38 _ Sachenrecht. N° 5.

IV. SACHENRECHTDROITS RÉELS

5. Sentenza 15 febbraio 1922 della seconda sezione civile nella causa
Quadri contro Hate} Brissagc.

Estremi dell'usucapione secondo l'art. 728 CCS. [] depositario non può
usucapire. L'azione di restituzione del deponente dedotta dal contratto
di deposito si prescrive in dieci anni, anche quando non fu fissato
un termine pel deposito. Se il deponente è nel contempo proprietario
della cosa e la rivendica, l'azione (rei vindicatio) non è soggetta a
prescrizione. Art. 127
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 127 - Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.
,475
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 475 - 1 Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
1    Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
2    Jedoch hat er dem Aufbewahrer den Aufwand zu ersetzen, den dieser mit Rücksicht auf die vereinbarte Zeit gemacht hat.
, 476
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 476 - 1 Der Aufbewahrer kann die hinterlegte Sache vor Ablauf der bestimmten Zeit nur dann zurückgeben, wenn unvorhergesehene Umstände ihn ausserstand setzen, die Sache länger mit Sicherheit oder ohne eigenen Nachteil aufzubewahren.
1    Der Aufbewahrer kann die hinterlegte Sache vor Ablauf der bestimmten Zeit nur dann zurückgeben, wenn unvorhergesehene Umstände ihn ausserstand setzen, die Sache länger mit Sicherheit oder ohne eigenen Nachteil aufzubewahren.
2    Ist keine Zeit für die Aufbewahrung bestimmt, so kann der Aufbewahrer die Sache jederzeit zurückgeben.
CO; 7, 728, 920, 936 CCS.

A. L'antica societa anonima Grand Hotel Brissago, sorta nel 1914 e
quasi subito caduta in condizioni finanziarie difficili, entrava nel
1914 in liquidazione e cedeva poscia, con istrumento del 5 aprile 1914,
alla Società Bancaria ticinese l'intera sostanza sociale, calcolata in
blocco e senza Specificazione determinata. La cessionaria, venduta nel
frattempo l'azienda ad un privato e da essa riacquistata, apportava tutto
l'attivo stesso, nel modo secondo il quale l'aveva acquistato, all'attuale
convenuta, la Nuova S.A. Grand Hotel Brissago, eostituitasi nel 1916. '

Il 21 dicembre 1906 giungevano da Zurigo a Locarno, per mezzo delle
S.F.F., all'indirizzo del Grand Hotel e spedite dalla ditta Bauhofer &
C., due cesse contenenti circa 1000 pezzi di posateria argentata per
albergo. Quasi ogni pezzo portava incisi il monogramma G H e il nome
dell'acquirente Grand Hòtel Brissago . Le due casse, rimesse dalla
ferrovia al camionneur Quadri, che teneva dal destinatario il mandato
generale di prendere in ccnsegna le merci indirizzate all'albergo,
furono poste nei suoi magazzini. In capo a qualcheSachenrecht. N° 5. , 39

giorno, Quadri interpellava la Direzione del Grand Hòtel Brissago sulla
destinazione da dar loro. La risposta non risulta che dalla'seguente
menzione in calce alla lettera di vettura, di pugno di un impiegato
del Quadri : 30 dicembre 1906. Da tenersi ,a disposizione per ordine
del sig. Direttore del Grand Hotel (verbalmente). Circa tre mesi dopo,
il 23 marzo 1907, Quadri, che aveva conservato le casse presso di sè,
domandava allo spedizioniere Bauhofer quale ne fosse la provenienza. Non
consta se e quale risposta esso ottenesse, ma è pacifico che le casse
restarono presso di lui. Trascorsi dieci anni, e cioè nel 1917,
e poscia che la Nuova S. A. era subentrata all'antica attraverso
le vicende menzionate, i coniugi Quadri, fatte raschiare da persona
dell'arte su quasi tutti gli oggetti le parole Grand Hotel Brissago .:,
si diedero attorno per venderli per 6000 schi. pur attribuendo loro un
valore d1 10,000 schi. Dopo vari tentativi, la merce venne offerta anche
al Signore Amrhyn, direttore della nuova società, il quale, accortosi
che essa era originariamente destinata al Grand Hotel Brissago, sporse
denuncia penale contro i coniugi Quadri per truffa. Con decreto 6 marzo
1918 il procuratore pubblico sospendeva il procedimento e rimandava 1
denunciati al giudice civile perchè gli proponessero l'azione diretta
a far constatare che erano divenuti legittimi proprietari degli oggetti
in discorso.

