelle che non sono in contraddizione cogli atti ufficiali (RU
33 I p. 188). Occorre del resto rilevare che anche altri documenti, più
attendibili, l'estradando ha prodotto : cosi, tra altri, le dichiarazioni
fatte da quattro testi giurati davanti a pubblico notaio -

b) È fuori di dubbio che il reato in esame non costituisce un delitto
politico nel senso stretto della parola , un reato cioè, in cui l'offesa
sia rivolta direttamente contro lo Stato o le sue istituzioni fondamentali
e ne costituisca un suo estremo oggettivo (ad es. alto tradi.mento,
rivolta ecc.). Trattasi invece di sapere, se siesso non debba essere
consideratocome un delitto politico in senso relativo : di un delitto che,
pur rivestendo gli estremi di reato comune, acquisti indole politica per
il suoi moventi, il fine cui era inteso e le circonstanze nelle quali
venne commesso (RU 32 I p. 539 e le sentenze ivi citato ; 49 I p. 266
e sog.). In altri termini : di un delitto in sè di natura comune ,. ma
avente prevalentemente carattere politico (art. 10 della legge federale
precitata).

c) La risposta non può essere che affermativa. Un precedente di capitale
importanza per il caso in esame .è quello della sentenza di estradizione
Ragni, colla quale la domada venne re'spinta da questa Corte con giudizio
del 14 luglio 1923 (RU 49 I. p. 266 e seg.). Il reato del' Internationales
Auslies'erungsrecht. N° 48. 305

quale allora si trattava (complicità in mancato omicidio di. due persone)
avvenne in ambiente e su uno sfondo politico non essenzialmente diVerso
dall'attuale. L'estradizione venne allora negata per i motivi seguenti
: Il reato rimproverato al Ragni deve essere considerato come la
conseguenza e la manifestazione di una stra-s. ordinaria agitaziOne e
tensione d'animo tra i principali partiti politici italiani ; agitazioni
e turbamenti collettivi che condussero le parti ad usare mezzi violenti
contro le parti siavverse, causarono dis-ordini e reati di 'sangue in
gran numero. Fatti tutti però che, anche considerati singolarmente,
devono essere ritenuti come conseguenze ed episodi di un vasto
rivolgimento politico e di una lotta, .accesissima, per il potere,
non comel' estrinsecazione di motivi personali () dell'intenzione di
raggiungere uno scopo individuale e privato. A questi fatti, se commessi
per un fine nazionale un decreto regio del 22 dicembre 1922 ha COHCCSSO
l'amnistia, dichiarandoli esplicitamente di natura politica; amnistia e
qualifi-cazione che quel decreto tuttavia intendeva limitare ai reati
commessi da una parte e negarla a quelli compiuti dall'altra. Questa
tesi non fu accolta da questa Corte la quale nella succitata sentenza
dichiarava: Il ca rattere politico dei fatti 1n questione deve essere
riconos cinto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano essi stati
commessi dal partito vincente e da quello che in essa ebbe la peggio.

Quest'argomentazione vale, in sostanza, anche per il case in esame. Anche
la rissa avvenuta il ö aprile davanti la sezione di voto di Cureggio
e nella quale Tizzoni trovò la morte deve essere considerata come un
episodio della lotta combattuta inItalia dai... partiti per il potere,
colla differenza, indifferente per l'attuale giudizio, che, se prima
della marcia su Roma. il movimento generale, non dissimile da una guerra
civile, era inteso al conseguimento del potere, le turbazioni dell'ordine
pubblico che avvennero prima e durante le

306 Sta-week!.

elezioni del 6 aprile, tendevano per una parte a mantenere il potere
intanto da essa conseguito, per le altria strapparglielo. A' mezzo di
violenze di ogni sorta le parti miravano a terrorizzare gli avversari
onde tenerli lontani dalle urne o da esse espellerli Questi reati, pur
essendo in sé di diritto comune, hanno, come nel caso Ragni, in modo
prevalente indole politica, poichè sono manifestazioni di un movimento
politico generale, ad esso connessi quali mezzi per raggiungere le
finalità politiche, che le fazioni con quei moti si sono proposte (RU
49 I p. 270). Tale é pure l'indole delle risse avvenuto il 6 aprile a
Cureggio e nel tumulto delle quali venne commesso il reato in discorso.

Emerge dagli atti e anche dalla nota verbale 6 agostoî 1924 della
R. Legazione italiana che, in quella occasione, fascisti e agenti della
milizia nazionale (pure compostass da fascisti) si erano appostati
nei dintorni della sala di voto, e ciò allo scopo evidente di tenere
in rispetto e di intimorire gli avversarisi Che questo atteggiamento,
dovuto ad intenti politici, abbia contribuito a suscitare i disordini
che poi avvennero, è fuori di dubbio. Dalla deposizione precitata,
fatta da quattro testimoni giurati davanti notaio, e da altri documenti
risulta che certo Castaldi, predecessore del Camporini come sindaco
di Cureggio, fu, in quell'occasione, percosso da colpi di bastone ed
impedito di votare : che quando Camporini, verso le 17, volle votare,
in violentemente espulso dal locale di voto; che, ritornatovi alle 19,
fu assalito da un gruppo di avversari politivi a colpi di bastone e che
si fu in un conflitto prodottosi tra individui di diverse fazioni, in
modo tumultuario, che Tizzoni ricevette il colpo mortale. Se si considera
inoltre, che Camporini, nella sua qualità di segretario della fazione
socialista e di antico sindaco socialista del comune di Cureggio, era
agitatore ed esponente principale del suo partitoin quel paese, che gia
anteriormente erano in Cureggio avvenuti collisioni e conflitti gravi
tra fascisti e socia--

Organisation der Bundesmchtspflege. N° 49. 307

listi, in seguito ai quali andò in fiamme la Casa del Papolo , piana
ne scende la conclusione, che il conflitto del 6 aprile non era ehe un
episodio del grande turbamento politico, cui fu sopra accennato. Il reato
commesso allora in un conflitto tumultuario e generale, reato non isoiato
e certamente né predisposto nè premeditato, ha quindi indubbiamente
indole prevalentemente politica ; illazione questa tanto più ovvia ove
si consideri, che dagli atti non emerge il minimo indizio onde ritenere,
che motivi di odio, di vendetta o altro qualsiasi movente personale ne
siano stata la causa anche solamente concomitante.

Il Tribunale federale pronuncia : L'opposizione interposta dall'imputato
Vincenzo Camporini contro la domanda di estradizione è accolta e
l'estradizione rifiutata.

VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

49. Arx-étdu 17 octobre 1924 dans la cause Commune de Saint-Auhin et
les Industrial: de ce ressort commune] contre Conseil d'Etat du canton
do Neuchatel.

La jurisprudence d'après laquelle le recours de droit public M: recevable
contre tout acte d'exécution d'une loi ou d'un arl-été de portée générale
ne s'applique pas aux sommations d'avoir à se conforme: à une decision
administrative directement et immédiatement exécutoire à l'encontrc du
recourant. Le recours ne peut etre dirige que contre cette décision meme
dans le délai de 60 jours.

(Extrait des constatations de fait.) A. L'arrétè du Conseil fédéral du
5 aoùt 1918 a
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 50 I 299
Data : 19. Januar 1924
Pubblicato : 31. Dezember 1925
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 50 I 299
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 293 staats-echt mitgewirkt oder dass sie von der Sache auch nur Kenntnis gehabt


Registro DTF
39-I-56
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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... Non tutti