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]. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG)

ÉGALITÉ DEVAN'I' LA LOI (DEN! DE JUSTICE)49. Sentenza 20 ottobre 1923
nella causa Volontario contro Ticino. Ammissibilità costituzîonale
deil'imposta sulla rendita professionale cui sono assoggettati i ticinesi
domiciliati all'estero.

Questa imposta non è oppugnabile in base degli art. 46 al. 2 e 4 CF.

A. L'art. 17 della legge tributaria ticinese 11 dicembre 1907 dispone : '

Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza e sullasirendita : ,

v a) Coloro che sono domiciliati nel Cantone.

§ 1° I ticinesi residenti all'estero, iscritti nei cata loghi elettorali
o nei registri dei fuochi, sono dichiarati come domiciliati.

B. Alfredo ed Alfonso Volonterio, attinenti di Locarno, sono, da anni,
domiciliati in Italia, ove esercitano la loro professione e sono
soggetti all'imposta sul reddito professionale. In Virtù dell'art. 17
precitato, sono sottoposti anche in Locarno all'imposta sulla rendita,
determinata, pel 1921, in 4000 schi. per Alfredo, e 4500 schi. per Alfonso
Volonterio. Contro siffatta imposizione essi ricorsero', nelle forme
di legge, alle competenti autorità ticinesi, aliegando che si trattava
di dappia imposta e di un onere fiscale ingiustificato sopratutto nel
presente disagio economico generale.

AS 49 I 1923 28

402 Staatsrecht.

Con risoluzione N° 3170 dell' 11 maggio 1923, il Consiglio di
Stato, ultima istanza cantonale, respinse il ricorso, riferendosi,
in sostanza, all'art. 17 l. c., secondo il quale sarehbe indifferente
che i ticinesi residenti all'estero vi siano tenuti al pagamento dei
tributi professionali.

C. Con ricorso 18 luglio 1923 i fratelli Volonterio domandano al Tribunale
federale che, annullata la risoluzione querelata, essi vengano svincolati
da ogni impo-

sizione sulla rendita nel Ticino. Motivi : Il Consiglio di '

Stato è incorso in violazione degli art. 46 al. 2 e 4 CF sancendo una
doppia imposta ed una disparità di trattamento tra i ticinesi domiciliati
nel Cantone e nei Cantoni confederati e quelli residenti all'estero,
e creando per questi ultimi, ai quali appartengono i ricorrenti, un
domicilio fiscale Speciale e fittizio, mentre, per quelli, decisivo
è solo il loro domicilio reale ed effettivo. Il decreto legislativo
16 giugno 1893, che concede il diritto di voto in materia cantonale
e comunale ai ticinesi domiciliati all'estero iscritti nei registri
dei fuochi di un Comune del Cantone, non ha nulla a che vedere colla
questione della loro imponibilità nel Cantone poichè, nella mente del
legislatore, esso doveva costituire, per i ticinesi residenti all'estero,
un favore e non un aggravio fiscale. il disposto dell'art. 17 lett. a §
1° è antiquato e le mutate condizioni tributarie di ogni paese l'hanno
reso intollerabile. Il che risulta anche dalla discussione avvenuta nel
1921 in seno della Commissione della Costituente, la quale ha accettato la
proposta di uno dei suoi membri tendente a rendere possibile ai ticinesi
all'estero l'esonero dalle imposte professionali nel Cantone facendosi
radiare dal registro dei fuochi del loro Comune. In questa occasione fu
rilevato che, già attualmente, 9/10 degli emigranti non pagano nulla,
eccetto forse il testatiec . Indamo si addurrebbe in contrario, che
l'ammissione del ricorso aggraverehbe sensibilmente la Situazione di
molti Comuni ; nell'ultima sessione delE': _...si__siss _ si

Gleichheit vor dein Gesetz. N° 49. 403

Gran Consiglio, alcuni deputati (Soldini e Consorti) presentarono una
mozione diretta all'esonero dall'imposta cui attualmente soggiaciono i
ticinesi residenti all'estero.

D. Con risposta 20 agosto 1923 il Consiglio di Stato domanda la reiezione
del ricorso. Il divieto della doppia imposta è applicabile solo nei
rapporti intercantonali;

_nei rapporti internazionali esso è ammesso soltanto in

via di eccezione, in quanto concerne gli immobili ed il loro reddito. Non
può essere questione di violazione dell'art. 4 CF, in quanto che i
ricorrenti stessi riconoscono che, di fronte all'art. 17 legge tributaria,
il giudizio denunciato non poteva essere diverso da quello che fu.

