106 staatsrecht-

pflichtigkeit gegenüber dem Kanton Zürich für die Rekurrentin
festgestanden habe, was eben nicht der Fall ist. Übrigens hätte, auch
wenn es der Fall Wäre, die nachträgliche Besteuerung nur in den Formen von
Art. 78 stG unter den dortigen Voraussetzungen vorgenommen werden können.

Demnach erkennt das Bundesgericht .-

Das Rekursbegehren II wird gutgeheissen und die Entscheide der
Finanzdirektion und der Ober Rekurskommission von Zürich soweit
aufgehoben, als sie die Steuern der Jahre 1919 und 1920 betreffen. Im
Übrigen wird der Rekurs abgewiesen.

21. Sentenza 27-Giugno 1924 nella causa Monti contro Zurigo e Ticino.

La tassa sulla circolazione dei veicoli a motore è una imposta la quale,
per principio, è soggetta al divieto costituzionale di doppia imposta
e non può quindi essere percepita che da un solo Cantone per lo stesso
periodo di tempo. Modo di ripartizione di questimposta tra i Cantoni
interessati;

esso non dipende dai disposti della o delle leggi cantonali in conflitto.

A. Il § 8 al. 1° della legge zun'ghese 18 febbraio 1923 sulla circolazione
dei veicoli a motore dispone : I veicoli a motore che durante l'anno
entrano nel Cantone e vi sono messi in circolazione e che sono già
forniti da un permesso, dovranno pagare la tassa di circola zione per
il trimestre corrente ed i seguenti.

B. Per tutto il 1923 Pio Monti in Cademario ha soluto al Cantone Ticino
la tassa di circolazione (480 fr.) per un autocarro che possiede. Verso
la metà 0 la fine di aprile 1923 il veicolo fu trasferito a Zurigo,
dove rimase fino a dicembre 1923. In base al disposto precitato della
legge zurighese 18 febbraio 1923, Monti fu sottoposto a

Doppelbesteuerung. N° 21. 18?

Zurigo alla tassa veicoli a motore dal 1° aprile a fine 1923
con 367 schi. 50, che versò." Dietro istanza, il cantone Ticino
restituiva all'interessato la tassa per il secondo semestro 1923 (1°
luglio-3,1. dicembre). Indarno invece Monti adiva le competenti Autorità
zurighesi domandando loro la restituzione dellasstassa per il secondo
trimestre 1923 (1° aprile-30 giugno), pagata nei due Cantoni. La sua
domanda fu respinta definitivamente con ufficio 1? marzo 1924, indirizzato
al Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino, che si
era intromesso in favore di Monti.

C. Con istanza 8 maggio 1924 certo Ferretti Bonaventura in Bellinzona,
che pretendeagire per conto del Monti, si lagna presso il Tribunale
federale del rifiuto del Cantone di Zurigo di restituire al Monti la
tassa in discorso per il periodo 1° aprile-30 giugno 1923.

Successivamente (il 23 maggio 1924), Ferretti ha prodotto, ad istanza del
giudice istruttore, una procura a firma Monti, colla quale il Ferretti
Viene autorizzato a rappresentare il ricorrente nell'attuale vertenza.

D. Nella sua risposta 12 giugno 1924 il Cantone di Zurigo conchiude
domandando la reiezione ,del gravame. Allega: L'imposta di circolazione
per veicoli a motore rappresenta, come è generalmente ammesso, ' un
indennizzo allo Stato per l'usura delle strade che } trae seco il loro
impiego. Donde ad ogni Cantone la facoltà di pretenderla per, il periodo
di tempo in cui il veicolo ha circolato sul proprio territorio. Il
principio posto dalla sentenza 18 febbraio 1918 nella causa Guillermin
c. Vaud e Ginevra (cfr. siRU 44 I N° 3) non può trovare applicazione
che nei casisi in 'cui il Cantone, nel quale fu trasferito il veieolo
nel corso di un esercizio fi-

scale, non abbia promulgato disposizione Speciale con ,

cernente questa ipotesi. Zurigo possiede tale disposizione nel precitato
§ 8 della legge cantonale 18 febbraio 1923, che esso doveva applicare
ed hajsirettamente applicata anche nei confronti del ricorrente,
assoggettandolo alla

