8 A. Staatsrechti. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
III. Pressfreiheit. Liberté de 1a presse.
4. Sentenza del 25 gennaio '! 8 79 nella causa Mariotto.
A) Il'giorno % di agosto del 1876 apparve sul giornale Il Tempo, che si
pubblicava a Locarno, un articolo intitolato Intolleranza... ridicola,
dove, tra altri, leggevasi il seguente brano : Altra volta parlammo di
gente che in compenso del suo danaro, pretenderebbe dall'operaio, non
soltanto il lavoro, ma anche la coscienza ; di gente che sulla pubblica
piazza, per astio politico, non si perita di minacciar l'operajo d'opposta
opinione di levargli ogni lavoro, ecc., ecc.-,
B) Credendo ravvisare in questo articolo un'offesa alla sua persona
ed alla sua famiglia, il Signor Federico fu Valentino Alessandro Balli
sporse tosto denuncia all'Autorità giudimaria;
C) Incoato il relativo processo penale, il tipografo editore del giornale
Signor Marietta, si riservò, dietro analoga domanda faltagli, di declinare
a suo tempo il nome dell'autore di quell'articolo, a sgravio di sua
risponsabilità e a tener di legge. Più tardi poi, scriveva all'lstrnttore
giudiziario per chiedergli di essere ammesso a provare la verità dei
fatti accennati nell'articolo incriminato, ed indicò dei testimonî;
D) Nel giorno 29 aprile 1878 si aprivano i pubblici dibattimenti
orali davanti al Tribunale correzionale di Locarno, e la difesa del
sig. Marietta avendo constatato che il decreto, che lo poneva in istato
di accusa per titolo di libello famoso, si basava sull'art. 345 del
Codice penale del 25 gennajo 1873, fece osservare non avere questo Codice
peranco ricevuto la sanzione federale, giustal'art. 55 della Costituzione
federale, e non essere quindi il medesimo applicabile all'articolo in
querela; ma il Tribunale correzionale dichiarò l'eccezione inattendibile ;
E) Riaperti i dibattimenti, il prevenuto dichiarò di appelIarsi da
tale decreto e di ricorrere eziandio al Tribunale federale, e conchiuse
domandando che fosse intanto sospesoIll. Pressfreiheît. N° 4. 9
ogni ulteriore procedimento;si ma il Tribunale respinse
, l'istanza e passò oltre;
F) La difesa presentò il giorno dopo, in corrispondenza 3 dichiarazione
28 stesso aprile di certo Pietro Caporgno, da Someo essere egli l'autore
dell'articolo in questione, formale domanda, perchè venisse abbandonato
il processo contro Marietta e riassunto invece in odio del Caporgno, come
ai relativi disposti della legge sulla Stampa; ma il Tribunale dichiarò
anche questo terza incidentale richiesta tardiva e inammissibile ;
G) Il giorno 2 maggio, passando al giudizio di merito, e consz'derando :
Che il tenore delle usale espressioni rivela apertamente nell'articolista
l'intendimento di gettare lo scredito contro l'autore dei fatti in detto
brano segnalati alla pubblica riprovazione;
Che dalle circostanze in cui venivano esposti i supposti abusi, era facile
arguire che la persona designata era quella del sig. Federico Balli;
Che tale induzione, crebbe al grado di certezza dal fatto, che il
sig. Marietta chiese di essere ammesso a far la prova dei fatti in della
pubblicazione articolati ;
Che coll'avere il sig. Marietta declinato quale autore dell'incriminato
articolo, l'inalfabeto sig.si Pietro Caporgnosi di Someo, non puo esigere
che il Tribunale debba procedere contro quest'ultimo a piena liberazione
di esso sig. Marietta, dal momento che la lod. Camera di accusa,
sopra formale dichiarazione della stesso sig. Marietta di assumersi la
risponsabilità di detto articolo, colpi questi soltanto come prevenuto
colpevole del delitto dell'ingiuria a danno del Sig. Balli e sua famiglia;
Che coli'avere il sig. Marietta dichiarato di assumersi la risponsabilita
dell'incriminato articolo, e di avere fatta istanza per essere ammesso
a provare i fatti attribuiti al sig. Balli , rivela in lui l'intenzione
di denigrare in faccia al pubblico la onoratezza di esso sig. Balli e
sua famiglia;
Che il risultato della tentata prova riesci a completa
10 A. Staatsrechffl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
smentita dei fatti tutti opposti al sig. Balli e sua famiglia,
divulgati in pubblico coll'incriminato articolo, il che prova ancora
più evidentemente la maligna intenzione di recare sfregio all'onore del
Signor querelante e sna famiglia;
Che l'argomentazione del sig. Marietta dell'inapplicabilità a sno carico
delle sanzioni penali previste dal nuovo Codice ticinese pella carenza
di sua approvazione da parte dell'autorità federale, non può perimere
l'azione penale, contro lui promossa, in quanto che non si applicano
nel caso concreto le pene stabilite da esso Codice, ma si quelle della
legge 43 giugno 4834 sulla Stampa, la quale risulta federalmente sancita;
Che non potendosi allo stadio attuale degli atti procedere contro al
denunciato autore dell'articolo incriminato, la rieponsabiiità deve
ricadere sull'editore che è il Sig. Marietta;
Visti gli articoli Q, 9 § 3, 42 §§ 2 e 3 e 19 della ricordata legge
sulla Stampa,
il Tribunale correzionale di Locarno dichiara il sig. Marietta colpevole
di libello famoso, e lo condanna: alla pubblica riprensione, alla multa
di fr. 40, all'obbligo della pubblica ritrattazione, ai pagamento delle
spese processuali e dei danni alla parte civile, ecc.