B. Donde la causa attuale nella quale gli attori, con petizione del 22
settembre 1918, proposta direttamente in appello, pretendendo di essere
diventati proprietari degli oggetti per usucapione, domandavano venisse
giudicato:

1° Gli attori sono proprietari degli oggetti.

2° Subordinatamente: Detta merce non è di proprietà della convenuta.

3° Più subordinatamente : E riconosciuto agli attori un diritto di
ritenzione sulla merce stessa per un credito di 3023 schi 06 cogli
aceessisori ed, inoltre, un credito di 3000 {chi.

40 Sachenrecht. N° 5.

La somma di 3023 schi. 06 consta di tre poste: di 522 schi. 75
per prestazioni verso la vecchia società anonima e dalla quale gli
attori ne avrebbero chiesto il pagamento con precetto esecutivo del 26
novembre 1906. In secondo luogo di 370 schi. 31 per interessi su detto
conto a datare dal 26 novembre 1906. E, finalmente, di 2130 iehi. per
magazzinaggio e custodia degli oggetti, in ragione di 15 schi. al mese,
per 11 anni.

La domanda di pagamento di 3000 schi. è basata sugli art, 41 a49 CO
e vien proposta a titolo di indennizzo per danno materiale e morale
consecutivi alla querela penale, la quale, secondo gli attori, sarebbe
mendace e dolosa o, in ogni caso, interposta imponderatamente.

Nelle risposta del 23 dicembre 1918 la convenuta chiedeva il rigetto
della petizione riconoscendo solo il suo obbligo di pagare agli attori
il conto di 522 schi. 75 contro la restitnzione della merce.

C. Con sentenza del 17 ottobre 1921 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino pronunciava :

10 Gli oggetti di cui alla lista doc A devono essere restituiti alla
S. A. Grand Hòtel Brissago contro paga mento:

a) di 522 schi. 75 importo conto prestazioni ;

b) di 400 schi. per diritto di magazzinaggio degli oggetti in
contestazione.

Sopra queste somme decorrerà l'interesse commer ciale a partire dalla
petizione di causa.

2° Sono invece respinte le domande di maggiori interessi sulla somma
portata dal conto degli attori e di 3000 schi. per danni conseguenti
la querela.

3° La tassa di giustizia in 250 fcbi. oltre le spese giudiziali,
di copie e bolli sono a carico degli attori, compensata ogni ragione
di ripetibili.

g. Non è ammessa la domanda di temerità degli attori nel promuovere la
presente cansa.

D. Da questa sentenza i coniugi Quadri appellano nei modi e termini di
legge al Tribunale federale, mantenendo tutte le conclusioni dedotte in
sede cantonale.Sachenrecht. N° 5 ' 41

Degli argomenti delle parti e dei motivi del querelato giudizio si dirà,
per quanto occorra, nelle seguenti concidefezioni.

Considerando in diritto :

1° Il punto decisivo della vertenza sta nel sapere, se e in quali
condizioni l'antica società del Grand Hotel Brissago sia diventata
proprietaria. degli oggetti in discorso. E poichè è pacifico in causa e
del resto incontestabile che essi le erano destinati in base a titolo
regolare di acquisto, chiedesi anzitutto quando e come essa ne abbia
acquistato il possesso (art. 714 CCS).

L'istanza cantonale ravvisa il trasferimento del possesso indispensabile
all'acquisto della proprietà nella circostanza che la destinataria,
per dichiarazione del suo direttore, avrebbe accettato le due casse
lasciandole poi, per tempo indeterminato, in deposito presse il Quadri.
In altri termini, essa interpreta le parole che figurano in calce alla
lettera di vettura : da tenersi a ssdisposizione

' per ordine del direttore del Grand Hotel nel senso di

una accettazione della merce. Quantunque la frase non sia certamente cosi
corretta e completa da escludere ogni discussio'ne, l'interpretazione
datale dall'istanza cantonale deve essere accolta. Tenere a
disposizione non è circonlocuzione sinonima di mettere a disposizione
. Chi, richiesto se voglia accettare o rifiutare una merce, risponde di
tenerla a disposizione, intende accettarla, anche se a quelle parole non
aggiunge l'aggettivo possessivo, a mia disposizione ecc. Le condizioni
Speciali del caso non inducono del resto ad altra illazione. Anzitutto
nessun accenno risulta dall'incarico chela merce non fosse stata, per
quantità o qualità, conforme al contratto. Dal fatto invece, ammesso dagli
attori stessi, che il Grand Hotel si trovava già allora in ristrettezze
finanziarie, è lecito dedurre che il Direttore non l'abbia svincolata
subito perchè non poteva disporre, pel momento, della somma occorrente
a soddisiare il Quadri, ipotesi questa affacciata dagli attori stessi.

