30 Familienrecht. N° 8.

sam seien, sei es bei Prozessunfähigkeit des Klägers von der Einreichung
der Klage, bei Prozessunfähigkeit des Beklagten von deren Zustellung,
oder aber von einem gewissen spätern Zeitpunkt an. Vorbringen der
Parteien aber, welches die nähere Prüfung von Verhältnissen anregt,
die von Amtes wegen zu berücksichtigen sind, werden durch das Verbot
des Art. 80 OG nicht betroffen (AS 41 II s. 173 f. Erw. l).

4. Ist die Prozessfähigkeit nach dem Ausgeführten ein Teil
der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit, so bedarf es dazu der
Urteilsfähigkeit und können Urteilsnniähige nicht selbst, sondern für
sie nur ihre gesetzlichen Vertreter prozessual wirksam handeln (Art. 17
u. 407 ZGB).Wenn es auch dem kantonalen Prozessrechte ireisteht, die
Vertretung vor Gericht durch gerichtlich

bestellte Anwälte vorzuschreiben, so beschlägt dies nur

die Pestulatiensfähigkeit , während die Prozessfähigkeit und die
Art der Bestellung des gesetzlichen Vertreters des Prozessrmfähigen
ausschliesslich vom eidgenössischen Recht beherrscht wird. Nun spricht
sich freilich das Gutachten Ladame über die Urteilsfähigkeit der Beklagten
nicht ausdrücklich aus. Indessen ergibt sich aus ihm, dass, wenn auch
die intellektuellen Kräfte der Beklagten nicht erheblich vermindert
sind, doch ihr Gemütsleben stark gestört ist, ja jeden Gleichgewichts
entbehrt. Dieser Zustand schliesst vernunftgemässes Handeln zweifellos
aus, und zwar war dies mindestens schon zur Zeit der Anhebung der Klage
der Fall, wir es denn ihrem Offizialanwalt deshalb ja auch verwehrt
wurde, sich mit ihr wegen des Scheidungsprozesses ins Benehmen zu
setzen. Bedurfte sie infolgedessen für den Scheidungsprozess eines
gesetzlichen Vertreters, für dessen Ernennung nach den massgebenden
Vorschriften des ZGB allein die Vcrmundschaftsbehörde zuständig ist,

so genügte die blosse Bestellung eines Oftizialanwaltes ,

durch das Prozessgericht nicht und waren dessen Progesshandlungen daher
ebenso unwirksam, wie es die--Erbrecht. N° 4. 31

jenigen der handlungsunfähigen Beklagten selbst gewesen wären. Dieser
Mangel wurde nicht etwa dadurch geheilt dass er vor den kantonalen
Instanzen nicht g rügt wurde; auch ergibt sich aus dem Verhalten
des Beistandes der Beklagten, dass er die Prozesshandlungen ihres
Offizialanwaltes nicht genehmigt. somit erweist sich das ganze
Prozessverfahren von der Zustellung der Klage an als nichtig. Die
Sache ist daher zu neuer Durchführung des Verfahrens an die Vorinstanz
zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Appellatiensgerichtes
des Kantons Basel-Stadt vom 17. Januar aufgehoben und die Sache zu neuer
Behandlung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

III. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

4. Sentenza 22 marzo 1922 della II zazione civile nella causa Peveraäa,
contre Peverada-Schira.

Chi invoca un testamento orale deve (limostrare che il testatore non era
in istato di ricorrere alle forme ordinarie, vale a dire al testamento
pubblico od all'olografo. La consegna dell'atto alla posta all'indirizzo
del magistrato (Pretore), non soddisfa ali'art. 507 CCS, secondo il quale
il testamento deve essere deposto presse l'autorità dai due testi. Anche
le dichiarazioni che, a stregua dell'art. 507 itesti debbono fare a]
magistrato, sono elementi essenziali del testamcnto orale-,_

A. ll 18 aprile 1919 (Venerdi Santo) i sigg. Silvio Mella e Basilio
Buzzini, trovandosi al capezzale di Peverada Silvio in Loco, ammalato
di grippe, redigevano il seguente testamento :

32 _ Erbrecht. N° 4.

