I O Staatsreeht.

aber auch bloss unter bestimmten Voraussetzungen, eine jährliche Pension
oder Unterstützung (vgl. Art 7, 31 ff. und 44 der Bundeshahnund Art. 34
ff. und 44 der Südostbahnkassestatuten). Und es ist wohl möglich, dass
die den Rekurrenten oder ihren Hinterlassenen allenfalls einst zukommenden
Pensionen oder Unterstützungen infolge Todes oder sonst infolge Wegfalls
der hiefür bestehenden Voraussetzungen nnr so kurze Zeit ausbezahlt
werden, dass sie nicht einmal 80 oder 100% der vom Gehalt abgezogenen
Beiträge ausmachen. Die Rechte der Reknrrenten auf Auszahlung dieser
Beiträge oder von Pensionen sind somit an Bedingungen geknüpft, deren
Eintritt ungewiss ist, und daher noch nicht entstanden ; sie befinden sich
erst in der Schwebe. Es ist deshalb nicht möglich, sie Obligationen'oder
Sparkassenguthaben gleichzustellen. sie können aber auch nicht wie auf
einem rückkaufsfähigen Rentenoder Lebensversicherungsifer-trage beruhende
Rechte behandelt werden; denn über solche Rechte kann der Versicherte
jederzeit verfügen, und sie können deshalb mit dem sog. Rückkaufswert
wohl als gegenwärtiger Vermögensbestandteil des Berechtigten und damit
als steuerbares Kapitalvermögen betrachtet werden. Das trifft für'die
Ansprüche an Pensionskassen, wie sie hier in Frage stehen, nicht
zu. Sie sind nicht ein selbständiges Vermögensrecht der Berechtigten,
über das diese. gegenwärtig schon verfügen könnten, sondern hängen
mit dem Dienstverhältnis zusammen und stellen sich eher als ein Teil
des Diensteinkommens dar, der ihnen aber, wenn überhaupt, erst später
zufällt. Auch über die, einbezahlten Beiträge steht den Berechtigten die
Verfügung nicht zu.Wohl können sie dieselben zurüekverlangen, wenn sie
aus dem Dienstverhältnis ausscheiden. Allein dann erhält der Berechtigte
erst in dem Zeitpunkte des Ausscheidens die Veifiigung darüber, weshalb
sie erst von diesem Zeitpunkte an als Vermögen desselben betrachtet
werden können.

Die angefochtenen Entscheide sind somit wegen Ver-' letzung des Art. 4
BV aufzuheben.

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 11

Demnach erkenni das Bundesgericht :

Die Rekurse werden gutgeheissen, soweit darauf eingetreten werden kann,
und demgemä'ss die Entscheide des Regierungsrates des Kantons Schwyz
vorn 24. Dezember 1921 und l4·Januar 1922 aufgehoben.

3. Sentenza 1° aprile 1922 ' nella causa Officine del Gottardo
(Gotthardwerke) contro Fim del Cantone Ticino.

Legge ticinese del 22 gennaio 1919 sui profitti di guerra. L'imposta sugli
utili di guerra dovrebbe, secondo la sua natura, essere soddisfatta sui
profitti tratti dai contribuenti dallo straordinario incremento che la
guerra ha dato a certe industrie e a certi commerci. Contribuente nel
cui confronto la legge _è applicata con grande ritardo. Se esso rende
plausibile che nel frattempo l'utile è seomparso per motivi che non gli
sono imputabili (nel caso, Specialmente per perdite su valuta estera),
che l'esazione dell'imposta mette a repentaglio l'esistenza stessa
della sua industria e che non può pagarla con altri mezzi, l'autorità ha
l'obbligo di esaminare queste obbiezioni e di indagare, se, in analoga
applicazione dell'art. 37 del decreto federale concernente l'imposta
federale sui profitti di guerra, non sia il caso di condonare il tributo
o di ridurlo. Determinazione della procedura. '

A. L'art._37 del decreto federale 18 settembre 1916 concernente l'imposta
federale sui profitti di guerra dispone: Se il contribuente si trova,
senza sua colpa, in una condizione tale ehe il pagamento dell'imposta
suj profitti di guerra gli n'uscisse troppo oneroso, gli potrà essere
accordata una conveniente riduzione o anche, secondo le circostanze,si
il condono completo dell'imposta. Per le somme fino a fr. 1000 decide
l'amministrazione federale dell'imposta di guerra, per somme maggiori
il Dipartimento svizzero delle finanze.