42 Sachenrecht. N° 5.

_ Avendo accettata la'merce, il Grand Hotel incaricava

coll'ordine precitato il Quadri di tenerla in deposito. Sta bene che con
questo semplice incarico il contratto di deposito non divenne perfetto;
occorreva a quest'uopo l'accettazione da parte del depositario. Ma la
dichiarazione di accettazione poteva anche risultare da atto concludcnte
e quest'atto deve ravvisarsi nel contegno in seguito tenuto dal Quadri il
quale, infatti, conservò la merce nei snoi magazzini e se pure qualche
tempo dopo si informò della sua provenienza, nessun tentativo fece per
rimandarla allo speditore o al venditore.

Del resto, il trasferimento del possesso a favore dell'antica anonima
può essere dedotto da altro motivo ancora. L'istanza cantonale accerta
in base alle asserzioni degli attori stessi che il Quadri all'epoca in
cui le casse gli pervennero, teneva dal Grand Hotel il mandato generico
di prendere in siconsegna, per l'albergo .stesso, la merce che arrivava
al suo indirizzo. Ritirando dalle Ferrovie federali le due casse,
il Quadri agiva dunque in nome e per conto del Grand Hòtel ond'è che
egli, sia in base a questo mandato generico, sia in base al contratto
di depositato precitato, è diventato possessore derivato della merce,
restandone il Grand Hotel possessore originario nel sisenso dell'art. 920
CCS (cfr. art. 924 CCS). '

Donde una duplice illazione :

a) L'antica società del Grand Hotel Brissago (della nuova si tratterà
in seguito) è diventata proprietaria degli oggetti in'questione dal
momento che Quadri li prese in consegna dalla ferrovia e, poco importa,
da quello in cui essa li accettò dandoglieli poi in deposito,

b) Un'usucapione in favore. degli attori a sensi dell'art. 728 non si è
verificata, perchè Quadri non ha posseduto come proprietario, ma solo come
depositario e non poteva 'essere in dubbio che non aveva nessun titolo
'che lo legittimasse ad usucapire. All'acqnisto .per usncapione gli faceva
quindi difetto e il giusto titolo e la buona fede., si -Sachenrecht. N°
5. , 43

2° A queste conclusioni che sono quelle cui, sebbene per motivi in parte
diversi,ssè giunta l'istanza cantonale, gli attori oppongono le seguenti
eccezioni :

a) Anche a supporre che l'antica società sia divenuta proprietaria delle
due casse, non lo è divenuta la nuova che non le acquistò coll'albergo
e cogli oggetti in esso contenuti apportatigli dalla Bancaria, poichè
nè quest'ultima nè i suoi predecessori ebbero conoscenza dell'esistenza
delle casse che non erano mai" state consegnate all'albergo o ivi riposte,
ma che si trovavano in mano di una terza persona, il Quadri, senza che
la nuova società lo sapesisse.

s L'argomento non regge, come ha rettamente ritenuto il

giudice cantonale. Da esplicite constatazioni del giudizio querelato,
suffragate dagli atti e Specialmente dai castituti Rossi, Ramelli e
Molo, risulta che l'intiera sostanza sociale, cioe l'insieme dei diritti
spettanti all'antica società sono passati, per il tramite della Bancaria,
alla nuova, la convenuta. Nessuno dei beni che appartenef vano all'antica
anonima è diventato res nullius e anche se negli inventari allestiti al
momento delle suceessive cessioni gli oggetti in discorso non lossero
stati menzionati, essi sono non meno diventati proprietà successivamente.
di ognuno dei rilevatari, perchè la vecchia società, cedendo loro in
globo tutte le sue attività, cioè il complesso dei diritti spettantile,
loro conferiva anche il titolo di proprietà sulle due casse. E pure a
torto gli appellanti contestano che la nuova società abbia acquisito
il possesso originario degli oggetti e non sia quindi legittimata
a domandarne la restituzione come proprietaria. Se, come dianzi lu
dimostrato, il nuovo ente è diventato in modo legittimo titolare di
tutti i diritti che spettavano all'antica società, esso è subentrato
anche nella posizione giuridica della cedente verso il Quadri, vale
a dire è diventato, quale deponente, possessore originario e Quadri è
rimasto anche in suo confronto possessore derivato.

b) Obbiettano in secondo luogo gli attori che ad ogni

44 Sachenrecht. N° 5.

modo, la restituzione degli oggetti alla convenuta non possa avvenire,
l'azione di restituzione essendo prescritta. A questo riguardo occorre
distinguere, nella persona della convenuta, le due qualità che le
competono, quella di deponente e quella di proprietaria.