Loco, 18 aprile 1919. In oggi alle ore 61/2 pomeridiane al capezzale
dell' am malato Peverada Silvio fu Vincenzo, ai sottoscritti ha
dichiarato che lascia erede universale la propria moglie Peverada Severa
nata Sahira coll'obbligo che la prefata adempia ai legati dichiarati
verbalmente sia coi enti morali come eei parenti che hanno diritto
all' e redità. Assolutamente esclude dalla parte d' eredità quelli
che non sono contenti di ciò che la moglie sta bilisce e ehe è conforme
all'idea del legatario proprio marito. In fede : firmati : Testimonio
Silvio Mella fu Paolo. Testimonio Basilio Bazzini fu Giov. Maria.
In un'aggiunta allo stesso atto, immediatamente dopo la loro firma,
i due testimoni attestavano quanto segue : Loco, 18 aprile 1919.
I sottoscritti testi dichiarano che il testatore ha di chiarato quanto
retro come sua ultima volontà testa- mentaria autorizzandoli a provvedere
per la debita documentazione legale. Dichiarano in fine che il testa
tore si trovava in istato di piena e completa capacità a disporre e nel
pericolo imminente di morte. In fede i testimoni : firmati : Silvio
Mella fu Paolo. Bozzini Basilio iu Giov. Maria. Sulle condizioni nelle
quali questi atti furono redatti il Silvio Mella sopranomînato, ehe aveva
assistito il malato durante la malattia, sentito in seguito come teste,
ebbe a dichiarare : Il Peverada stette a letto sei giorni e la malattia
aveva un corso normale. Il medico aveva buone Speranze. La antivigilia
di Pasqua (18 aprile), giorno nel quale il testamento orale fu redatto,
l'amma lato Si sentiva bene. Solo verso la sera il suo stato si _
aggravò. il testamento era già stato steso due giorni prima di Pasqua,
quando l'ammalato si sentiva bene... Erbrecht. N° 4. 33

In quel giorno (18 aprile) il Peverada disse (indirizzandosi ai testi)
: Visio ehe Siete presenti voi due amici, approfitto per dettarvi le
mie ultime volontà che esposi già alla Severa (sua moglie, l'attuale
convenuta). Noi stendemmo il testamento, che venne poi letto al Silvio,
che lo trovò conforme e noi ...lo firmammo, poi chiamammo la Severa persi
fargliene parte... Il Peverada stesso ci disse ehe il testamento cosi
steso era valido in conformità del CCS,

aveva letto a sno tempo.

ll Peverada moriva alle ore 7 1/2 ant. del 20 apri e (giorno di Pasqua).

B. Il giorno stesso della confezione (18 aprile), il testamentsso
era stato chiuso in una beata che il teste Mella Silvio consegnava non
raccomandata, il 19 aprile, alla posta di Loco all'indirizzo del Pretore
di Locarno.si Il 21 aprile il sig. Degiorgi Daniele, segretario assessore
del Pretore di Locarno, ehe si trovava per caso in Loco, ritirava dalla
posta il plico e lo portava a Locarno, dove fu pubblicato dal Pretore
il 25 aprile, alla presenza de Peverada Attilio e Peverada Angelo,
nipoti del testato.

C. Con petizione del 23 maggio 1919 Peverada Nicolò fu Vincenzo, fratello
del defunto Angelo ed Attilio Pio Peverada, suoi nipoti ed eredi legali
(come constata l'istanza cantonale), per sé ed a nome del fratello
Francesco, assente, chiedevano in linea principale che il testamento fosse
dichiarato nullo e che la vedova Severa Peverada fasse tenuta a prestarsi
alla divisione dei beni relitti dal de cuius, previo inventario e stima a
mezzo di notaio. Chiedevano, in linea subordinata, che la convenuta fosse'
ritenuta erede universale con vincolo di sostituzione e conseguentemente
obbligata a prestarsi a quanto è prescritto dall'art. 490 CCS e quanto
meno ad eseguire i legati di cui nel testamento e parola.