1 2 _ Staatsrecht.

B. La S. A. Officine del Gottardo (Gotthardwerke), sottoposta all'imposta
federale sui profitti di guerra, la pagò per gli anni 1915, 1916 e
1917. Mentre per i primi due anni l'importo del profitto imponibile non
fu oggetto di controversia (1915: profitto di guerra schi. 182,273,
imposta schi. 45,568; 1916: profitto di guerra schi. 1,120,687,
imposta schi. 336,206), sorse invece per l'esercizio 1917 contesa tra
la ricorrente e l'amministrazione sulla determinazione del reddito
netto imponibile (art. 10 decreto succitato). La Società nòn intendeva
riconoscere che un beneficio di schi. 470,000, mentre l'amministrazione
federale la eomputava in schi.1,150,000.ll procedimento di ricorso andò
per le lunghe ed intanto la Situazione delle Officine andava peggiorando
per la crisi postbellica e per ingenti perdite subite 511 crediti
in marchi. La Società, secondo le. sue adduzioni, avrebbe investito
ingenti somme in nuovi impianti allo scopo di fabbricare nuovi prodotti
in sostituzione di quelli il cui traffico, finita la guerra, andava
cessando. Ma i nuovi articoli non furono redditizi ed è lecito ammettere
che i nuovi impianti abbiano un valore minore di quello stanziato nel
bilancio. Durante la guerra la ricorrente trafficava sopratutto colla
Germania; ne risultarono ingenti crediti 111 marchi che, a detta della
ricorrente, al termine della guerra avrebbero raggiunto 6 milioni di
marchi. Il marco figura nel bilancio del 1917 a O schi. 80, in quello del
1918 a 0 schi. 50 (per 2 565 000 schi. in cifra tonda). La svalutazione
Significa una perdita di schi. 1,200,000. L'esercizio pel 1918 chiuse
con un beneficio netto di 660 schi. 65. Nel bilancio del 1919 il marco è
iscritto in ragione di 0 schi. 10 (50 587 schi.) ; all'attivo figura una
perdita sulla valuta di schi. 827, 717. Nel bilancio del 1920 i crediti
in marchi sono iseritti per 0 schi. 09 al marco , la perdita sul cambio
(iscritta all'attivo secondo il decreto 26 dicembre 1919 del Consiglio
federale) si cifra in schi. 855,028 e l'esercizio *si chiude con una per--

Gleichheit. vor dem Gesetz. N° 31 13

dita di schi. 827,206. Secondo la ricorrente, il bilancio, del 1921,
che non fu ancora deliberato, rileverà una Situazione ancora peggiore. I
crediti in marchi dovranno subire una nuova svalutazione alla quale si
aggiungono altre perdite. L'esplosione della Nitrum ha cagionato alle
Officine un danno di schi'. 320,000 che Passicurazione contesta di pagare;
la riduzione dell'esercizio non permette l'utilizzazione della quantità
minima di energia acquistata dalla Motor e si avrà per questo capo,
sempre al dire delle Officine, una perdita di almeno schi. 400, 000.

,La controversia precitate tra l'amministrazione federale delle imposte
e la ricorrente non venne assmaturita di giudizio. ln applicazione
dell'art. 37 del decreto federale 18 settembre 1916, la Confederazione
si contentò col pagamento di schi. 150,000 6 rinunciò al resto.
schi. 100,000 le erano stati versati nell'aprile 1919 e schi. 50,000
nel marzo 1920

C. Il 22 gennaio 1919 il Gran Consiglio del Cantone Ticino introduceva un
'imposta sui profitti diguerra conseguiti negli anni 1915/1919. L'aliquota
dell'imposta va dal 15 % al 25 % secondo l'ammontare

' dell'importo imponibile (art. 11) _che è quello accertato

federahnente, diminuito dell'imposta sui profitti di guerra pagata alla
Confederazione.