Per quanto ha tratto all'azione di restituzione dedotta dal deposito, si
è a torto che l'istanza cantonale ha respinto l'eccezione di prescrizione
basandosi sull'art. 475
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 475 - 1 Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
1    Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
2    Jedoch hat er dem Aufbewahrer den Aufwand zu ersetzen, den dieser mit Rücksicht auf die vereinbarte Zeit gemacht hat.
CO, secondo il quale il deponente può sempre
chiedere

la restituzione della cosa depositata quand'anche fosse -

stato fissato un termine pel deposito. L'inciso: può sempre chiedere
non sta a significare ehe l'azione di restituzione del deponente non
sia soggetta al termine ordinario di prescrizione di dieci anni previsto
dall'art. 127
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 127 - Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.
CO. Il senso-di questo disposto non è dubbio qualora lo
si metta a raffronto coll'articolo successivo (476), secondo il quale al
depositario non Spetta il diritto di restituire la cosa depositata prima
della scadenza del termine stabilito. Si è per rilevare questa differenza
tra i diritti del deponente e quelli del depositario, i quali su questo
punto non corrispondono, che gli articoli in questione furono dettati
e nulla induce ad ammettere che il legislatore abbia inteso sott'rarre
l'azione di restituzione del deponente alla regola comune in materia di
siprescrizione. In altri termini, la parola sempre Significa in ogni
tempo, ma entro i limiti della prescrizione. 'si c) Per contro non è
prescritta la pretesa reale di -ssrestituzione spettante alla convenuta
come proprietaria, perchè l'azione non soggiace a prescrizione.

Potrebbe invero chiedersi se, unificato il diritto privato dal 1° gennaio
1912 coll'entrata in vigore del CCS, l'art. 127
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 127 - Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt.
CO non debba trovare
applicazione a tutte le pretese, reali e personali; in altri termini,
se non debba

detto disposto considerarsi come disposizione generale di

prescrizione applicabile a tuttii rapporti di diritttc privato. Ma
nel nuovo CO, testo tedesco, la parola generica Ansprüche (pretese)
in mutata in Forderungen

Sachenrecht. N° 5. , 45

che e termine meno lato e Significa solo i diritti obbligatori o le
azioni personah'. Questo cambiamento, che si verifica in modo conseguente
anche in altri disposti {art. 130 al. 1° e 2°) e che non fu certamente
fortuito, sta a dimostrare che nell'intento del legislatore il disposto
dell'art. 127 non è applicabile che in materia di obbligazioni, cioè
alle azioni personali.

Questo ragionamento si oppone a che la prescrizione prevista dal nCO
venga estesa alle azioni reali in forza dell'art. 7 CCS. -

Ma questa illazione si impone per altri motivi ancora :

. anzitutto per il modo in cui il CCS (art. 721) ha discipli-

nata la materia dell'usucapione. Se la legge ssavesse inteso sottoporre
l'azione di rivendicazione alla preserizione, e fuori di dubbio che
avrebbe fatto coincidere la prescrizione coll'acquisto della proprietà per
usucapione da parte del possessore, di modo che, per il decorso stesso
del termine di usucapione, il possessore sarebbe divenuto proprietario
(cfr. cod. civ. francese, art. 2262 e 2180). Secondo la nostra legge
(art. 728) l'usucapione e fu già rilevato suppone che il possessore
detenga la cosa in buona fede a titolo di proprietario, e questo titolo
fa sempre difetto al possessore derivato. Il quale quindi, trascorso il
termine decennale di prescrizione, potrebbe bensi sfuggire all'azione
rivendicatoria del prof prietario, non potendo, come possessore derivato,
invecare la buona fede, ma non sarebbe tuttavia diventato proprietario nel
senso assoluto della parola ; in altri termini, la proprietà continuerebbe
a spettare al proprietario originario (art. 729), benchè Spoglia di uno
dei suoi elementi'principali, cioè del diritto di ricuperare la cosa. Non
è lecito ammettere che il CCS abbia inteso accettare questa strana ed
artificiosa soluzione che invero, nell'ipotesi di possesso derivato,
è quella del diritto civile germanico secondo il quale, trascorso il
termine di prescrizione (che è, in quella legislazione, di anni 30),
rimane al proprietario un cosidetto dominium in re, vale a dire