E. Il complemento d'inchiesta ordinato dal giudice istruttore ha
provocato :

a) Un ufficio 25 settembre u. s., col quale il Municipio di Locarno
rileva che, in quel Comune, tutti i cittadini all'estero iscritti nel
catalogo civico e nel registro dei fuochi sono inclusi nelle tabelle
d'imposta e le tassazioni di questi contribuenti si muovono, di regola,
tra 1000 schi. e 2000 schi. di rendita. L'imposta è incassata regolarmente
presso i relativi rappresentanti nominati dagli assenti...

b) La produzione, da parte del Consiglio di Stato, dei verbali delle
discussioni della Commissione della Castituente (che si riferiscono alla
predetta proposta intorno alla facoltà pei ticinesi residenti all'estero
di farsi radiare dal registro dei fuochi) e di una copia della mozione
Soldini e C'onsorti.

Deponendo questi atti il Consiglio di Stato fa rivelare : La proporzione
dei ticinesi all'estero non paganti l'imposta in patria, riferita
dal verbale della discussione della Costituente ("/19), è senza
dubbio inesatta. Dall'unita dichiarazione dell'Ufficio cantonale delle
contribuzioni risulta che l'art. 17 della legge è normalmente applicato.
L'escnzione dall'imposta dei ticinesi residenti all'estero avrebbe una
gravissima ripercussione sulle finanze del Cantone e sopratutto su quelle
dei Comuni più poveri

404 Staatsrecht.

delle valli e delle campagne. Nel Comune di Malvaglia per es. (secondo
l'estratto dalle tabelle d'imposta parimenti prodotto) risulterehhe che
la maggior parte della rendita imponibile deriva dai ticinesi all'estero.

Considerando in diritto :

1° Già nelle leggi tributarie ticinesi di molto anteriori alla vigente,
è sancito il principio dell'imponibilità dei ticinesi residenti
all'estero. L'art. 3 della legge tributaria ? dicembre 1863 dispone :
Tutti i ticinesi sono soggetti all'imposto per la sostanza Situata nel
Cantone e per le rendite ecapitali ovunque posti. Questo ordinamento
fiscale dipende ed è in certo modo addirittura imposto dalle Speciali
condizioni dell'emigrazione nel Ticino. E, mentre le norme federali
sul divieto della doppia imposta hanno sempre dichiarati esenti
dall'imposizione i ticinesi residenti nei Cantoni confederati, per
riguardo ai ticinesi residenti all'estero il diritto federale si limita
ad esclndere l'imposta sugli stahili siti all'estero e sulla rendita
degli stabili stessi, quando questi beni sono già imposti al luogo dove
si trovano. Per contro, il diritto federale ha finora lasciato intatto il
diritto del Cantone di assoggettare i ticinesi residenti all'estero alle
imposte in patria per la loro sostanza mobile e la rendita; e ciò senza
indagare se questi beni, in virtù di legge straniera, siano già soggetti
all'imposta estera e se per essi questa imposta venga realmente percepita.

Il concetto dell'art. 3 delle legge tributaria del 1863 fu ribadito
dall'art. 6 della legge del 4 dicembre 1894, nel quale, premesso
(art. 6 a) che soggetti al pagamento dell'imposta sulla rendita sono
tutti coloro che hanno domicilio nel Cantone , vien detto: 1° Sono
considerati come domiciliati tutti i ticinesi e confederati iscritti
nei cataloghi elettorali. In relazione a questo disposto sta l'art. 1°
al. 2° del decreto legislativo 15 gennaio 1894 in modificazione della
legge 5 dicembre 1892 sulla compilazione dei cataloghi civici, il quale
dichiara :Wird-sit vor dem Gesetz. N° 49. 495

Devono essere iseritti in catalogo i cittadini e confe derati che
hanno raggiunto l'età di anni 20, e che da tre mesi mantengono il loro
domicilio nel Comune, ed i cittadini ticinesi all'estero che fanno parte
di un fuoco iscritto sul registro dei fuochi del Comune mede Simo...
Qnesto disposto ha la sua base costituzionale nel decreto di riforma
costituzionale del 16 giugno 1893, il quale, in modificazione dell'art. 33
della Costituzione ticinese, dispone: I ticinesi residenti all'estero,
che fanno parte di un fuoco iscritto sul registro dei fuochi di un
Comune del Cantone, esercitano il diritto di voto in detto Comune,
salvo i casi di esclusione previsti dalla legge. Questa iscrizione
nel registro dei fuochi fu, in occasione della nota vertenza Lepori,
ritenuta dal Consiglio di Stato obbligatoria e indipendente dalla
volontà dell'attinente. E questo modo ' di vedere, non condiviso dal
Tribunale di Appello ticinese (sentenza in causa Lepori 23 marzo 1897,
Giurisprndenza patria 97 p. 321 e seg.), in approvato dal Consiglîo
federale, il quale dichiarava espressamente (decisione 31 agosto 1897
nella causa Lepori, Ginrisprudenza patria 1897 p. 775 e seg.), che il
domicilio politico dei cittadini ticinesi residenti all'estero essendo
un domicilio legale, è coercitivo, per cui il ticinese all'estero non
può rinunciarvi. Donde segue che tutti i ticinesi devono essere iscritti
in un registro dei fuochi nel Ticino e, ove abbiano diritto di voto, in
un catalogo elettorale che sarà, di regola, quello del luogo di attinenza.