H) Appellanti d' ufficio il Ministers pubblico e l'imputato dalla sentenza
di prima istanza, La Camera correzionale di Appello,
Visto che coila disposizione dell'ultimo lemma dell'articolo 345 del
Codice penale i reati di Stampa sono regolati dalla legge 13 giugno 4834
che vi ha relazione, la quale ottenne l'approvazione federale, come da
relativa nota, e quindi è dessa sola applicabile ai caso concreto-,
Ritenuto che l'eccezione di non voler continuare nei dibattimenti Stante
i'appellazione interposta contro il decreto che ha respinto ia succitata
eccezione, non venne riprodotta in seconda istanza, e quindi devesela
ritenere come abbandonata, e che d'altronde pei combinati articoli "i? e
73 della Procedura penale, una tale sospensione non sarebbe ammissibile,
ostandovi anche la pratica giurisprudenza;an. .
___ ......--
*_* .'an
HI. Pressfreiheit. N° 4. 11
Ritenuto in quanto alla dichiarazione Caporgno analfabeto, di essere
egli l'autore dell'articolo, e di essere sostituito al sig. Marietta,
che una tale eccezione è tardiva per avervi questi rinunciato e col fatto
proprio assunto in pieno la risponsabilita-di tale articolo, tanto più
per aver chiesto la prova dei fatti messi a carico del Sig. Federico
Balli e famiglia, prove fallite totalmente; e
facendo suoi propij motivati della sentenza del Tribunale correzionale di
Locarno, ne conferma i dispositivi, condanna il sig. Marietta alle pene
di cui sopra, e dà inoltre facoltà alla parte civile di far pubblicare
a di lui'spese il giudizio d'appeilo nel Foglio Officiale del cantone;
I) Egli si è contro questo verdetto della Camera correzionale di appello,
cosi come contro i vari giudicati incidentali e di merito del Tribunale
di prima istanza, che fu diretto il gravame Mariotta Mordasini, il quale
forma l'oggetto dell'attuale contestazione. Le sue ragioni principali
sono le seguenti :
4° Non esservi legge applicabile nel caso concreto ; non la iegge sulla
stampa, perchè virtualmente eliminata e scomposta con le discipline
legislative votate nel 1873; non l'attual Codice penale, per mancanza
dell' approvazione dell' autmità federale Involvere, di conseguenza,
ela citazione d1quest ultime, per parte della Camera di accusa, e la
sua invocazione per la qualifica del delitto imputato al ricorrente. e
l'applicazione per parte dei Tribunaii di prima istanza e d'appello
della legge sulla stampa, con le pene della pubblica rigarensione
e ritrattazione, comminate dal vecchio Codice penale del 1816 e dal
nuovo abrogate, una flagrante violazione dei diritti castirazionali dei
cittadini. (Art. 55, MB, N° 3 della Costituzione federale, e 59 della
legge federale sulla organizzazione giudiziaria del 27 giugno 1874.)
