114 . Obfigationenrecht. N° 17.

17. Sentenza 15 marzo 1922 della accenda sezione civile nella causa
BancaPopolare di Lugano contro Ghidoni. Obbligazione al portatore. -
Clausola che la domanda di rimborso da parte del portatore si effettua
colla presentazione del titolo alla Banca debitrice per la stampigliatura

Non è solo prescrizioni d'ordine : è condizione di validità della
disdetta.

A.ln base a convenzione 30 settembre 1915 stipulata colla Commissione
di liquidazione della già Banca Popolare Ticinese in Bellinzona, la
Banca Popolare di Lugano assumeva l'obbligo di versare ai creditori
della prima il 25 % dei loro crediti chirografari in contanti ed il
35 % in obbligazioni proprie al 4 % da emettersi al 31 marzo 1916
al più tardi, con scadenza a cinque anni. La Banca scelse il tipo
delle obbligazioni al portatore, sei delle quali di 900 ichi. cadauna
(N1 0061, 0367-0371) furono rimesse a Ghidoni Alessandro in Arbedo
aparziale estinzione del credito, da lui professato verso la Banca
Popolare Ticinese. Queste obbligazioni portano in fronte, al di sopra
della firma della Banca debitrice, la menzione seguente : La Banca
Popolare di Lugano riconosce di dovere al portatore del presente titolo
la somma di franchi novecento sulia quale corrisponderà l'interesse del
4 % annuo a partire dal 1° gennaio 1916, pagabile al portatore delle
cedole staocate dal titolo medesimo. La somma è rimborsabile dopo un
periodo di cinque anni dalla data d'emissione e mediante un preavviso
di sei mesi ; non venendo dato il preavviso entro questo termine, il
vincolo si intende reciprocamente rinnovato per un uguale periodo di
tempo e cosi di seguito, sempre mantenuto l'obbligo del preavviso come
sopra per ogni seadenza. Sotto la firma della Banca ed in caratteri
minuscoli, ma chiaramente leggibili, seguono, in una annotazione segnata
da. asterisco, alcune disposizioni, delle quali occorre rilevare quelle
che hanno i numeriObligationenrecht. N° 17. 115

2 e 3 : 2. La domanda di rimborso da parte del portatore
dell'obbligazione si effettua colla presentazione del titolo alla Banca,
che Vi appone un timbro Speciale. 3. La denuncia di rimborso da parte
della Banca si effettua mediante avviso sul Foglio Officiale del Cantone
Ticino per i titoli al portatore e mediante avviso diretto agli intestati
per i titoli nominativi.

B. Con lettera 5 luglio 1920 Ghidoni preavvisava la debitrice Banca
Popolare di Lugano per il rimborso al 31 marzo 1921 delle sei obbligazioni
precitate indicandone i numeri. La Banca gli rispondeva il giorno segnente
: Le nostre obbligazioni 4%, di cui ci scrivete, scadono il 31 marzo
1921 e per ottenerne il rimborso a tale epoca basterà che almeno 6
mesi prima siano depositato ai nostri Sportelli per l'annotazione del
preavviso, ciò che del resto è indicato nei titoli medesimi. Verrete
quindi uniformarvi a questa disposizione del nostro regola mento per
le obbligazioni in vostre mani. Ci pregiamo però comunicarvi che Siamo
da parte nostra volentieri disposti ad accordarvi già Sin d'ora la
conversione delle nostre obbligazioni, prolungandone il Vincolo per
un altro periodo ed aumentando l'interesse al tasso del BT,/3% già
a partire dal 1° gennaio 1920, ciò che tenuto calcolo dell'anticipo di
tempo per il quale Vi Viene corrisposto il maggior interesse equivale
ad un impiego del vos-tro capitale ad un interesse del 6% circa. Rite
niamo che considerato l'elevato interesse che vi viene corrisposto
e la Sicurezza assoluta che presentano i titoli di nostra emissione,
vorrete voi acconsentire alla conversione che Vi offriamo ed in
attesa dell'invio dei titoli per le opportune modificazioni . . .
Malgrado il month contenuto in questa lettera, Ghidoni presentava i
titoli alla Banca solo il 3 novembre 1920, cioè solo cinque mesi prima
della scadenza. La Banca ne rifiutava la stampigliatura e, alla scadenza,
il rimborso perchè era, decorso il termine entro il quale il preavviso
poteva utilmente essere dato.

116 Obligationenrecht. N° 17.

C. Donde la petizione 4 giugno 1921 proposta direttamente in appello,
colla quale Ghidoni chiedeva alla Banca Popolare di Lugano il pagamento
di 5900 schi. importo delle obbligazioni in discorso, cogli interessi
al 8% dal 1° aprile 1921.

Con sentenza del 19 dicembre 1921 il Tribunale di Appello del Cantone
Ticino accolse la petizione riducendo al 5% l'interesse di mora chiesto
dall'attore, spese e ripetibili a carico della convenuta.