Al disposto dell'art. 6 lett. a § 1° precitato della legge tributaria
del 1894 è pure insito il concetto che i ticinesi residenti all'estero
soggiaciono, per la sostanza e la rendita, alle imposte tisscinesi e ciò
per la ragione legislativa che, malgrado la loro assenza, i rapporti di
questi cittadini col loro paese d'origine non cessano. Nella sentenza
1°. aprile 1907 (RU 23 p. 456 e seg.) il Tribunale federale, esaminando
la costituzionalità di siffatto sistema, dopo aver dichiarato che il
quesito di sapere, se la radiazione

406 Staatsrecht.

di un attinente ticinese dal registro dei fuochi e dai cataloghi
elettorali dipenda dalla sua volontà, è quesito di mero diritto cantonale
e sfugge all'indagine del Tribunale federale, rileva (motivo 3° p. 463
I. c.) : Il solo mezzo che rimarrebbe per far ammettere il ricorso
(Lepori) sarebbe quello di dimostrare che il disposto dell'art. 6
lett. a § 10 della legge tributaria cantonale, che obbliga ogni cittadino
iscritto nei cataloghi elettorali del Can tone al pagamento delle imposte
in genere sulla sostanza e la rendita, contiene, in sè stesso, una
norma contraria alla Costituzione federale. Una Simile argomentazione
apparirebbe però a prima vista infondata. In quanto che é noto che la
Costituzione federale non sancisce altri limiti alla legislazione
dei Cantoni in materia d'imposta che quelli risultanti dal divieto
di doppia imposizione tra Cantone e Cantone. Nel resto, le autorità
cantonali sono pienamente libere" e sovrane di determinare le basi e le
condizioni del loro sistema tributario e possono quindi far dipendere
l'obbligo al pagamento dei pubblici tributi dei propri attinenti dal
domicilio politico anzi ehe dal domicilio in senso ordinario.

2° L'art. 17 lett. a § 10 della vigente legge tributaria (V. stato di
fatto lett. a) null'altro è che una redazione più accurata dell'art. 6
lett. a 51° della legge anteriore, come quella che, più precisasnente,
esprime il concetto, che l'imponibilità dei ticinesi residenti all'estero
per la sostanza e la rendita è un obbligo inerente alla loro qualità di
attinenti ticinesi, documentata dalla loro iscrizione nei registri dei
fuochi e nei cataloghi civici (cfr. la tesi di laurea del Dott. Torricelli
sulla istituzione del fuoco nel Cantone Ticino-p. 144 e seg). E bensi vero
che siffatto disposto pone alla base dell'ordinamento fiscale ticinese
un principio tributario diverso da quello comunemente accettato ;
sostituisce, cioè, nei limiti della legge, il principio dell'attinenza
() dell'origine a quello del domicilio; in altri termini, crea per
gli attinenti ticinesi residenti all'estero un domicilio fittizio. Ma,
per i motiviGleichheit vor dem Gesetz. N° 49. 407

esposti nella sentenza Lepori 1° aprile 1897, ciò non può essere
considerato come anticostitnzionale. Il Tribunale federale, da quell'epoca
in poi, non è andato più oltre nell'applicazione del divieto della doppia
imposta nei rapporti internazionali. Non mancherebbe invero qualche
ragione in favore della tesi di estendere ai rapporti internazionali i
principi accolti in materia intercantonale. Si potrebbe, ad. es., addurre
che gli oneri fiscali sono nel frattempo cresciuti ovunque in larga
mi...sura. Ma siffatta estensione supporrebbe anzitutto la reciprocità
dei paesi esteri o, almeno, una certa uniformità, se non assoluta,
relativa delle diverse legislazioni; condizioni questo dalle quali si
è ancora assai discosti, forse più discosti ancora che all'epoca da cui
data il precitato giudizio del Tribunale federale nella causa Lepori. Non
esiste quindi motivo sufficiente per dissentire da quella scntenza.