2° Avere commessoi Tribunali ticinesi un diniego di giustizia ed una
offesa a quella medesima legge sulla stampa da loro invocata col non
degnarsi neppure di sentire chi s'era dichiarato autore dell'articolo in
querela, per condannare senz'altro lo stampatore in sua vece, malgrado
l'art.. 19 di
12 A. Staatsrechti. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
detta legge, che fa cadere in generale sull'autore la response.bilità
della pubblicazione Stampata. _
3° Essersi da ultimo i Tribunali medesimi resi colpevoli di violata
costituzione federale coll'aver messa a carico del ricorrente una tassa
di giustizz'a prevista da una legge (del 30 maggio 1863), che non fa
ancora federalmente approvata, nè può essere applicata alla Stampa. Avere
altravolta le autorità federali decretata la restitnzione di una multa di
fr. 1000 stata inflitta dalle autorità ticinesi al giornale il Credente
Cattolico, perchè la legge ecclesiastica-civile non era stata approvata
dal Consiglio federale; tale essere il caso nel fattispecie, e doversi
quindi, in omaggio all'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge
(art. 4 della Costituzione federale,) applicare anche al giornale ll
Tempo la medesima misura.
K) Nei loro rispettivi allegati di risposta, il sig. Federico Balli
per sè e famiglia, il Ministero pubblico e la Camera correzionale di
appello, contestano in primo luogo la competenza del Tribunale federale,
avvegnachè nè la Costituzione federale, nè la legge del 27 giugno 4874,
non gli conferiscano veruna ingerenza nell'amministrazione della giustizia
penale nei can-' toni, fuorchè nei casi tassativamente enunciati agli
articoli M°). (della Costituzione), 32 e 33 (della surriferita legge),
non trattandosi invece nel caso concreto ehe della constatazione di un
fatto, della verifica se esso costitnisca, {) meno, un delitto, e della
applicazione di esplicite sanzioni penali della legislazione ticinese.
Scendendo quindi al merito, essi concludono alla rejezione pura e semplice
del ricorso, in base alle seguenti consideraZlOnl :
Ad 1. I Tribunali ticinesi non hanno punto applicato il Codice penale del
1873, ma unicamente la legge sulla stampa (19113 giugno 18311 approvata
dal Consigliò federale il 17 novembre 1854. Che una tal legge fosse in
vigore all'epoca della prelazione delle sentenze ond'è ricorso, risulta
dal § 2 dell'art. 3115 del Codice penale, dov'è detto all'ultimo allinea,
salve le disposizioni delle leggi sulla stampa. Anche ammettendo che
il nuovo Codice penale potesse abrogare o me- v...-.
III. Pressfreiheit. N° 4. . 13
dificare questa legge, ciò non avrebbe potuto seguire se non mediante
ratifica, da parte del Consiglio federale, delle dispezioni del Codice
stesso che ai delitti di stampa si rife1iscon0, senza di che non potevano
immutare le penalità precedenti, per mancanza di forza abrogatoria.
Ad 2 Lo Spirito dellart. 19 nella legge del 4834 vuol dire che, se nella
generalità dei casz' la risponsabilita della pubblicazione stampata ricade
sull' autore, pure si possono presentare Situazioni come quella del
fattispecie, nelle quali altri in sua vece sie chiamato a sopportarne
il peso. Dopo aver dichiarato all'lstruttore giudiziario essergie'
sconoscéato l'autore del querelato articolo, ed aaa-amerai egli per ora
la fisponsabilitä dell'avvenuta pubblicazione del medesimo, nella aaa
qualità di editare risponsaòt'le, aggiungendo voler legalmente provare i
fam" enunciate in delta a1 ticolo il sig Marietta insinua più tardi un
atto col quale intende di prodm te questa prova e chiede l'assunzione
di parecchi testimoni, che vengono effettivamente sentiti. Rinunciando
alla risponsabilità condizionata, lo stampatore si era dunque poste da
sè medesimo in luogo e Stato dell'autore, perocchè aveva fatto cosa che
non poteva farsi se non da chi voleva chiaramente accettarne la qualità
e le conseguenze. ,
Ad 3. Il § 3 dell'art. 19 di detta legge sancisce il principio, che
l'autore, l'editore e lo Stampatore sone solidariamente risponsabili per
le spese del processo. Ora, la tassa di giustizia, di cui all'art. 19
della legge 30 maggio 1863, non è altro che l'equivalente delle spese
proeessuali, e, dal momento che il sig. Marietta fu ritenuto risponsevole
del delitto imputatogli, lo dev' essere logicamente eziandio per il
pagamento della tassa di ginstizia.
