] 4 StaatsreCht.

mari. Il applique donc par analogie à une hypothèse non prévue par la
loi les régles des art. 2 et 4 édictées au sujet des liberalités sous
condition re'solutoire. Or il n'y a aucune analogie possible entre ces
cas d'enrichissement actuel mais révocable et la présente espéce où tout
enrichissement actuel fait défaut. Au contraire, l'analogie s'impose
avec le cas, expressément réglé par l'art. 3, de la Substitution
fidéi-commissaire où l'enrichissement est également subordonné à la
condition suspensive du prèdècès d'un premier bénèficiaire et où, à raison
de l'absence d'enrichissement actuel, la loi a différé la perception
du droit jusqu'à l'avénement de la condition. C'est manifestement à
tort que, dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat conteste cette
analogie sous prètexte que la substitution fidéi-commissaire rèsulte
de dispositions testamentaires révocables jusqu'au décès du testateur,
tandis que la donation faite à la recourante est irrevocable : l'art. 2
envisage la situation existant au moment de l'ouverture de la succession,
c'est-à-dire lorsque le testament n'est plus révocable, et, malgré que dès
ce moment la qualité d'héritier substitué soit définitivement fixée, la
loi surseoit au prélèvement du droit parce que l'enrichissement n'est pas
encore réalisé. Le Conseil d'Etat n'a pu indiquer aucune raison qui soit
de nature a expliquer qu'on procede autrement a l'égard du beneficiaire
d'une donation sous condition suspensive, dont la situation est identique.

Ainsi la solution admise par le Conseil d'Etat n'est consacrée par
aucun texte, elle est inconciliable avec le systéme de la loi et elle
méconnait l'analogie evidente avec l'hypothése toute voisine réglée
par l'art. 3. Elle a donc un caractére arbitraire que ne font pas
disparaitre les considérations d'ordre pratique invoquées dans la décision
attaquée, car, d'une part, les difficultés de perception du droit lors
de l'avènement de la condition (notamment si le b'énéficiaire quitte
entre temps le canton de Neuchatel) se rencontrent également dans le cas

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 15

de la substitution fidèi-commissaire et n'ont cependant pas empèché
le législateur de renoncer a toute perception avant la réalisation de
l'enrichissement, et, d'autre part, le fait qu'il est plus pratique pour
le fisc de pouvoir imposer dès maintenant la donation sous condition
suspensive n'est naturellement pas suffisant pour justifier cette
imposition si, comme on l'a vu, elle n'est pas autorisee par la loi.

La décision attaquée du 23 novembre 1923, qui pose le principe de
l'assujettissement au droit, devant donc etre annulee, le recours formé
à titre subsidiaire contre l'arrèté du 14 décembre 1923,'qui n'a trait
qu'à la quotité du droit, devient sans objet.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arrété du Conseil d'Etat neuchätelois du 23
novembre 1923 est annulé.

4. Sentenza 8 febbraio 1924 nella causa Unione di Credito contro Ticine-

Secondo la legge tributaria ticinese le S. A. sono soggette all'imposta
per tutto il capitale statutario, compreso quello non versato. Questo
disposto non é incostituzionale.

A. La legge tributaria ticinese 11 dicembre 1907, art. 9, prevedeva
che il capitale azioni delle società anonime fosse soggetto all'imposta
nella misura del 2 0/00 del capitale versato. ln modificazione di questo
disposto, il decreto legislativo 10 marzo 1919 statuisce che, dal sec0ndo
anno di esercizio in avanti, quelle societa sono sottoposte all'imposta,
nella stessa misura, per tutto il capitale statutario, dunque anche per
il capitale non versato.

B. La S. A. Banca Unione di Credito in Lugano ha, secOndo gli statuti,
un capitale-azioni di 5,000,000 schi.

16 Staatsreeht.

di cui fu versato solo il 50 lo. Essa entrò in attività nell'anno
1920, che fu il suofi primo anno di esercizio. Nel bilancio il
capitale-azioni figura tra i passivi e, tra gli attivi, la posta di
2,500,000 schi. rappresenta la quota non versata. Per 1921 (secondo anno
di esercizio) la Banca fu sottoposta all'imposta su tutto il capitale
nominale. Ricome, in ultima istanza, al Consiglio di Stato. Pendente
tale pratica, la cui definizione fu sospesa per motivi indifferenti alla
causa attuale, era maturata anche l'imposta pel 1922, cui la Banca fu
nuovamente assoggettata per tutto il capitale statutario. Anche contro
questa classificazione ricorse al Consiglio di Stato, il quale con
risoluzioni N1 7232 e 7233 dello stesso giorno (30 ottobre 1923) respinse
i gravami riferendosi semplicemente al decreto precitato 10 marzo 1919,
senza esaminarne la costituzionalità, che la ricorrente aveva impugnata.

