130 Staatsrecht.

ist der Stadtkasse von Luzern im Jahre 1921 ein Nettoergebnis von
rund 650,000 Fr. (nach Abzug aller Unkosten, Abschreibungen und der
Verzinsung der Anlagekapitalien) zugeflossen. Daraus darf man schliessen,
dass hier noch Vermögenswerte vorhanden sind, die sich in der Rechnung
nicht zeigen, und die nach freier Abschätzung gleichfalls auf. das
Zehnfache des genannten Nettoertrages angesetzt werden können, 01. h. auf
zirka 6,5 Millionen Franken. So gelangt man zu einem Aktivenbetrag,
der annähernd das Doppelte der Passiven ausmacht. Darnach würden die
Aktiven der Rekurrentin ungefähr zu 50 °], Reinvermögen darstellen,
und es würde sich daraus ergeben, dass auf die Liegenschaften in
Oberrickenbach Schulden in der halben Höhe ihres Steuerwertes von
64,000 Fr. zu verlegen sind, ein Ergehnis, das auch aus allgemeinen
Billigkeitserwägungen als angemessen betrachtet werden kann. Es würde
sich nicht rechtfertigen, um zu einem genauem Resultat zu kommen, die
Rechnung der Rekurrentin etwa durch Sachverständige nach steuerrechtlichen
Grundsätzen überprüfen zu lassen. Eine solche Expertise könnte zwar in
Einzelheiten genauere Ziffern liefern. Die entscheidende Hauptfrage
ist aber immer die Ermessensfrage, wie die 'Steuerkraft als Aktivum
berechnet wird, und hier ergeben sich daraus, dass man mit einem etwas
höhern oder geringem Prozentsatz kapitalisiert, sofort Verschiebungen um
mehrere *Millionen, denen gegenüber jene allfälligen Einzelergebnisse
einer Expertise in ihrer Wirkung zurücktreten. Unter diesen Umständen
darf der Schuldenabzug auf den Liegenschaften in Oberrickenbach, auf
den die Rekurrentin bundesrechtlich Anspruch hat, unbedenklich heute
schon auf 50 l festgesetzt werden, in der Meinung, dass das auch für
,die Zukunft gelten soll, solange nicht ganz wesentliche Veränderungen
in der allgemeinen finanziellen Lage der Rekurrentin eintreten.

4. Für die eventuelle Beschwerde aus Art. 4 BV _

fehlt irgendwelche besondere Begründung.

Doppelbesteuerung. N° 21. 131

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Der Rekurs wird unter Aufhebung des Entscheides des Regierungsrates von
Nidwalden vom 5. Feb1uar 1923 dahin teilweise gutgeheissen, dass bei der
Besteuerung der Rekurrentin für ihre Liegenschaften in Oberrickenbach
vom Steuerwert 50 "]o Schulden in Abzug kommen.

21. Sentenza 23 giugno 1923 nella causa Cantone Ticino contro il Cantone
dei Grigioni. Tassa di soggiorno imposta dal Cantone dei Grigioni ad
alcuni alpatori ticinesi, che a scopo di lavoro, soggiornano nelle
alpi grigionesi durante due o tre mesi d'estate. Sua ammissibilità. Lo
stato del Cantone Ticino, non agendo nel caso _ quale mandatario dei
contribuenti, non ha veste per chiedere la restituzione degli importi
in discorso anche se fossero stati pagati a torto.

A. ' Nella state del 1921 le Autorità del Cantone dei Grigioni
reclamavano da un certo numero di alpatori domiciliati nel Cantone
Ticino, ma recantesi a scopo di lavoro, durante due o tre mesi estivi
nelle alpi del Cantone dei Grigioni, una tassa di 5 schi. (1 fr. Per il
permesso di soggiorno, 2 ichi. per tributo personale, 2 schi. supplemento
d'imposta). Quest'ultimo tributo veniva esatto in virtù dell'art. 2 della
legge fiscale grigionese del 23 giugno 1918, che prevede, in certi casi,
un supplemento al testatico di 2 schi.

In seguito a reclamo da parte del Dipartimento dell'Interno ticinese,
il Dipartimento delle Finanze del Cantone dei Grigioni dava ordine ai
suoi organi fiscali di rimborsare agli alpatori ticinesi soggiornanti
alle alpi di Medels le tasse percepite.

si Senonchè, con decreto del 18 novembre 1921, il Gran Consiglio del
Cantone dei Grigioni riformava l'art. 19

132 ' Staatsrecht.

del regolamento sulla polizia dei forestieri e determinava le tasse da
percepirsi dai soggiornanti nel modo seguente :

10 Sono da solversi ai Commissario distrettuale di polizia, all'atto
della concessione di soggiorno: a) Per la prima consegna del permesso
di soggiorno 2 schi. 50; per ogni rinnovazione dello stesso 1 fr.