Premesso che l'.art 55 della Gostituzione federale garantisce la liberta
di Stampa, e dispone oltracciò che le disposizioni della legislazione
cantonale contro l'abuso della liberta di Stampa abbisognano dell'
approvazione del Ceitslglie federale;
Premesso che il ricorrente pretende avere la sentenza pro-
14 A. Staatsreehtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nunciata in di lni odio dei Tribunali ticinesi misconosciuto e violato
codesti prescritti costituzionali ;
Considerando che, giusta l'art. 59 della legge sulla organizzazione
federale, il Tribunale federale giudica sui ricorsi di privati
risguardanti violazione di quei diritti che loro sono dalla Costituzione
federale garantiti;
Atteso quindi che alla competenza del Tribunale federale, di conoscere
del riclamo in disk-ersoan può essere apposta
veruua Seria e fondata eccezione; Gonsiderando che nè l'una nè l'altra
delle sentenze contro
le quali si ricorre non invoca nè applica punto le disposizioni del
nuovo Codice penale, cosicchè da questo punto di vista non puo farsi
loro alcun appunto di violata Costituzione;
Ritenuto che difatti e l'una e l'altra, anzichè al Codice del 1873,
si appoggiano alla legge sulla stampa del 4834, ed a quella unicamente
si riferiscono ;
Visto che d'altra parte il nuovo, Codice penale ticinese-
riserva egli stesso in modoesplicito (al 5110 art. 345, 20 alljnea)
le disposizioni della citata legge sulla Stampa;
Consideraudo ehe anche sotto questo aspetto, nella pratica applicazione
cioè della legge del 4834, non si può ravvisare nessuna violazione,
nè dell'invocato nè d'altro articolo dello statuto federale;
Ritenuto che la quistione a vedere se, in presenza delle nuove pene
sancite dal Godiceattuale, fossero tuttavia applicabili al ricorrente
quelle della pubblica ritratta-ione e della riprensione mtbbèica
comminate dal Codice del 1846 e dalla vigente legge sulla stampa del
-1834,involvendo la necessita della interpretazione di una legge penale
cantonale, sfugge per sua natura al novero delle competenze di questa
Corte federale e dovrebbe, al caso, venire decisa dal Gran Consiglio
ticinese al mezzo di un'autentica interpretazione;
Premesso che l'esarne della seconda eccezione sollevata dal ricorrente,
e che consiste a dire = avere i Tribunali ticinesi commesso a danno
sue una violazione della Costituzione non accettando la sua domanda,
che venisse abbandonato il processo in odio Marietta e riassunto invece
contro chi si erafu..
III. Pressfreiheit. N° 4. 15
dichiarato l'autore dell'articolo incriminato : non rientra del pari
nella sfera delle attribuzioni del Tribunale federale, perchè relativa
a semplice interpretazione di una legge cantonale,-
Ritenuto che l'accusa di denegata giustizia, fatta a, questo stesso
proposito al giusdicente ticinese, non regge di fronte alla esplicita e
spontanea dichiarazione fatta dal prevenuto sig. Marietta fin dai primordi
della procedura : voler egli assumemi la résponsabilt'tà acute-nie dalla
pubblicazione di quell'articolo nella sua qualità di editore del giornale,
ed alla sua conseguente, formale domanda: di prova-re legalmente i fatti
in detto articolo enunciati;
Considerando, da ultimo, che la obbiezione d'inapplicabilita fatta
alla legge del 30 maggio/1863, in quanto concerne la tassa di
giustizia di cui aile surriferite sentenze, è parimenti destituita di
fondamento, avvegnachè la tassa in discorso non sia già stata inflitta
al Sig. Marietta a titolo di pena, ma sibbene quale semplice e natural
corollario ed equivalente delle spese processuali, le quali sono alla
loro volta una conseguenza inevitabile della dichiarata colpabilità;
Considerando che se reggesse la tesi del ricorrente bisognerebbe a pari
titolo dichiarare incostituzionale l'applica-
si zione dei disposti di tutte quelle leggi, come ad esempio
quella di Procedura penale, che riguardano le spese processuali in
genere, la corrisponsione di danni ed interessi alla parte offesa, ecc.,
imperoccbè esse pure non furono federalmente approvate;
Atteso dunque che, Siccome la querelata legge del 4863 non aveva con
quella sulla stampa che un indiretto e affatto causale rapporto, i suoi
disposti non abbisognavano punto dell'approvazione del Consiglio federale,
e potet'ano essere dei Tribunali ticinesi, anche senza tale requisito,
legittimamente applicati, cioè senza che la Costituzione federale suhisse
per questo violazione di sorta alcuna,
Il Tribunale federale dichiara e pronuncia:
16 A. Staatsrechti. Entscheidungen. 1. ,Abschnitt. Bundesverfassung.
Il ricorso 19 setlembre 1878 dei sig. Domenico Marietta, di Orseiina,
contro la sentenra 5 luglio 1878 della Camera correzionale di appello
del cantone del' Ticino, è respinto perchè privo di fondamento.