D. Da questa sentenza la Banca Popolare di Lugano ha interposto appello
nei modi e nei termini di legge.

Degli argomenti delle parti e dei motivi della sentenza denunziata si
dira, per quanto occorra, nelle seguenti eonsiderazioni.

Considerando in diritio :

10 La disdetta di un credito o il preavviso per il sno rimborso non è,
per legge, vincolato all'osservanza di forma o di modalità quelsiasi,
le quali però possono, come è ovvio, essere previste per volontà di
parte. Nel qual caso sono nel dubbio da ritenersi indispensabili per la
validità del preavviso stesso (art. 16
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 16 - 1 Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen.
1    Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen.
2    Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit.
CO).

Chiedesi quindi anzitutto se' la clausola concernente le modalità del
preavviso iscritte nelle obbligazioni in discorso Siano state validamente
convenute dalle parti, convenzione che del resto poteva avvenire sia
per esplicita stipulazione, 'sia anche solo implicitamente, vale a dire
con tacita accettazione da parte del creditore della clausola inscrita
dalla Banca nelle obbligazioni. Si è invero a ragione che l'istanza
cantonale ha respinto l'ipotesi che gia la Commissione di liquidazione
della Banca Popolare Ticinese avesse accettato, in nome dei creditori,
il modo di disdetta proposto

dalla convenuta. La convenzione del 30 settembre al _

1° ottobre 1915 nulla prevedeva intorno alle modalità del preavviso e
se a qualche membro di questa Commissione il modulo dell'obbligazione
allestito dalla BancaObligationenreckt. N° I 7. 1 17

è stato comunicato, è lecito ammettere che questo sia avvenuto a mero
titolo di informazione. La clansola in questione era dunque il fatto
unilaterale della convenuta che pertanto non vincolerebbe l'attore
se dal suo contegno non dovesse dedursi che l'ha accettata. Infatti,
benchè inscritta al di sotto della firma della debitrice e in caratteri
minori del testo stessa dell'obbligazione, la clausola è stampata in modo
perfettamente leggibile ed intelligibile, nè poteva esser dubbio che non
emanasse dalla debitrice &, nella sua intenzione, non dovesse considerarsi
come parte integrante del titolo stesso. D'altro canto, si deve presumere
secondo l'ordinaria andamento degli affari, che l'attore, ricevute
in pagamento le obbligazioni in discorso, ne abbia preso conoscenza ;
se non l'ha fatto, non può invocare questa sua omissione, avvegnacchè a

s nessuno è lecito prevalersi della propria negligenza. Se

l'attore credeva che tale clausola significasse un aggravio degli obblighi
assunti dalla convenuta colla convenzione del 30 settembre al 1° ottobre
1915 e non voleva accettarla, avrebbe dovuto insorgere al momento in cui
le obbligazioni gli furono rimesse ed esigere un titolo che non contenesse
le condizioni, a 3110 parere, abusive. Ma l'attore agi diversamente. Esso
accettò i titoli senza sollevare obbiezione alcuna, li possedette e se ne
prevalse per oltre quattro anni per esigerne gli interessi ed esso ebbe
nulla a ridire neanche quando la Banca, con lettera del 6 luglio 1920,
gli dichiarò esplicitamente che per ottenere il rimborso dei titoli
occorreva presentarli ai suoi Sportelli per la stampigliatura ciò che
del resto è indicato nei titoli stessi . In questo contegno dell'attore
deve ravvisarsi senza dubbio un'accettazione per tacito consenso delle
modalità cui la Banca aveva assoggettato il preavviso.

2° Resta da esaminare quale sia il valore di detta clausola, se essa
sia solo prescrizione d'ordine o se invece abbia carattere imperativo
di modo che la sua inosservanza investa di nullità il preavviso stesso.