C. Da queste decisioni la Banca Unione di Credito si aggrava al Tribunale
federale per violazione del principio della parità di trattamento e per
doppia imposizione (art. 4 e 46 CF). Essa allega: per quanto concerne
il capitale non versato, la ricorrente è imposta per un capitale che
non possiede e col quale non lavora. È imposta per la possibilità o la
facoltà che ha di 'domandarne il versamento agli azionisti; facoltà che
possiede ogni altra società individuale Siffatte società individuali
non vengono imposte per questa loro facoltà e ciò eostituisce disparità
di trattamento in odio della ricorrente. Il capitale non versato non
costituisce capitale della società ma, fino al versamento, fa parte della
sostanza, imponibile ed imposta, dei soci o azionisti. Un unico capitale
vien dunque colpito due volte : nelle mani del Singolo azionista e in
quelle della società. E ciò offende il divieto di doppia imposizione.

La ricorrente aggiunge che parte delle sue azioni sono in possesso
di ticinesi, parte in mano di_svizzeri di altri cantoni e parte è
all'estero. Il possesso muta di anno inanno, le azioni essendo al
portatore e conchiudeGleichheit vor dem Gesetz. N° 4. 17

domandando che non venga imposta, se non per il capitale versato;
subordinatamente, che il decreto legislativo del 10 marzo 1919 venga
modificato nel senso da essa postulato.

D. Nella risposta al l'ICOl'SO, il Consiglio di Stato rileva, tra altro,
che la ricorrente non ha fornito la prova di una doppia imposizione e,
sopratutto, non ha dimostrato che la parte non versata, sia realmente
imposta presso i Singoli azionisti. Afferma, inoltre, che gran parte
del capitale-azioni è collocata all'estero.

Considerando in diritto :

1° (Questioni d' ordine).

2° Il Cantone Ticino colpisce, in modo generico, la sostanza da imposta
progressiva (art. 4 legge tributaria). Le società anonime non soggiaciono
a questa imposta, ma ad imposizione Speciale, che consiste in un tasso
unico ed immutabile del 29/00 del capitale statutario e del fondo di
riserva (art. 9 legge tributaria). Questo tributo non riveste la natura
di una imposta sulla sostanza propriamente detta; esso ha piuttosto
l'indole di una imposta sul capitale secondo il carattere delle società
anonime ed affini, che sono, infatti, associazioni di capitali. Ma
anche il capitale non versato costituisce capitale della società. Non è
quindi inconciliabile colla natura dell'imposta speciale che esso vi sia
sottoposto. Insieme al capitale versato, infatti, la quota non versata
forma la base del credito della società e la garanzia dei creditori
: e che questa venga fiscalmente assimilata a quello e assoggettata
all'imposta anch'essa, non è disposto particolare e di eccezione, che
fosse noto al solo Cantone Ticino. Esso è conosciuto anche da altre
legislazioni. Cosi, ad esempio, secondo il decreto federale del 22
dicembre 1915 sull'imposta federale di guerra (art. 20 e 22 al. 2),
il capitale non versato è sottoposto all'imposta per la metà del tasso
previsto per il capitale versato. Secondo il nuovo decreto... federale 28
settembre 1920 tabella III, 1000 schi. versati

ASàuI IQLA si 2

"13 ' Staatsrecht.

pagano quanto 4000 schi. non versati. Ordinamento analogo ha la
legislazione di Basilea-Città degli ultimi anni. Secondo queste leggi
il tasso per il capitale non versato della S, A. variò suceessivamente
tra il quarto ed i 3/ss delle quote, versate. Ginevra, nella sua nuova
legge sulle imposte del 24 marzo 1923, art. 68, dispone : est considéré
comme capital imposable : 1. Pour les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions, le capital nominal ecc. Il disposto in discorso
della legge ticinese non ha quindi, sotto questo aspetto, niente di
anormale e non appare censurabile sotto l'aspetto di atto arbitrario.