2° Alla polizia locale: per il primo permesso 1 fr. ; per ogni
rinnovazione 50 cent.

Con ufficio del 27 settembre 1922, il Dipartimento dell'Interno del
Cantone Ticino reclamava di nuovo, allegando che diversi alpeggianti
erano stati di nuovo tenuti a pagare al Cantone dei Grigioni delle tasse
da 2 folti. 50 a 7 {chi. 50 e chiedeva che fossero loro rimborsate.
Rispondeva l'Autorità grigionese, che le tasse di 2 frcbi. 50 e. di
1 fr. erano tasse dovute per il permfflso di soggiorno a sensi della
precitata riforma della legge sulla polizia degli stranieri. L'importo
rimanente, percetto per en'ore, doveva essere restituito.

Con ufficio del 28 dicembre 1922 il Dipartimento ticinese dell'Interno
protestava poi anche contro la pretesa tassa di soggiorno stessa,
contraria, a suo modo di vedere, alla pratica federale, che non
permetterebbe, a questo titolo, che un modesto tributossdi cancelleria
(SAus II, 560 e 571). Il Dipartimento delle Finanze del Cantone dei
Grigioni contestava questo modo di vedere in base agli art. 8 et 19 della
nuov'a legge sulla polizia, ma dichiarava di dare ordine affinchè fosse
restituito il .testatieo percepito a torto.

Allora il Consiglio dil Stato adiva il Piccolo Consiglio dei Grigioni
domandando che il decreto 18 novembre 1921 del Gran Gosiglio grigionese
non fosse applicato alla categoria di cittadini tioinesi in discorso
; snssidiariamente, che non fosse applicato almeno per l'esercizio ,
del 1922 riservate le ragioni di merito degli interessati

da farsi valere in avvEURnire davanti le competenti sedi .B. Emdosi il
Piccolo Consiglio rifiutato di am-

Doppelbuteuerung. N° 21. 133

mettere tali pretese eon'risolnzione del 3 febbraio "11. s., il
Consiglio di Stato ineltrava l'attuale petizione di diritto pubblico,
colla quale, facendo capo ai fatti suesposti, domanda al Tribunale
federale di giudicare : '--

1° Il decreto 18 novembre 1921 del Gran Con siglio del Cantone dei
Grigioni non è applicabile agli alpatori ticinesi in discorso.

2° Le Autorità grigionesi sono tenuto a restituire le tasse indebitamente
percette.

Esso afferma :La sentenza 7 ottobre 1922 del Tribunale federale nella
causa Pennati contro Grigioni (che le Autorità gxigionesi avevano
invocato) non e pertinente. Gli alpatori in questions soggiornano nel
Cantone dei Grigioni meno di tre mesi. Non è lecito prelevare tasse di
soggiomo, di polizia e di cancelleria a carico di cittadini svizzeri
già colpiti d'imposta nel loro Cantone, per un soggiorno cosi breve ;
ciò facendo le Autorità grigionesi violano il divieto eostituzionale
della doppia imposta. Ad ogni modo, la tassa di 3 {chi. 50 è eccessiva.

Al ricorso sono annessi i reclami degli interessati ed i loro permessi
di soggiorno.

C° Risponde il Piccolo Consig'lio in data 8 giugno 11. s. conchiudendo
per il rigetto della petizione. Contesta anzitutto la Veste attiva
del Consiglio di Stato tieinese, poichè la riscossionedei diritti in
litigio non tangerebbe la sfera di competenza delle Autorità ticinesi
e non concernerebbe che gli interessati personalmente.v Nel merito
allega: Il rimborso consentito nel 1921 concerneva solo il testatico
(Kopfsteuer) e il suo supplemento e fu coneesso dal punto di vista del
divieto della doppia

imposta. Attualmente si tratta inveCe di una tassa per

permesso di soggiorno, che non è una imposta e la cui riscossione non
può oostituire Violazione dell'art. 46 CFL Il diritto dei Cantoni di
assoggettare isoggiornanti ad una tassa di soggiorno non può essere
revocato in dubbio. Gli alpatori in discorso esercitano nel Cantone dei
Grigione , una professione ed industria . Si è a questo

134 Staatsrecht.

titolo che sono assoggettati alla tassa di soggiorno in conformità del
nuovo art. 19 della legge sulla polizia degli stranieri. L'importo di
questa tassa non è esagerato e resta entro limiti consentiti dalla
pratica federale, che ha valore di legge finchè non sarà promulgata
quella prevista dall'art. 47 CF.