IV. Gerichtsstand. Du for.
3. Gerichtsstand des Wohnortes. For du domicile,
5. Urtheil vorn 25. Januar 1879 in Sachen Haueter.
A. Gestützt auf einen Wechsel folgenden Inhaltes:
F Mettmenstetten, den 2. Februar 1878. Per %s. 500. Z è Den
zweiundzwanzigsten April zahlen Sie gegen diesen SolaEUR; Z wechsel
an die Ordre des Heinrich von Tebel von Mettmenstetten 'EURZ Franken
fünfhundert, den Werth in Waare empfangen und stellen ; ä ihn auf Rechnung
laut Bericht· È' B Herrn Heinrich von Tebelî ; Friedrich Haueter, Senn
g g in DietweiL Zahlbar an H. Heinrich von Tobe].
Z Zahlbnr bei der Kreditanstalt Luzern,"
00
in welchem das Accept und die Worte zahlbar an H. Heinrich von Tebel
Von Haueter geschrieben sind, das Uebrige dagegen von der Hand des
Trassanten herrührt, belangte die Kreditanstalt in Luzern, welche
in Folge Jndossement in den Besitz des Wechsels gekommen war, den
Haueter wechselrechtlich in Luzern. Letzterer berlangte Aufhebung der
Betreibung, weil der Domizilvermerk dem Wechsel erst nach der Acceptation
beigefügt worden und daher der Wechsel kein Domizilwechsel sei. Allein
das Bezirksgerichtspräsidium Luzern wies durch Verfügung vom 10. Juli
1878 die Einsprache des Haueter ab, weil derselbe die nach § 97 der
luzernischen Wechsel-ordnung geforderte Deposition des Wechselbetrages
nicht geleistet habe und daher seiner Bestreitung keine rechtliche
Wirkung beigelegt werden könne. Die'ssssss
Hl. Gerichtsstauä. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 5. 17
Justizkommission des Obergerichtes bestätigte, auf erhobenen Refarò,
unterm 19. September 1878 diesen Entscheid, gestützt darauf, dass der
Wechsel ein domizilirter sei und daher demWechselgläubiger gemäss § 96
Abs. 3 der Wechselordnung freistehe, den Schuldner an seinem Wohnorte
oder im Wechseldomizil zu belangen, und dass mit der Bestreitung nicht
zugleich auch die Deposition des Wechselbetrages erfolgt sei(
B. Mit Rekursschrift vom 25. Oktober 1878 beschwerte sich Haueter
über diesen Entscheid beim Bundesgerichte Er stellte das Begehren,
dass derselbe aufgehoben und die gegen ihn angehobene Betreibung als
verfassungswidrig erklärt werde, und führte zur Begründung an: Er sei
aufrechtstehend und besitze in Kleindietweil einen festen Wohnsitz;
die Wechselforderung sei eine persönliche und widerspreche desshalb die
in Luzern angehobene Betreibung dem Art. 59 der Bundesverfassung. Nun
sei allerdings ein Verzicht auf den verfassungsmässigen Gerichtsstand
und eine Anerkennung des luzernischen als forum prorogatum gedenkbar,
wenn er bei Aceeptirung des Wechsels durch Domizilirung desselben Luzern
als Zahlungsort und Gerichtsstand klar anerkannt hätte; allein eine
solche Anerkennung liege nicht Vor. Nun habe er aber gleichzeitig mit
der Aeceptation durch den Zusatz: zahlbar bei Heinrich von Iobeî" den
Wechsel nach Mettmens stetten domizilirt und ein anderer Domizilvermerk
sei damals aus dem Wechsel nicht vorhanden gewesen. Er habe nie daran
gedacht, sich den luzernischen Gesetzen zu unterwerfen. Der Wechsel, wie
er jetzt laute, enthalte zwei sich widersprechende Domizilvermerke und die
Folge hievon sei, dass beide wirkungslos bleiben. Jedenfalls könne aus
dem Wechsel nicht die Willenserklärnng des Schuldners entnommen werden,
dass er auf seinen Verfassungsmässigen Gerichtsstand zu Gunsten des
luzernischen Verzicht leiste. Hiezu bedürfte es einer unzweifelhaften
und unbestrittenen bestimmten Erklärung des Bezogenen selbst, die in
concreto fehle.
C. Namens des Jndossanten der Kreditanstalt in Luzern und des Judosfators
des Heinrich von Jebel, Rudolf Von Tebel in Mettmenstetten, trug
Advokat Dr. Zemp auf Abweisung der Beschwerde an, indem er auf dieselbe
entgegnete: Die Behauptung
2