46 Sachenrecht. N° 5.

un diritto di proprietà sui generis, che è. imprescrittibile, ma Spoglio
dell'attributo essenziale di rivendicazione. Il quale però può ognora
risorgere tosto cioè che la cosa passi nel possesso di un terzo (per
es. il rinvenitore) che non sia successore del possessore e che, non
avendo nella propria persona acquisito la prescrizione, non può opporla
al proprietario.

Aggiungasi il riflesso che, applicato ai diritti reali, il termine
generico di prescrizione di 10 anni (art. 127 C0) sarebbe indubbiamente
troppo breve, data la diversità essenziale che esiste fra le pretese
personali e quelle reali, le quali iiltime, costituendo, per definizione
un vincolo di diritto più ampio delle prime, maggiormente di quelle
dovrebbero essere protette anche contro l'estinzione del diritto per
decorso di tempo, vale a dire in

tema di prescrizione. Infatti, se in materia personale la '

liberazione del debitore può, per diversi motivi, giustificarsi quando il
creditore abbia omesso di agire anche solo per dieci anni, diversa è la
Situazione ove non trattisi di diritti personali, ed ove al proprietario
di cosa corporea e tangibile si trovi di fronte il possessore derivato,
cui il possesso stesso della cosa deve continuamente tener presente il
diritto preferibile Spettante al proprietario.

Nè si obbietterà che l'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione
possa riescire dannosa alla Sicurezza delle trattazioni commerciali o,
in genere, essere d'incaglio al "commercio. Il possessore di buona fede è
dal CCS largamente protettc, poichè vi è persino presunto proprietario
(art. 930 CCS). D'altro canto, l'imprescrittibilità dell'azione di
rivendicazione non sarà di applicazione corrente che nei rapporti tra
possessore originario e possessore derivato, cioè in rapporti di diritto
in cui una prescrizione decennale Sarebbe manifestamente insuffi-

ciente. Si pensi, ad esempio, al caso in eui avendo un '

emigrato lasciato in deposito presso il fratello la coca creditata, non
possa più rivendicarla solo perchè, per dieci anni, è restato assente
ed inattivo. Del resto anche

·Sachenrecht. N° 5. -47

l'art. 936 sta a dimostrare che il CCS non ha inteso
accogliere il principe della prescrittibilita di tutte le azioni
indistintamente. Secondo questo disposto il possessore che abbia
acquistato il possesso in mala fede è sempre esposto adesserne
privato. La dicitura sempre . jederzeit , en tout temps può invero
essere considerata anzitutto come apposizione al termine di cinque anni
previsto dall'art. 934. Ma occorre ritenere che nell'art. 936 la parola
sempre Significa per tempoillimitato ; in altri termini, che l'azione
di restituzioue del possessore precedente verso il possessore di mala fede

non è soggetta a prescrizione. Questa è l'opinione una-

nime dei commentatori (WIELAND, oss. ] all'art. 936 CCS; OSTERTAG, oss. 4
allo stesso disposto) e anche quella espressa dal Prof. HUBER nei suoi
motivi sull'avanprogetto CCS, ed. francese p. 305, ed. tedesca p. 370.

Ora le ragioni che hanno indotto il legislatore ad ammettere
l'imprescrittibilità dell'azione dell'art. 936 di' fronte al possessore
cui la buona fede abbia fatto difetto all'acquisto del possesso, devono
valere anche nei confronti del possessore derivato, il quale pur potendo
esseresi di buona fede al momento in cui entrò in possesso, cade in mala
fede tosto che intenda rifiutare la restituzione

ss della cosa al proprietario stesso (art. 931 CCS), facoltà

che potrebbe spettargli solo se iosse possessore originario.