Nel settembre 1920 le Officine del Gottardo furono tassate
provvisoriamente per gli anni 1915 e 1916 con schi. 244.305, in
conformità dell'accertamento federale per i detti due esercizi. Invitato
a solverne la prima rata con 122,152 schi. 50, esse ricorsero al
Dipartimento cantonale delle finanze con gravame del 25 settembre 1920
nel quale, esposta la critica loro Situazione finanziaria, chiedevano
'si riconoscesse che l'imposta non fosse applicabile ad un reddito che
più non esisteva e che. si tralasciasse un'azione esecutiva che avrebbe
colpito l'azienda mortalmente. Il Dipartimento cantonale delle finanze
respingeva il ricorso con sua deci-

14 . Sta atei-ecm,. _

sione 22 febbraio 1921 allegando che sulle Singole poste del conteggio non
esisteva contestazione e riservando l'esito di un eventuale ricorso alla
Commissione cantonale di tassazione. Da questa decisione le Officine
del Gottardo si aggravavano al Consiglio di Stato insistendo sulla
impossibilità nella quale esse si trovavano di pagare in qualsiasi
modo l'importo reclamato. Il Consiglio di Stato non ha finora preso
nessuna decisione. Nel frattempo però centinuava la procedura avanti
la Commissione cantonale di tassazione, alla quale pure le Officine
esposero la loro Situazione. Con decisione del 20 maggio 1921 quella
Commissione determinava in 281,858 schi. 90 l'imposta suisissprofitti di
guerra dovuta dalle Officine per gli anni 1915 /17, per l'ultimo dei quali
(1917) essa si riferiva alla imposta federale sui profitti di guerra pel
1917 pagata dalle Officine con Îchi. 150,000. La Commissione adduceva
che de lege lata nessun dubbio era possibile sulla interpretazione
dell'art. 11 secondo il quale, in sede cantonale, la tassazione doveva
essere fissata sui risultati degli accertamenti federali ; essere la
Commissione strettamente vincolata dalla legge nè poter fare diver samente
senza cadere nell'arbitrio. Da questa decisione le Officine ricorsero
all'ultima istanza, la Commissione cantonale di ricorso, davanti
alla quale esse esponevano di nuovo la loro Situazione finanziaria
e insistevano sull'impossibilità che la legge venisse applicata in
loro confronto. Il 2 dicembre 1921; la Commissione respinse il ricorso
affermando che le considerazioni della Cominissione cantonale trovano
pieno conforto nella legge. La Commissione di ricorso non può entrare
nel merito e contestare od ammettere la verità delle circostanze di fatto
e delle perdite affermate dalla ricorrente, tale compito esulando dalla
propria compe tenza .

' D. Con ricorssio di diritto pubblico del 31 gennaio 1922, le Officine
del Gottardo deferiscono qsiuesta deci-Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 10

sione al Tribunale federale domandandone l'annullamento. _

La ditta ricorrente adduce : Gli atti prodotti dimostrano in modo
indubbio che la società ha perduto completamente qualsiasi profitto
di guerra da essa seelin zato negli anni 1915 [17; che i suoi bilanci
degli anni successivi sono passivi; che questo fatto in riconosciuto
dall'amministrazione federale dell'imposta sui profitti di guerra e non
ha potuto essere contestato dagli organi di tassazione ticinesi ai quali
la società ha sempre dichiarato solennemente di tenere a loro disposuione
tutta la sua contabilità per quelle indagini che essi avrebbero creduto
opportuno di istituire anche me.diante perizia. La questione della
violazione dell'art. 4 CF, continua la ricorrente, può essere considerata
sotto un duplice aspetto : sotto quello di una applicazione arbitraria
della legge e, in seeondo luogo, di un arbitrio commesso dal legislatore,
cioè insito nella legge stessass Nella sua risposta al ricorso Molinari
& C. (cfr. sentenza del Tribunale federale 15 ottobre 1920 nella causa
Molinari & C., concernente la costitnzionalità della legge cantonale
in questione), il Consiglio di Stato del Can: tone Ticino, dando opera
a contestare l'appunto di arbitrarietà della legge dedotto dal fatto
che essa, come ' è formulata, colpirebbe anche guadagni non esistenti,
ebbe a sostenere, trattarsi di una imposta rivestente l'indole di un
tributo sull'accrescimento della sostanza. Di fronte a questo modo di
vedere, il Tribunale federale dichiarava nella sentenza 15 ottobre 1920
precitato che l'imposta in discorso doveva [considerarsi come imposta
suppietoria sul reddito, vale a dire come tubuto suglisi utili netti,
i quali di regola eeisteranno ancora al momento e nella misura in cui
saranno colpiti . ll Consiglio di Stato e il Tribunale federale hanno
quindi implicitamente riconosciuto che non potrebbe essere colpito un
ente che più non esistesse. Il legislatore ticinese non ha creduto di
dover riprodurre nella .