Considerando in diritto :

1. La questione dell'ammissibilità del testatico a mente dell'art. 8 della
legge fiscale grigionese del 1918, ventilata nei reclami anteriori, non
concerne il presente ricorsiso, il quale riguarda unicamente il decreto
legislativo 18 novembre 1921 (art. 19 riformato della] egge grigionese
sulla polizia), vale a dire la tassa di soggiorno che quel decreto ha
portato da 1 ir. a 2 schi. 50 e da 50 cent. a 1 fr.

2° Ristretto l'esame entro questi limiti, che sono quelli proposti dalla
petizione stessa, la questione della legittimazione del Consiglio di
Stato ticinese deve essere risolta affennativamente per riguardo alla
domanda principale concernente la non applicabilità agli alpatori in
discorso della disposizione succitata.

Infatti, quantunque provocato dagli interessati, l'intervento del
Consiglio di Stato nel dibattito avviene non come loro rappresentante,
ma come organo di un Cantone che si crede leso nei suoi attributi
sovrani. L'istanza deve essere considerata come'una petizione di diritto
pubblico intesa a dirimere un dissidio di diritto pubblico tra Cantone
e Cantone a sensi dell'art. 175 cif. 2 OGF concernente una questione
interessante la sovranità fiscale di un Cantone. Indarno il convenuto
Cantone dei Grigioni ciò contesta allegando che si tratta puramente
della tassa di soggiorno. Cosi ragionando esso incorre in una petitio
e principiis, in quanto che tale è precisamente il punto contestato,
trattandosi, infatti, di sapere se la tassa stessa sia, per principio,
compatibile

Doppelbesteuerung N° 21. 135

coll'art. 46 CF ; subordinatamente, se nella misura essa non costituisca
una doppia imposizione, velata sotto il nome di una tassa di soggiorno
(RU 3 pag. 5 ; 16 pag. 472; 24 I pag. 384 ecc.; recentemente, le sentenze
Zurigo contro Ticino del 16 maggio 1919 e Zurigo contro St. Moritz del
19 febbraio 1921, cons. 2°).

Invece lo Stato del Cantone Ticino non è legittimato per chiedere la
restituzione delle tasse percette dal convenuto, perchè l'attore le
reclama, non in base a precetto di diritto pubblico, cioè a titolo e a
causa di pretesa di diritto pubblico, ma in base a principi di diritto
privato, peril conto cioè degli interessati e in loro vece. Non si
tratta dunque di un rapporto di diritto pubblico tra i contendenti e
l'attore avrebbe a questo riguardo veste per agire in nome delle persone
lese solo in Virtù di mandato, che però nella fattispecie non fu neanche
invocato (cfr. cons. 2 della sentenza succitata nella causa Zurigo contro
St. Moritz).

La seconda conclusione è quindi irricevibile in ordine per mancanza di
veste dell'attore.

3° -si Per quanto è della prima, essa tende a far constatare che il
decreto grigionese del 18 novembre 1921 non è applicabile agli alpatori
ticinesi in discorso.

Ne segue che, ove la conclusione Îosse ammessa, quegli alpatori
non sarebbero meno tenuti a munirsi di un permesso di soggiorno. Il
Consiglio di Stato ticinese non contesta, per tesi, tale obbligazione
prevista dall'art. 10 cif. 2 della legge grigionese succitata; di
modo che gli alpatori in questione non sarebbero, anche ove fosse
ammessa l'inapplicabilità della legge attuale, nondimeno assoggettati
al pagamento dell'antica tassa di soggiorno determinata in 1 fr. 40 dal
cessato art. 19, importo che fu sempre pagato senza protesta fino al 1921.