3° Rimangono da esaminare gli altri punti nei quali la Sentenza denunziata
ha respinto le pretese degli attori.

a) La conclusione tendente al pagamento degli interessi sulla somma di
522 schi. 75 a datare, non dalla petizione, ma dal 1906, non è ammissibile
poiché, come constata l'istanza cantonale in modo conîorme agli atti, la
parte attrice non ha fornito la prova di aver messo in mora la convenuta
prima della data dell'introduzione

dell'istanza. b) La determinazione dell'indennizzo, che agli attori

48 Sachenrecht. N° 5.

spetta a titolo di magazzinaggio e di custodia della merce, è una
questione di misura, vale a dire di apprezzamento di tutte le circostanze
del easo e nulla induce ad ammettere che l'istanza cantonale non le abbia
considex-ate in modo adeguato. Non è del resto superfluo il rilevare
che gli attori, raschiando le indicazioni ineise negli oggetti, li hanno
deteriorati'infrangendo pertanto l'obbligo loro incombente di custodire
con diligenza e di eonservare la cosa assunta in deposito.

c) lnfondata è pure la pretesa di un indennizzo di 3000 fehi. a titolo
di risaroimento dei danni per atto illecito. Non è punto dimostrato
che la denuncia penale sia stata sporta dolosamente, cioè conoscendone
l'infondatezza. Anche a' preseindere dalla circostanza che, allo
state dein atti, nessun indizio permette di prevedere quale sarà il
corso dell'azione penale e quale seguito le darà l'autorità competente,
è maniiesto che di querela mendace non può essere parola nè di querela
ehe gli attori non avrebbero più o meno provocata col loro contegno. Il
fatto che essi eliminarono dagli oggetti l'indirizzo del Grand Hòtel
Brissago per porli in vendita era tale da legittimare ogni sospetto e
toglie agli attori ogni ragione a risarcimento, qualunque sia per essere
il giudizio dell'autorità penale sulla fondatezza della denuncia.

Il Tribunale federale pronuncio : L'appello è respinto.Sachenrecht. N°
6. ss '49

6. Urteil der II. Zivîla'bteilung vom 8. März 1922 i. S. Winkelmann
gegen Kfihnis.

Fristbeginn für Eintragung des Bauhandwerkerpfandreehts gemäss Art. 839
Abs. 2 ZGB. Wann ist die Arbeit vollendet ? '

A. Der Kläger erstellte im Winter 1920 dem Beklagten ein Haus zum
Preise von 16,500 Fr., zahlbar zur Hälfte bei Aufstellung des Baues,
zur andern Hälfte

. nach dessen Fertigstellung. Am 29. Januar 1921 verliess

er mit seinen Arbeitern die Baustelle, ohne alle gemäss dem Werkvertrag
ihm obliegenden Arbeiten ausgeführt zu haben. Der Beklagte machte den
Kläger mit Schreiben vom 9. Februar auf die noch fehlenden Arbeiten
aufmerksam und setzte ihm am 16. Februar eine Frist von 30 Tagen zur
vollständigen Ausführung dieser Arbeiten oder anderweitigen Abfindung
mit ihm, andernfalls er das Fehlende auf Kosten des Klägers durch einen
andern ausführen lasse. Die Parteien einigten sich dann am 20. Februar
dahin, dass der Kläger seine Werkvertragsforderung um 200 Fr., also auf
16,300 Fr. ermässigte, der Beklagte aber die Ergänzung der Arbeiten auf
eigene Kosten übernahm.

Da in der Folge der Beklagte keine Zahlung leistete, meldete der
Kläger am 27. April heim Grundhnchamt Brugg die Eintragung eines
Bauhandwerkerpfandrechts zu Lasten der Liegenschaft des Beklagten in
Umiken für 16,300 Fr. an, wurde aber abgewiesen, da der Beklagte die
Zustimmung zum Eintrag nicht gab. Darauf verfügte der Gerichtspräsident
von Brugg am 6. Mai auf Begehren des Klägers die vorläufige Eintragung
des Pfand-rechts im Sinne des Art. 961 ZGB und bestätigte diese
vorsorgliehe Verfügung am 11. Juni, indem er dem Kläger zur gerichtlichen
Geltendmachung seines Pfandreehts bis zum 1. September Frist ansetzte. Mit
Klage

AS 48 n _ 1922 4
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 48 II 38
Date : 15. Februar 1922
Published : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Status : 48 II 38
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 38 _ Sachenrecht. N° 5. IV. SACHENRECHTDROITS RÉELS 5. Sentenza 15 febbraio 1922


Legislation register
OR: 127  475  476
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questio • hotel • ioc • defendant • hi • action in opposition to execution of a judgment • doubt • comment • complaint • decision • task sharing • contract of deposit • legal action • german • circus • month • football • consignment note • federal court • acquisition of property
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