108 Staatsrecht.

tassa per il trimestre corrente a datare dal momento in cui il suo veicolo
fu trasferito sul territorio zurighese (trimestre 1° aprile-30 giugno
1923). La validità di questo disposto anche nei rapporti intercantonali
risulta dal concordato intercantonale 7 aprile 1914 sugli automobili,
secondo il quale (V. art. 20 al. 3) l'importo delle imposte e delle
tasse relative ai veicoli a motore è stabilito dei Cantoni in base alle
loro leggi. È bensi vero che, per il secondo trimestre 1923, Monti ha
soluto l'imposta nei due Cantoni. Ma ciò è cosa giusta poiché, di fatto,
in quel lasso di tempo Monti ha fatto correre il veicolo sulle strade dei
due Cantoni. Il momento in cui un veicolo a motore vien trasferito da un
Cantone in un altro non è sempre facilmente constatabile. Occorre dunque
prescindere dal determinare-esattamente a giorni il momento in cui il
veicolo comincia ad essere soggetto all'imposta del nuovo Cantone; occorre
fissarlo per trimestri ed è lecito includervi un trimestre iniziato.

Considerando in diritto :

2. A torto il Cantone di Zurigo ravvisa differenza giuridica essenziale
tra il caso attuale e quello giudicato nella citata causa Guillermin
c. Vaud e Ginevra (RU 44 I. p. 11 e seg.). L'ipotesi odierna si
diversifica da quella solo in un punto: i Cantoni attualmente in
conflitto hanno ambedue aderito al 'concordato intercantonale 7 aprile
1914 sui veicoli a motore e sui velocipedi. Ma questa divergenza tra i
due casi è giuridicamente indifferente, avvegnacchè nessuna delle parti
pretende che. questo concordato preveda una delimitazione intercantonale
dell'imposta di circolazione nel caso in cui, durante un esercizio
fiscale, il veicolo abbia trasferito il suo stazionamento da un Cantone
in un altro (cfr. sentenza Guillermin p. 16). Non v'ha dunque motivo
alcuno per respingere nella fattispecie la soluzione accolta nel caso
Guillermin ; nel quale venne dichiarato, che una tassa sulla circolazione
dei veicoli a motore altro non è che

Doppelbesteuemng. N° 21. 109

una imposta, la quale, per principio, è soggetta al divieto intercantonale
di doppia imposta e non può quindi essere percepita che da un solo
Cantone per lo stesso periodo di tempo. Per quanto è del conflitto
intercantonale che sorge ove il veicolo venga trasferito da un Cantone
all'altro durante l'esercizio fiscale, si ritenne in quel caso che,
dopo 90 giorni di stazionamento nel nuovo Cantone, la sovranità fiscale
passa a quest'ultimo. Ma il diritto a percepire l'imposta tra i due
Cantoni non sarà determinato a giorni, ma a trimestri; nel senso, cioè,
che il Cantone dove il veicolo era primitivamente stazionato

'può riscuotere o conservare, se l'ha già riscossa, l'imposta

per il trimestre già iniziato e il nuovo Cantone non può esigerla che per
quello susseguente al mutamento di stazione. il veicolo Monti restò per
oltri 90 giorni a Zurigo. Il cambiamento di stazione ebbe luogo verso
la metà o la fine di aprile 1923. Zurigo aveva dunque il diritto di
percepire l'imposta dal 1° luglio 1923 in avanti, il Ticino lo ebbe fino
al 30 giugno. Si è quindi a torto che Zurigo ha riscosso l'imposta per
il secondo trimestre. Che la sua legge interna a ciò l'abbia legittimato
(§ 8 precitato, vedi sub A), non monta. Il principio adottato nella
causa Guillermin e ribadito nell'attuale, è di diritto federale. Esso
tende a dirimere un conflitto intercantonale di doppia imposta secondo
il divieto costituzionale dell'art. 46 al. 2 CF, e prevale quindi di
fronte alle leggi interne cantonali. È possibile che, in certi casi
(non nell'attuale), sia difficile determinaré la data esatta in cui un
veicolo fu trasferito da un Cantone in un altro. Ma l'onere della prova
della data incombe al detentore del veicolo, il quale, lagnandosi di
essere assoggettato da due Cantoni all'imposta per il medesimo periodo
di tempo, assume l'obbligo di dimostrare la data del trasferimento.

Il Tribunale federale pronuncia : Il ricorso è ammesso nel senso dei
considerandi.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 50 I 106
Data : 01. Januar 1924
Pubblicato : 31. Dezember 1925
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 50 I 106
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 106 staatsrecht- pflichtigkeit gegenüber dem Kanton Zürich für die Rekurrentin festgestanden


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
veicolo a motore • intercantonale • questio • cio • ricorrente • tribunale federale • vaud • ripartizione dei compiti • decisione • direttive anticipate del paziente • azione • principio della pubblicazione • calcolo • automobile • 1919 • bellinzona • onere della prova • detentore del veicolo • messa in circolazione • diritto federale
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