D. Il Pretore di Locarno respinse tutte le domande di petizione.

AS 48 11 1922 3

34 Erbrecht N° 4.

La sentenza fu confermatadal Tribunale di Appello del Cantone Ticino
con giudizio del 17 gennaio 1922, dal quale Angelo ed Attilio Peverada
si appellano al Tribunale federale nei termini e nei modi di rito,
riproponendo a giudicare le conclusioni dedotte in sede cantonale. '

Considerando in diritto :

Da decidersi è la ques'tione di sapere se il testamento soddisfi alle
condizioni prescritte dagli art. 506 e 507 CCS per la validità del
testamento orale.

1. II testamento orale costituisce una forma Speciale e straordinaria
di disposizione di ultima volontà non ammissibile se non nei casi
tassativamente contemplati dalla legge. A chissintende prevalersi di nn
testamento siffatto (nel sscaso' in esame dunque, alla convenuta) incombe
anzitutto la prova che esse era lecito, vale a dire che il testatore
era impedito di ricorrere alle forme ordinarie di testamento (RU 44 II
p. 350), cioè alla forma pubblica ad a quella olografa. Chiedesi se la
convenuta abbia fornito qucsta prova. In sede cantonale essa ha dato
opera a dimostrare che le condizioni di luogo e di tempo nelle quali
il testamento fu fatto e l'aggravarsi, subito dopo, dello stato del
testatore, lo avessero impedito di aver ricorso alla forma pubblica o
notarile. Ma nonssoccorre decidere se la convenuta abbia raggiunto la
dimostrazione di questa tesi perchè, comunque, essa non ha provato che
il testatore non fosse in istato di servirsi dell'altra forma ordinaria
di testamento, della forma olografa. In altri termini, essa non ha
dimostrato che il testatore Îosse illetterato ed incapace di scrivere
anche le poche e semplici parole che costituiscono il suo testamento
o che, pur essendo in generale capace di scrivere, non lo fosse nel
momento particolare in cui il testamento fu fatto per le condizioni
speciali nelle quali versava. Nulla risulta dall'incarto & favore di
questa ipotesi. Il costituto precitato Erbrecht. N° 4. 35

(stato di fatto lett. A) del teste Mella starebbe piuttosto per la tesi
contraria. Mella depone in modo assai particolareggiato sullo stato
dell'ammalato e riferisce i propositi da esso tenuti immediatamente prima
e dopo la confezione del testamento. Ma in niun modo il teste fa cenno
ad una impossibilità nella qdale il disponensste si sarebbe trovato
di stendere esso stesso il testamento. Non per necessità, ma perchè
i suoi due amici Mella e Bozzini si trovavano casualme nte insieme al
suo capezzale, l'ammalato preferi la forma orale che riteneva senz'altro
lecita e che forse gli tornava più comoda della forma olografa. L'ammalato
stava bene, parlava e rideva, riferisce il teste. Il vsue state generale
non lo impediva di ricorrere al testamento olografo e che a ciò ostassero
impedimenti Speciali (per es. paralisi del braccio o della mano e altro
impedimento fisico all'uso della penna ecc.), non Vien nemmeno allegato.

Nel caso in esame quindi la forma orale del testamento non era lecita
(cfr. RU 44 II p. 350; 45 II p. 370).

2. Ma anche a prescindere da questo primo punto, il testamento si appalesa
irrito e nullo per molteplici violazioni dell'art. 50? CCS.

a) A stregua di questo disposto, la disposizione orale deve essere'deposta
senza indugio presse un'autorità giudiziaria. Nel caso in esame essa
non fu deposta direttamente dal Pretore ma consegnata alla posta al
suo indirizzo. Pur ammettendo che questa consegna sia avvenuta senza
ritardo (il testamento fu fette alle 61/2 di sera e la impostazione
avvenne il giorno dopo), chiedesi se questo mezzo di trasmissione
del testamento all'autorità sia conforme alla legge La riposta è
negativa. Nella sentenza Alméras contro Weller (RU 45 II p. 527) il
Tribunale federale ha dichiarato che l'espressione senza ritardo non
Significa solo immediatamente, ma anche direttamente, senza intermediari
(Sans détours), ed ha annullato un testamento orale che era pervenuto
all'autorità per il tramite di terze