16 _ Staatsrecht,

sua legge l'art. 37 del decreto federale (V. stato di fatto, lett. a),
certamente perché egli lo reputo inutile di fronte al principio
fondamentale della legge cantonale che colpiti dovessero essere
i contribuenti soggetti all'imposta federale' nella mis-ura degli
accertamenti fattii11.sede federale. Allorquando un contribuente e
dichiarato impotente al pagamento dell 1mposta in sedefederale tale
dichiarazione deve quindi valere anche in _ sede cantonale ed investe
l'obbligo intiero dell'imposta, anche quella che per avventura avesse
potuto essere soluta in sede federale prima che si verificassero le
circostanze giustificanti l'esonero. La legge federale fu emanata in
"epoca in cui la ricorrente 'non poteva più essere tenuta al pagamento
dell'imposta federale. Avrebbe quindi dovuto essere svincolata anche in
sede cantonale. Deve dunque ritenersi arbitraria la decisione querelata
perchè applica la legge anche a utili non più esistenti e vi assoggetta
anche i contribuenti dispen'sati dal pagamento dell'imposta federale. Le
Autorità ticinesi di tassazione si sono quindi rese eolpevoli. di diniego
di giustizia rifiutando-si di esaminare la Situazione finanziaria della
ricorrente. Ma ove non dovesse ritenersi impugnabile come atto arbi-

trario l'applicazione. della legge quale sivenne fatta in --

odio della ricorrente, la censura si rivolgerebbe contro l'opera
stessa del legislatore. Stesse pure, come fu dichiarato [dal Tribunale
federale-nel caso Molinari, che la Costituzione federale non ieta
ai Cantoni di sottoporre ad una imposta cantonale redditi già colpiti
dall'imposta federale, in niun modo potrà essere ammesso che un 'imp'osta
assisa sopia un determinato oggetto patrimoniale abbia ad essere pagata
da un contribuente che non possiede più l'ente colpito al momento in
cui la legge prese vita. Tali pretese toccano ai limiti dell' assurdo.
L' imposta non colpirebbe più lente patrimoniale, ma la persona del
contribuente che lo possedette una volta e che successivamente l'ha
perduto e ciò senzaGieichheit vor dem Gesetz. N° 3.17

sua colpa e prima che fosse sorta la legge che stanziò l'imposta. È
diniego di giustizia l'applicare la stessa disposizione a casi diversi
senza. tener conto della loro diversità e intale censura incorrerebbe
appunto il legislatore che sottoponesse all'imposta' retroattiva sui
profitti di guerra, s indistintamente, tanto i contribuenti che questi
profitti possiedono ancora quanto quelli che non li possiedono. E ancora
si commetterebbe una manifesta disparità di trattamento 'assoggettando
ad un onere fiscale assai lordo un contribuente in condizioni ristrette,
non perchè al momento della imposizione 'si trovi in migliori condizione
degli altri, ma perchè, in tempi passati, egli ha posseduto dei mezzi che'
oggi più non possiede. Si obbietterebbe a torto che la Situazione delle
Officine possa migliorarsi *. essa dev'essere considerata al momento dello
stanziamento dell'imsi posta. L'imposta cadrà. se a questo momento non
può essere applicata. La legge non prevede un'imposta per enti futuri,
altrimenti si paralizzerebbe completamente la libertà di disposizione
del contribuente, che dovrebbe conservare gli enti deprezzati del suo
patrimonio in

, attesa di un possibile miglioramento.

E. La Commissione cantonale di rieorso domanda il rigetto del gravame
contestando di aver applicata la legge in modo erroneo nonchè
arbitrario. Si ammette che la legge è mal. fatta e fu applicata
con ritardo, ma nè l'una nè l'altra circostanza dispensa l'autorità
dall'obbligo di applicarla. Si la legge cantonale avesse previsto il
condono dell'imposta nel senso dell'art. 37 del decreto federale,
la Commissione di ricorso non sarebbe certamente 'stata chiamata
'a conoscernesi ma altra autorità'siss(per es. il Dipartimento delle
finanze).