118 Obligationenrecht. N° 17.

A parte il tenore dell'art. 16
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 16 - 1 Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen.
1    Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen.
2    Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit.
CO, secondo il male la forma convenuta è
presunta essenziale, per il carattere imperativo della clausola stanno
anzitutto i termini nei quali è redatta ( la domanda di rimhorso si
effettua, non : può effettuarsi), dovendosi inoltre essen-are che in
analoghi termini, pure imperativi, è redatta l si clausola 3 sulle
formalità che la Banca deve osservare per la denunzia del rimborso. A
favore di questa tesi sta anche la ragione della clausola e lo scopo cui
tende. Trattandosi di titoli al portatore, la Banca doveva, onde accertare
la veste del denunziante ad esigere il rimborso, chiedere che i titoli le
fossero da lui presentati, l'indicazione dei numeri delle obbligazioni non
potendo bastare & questo scopo perchè non escludeva la possibilità che la
disdetta fosse data da persona che più non li possedesse. E affinchè la
Banca potesse poi anch'essa prevalersi dell'avvenuta denunzia ver-so un
possessore del titolo che lo fosse diventato dopo la disdetta, occorreva
che il fatto dell'avvenuto preavviso risultasse dall'obbligazione
medesima, poichè in virtù dell'art. 847
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 847 - 1 Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters.
1    Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters.
2    Die Statuten können jedoch bestimmen, dass die Erben ohne weiteres Mitglieder der Genossenschaft sind.
3    Die Statuten können ferner bestimmen, dass die Erben oder einer unter mehreren Erben auf schriftliches Begehren an Stelle des verstorbenen Genossenschafters als Mitglied anerkannt werden müssen.
4    Die Erbengemeinschaft hat für die Beteiligung an der Genossenschaft einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.
CO il debitore di un titolo
al portatore non può opporre al creditore che le eccezioni desunte dal
titolo stesso. Se dunque tali sono la ragione e lo scopo della clausola
in discorso è vano il pretendere che essa sia solo misura d'ordine. Essa
era condizione di validità che doveva essere osservata rigorosamente,
pena la nullità del preavviso stesso. È pacifico che la condizione non
fu adempiute ; la presentazim e del titolo non ebbe luogo sei mesi,
ma appena cinque mesi prima della scadenza.

3° A torto l'istanza cantonale sospetta d'incorrettezza il modo di
agire della convenuta. L'addebito potrebbe avere qualche fondamento se
la Banca avesse tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla
portata o sul sense della elausola precitate. Ma ciò non è e la perfetta
rettitudine della convenuta risuita dal fatto che, molto tempo prima che
principiasse il termine di disdetta, essa rese attento l'attore sulle
modalità del preavviso

ss Es-e...-_--Obiigationenrecht. N° 18.. 119

indicandogli cosa dovesse fare (lettera 6 luglio 1920). Nè miglior
fondamento ha l'obbiezionessss che la convenuta

ss abbia accettato la denunzia del debito offrendo al credi-

tore la conversione dei titoli al tasso del {}}/2% a partire dal 1°
gennaio 1920. Facendo questa proposta, la Banca supponeva evidentemente
che l'attore si fosse pox conformato alla clausola 2. Bel resto,
se anche in questa proposta vuelsi ravvisare un riconoscime'nto del
preavsiso, questo riconoscimento nen era incondizionato, ma dipendeva
dall'accettazione della proposta, che poi non segm.

Il Tribunale federale pronuncia :L'appello è ammesso.

18. Arrét de la !?3 section civile da 27 mars 1922 dans la cause Ater
contre Sdoiété suisse des Publications filustrées.

A r t. 373 al. 2 CO. L'antrepreneur n'est pas obligé d'atteudre que le
juge l'autorise à résilier le contrat, mais le juge doit apprécîer si
la résiliation est justlfiée en se reportant à l'époque où elle est
inter-venue.

L'entrepreneur qui, en plein temps de crise, renouvelle pour trois ans,
sans modification ni réserve, un contrat copclu avant la guerre, ne
saurait après coup se prévelou dune hausse de prix qui, pour lui, n'était
ni imposszble à prevoir, ni exclue par les prévisions qu'il a admises.

A. Dès 1893, la maison Atar, a Genève, a imprime les journaux illustrés
La Patrie Suisse et .Le .Papillon publiés par la Seciété suisse des
Publications illustrées, à Genève (S.RL.). A partir de 1904, la Patrie
Suisse fut imprimée sur sc papier couehé allemand, fourni par la fabrique
Carl Seheufelen dans le Wurtemberg. L'impressiensise faisait selon le
procede ordinaire de la typographie et non au moyen de l'heho-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 48 II 114
Data : 15. März 1922
Pubblicato : 31. Dezember 1922
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 48 II 114
Ramo giuridico : BGE - Zivilrecht
Oggetto : 114 . Obfigationenrecht. N° 17. 17. Sentenza 15 marzo 1922 della accenda sezione


Registro di legislazione
CO: 16 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 16 - 1 Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati.
1    Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati.
2    Se fu convenuta la forma scritta, senz'altra più precisa indicazione, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.
847
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 847 - 1 La qualità di socio si perde con la morte.
1    La qualità di socio si perde con la morte.
2    Lo statuto può tuttavia stabilire che gli eredi sono senz'altro soci.
3    Esso può anche stabilire che gli eredi o uno di essi devono, a domanda scritta, essere riconosciuti come soci in luogo di quello del defunto.
4    La comunione degli eredi deve designare un suo rappresentante nella società.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • convenuto • cio • mese • dubbio • titolo al portatore • annotazione • leso • prescrizione d'ordine • azione • comunicazione • prolungamento • autorizzazione o approvazione • accettazione della proposta • termine di disdetta • direttive anticipate del paziente • decisione • espressamente • forma e contenuto • ripartizione dei compiti
... Tutti