36 Erbrecht. N° 4.

persone. Il principio posto dalla sentenza' precitato. trova applicazione
anche nel casoattuale. La legge non conosce intermediario tra i
testi testamentari ed il magistrato o il suo ufficio. Per un seguito
uninterrotto di operazioni affidate ai soli testi e succedentesi senza
soluzione di continuità, la legge ha inteso impedire che lo scritto
sia alterato per opera di un terzo. A questo scopo non soddisfa la
trasmissione del testamento per mezzo postale. Un plico consegnato
alla posta passa di regola per diverse, qualche volta per molte mani,
e taluni mezzi del trasporto postale offrono, in date condizioni (in
momenti di disservizio postale o ferroviario ecc.). scarsa garanzia che
arrivi incolume a destinazione. La consegna dell'atto per mezzo postale
non è quindi eonciliabile colle cautele che la legge affida ai soli testi,

gli obblighi dei quali, per l'importanza della loro missione.'

devono essere interpretati con rigore. Oltre che in tali ragioni, questa
tesi trova conforto anche nella lettera della legge. L'espressione tedesca
niederlegen significa, in senso proprio, l'azione del trasporto diretto
della cosa al luogo di destinazione. Non essenzialmente diverse è il senso
del termine deporre di cui la neo il testo italiano, non potendosi' dire,
ove si voglia esprimersi in termini propri ed esatti, che si depone
qualche cosa inviandola al destinatorio per mezzo postale. E il teste
francese è ancora meno dubbio poiche parla di remettre l'écn'ture entre
les mains d'une autorité judiciaire. Aggiungasi che secondo l'art. 507 il
deposito dell'atto presso il magistrato deve essere fatto dai due testi
( La disposizione orale... è firmata da ambedue itesti e poscia deposta
dagli stessi... ), condizione che sembra praticamente inconciliabile
con una consegna alla posta e che, comunque, non si verifica nel caso
in esame in cui l'impostazione venne fatta da un teste solo.

b) Secondo l'art. 507 i testi debbono dichiarare all'autorità competente
che il testatore ha manifestato loro la sua ultima volontà nelle
particolari circostanze daErbrecht N° 4. ' 37

loro indicate . Questo procedimento fu omesso del tutto. I testi non
comparvero davanti ai Pretore, non Vi fecero nessuna dichiarazione e
l'autorità procedette semplicemente alla pubblicazione del testamento,
come se si trattasse di un testamento notarile od olografo. Questa
inosservanza di un preciso precetto di legge basterehbe da sola a rendere
il testamento irrito e nullo.

3. L'istanza cantonale pur, riconoscendo implicitamente che alcuni
precetti dell'art. 507 non sono stati osservati, attribuisce loro solo
valore di disposizioni d'ordine, la cui trasgressione non infirmerebbe
la validità del testamento. Questa opinione, già _espressa dallo stesso
giudice in altra sentenza (causa precitata Schulze contro Pizzorno, RU 44
II p. 345 e seg.) fu dichiarata erronea da questa Corte. ll testamento
orale è atto solenne e tutte le formalità che la legge per esso prevede
sono di rigore ed egualmente indispensabili alla sua validità.

4. Per i motivi che precedono il testamento Peverada del 18 aprile
1919 deve quindi venir annullato senza che occorra esaminare le altre
obbiezioni sollevate dagli appellanti (per es. esistenza di un pericolo
di morte nel senso dell'art. 506; ammissibilità del deposito del
testamento presso il segretario del magistrato o la sua Cancelleria,
anzicchè direttamente presso il magistrato stesso ecc.). Tutte queste
questioni devono essere riservate.

Il Tribunale federale pronuncia : L'appello è ammesso.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 48 II 31
Datum : 22. März 1922
Publiziert : 31. Dezember 1922
Quelle : Bundesgericht
Status : 48 II 31
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 30 Familienrecht. N° 8. sam seien, sei es bei Prozessunfähigkeit des Klägers von


Gesetzesregister
OG: 80
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
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