Anche _ilssConsiglio di Stato. conchiude domandando il rigetto del
ricorssio. La circostanza che l'esercizio della ricorrente sarebsibe
stato passivo per gli anni 1919 /21 non la svincola dall'imposta alla
quale lazlegge assoggetta tanto le persone che l'utile ancora posseggono,

AS 118 I 1922 . 2

18 . Stats:-echt.

quanto quelle che più non lo hanno. Per quanto. ha tratto alla
costituzionalità della legge, il Consiglio di Stato si riferisce alla
precitata sentenza nella causa

Molinari & C.

Considerando in diritto :

1° Le istanze cantonali sono state esaurite poichè il ricorso è diretto
contro la decisione 2/17 dicembre 11. 5. della Commissione di ricorso
che contiene la tassazione definitiva della ricorrente per l'imposta
"cantonale sui profitti i guerra e che, in sede cantonale, non è
deferibilsse ad istanza superiore. Non è d'impedimento all'esame di
merito la circostanza che il _Consiglio di Stato non ha ancora statuito
sul gravame concernente la tassazione provvisoria e il relativo obbligo
delle Officine di solvere la metà dell'imposta. La tassazione definitiva
sostituisce quella provvisoria e rende senza oggetto il gravame che
concerne quest'ultima, come riconosce la Società ricorrente stessa. _
2° Chiedesi pertanto in primo luogo se sia fondato il rimprovero di
applicazione arbitraria dell'art. 11 della legge cantonale 21 gennaio
1919 che la ricorrente muove alla Commissione di ricorso. La risposta
è negativa. Secondo il disposto precitato sono tenuti all'imposta
cantonale sulla somma complessiva dei loro profitti di guerra accertata
federalmente ma' diminuita dell'importo dell'imposta federale tutti
quei contribuenti che sono soggetti all'analoga i'mposte federale.
La ricorrente ha pagato l'imposta federale per gli anni 1915/17 ,e vien
ora assoggettata all'imposta cantonale satte deduzione dell'imposta
soluta al fisco federale. Ciò corrisponde esattamente alla prescrizione
dell'art. 11. La legge non fa riserva espressa circa l'ipotesi in cui
il profitto tassato I'ederalmente più non esistesse al momento in cui
la legge cantonale fu emanata, nè fa dipendere l'obbligo fiscale dalla
questione di sapere se il contribuente possega i mezzi per soddisfarlo. Si

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 19

potrà forse ravvisare in ciò una lacuna della legge. Ma ad ogni modo
l'autorità incaricata della tassazione non può' essere tacciata di
arbitrarietà se intende attenersi alla legge, sia rifiutandosi di
riconoscere tale lacuna, sia non ritenendosi legittimata a colmarla. Atto
arbitrario è l'applicazione di norma giuridica contrario al suo senso
palese ed evidente. Non si verifica quindi quando il giusdicente non
può decidersi ad una interpretazione della legge siffattamente libera
ed ardita da sembrarne piuttosto' una correzione che un'interpretazione. .

3° Chiedesi in secondo luogo se l'addebito di arbitrarietà sia fondato
dirimpetto all'opera del legislatore, vale a dire nei confronti della
legge stessa.

ll Consiglio di Stato avvisa che questa questione sia già stata esaminata
dalla Corte federale nel caso Molinari e C. e fa riferimento a quella
sentenza, che fu contraria 'alla tesi di incostituzionalità.

In riguardo a quest'obbiezione occorre anzitutto rilevare che, secondo
la costante giurisprudenza,un disposto di legge può essere censurato di
incostituzionalità ogni qualvolta venga applicato, quando la contestazione
della legge stessa sia stata omessa () risulti tardiva. Vero è che il caso
attuale differisce dal caso usuale, cui tale giurisprndenza si riferisce,
nel senso che nella fattispecie la querela di incostituzionalità diretta
contro la legge non fu omessa. Ma fu sollevata da altra persona (Molinari
e · consorti). Dovrebbesi quindi chiedere anzitutto, se il giudizio
Molinari e C. possa essere opposto alla odierna ricorrente, che era
estranea a quel primo procedimento. La condizione dell'identità delle
parti _in eausa per l'ammissione della cosa giudicata, che in materia
civile non darebbe luogo a dubbi, può invece essere discussa in tema
di diritto pubblico. Ma non occorre che questa questione venga decisa,
poichè le condizioni della fattispecie sono diverse da quelle del

caso Molinari, nel quale il Tribunale federale, esami-

20 Staatsrecht.

nando l'eccezione dedotta dai ricorrenti da una possibile applicazione
della legge anchessin casi in cui l'utile fosse scomparso, la considerò
come una tesi non ancora dimos--

trata e, che di regola non si avvererebbe. Ma per il"

continuo aggravarsi della crisi del dopoguerra tale ipotesi non è era
certamente lontana dalla realtà ed è appunto quella che è prospettata
nell'attuale gravame.