Esula quindi dall'indagine (la quale, per principio fondamentale di
diritto, deve contenersi nei limiti delle conclusioni proposte dalle
parti), la questione dell'ammissibilità, in via di massima, di una tassa
di soggiorno di

136 Staatsrecht.

fronte al divieto di doppia imposta, questione che, del resto, se fosse
sollevata, avrebbe dovuto esser decisa affermativamente, secondo la
giurisprndenza costante delle Autorità federali. Di guisa che la sola
questione da risolversi consiste nel sapere Sesia ammissibile la tassa
in questione nella sua misura, vale a dire se, dato l'importo chiesto ai
contribuenti in discorso, essa non sia da considerarsi, malgrado il suo
titolo, piuttosto come una vera e propria imposta (la quale allora sarebbe
vietata dall'art. 46 CF); anzicchè una tassa di soggiorno, non impugnabile
in base alla Costituzione federale. A questo riguardo non è influente
la circostanza che gli aipatori non soggiornerebloero nel Cantone
dei Grigioni che due o tre mesi. Spetta alla legislazione cantonale
di determinare gli estremi della nozione del soggiorno (tosto che non
si tratti del Semplice passaggio attraverso un Cantone) entro i limiti
fissati dalla Costituzione federale. Ora, la Costituzione federale non
determina la durata di dimora occorrente a creare un soggiorno. Basta che
si tratti di uno state di fatto non escludente la nozione del soggiorno e
non costituente ancora quello di domicilio. Nel caso in esame, è fuori di
dubbio che gli alpatori in diseorso devono essere. considerati almeno come
soggiornanti e non solo come persone di passaggio, perchè essi abitano
il Cantone dei Grigioni pertempo assai lungo almeno due mesi -a scopo di
lavoro. Sulla misura della tassa che, come fu detto, è insostanza la sola
questione da deciderai occorre osservare : I diritti consistono al massimo
in una tassa di 2 schi. 50 da solversi al commissariato distrettuale e
di 1 fr. alla polizia locale. Queste tasse devono essere solute da ogni
alpatore all'inizio della stagione di lavoro. La tassa è indubbiamente
assai elevata ; ma non si scorge il motivo perchè debba essere dichiarata
incompatibile coi principi costituzionali di doppia imposta e di libertà
di dimora. infatti, per quanto concerne l'importo della tassa di soggiorno
e di quella di dimora, in mancanza diDoppelbesteuerung N° 21. 137

legge federale che le determini, la giurisprudenza costante ha fatto
applicazione, per analogia, degli art. 2 e 3 della legge federale 10
dicembre 1849 sulla durata e le tasse dei permessi di dimora. Questi
disposti fissano i relativi diritti, tutto compreso, ad un massimo di 6
lobi., senza distinguere, in modo Speciale, tra il permesso di soggiorno
ed il permesso di dimora (SALlS II 591). In base a questa pratica la
dottrina prevalente ammette (SALrs H 560 e BURCKHARDT, pag. 445) che il
solo limite tracciato in questa materia alla libertà dei Cantoni siache
la tassa per il permesso di soggiorne non superi quella dianzi menzionata
di 6 frchi. secondo la legge federale 10 dicembre 1849; concede però che,
senza violare alcun disposto costituzionale federale, quella tassa di
soggiorno possa essere rinnovata periodicamente (SALis II 571, 372).

Ciò premesso, basta, nella fattispecie, il constatare che la tassa di
3 schi. 50 non sorpassa l'importo masSimo consentito, federalmente, per
il permesso di soggiorno. Ne segue che la petizione è, anche su. questo
punto, inammissibile, dovendosi del resto rilevare che l'aumento della
tassa di soggiorno decretato dai Grigioni può, in qualche modo, essere
giustificato dal deprezzamento del danaro verificatosi da parecchi
anni. si

Il Tribunale federale pronuncia :

Per quanto ricevibile in ordine, la petizione è respinta nel merito.

LSDI 1923 si10
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 49 I 131
Data : 05. Januar 1923
Pubblicato : 31. Dezember 1924
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 49 I 131
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : 130 Staatsrecht. ist der Stadtkasse von Luzern im Jahre 1921 ein Nettoergebnis von


Registro di legislazione
OGF: 175
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
1849 • 1919 • allegato • am • analogia • autorità federale • azione • calcolo • campo d'applicazione • carica pubblica • cio • cittadinanza svizzera • consiglio di stato • contribuente • convenuto • costituente • costituzione federale • decisione • dibattimento • direttive anticipate del paziente • diritto privato • diritto pubblico • doppia imposizione • dubbio • fattispecie • federalismo • fine • grigioni • importanza • interesse personale • legge sulla polizia • leso • mania • menzione • mese • motivo • ordine militare • permesso di dimora • polizia degli stranieri • pretesa di diritto pubblico • principio costituzionale • principio procedurale • questio • rimedio giuridico • ripartizione dei compiti • salario • scopo • sigla • stagione • tassa di soggiorno • tracciato • tribunale federale • veduta • vela • vestito