30Onde dimostrare la censura di disparità di trattamento, la ricorrente
compara le società anonime alle società individuali }. L'argomento
è inconcludente. Come fu dianzi osservato, queste ultime vengono
assoggettate all'imposta in base a criteri diversi da quelli che vigono
per l'imposizione delle prime. L'obbligo contrattuale dei Singoli soci
delle associazioni individuali di eventualmente completare i loro apporti,
non ha, per il credito e l'economia della società la stessa importanza
e la stessa funzione del capitale non versato nelle società anonime. --

40 ,Infondato è pure l'addebito di violazione del divieto di doppia
imposta, di cui il primo requisito di applicazione sarebbe che degli
azionisti fossero domiciliati in altri cantoni. Solo di fronte ad
essi, Singolarmente, potrebbe esser questione di doppia imposta. La
ricorrente invero lo pretende, ma in modo vago e generico e non facendo
nome alcuno, e dell'assunto non fornisce prova veruna. Lo avesse fatto,
l'addebito di doppia imposta non sarebbe ancora dimostrato poichè, se,
come rettamente rileva il Consiglio di Stato, l'imposizione del capitale
versato presso la società, e, simultaneamente, presso gli azionisti non
costituisce doppia imposta, non lo può costituire neanche l'imposizione
presso questi e quella del capitale non versato. Ciò in ogni caso in un

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 5. , 19.

Cantone in cui, come nel Cantone Ticino, le soeietà anonime non
sono soggette alla imposta comune progressiva sulla" Sostanza ma ad
imposta Speciale sul capitale, la quale tiene conto della circostanza,
che le società anonime sono associazioni di capitali già imposti come
sostanza presso i loro titolari. Ciò posto la questione non potrebbe
essere considerata che dal punto di vista dell'art. 4 CF, il quale, in
quest'ordine di idee, non fu invocato e del resto non appare violato,
come fu dimòstrato più sopra."

Il Tribunale federale pronuncia :

I ricorsi sono respinti.

5. Urteil vom 28. März 1924 i. S. Patronenfabfik A.-G. gegen Solothurn.

Berechnung der solothurnischen Handänderungsgebühr nach dem Kaufpreis
oder dem wahren Werte des Grundstückes. Willkür, wenn der Regierungsrat
an Stelle der hieîiir zuständigen Bezirkssehàtzungskommission den wahren
Wert bestimmt und hiefür die Brandversicherungsschàtzung als massgebend
bezeichnet.

A. Nach dem solothurnischen Gesetz betreffend den Bezug von
Handänderungsgebühren beim Eigentumsübergang von Liegenschaften, vom
23. Februar 1919, ist, wenn Grundstücke auf einen neuen Eigentümer
übergeben, vom wahren Wert des Grundstückes eine Handänderungsgebühr
von bestimmtem Betrage zu entrichten (g 1 Abs. 1). Bei Käufen und
Steigerungen gilt als Grundlage der Berechnung der verschriebene Preis,
wenn er nicht offensichtlich vom wahren Werte abweicht (§ 1 Abs. 3). Nach
J 4 Abs. 1 sind die Amtsschreibereien und die Kantonsbuchhalterei
verpflichtet, dem Finanzdepartement Anzeige zu machen, wenn bei einem
Veräusserungsgeschäfte der wahre Wert des Veräusserungsobjektes die von
den Parteien angegebene
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 I 15
Date : 08 février 1924
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 50 I 15
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : ] 4 StaatsreCht. mari. Il applique donc par analogie à une hypothèse non prévue


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • action en justice • analogie • arrêté fédéral • assujettissement • avis • bilan • bâle-ville • calcul • cio • conseil d'état • dernière instance • double imposition • ducroire • décision • dépendance • examinateur • fonds de réserve • fortune • fédéralisme • impôt spécial • impôt sur la fortune • impôt sur le capital • la poste • lésé • maïs • modification • neuchâtel • ordre militaire • questio • recourant • société anonyme • tribunal fédéral • égalité de traitement