4° L'imposta ticinese sni profitti di guerra è, a non dubitarne, foggiata
su quella federale; si può anzi dire che l'applicazione del djsposto
dell'art. 11 della legge cantonale suppone la semplice traslazione al
cantonale dei principi ammessi dal decreto federale, almeno per quello
che concerne il modo di accerta: mento del reddito imponibile. Profitto di
guerra nel senso del decreto federale e l'eccedenza dell'utile netto di un
anno fiscale sull'utile netto medio degli ultimi due esercizi anteriori
alla guerra (art. 6, lett. a). Gran parte di questi profitti di guerra
vengono rivendicati dalla Confederazione e dal Cantone. Si tratta quindi,
sotto forma di imposte, in realtà di una partecipazione dello Stato agli
utili di guerra conseguiti dai privati. Fonte dell'imposta ed oggetto
dell'imposta è una parte dell'utile dell'azienda e precisamente il
profitto di guerra nel senso indicato. Normalmente quindi l'imposta
dovrebbe essere soddisfatta coll'utile stesso poichè essa tende a
devolverne una parte allo Stato. Ma da questa considerazione non scende
ancora che dal punto di vista dell'art. 4 CF , l'obbligo fiscale non possa
essere sancito se non ove il guadagno esista ancora al momento in cui fu
fatta la legge o sia stata messa in atto (stanziamento dell'imposta,
tassazione ecc.). Il fatto che l'utile più non esiste nei momenti
suaecennati non basta per estinguere l'obbligo di pagare il tributo. La
decisione dipende anzitutto dalla questione di sapere per quali motivi
l'utile sia sfumato. Il contribuente può averlo sperperato o essersene
spossessato in vista delle future contribuzioni. Se Si tratta di società,
l'utile può essereGleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 21

stato profuso in dividendi troppo vistosi o in elargizioni troppo lante
agli amministratori, al personale ecc. In queste ein altre Simili ipotesi
non esiste motivo sufiiciente perché debba cessare l'obbligo di solvere
il tributo, il quale non potrebbe esssiere considerato come estinto
neanche quando, l'utile pur essendo stato consumato in modo normale (per
es. essendo stati normali i dividendi, le tantièmes, gli ammortamenti
ecc.), il contribuente sia nondimeno in condizione di pagare l'imposta con
altri mezzi (per es. colle riserve di esercizi anteriori). Ma di fronte a
tali ipotesi sono concepibili altre in cui, sfumato l'utile e non essendo
disponibili altri mezzi, l'esazione dell'imposta costituirebbe una misura
di tale rigore da sembrare incompatibile collo scopo stesso della legge
e questo sarebbe appunto il caso in cui Si trova la ricorrente secondo
le sue allegazioni. .

'i profitti di guerra sono stati conseguiti in condizioni affatto
anormali, quelle create dalla guerra. Se lo Stato indugia nel colpirli
può accadere che, sopravvenendo congiunture sfavorevoli, l'utile
nato dalla guerra scompaia per forza stessa delle cose, vale a dire
indipendentemente dalla colpa e dall'opera del contribuenteSe questo
pericolo non era escluso, come dimostra la fattispecie, nel dominio
dell'imposta federale (per gli ultimi anni di guerra), esisterà a fortiori
in quello dell'imposta cantonale, che fu istituita solo nel 1919, con
effetto retroattivo agli esercizi 1915 e seg. e venne messa in atto con
rilevanti indugi. La _tassazione definitiva della ricorrente non avvenne
che alla fine del 1921, poscia che, imperversando già da qualche tempo la
crisi postbellica, gli utili erano scomparsi secondo le asserzioni della
ricorrente. Ora, pretesa certamente inconciliabile col concetto stesso
dell'imposizione degli utili di guerra che è partecipazione degli enti
pubblici a quei profitti è quella dello Stato che, pur avendo tardato
nel rivendicare per legge la parte che vuoi avere