3° Per quanto è dell'addebito, che l'art. 17 lett. a § 1° della Vigente
legge tributaria ticinese costituisca una violazione dell'art. 4 CF,
come quello che sancirebbe una disparità di trattamento tra ticinesi
domiciliati nei Cantoni confederati e quelli residenti all'estero, occorre
anzitutto rilevare, che la combinazione del principio del domicilio con
quello dell'attinenza in tema fiscale è giustificata nel Cantone Ticino
dalla Speciale intimità dei rapporti che gli emigranti ticinesi conservano
col loro cantone di origine e le sue istituzioni. Anche l'elettorato,
che la legislazione cantonale conferisce ai ticinesi all'estero, è una
particolarità'di questo Cantone e sta in cannessione indissolubile colla
loro imponibilità nel Cantone, e questo sistema fu dichiarato compatibile
colla Costituzione federale dalle Camere federali, le quali accordarono la
garanzia federale al decreto costituzionale precitato 16 giugno 1893. Se,
in fatto, questo stato di cose conduce ad una disparità di trattamento
tra ticinesi residenti all'estero e ticinesi domiciliati in Cantoni
confederati, ciò è dovuto al divieto costituzionale di doppia imposta,
il quale però non è operativo di effetti nei rapporti inter-

408 Staatsrecht.

nazionali, vale a dire a favore dei ticinesi all'estero. D'altro canto,
non è dimostrato che, nei rapporti di questi ultimi, il disposto non sia
applicato in modo uniforme. Dalle dichiarazioni precitate dell'Ufficio
cantonale delle contribuzioni e del Municipio di Locarno (v. stato di
fatto lett. E) emerge invece, che l'art. 17 della legge è applicato
normalmente. L'asserzione, che i lm dei ticinesi residenti all'estero
vadano esenti dall'imposta in patria vien formalmente contestata dal
Consiglio di Stato e non occorrono maggiori indagini su questo punto,
poichè, conformemente agli interessi stessi fiscali del Cantone e dei
Comuni, bisogna ritenere, che l'imposizione sia applicata realmente in
modo uniforme e che solo le inevitabili difficoltà pratiche dell'incasso
di tributi verso persone residenti all'estero possano condurre, forse,
a qualche disparità di applicazione non voluta, ma subita.

I ricorrenti obbiettano ancora, che il disposto è anti-

quato e più non corrisponde alle idee moderne. Ma questo ssquesito
è di competenza cantonale. In altri termini, e compito del Cantone
interessato e non delle autorità federali di adattare le sue istituzioni
di diritto cantonale alle idee moderne ed alle condizioni economiche
dell'epoca. La mozione Soldini e Consorti sembra tendere a questo
scopo : ma, contrariamente a quanto i ricorrenti asseriscono, essa
non mira ad esonerare completamente gli emigranti ticinesi, ma 5016
a conseguire una equa e sensibile attenuazione dei tributi cui sono
soggetti. L'ingerenza di autorità federali in quest'ordinamento fiscale
sarebbe del resto tanto meno giustiiicata in quanto che, come iisulta
dalla communicazione del Municipio di Locarno (v. lett. E qui sopra),
la pratica tende a mitigare le asprezze del sistema e che, secondo
l'affermazione del Consiglio di Stato, l'abolizione dell'imposta degli
emigranti all'estero avrebbe ripercussione grave sulle finanze del
Cantone e dei Comuni meno abbienti. Quest'asserzione, resa plausibile
dall'importanza notoria dell'emi-Weilvor dem GW N° 50. 409

grazione tieinese all'estero è corroborata da un estratto dal registro
tributario del Comune di Malvaglia, nel quale i ticinesi residenti in
paese figurano per una rendita imponibile di 256,200 folli., quelli
all'estero di 326,10G franchi.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è rispinto.

50. Sentenza 21 dicembre 1923 nella causa Gadani contro 'ficino.

Un istituto bancario che ha una succursale in un comune e la sua sede
sociale principale in altro, èlconsiderato come domiciliato anche in
quello agli effetti dell'art. 33 legge tributaria ticinese 11 dic.1907. Il
diffalco dei debiti previsti

da quel disposto deve quindi essere ammesso anche comunalmente.

A. La legge tributaria 11 dicembre 1907 dispone :

Art. 8 : Dalla sostanza si deducono i debiti comprovati verso individui
ed enti morali, che soggiaciono alla imposta sulla sostanza nel Cantone
o che ne sono esentuati per legge.

Questo disposto vale per l'imposta cantonale.

Per l'imposta comunale la legge prescrive :

Art. 33: Dalla sostanza si deducono i debiti verso creditori che sono
domiciliati e soggiaciono all'imposta comunale nel Comune.

E più sotto :

Art. 40: Le ditte commerciali e le società anonime ed in accomandita per
azioni che oltre alla sede, hanno succursali, agenzie, rappresentanze,
corrispondenti o depositi di merci dove si compiono operazioni di
caratte re commerciale in altri Comuni, sono colpiti dall'imv poeta
comunale per due terzi nel Comune dove esiste la sede e per un terzo
in parti eguali nei Comuni dove
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 49 I 401
Data : 20. Oktober 1923
Pubblicato : 31. Dezember 1924
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 49 I 401
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : ,-1 shi-WM .. A. STAATSBEGHT DBOIT PUBLIC ]. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG)


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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