22 Staatsrecht.

e indugiato ad esigerla, persiste nondimeno nel forza!-ne il pagamento
anche quando, indipendentemente dall'opera del contribuente, l'utile è
scomparso e non esistono altri mezzi per far fronte all'onere; esigenza
quwta inconciliabile anche colla considerazione più generica che
l'esazione rigorosa del tributo può condurre alla rovina delle aziende
alla cui esistenza la collettività, e quindi lo Stato stesso, può essere
grandemente interessata. Il fatto che lo Stato mantiene radicalmente le
sue pretese senza distinguere se l'utile esiste ancora o sia scomparso,
e in quali condizioni ciò sia avvenuto, costituisce, in date condizioni,
una disparità di trattamento non consentita dall'art. 4 CF. Se non che,
cosa oltremodo difficile è il determinare a priori queste condizioni e
racchiudere in una definizione tutte le ipotesi nelle quali l'esazione
dell'imposta appaia conciliabile o inconciliabile coll'art. 4 CF per le
considerazioni suesposte. Tutto dipenderà dalle peculiari circostanze
della Specie, da apprezzarsi nel loro insieme con equità e larghezza di
vedute. Dipenderà anzitutto, come fu sopra osservato, per quali cause
l'utile sia comparso, se esistono altri mezzi ecc. ssMa non è possibile di
prevedere tutte le eventualità e si è appunto . quest'impossibilità che ha
dettato al legislatore federale l'art. 37 del suo decreto (v. lett. a) e
la formula elastica ivi adottata, che gli permette di considerare in modo
liberale tutte le circostanze del caso e segnatamente anche le ragioni di
equità che possono militare in favore di adeguata riduzione o del condono
totale del tributo. Dello Spirito di questo temperamento alla rigorosità
della legge dev'essere informata, ove si voglia che sfugga all'addebito
di violazione dell'art. 4 CF, anche l'applicazione della legge ticinese
la quale, sorta e messa in atto molto più tardi di quella federale, ne
è, per cosi dire, la riproduzione, eccetto appunto per quanto ha tratto
alla provvide ed equa misura dell'art.37 del decreto federale. 5° Da
quanto precede risulta: alla ricorrenteGleichheit vor dem Gesetz. N° 3. 23

dev'essere riconosciuto il diritto di adire nuovamente le Autorità
ticinesi affinché esaminino la vertenza nello Spirito dell'art. 37
del decreto federale e secondo i precetti sopraesposti. In questo
senso la querelata decisione della Commissione di ricorso dev'essere
provvisariamente mantenuta, vale a dire fino a nuovo giudizm dell'Autorità
competente ticinese, giudizio deferibile al Tribunale federale con ricorso
di diritto pubblico ove quell'Antorità si sia rifiutata di entrare nel
merito della nuova istanza o l'abbia decisa in modo arbitrario. lisea avrà
l'obbligo ,di esaminare la Situazione finanziaria della ricorrente e di
vedere se, in analoga applicazmne dell'art, 37 del decreto federale,
questa esiga il condono parziale o totale dell'imposta. Autorità
competente per questo nuovo procedimento potrà essere, secondo la
natura della controversia che richiede ampi poteri discrezionali, tanto
il Consiglio di Stato del Cantone Ticino quanto il suo Dipartimento
delle finanze, a scelta delle Autorità ticine'se. La ricorrente però è
tenuta ad inoltrare l'istanza al Consiglio di Stato, il quale la tras-'
metterà d'ufficio al Dipartimento delle finanze ove a quest'ultimo
intenda devolvere il giudizio. Onde mantenere lo statu quo in pendenza
del procedimento, l'esceutività della querelata decisione 2/17 dicembre
1921 della Commissione di ricorso resta sospesa fino a definizione della
vertenza, alla condizione perö che la ricorrente interponga la ma istanza
al Consiglio di Sinto entro 30 giorni · da quello della notifica del
presenie gludizio motivato. In caso d'inosservanzo di questo termine,
la sospensione cade. -

Il Tribunale federale pronuncia: .

Il ricorso è respinto nel senso dei motivi e colla

riserva che l'esecssutività della decisione querelata 2/17

dicembre 1921 della Commissione siticinese di ricorso

per l'imposta cantonale sui profitti di guerra è sospesa provvisoriamente
(v; considerando 5°).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 48 I 11
Data : 01. Januar 1921
Pubblicato : 31. Dezember 1922
Sorgente : Bundesgericht
Stato : 48 I 11
Ramo giuridico : BGE - Verfassungsrecht
Oggetto : I O Staatsreeht. aber auch bloss unter bestimmten Voraussetzungen, eine jährliche


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